Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01297/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05895/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5895 del 2025, proposto da
Clinica Mediterranea S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro pro tempore, e Ispettorato del Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
IA AN, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
-del provvedimento dell’Ispettorato D’Area Metropolitana di Napoli del 30.09.2025 prot. 65992 di diniego di accesso richiesto con istanza del 10.09.2025;
- di ogni altro atto antecedente, presupposto o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 il dott. RO PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in esame, la società ricorrente insorgeva avanti questo TAR per ottenere l’annullamento del provvedimento di diniego della istanza di accesso in epigrafe individuata, adottato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Nel corso della odierna udienza camerale lo stesso ricorrente confermava l’avvenuto, integrale, soddisfacimento della pretesa conoscitiva –per vero già emergente dalla documentazione versata in atti dalle resistenti Amministrazioni- instando per la cessazione della materia del contendere, solo insistendo per la condanna alle spese, in virtù del principio della soccombenza virtuale; la circostanza relativa all’avvenuto conseguimento del bene delle vita anelato dal ricorrente, come detto, è comprovata, dalla produzione documentale delle stesse Amministrazioni resistenti.
Si impone, indi, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo la ricorrente sostanzialmente ottenuto quanto richiesto con il ricorso.
Le spese di lite possano essere compensate, tenuto conto della peculiare connotazione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
ANno LE, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
RO PA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO PA | ANno LE |
IL SEGRETARIO