Articolo 6 della Legge 28 giugno 1986, n. 338
Articolo 5
Versione
25 luglio 1986
Art. 6. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8.000 milioni per il 1986, in lire 15.400 milioni per il 1987 ed in lire 22.815 milioni per il 1988 - ivi comprese le spese di vestiario, equipaggiamento, casermaggio, impianti tecnici, motorizzazione e accasermamento, connesse al reclutamento, pari a lire 600 milioni per ciascun anno - si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento preordinato per "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 25 luglio 1986