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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 25/10/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2937/2025 SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Letizia CAJANI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2937/2025, promossa con ricorso depositato il 15/07/2025 da:
1) Parte_1
nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...] con l'Avv. Massimo Vaglio
e
1) Parte_2
nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Paola Napoli
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Montegrino Valtravaglia (VA) in data 23 giugno 2012
(anno 2012 atto n. 3 parte I ) con i seguenti figli maggiorenni:
nata a [...] il [...]. Persona_1
pagina1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 15.07.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
- DICHIARARE la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
a sensi dell'art. 151 1° comma c.c. Parte_2
- ORDINARE al Comune di Germignaga di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
- OMOLOGARE le seguenti condizioni di separazione
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) La figlia, oggi maggiorenne, continuerà ad avere la residenza anagrafica ove abita la madre;
3) Per quel che concerne il diritto di visita, , essendo maggiorenne, Persona_1 deciderà autonomamente quando e in che misura trascorrere il tempo con la madre e con il padre;
4) Sul contributo al mantenimento della figlia , i coniugi provvederanno Persona_1 direttamente a mantenere la figlia nel periodo in cui la stessa soggiornerà con l'uno
o con l'altro genitore.
I signori e suddivideranno per pari quote del 50% le spese Pt_1 Pt_2 straordinarie, previamente concordate tra gli stessi, che si rendessero necessarie per la figlia, come da Linee Guida CNF in adozione presso il Tribunale di Varese;
5) L'autovettura marca Toyota Aygo, targata GC736PS, di proprietà della Sig.ra
, acquistata in costanza di matrimonio, rimarrà in uso esclusivo Parte_2 alla stessa;
6) L'autovettura Opel, targata GH104JT e quella targata EK870DB, di proprietà del Sig. , acquistate in costanza di matrimonio, rimarranno in uso Parte_1 esclusivo allo stesso;
7) I coniugi si impegnano a tenere, l'uno nei confronti dell'altro, rapporti e comportamenti civili e entrambi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver regolato tutte le questioni di carattere patrimoniale e non e di non aver nulla a che pretendere vicendevolmente;
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici e prevedono il mantenimento/supporto economico della figlia che non è ancora economicamente indipendente.
La causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio. pagina2 di 3 Spese di lite al definitivo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data in data 23.06.2012 in Montegrino Valtravaglia (VA), (atto n. 3, parte I, anno 2012), matrimonio trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Germignaga alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle ulteriori domande. Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Letizia CAJANI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2937/2025, promossa con ricorso depositato il 15/07/2025 da:
1) Parte_1
nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...] con l'Avv. Massimo Vaglio
e
1) Parte_2
nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Paola Napoli
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Montegrino Valtravaglia (VA) in data 23 giugno 2012
(anno 2012 atto n. 3 parte I ) con i seguenti figli maggiorenni:
nata a [...] il [...]. Persona_1
pagina1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 15.07.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
- DICHIARARE la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
a sensi dell'art. 151 1° comma c.c. Parte_2
- ORDINARE al Comune di Germignaga di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
- OMOLOGARE le seguenti condizioni di separazione
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) La figlia, oggi maggiorenne, continuerà ad avere la residenza anagrafica ove abita la madre;
3) Per quel che concerne il diritto di visita, , essendo maggiorenne, Persona_1 deciderà autonomamente quando e in che misura trascorrere il tempo con la madre e con il padre;
4) Sul contributo al mantenimento della figlia , i coniugi provvederanno Persona_1 direttamente a mantenere la figlia nel periodo in cui la stessa soggiornerà con l'uno
o con l'altro genitore.
I signori e suddivideranno per pari quote del 50% le spese Pt_1 Pt_2 straordinarie, previamente concordate tra gli stessi, che si rendessero necessarie per la figlia, come da Linee Guida CNF in adozione presso il Tribunale di Varese;
5) L'autovettura marca Toyota Aygo, targata GC736PS, di proprietà della Sig.ra
, acquistata in costanza di matrimonio, rimarrà in uso esclusivo Parte_2 alla stessa;
6) L'autovettura Opel, targata GH104JT e quella targata EK870DB, di proprietà del Sig. , acquistate in costanza di matrimonio, rimarranno in uso Parte_1 esclusivo allo stesso;
7) I coniugi si impegnano a tenere, l'uno nei confronti dell'altro, rapporti e comportamenti civili e entrambi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver regolato tutte le questioni di carattere patrimoniale e non e di non aver nulla a che pretendere vicendevolmente;
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici e prevedono il mantenimento/supporto economico della figlia che non è ancora economicamente indipendente.
La causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio. pagina2 di 3 Spese di lite al definitivo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data in data 23.06.2012 in Montegrino Valtravaglia (VA), (atto n. 3, parte I, anno 2012), matrimonio trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Germignaga alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle ulteriori domande. Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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