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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 16/02/2026, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1388/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9352/2024 depositato il 10/12/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
INTIM. PAGAMENT n. 29320249029807360 IRPEF-ALTRO 2014
- INTIM. PAGAMENT n. 29320249029807360 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, la ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe.
Si è costituito in giudizio il concessionario che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memorie ex art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente non può accogliersi l'eccezione di non integrità del contraddittorio sollevata dal concessionario giacché l'art. 14, comma 6-bis del d.lgs. n. 546/1992 - nel prevedere che "In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti." - delinea un'ipotesi di litisconsorzio necessario solo nel caso in cui si deducano con i motivi di ricorso "vizi della notificazione dell'atto presupposto" emesso e notificato dall'ente impositore e non già qualora: 1) tale atto presupposto sia stato, invece, emesso e notificato dal concessionario;
ii) sia in contestazione il merito della pretesa e non già il vizio di notificazione dell'atto presupposto;
iii) il giudizio possa essere deciso indipendentemente dalla valutazione della regolarità della notifica dell'atto presupposto.
E invero, il presente giudizio è stato introdotto con ricorso notificato l'11 novembre 2024, sicché si applica l'ultima e vigente versione dell'art. 25-bis del d.lgs. n. 546/1992 (integralmente vigore dal 13 giugno 2025) e, in particolare, il comma 5-bis secondo cui "Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale" introdotto dall'art. 1, lett. m) del d.lgs. n. 220/2023 che ai sensi del successivo art. 4 si applica ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024.
La documentazione depositata dal concessionario il 14 luglio 2025 è priva della rituaale tale attestazione di conformità (da apporre ai sensi del comma 1 del citato art. 25-bis), con la conseguente inutilizzabilità della stessa da parte del giudice così come eccepito dalla parte ricorrente con memoria e il conseguente accoglimento del ricorso per mancanza della prova della notifica degli atti prodromici.
In conclusione, dichiarati assorbiti gli ulteriori motivi articolati dal cui esame la parte ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità, il ricorso deve essere accolto, e, per l'effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato.
La novità della questione giuridica esclude la sussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato;
condanna il concessionario al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in euro 400,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell'I.V.A., nella misura di legge, se dovute, del contributo unificato ove versato, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93.c.p.c.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9352/2024 depositato il 10/12/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
INTIM. PAGAMENT n. 29320249029807360 IRPEF-ALTRO 2014
- INTIM. PAGAMENT n. 29320249029807360 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, la ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe.
Si è costituito in giudizio il concessionario che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memorie ex art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente non può accogliersi l'eccezione di non integrità del contraddittorio sollevata dal concessionario giacché l'art. 14, comma 6-bis del d.lgs. n. 546/1992 - nel prevedere che "In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti." - delinea un'ipotesi di litisconsorzio necessario solo nel caso in cui si deducano con i motivi di ricorso "vizi della notificazione dell'atto presupposto" emesso e notificato dall'ente impositore e non già qualora: 1) tale atto presupposto sia stato, invece, emesso e notificato dal concessionario;
ii) sia in contestazione il merito della pretesa e non già il vizio di notificazione dell'atto presupposto;
iii) il giudizio possa essere deciso indipendentemente dalla valutazione della regolarità della notifica dell'atto presupposto.
E invero, il presente giudizio è stato introdotto con ricorso notificato l'11 novembre 2024, sicché si applica l'ultima e vigente versione dell'art. 25-bis del d.lgs. n. 546/1992 (integralmente vigore dal 13 giugno 2025) e, in particolare, il comma 5-bis secondo cui "Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale" introdotto dall'art. 1, lett. m) del d.lgs. n. 220/2023 che ai sensi del successivo art. 4 si applica ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024.
La documentazione depositata dal concessionario il 14 luglio 2025 è priva della rituaale tale attestazione di conformità (da apporre ai sensi del comma 1 del citato art. 25-bis), con la conseguente inutilizzabilità della stessa da parte del giudice così come eccepito dalla parte ricorrente con memoria e il conseguente accoglimento del ricorso per mancanza della prova della notifica degli atti prodromici.
In conclusione, dichiarati assorbiti gli ulteriori motivi articolati dal cui esame la parte ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità, il ricorso deve essere accolto, e, per l'effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato.
La novità della questione giuridica esclude la sussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato;
condanna il concessionario al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in euro 400,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell'I.V.A., nella misura di legge, se dovute, del contributo unificato ove versato, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93.c.p.c.