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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 22/01/2026, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 955/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CORSO MARIDA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12787/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250092393866000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 698/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente propone ricorso per l'annullamento della cartella di pagamento n. 071 2025 00923938 66 000, notificata a mezzo pec in data 15/04/2025 – tassa automobilistica anno 2020 ente creditore Regione Campania per complessivi € 229,89, comprensivi di interessi di mora e oneri di riscossione fondata sul seguente Targa_1ruolo: ruolo n. 2025/002487 - omesso pagamento anno 2020 TARGA Associazione_1AVVISO . N. 064218975793 NOT. IL 31/07/2023 eccependo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e la prescrizione. Ha concluso per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e onorari, con attribuzione Non si è costituita in giudizio la Regione Campania. Si è costituita in giudizio l'Agenzia della riscossione. Il difensore del ricorrente ha depositato memorie illustrative. Alla udienza di trattazione del 19.1.2026, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Della non rispettata sequenza procedimentale – conseguenze. Le SS.UU. hanno precisato che, in tema di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cass. SS.UU. 5791/2008). Venendo al caso di specie, non vi è prova della notifica al ricorrente dell'avviso di accertamento e degli atti prodromici, stante la mancata costituzione in giudizio della Regione Campania onerata. Per quanto detto sopra, il ricorso va accolto, non risultando rispettata la sequenza procedimentale. Inoltre, è maturata la prescrizione triennale alla data di notifica dell'atto impugnato, stante la mancanza di prova della notifica di atti interruttivi. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia Tributaria di I grado di Napoli, Sezione 27, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
-condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 280,00 oltre rimborso spese generali, Cut, iva, cpa, con attribuzione. Compensa fra le restanti parti. Così deciso in Napoli il 19.1.2026 Il Giudice Nominativo_1 Dr.ssa
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CORSO MARIDA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12787/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250092393866000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 698/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente propone ricorso per l'annullamento della cartella di pagamento n. 071 2025 00923938 66 000, notificata a mezzo pec in data 15/04/2025 – tassa automobilistica anno 2020 ente creditore Regione Campania per complessivi € 229,89, comprensivi di interessi di mora e oneri di riscossione fondata sul seguente Targa_1ruolo: ruolo n. 2025/002487 - omesso pagamento anno 2020 TARGA Associazione_1AVVISO . N. 064218975793 NOT. IL 31/07/2023 eccependo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e la prescrizione. Ha concluso per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e onorari, con attribuzione Non si è costituita in giudizio la Regione Campania. Si è costituita in giudizio l'Agenzia della riscossione. Il difensore del ricorrente ha depositato memorie illustrative. Alla udienza di trattazione del 19.1.2026, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Della non rispettata sequenza procedimentale – conseguenze. Le SS.UU. hanno precisato che, in tema di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cass. SS.UU. 5791/2008). Venendo al caso di specie, non vi è prova della notifica al ricorrente dell'avviso di accertamento e degli atti prodromici, stante la mancata costituzione in giudizio della Regione Campania onerata. Per quanto detto sopra, il ricorso va accolto, non risultando rispettata la sequenza procedimentale. Inoltre, è maturata la prescrizione triennale alla data di notifica dell'atto impugnato, stante la mancanza di prova della notifica di atti interruttivi. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia Tributaria di I grado di Napoli, Sezione 27, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
-condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 280,00 oltre rimborso spese generali, Cut, iva, cpa, con attribuzione. Compensa fra le restanti parti. Così deciso in Napoli il 19.1.2026 Il Giudice Nominativo_1 Dr.ssa