TAR
Sentenza breve 19 marzo 2026
Sentenza breve 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza breve 19/03/2026, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00477/2026 REG.RIC.
Pubblicato il 19/03/2026
N. 00715 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00477/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 477 del 2026, proposto da
YA OL S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Mazzarella, Alessandro Maggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Regione Siciliana - Assessorato
Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana - Dipartimento Regionale Beni Culturali
e Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di RA in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile
n. 182; N. 00477/2026 REG.RIC.
nei confronti
Vrg Wind 060 S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- dell'art. 3 del D.M. n. 2 del 8 gennaio 2026 emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con l'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana esclusivamente nella parte in cui, recependo il parere prot.
42110 del 26 novembre 2025 dall'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità
Siciliana, dispone lo stralcio della porzione settentrionale dell'impianto (area perimetrata in giallo nella fig.1 del parere n. 42110/2025);
- del parere reso con nota prot. 42110 del 26 novembre 2025 dall'Assessorato dei Beni
Culturali e dell'Identità Siciliana, nella sola parte in cui e per le ragioni in forza delle quali è esclusa dal parere favorevole la “porzione superiore del settore settentrionale con indicato in giallo nella fig. 1”;
- del parere della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di RA prot. n.
14259 del 13 novembre 2025, nella parte in cui prescrive che “vengano eliminate le aree pannellate, a settentrione dell'impianto a favore di aree verdi, fino all'altezza dell'aerogeneratore MDV6 sopra menzionato, poiché in strettissima prossimità con il
Bene Storico-Isolato, GL DE” nonché, ancora, per via della “aderenza tra l'impianto agrivoltaico e la turbina MDV6 dell'impianto eolico della società VRG
WIND 060 s.r.l. …”;
- di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati; N. 00477/2026 REG.RIC.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica e dell'Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il dott. TO ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 5 maggio 2023 la società odierna ricorrente ha presentato un'istanza al
Ministero della Transizione Ecologica, oggi denominato Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica (MASE), per l'attivazione della procedura di Valutazione di
Impatto Ambientale, integrata con la Valutazione d'incidenza Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 152/2006, relativa al progetto di un “impianto agrivoltaico della potenza di picco di 42,34 MW e delle relative opere di connessione alla RTN”, da realizzarsi nel Comune di Mazara del Vallo (TP), in Località Borgo DE, e nel
Comune di Santa Ninfa (TP).
La Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha reso parere favorevole n. 831 del 2 ottobre
2025.
Successivamente, anche la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di
RA ha emanato parere favorevole prot. n. 14259 del 13 novembre 2025, prescrivendo tuttavia lo stralcio della porzione settentrionale dell'impianto, alla luce delle seguenti ragioni:
- la parte nord-occidentale dell'impianto agrivoltaico settentrionale non rispetta la distanza di metri 500 dal bene storico isolato, tutelato, del GL DE, ponendosi in contrasto con quanto previsto dall'art. 20, comma 8 lett. c-quater del D.Lgs. 199/2021;
- si notano particolari criticità dovute anche alla strettissima vicinanza dell'impianto agrivoltaico settentrionale con la turbina MDV6 facente parte dell'impianto eolico N. 00477/2026 REG.RIC.
della società VRG WIND 060 s.r.l., determinandosi un forte impatto cumulativo di considerevole rilievo nel paesaggio.
A sua volta, il Dipartimento per i Beni Culturali ha reso parere favorevole prot. n.
42110 del 26 novembre 2025, ribadendo lo stralcio della porzione settentrionale dell'impianto (come individuata nella figura n. 1 del ridetto parere).
Con D.M. n. 2 del 8 gennaio 2026 il MASE ha espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto di impianto agrivoltaico presentato da YA
OL. Tuttavia, all'art. 3 del menzionato D.M. si precisa che “Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere reso con nota prot. 42110 del
26/11/2025 del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, oltre alle condizioni di cui al parere della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di
RA, ad esso allegato. Il Proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere”.
È chiaro come tra le condizioni ambientali di cui al parere n. 42110/2025, atteso anche il richiamo fatto nelle premesse del D.M. al parere della Soprintendenza, vi sia lo stralcio della porzione settentrionale del parco (come perimetrata in giallo nella figura
1 ripotata nel parere medesimo).
Tanto premesso, la Società ha articolato i seguenti motivi di censura contro il decreto di V.I.A. n. 2 del 8 gennaio 2026 nella parte in cui ha recepito il giudizio espresso dall'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e dalla Soprintendenza di
RA con i pareri su indicati in ordine allo stralcio del settore settentrionale del parco agrivoltaico dal progetto proposto:
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 134, COMMA 1, LETT.
C, 136 E 143, COMMA 9, DEL D.LGS. N. 42/2004 – VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 20, COMMI 1, 7 E 8 DEL D.LGS. N. 199/2021 –
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 10 DELLA L. N.
241/1990 SS.MM.II. – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ED ERRONEITÀ N. 00477/2026 REG.RIC.
DELLA MOTIVAZIONE, CARENZA DI ISTRUTTORIA, PALESE TRAVISAMENTO
DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, MANIFESTA
IRRAGIONEVOLEZZA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI MASSIMA
DIFFUSIONE DELLE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE;
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 30 MARZO 2015 –
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20, COMMA 8, LETTERA C-
TER, N. 2, DEL D.LGS. N. 199/2021 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241/1990 SS.MM.II. – ECCESSO DI POTERE PER
DIFETTO DI MOTIVAZIONE, CARENZA DI ISTRUTTORIA, MANIFESTO
TRAVISAMENTO DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO E DI DIRITTO,
IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DEGLI ARTT. 9 E 97 COST. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI
PROPORZIONALITÀ – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI MASSIMA
DIFFUSIONE DEGLI IMPIANTI DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI.
Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio, a mezzo dell'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Palermo, il MASE e l'Assessorato Beni Culturali ed Identità
Siciliana.
Alla camera di consiglio del 12 marzo 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. ed adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari, sussistendone tutti i presupposti, stante l'integrità del contraddittorio,
l'avvenuta, esaustiva, trattazione delle tematiche oggetto di giudizio e la mancata dichiarazione delle parti, presenti in udienza, della proposizione di motivi aggiunti o ricorso incidentale o regolamento di competenza e di giurisdizione. N. 00477/2026 REG.RIC.
Le questioni poste all'esame del Collegio concernono la legittimità degli atti resi nel contesto dell'istanza presentata ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 152/2006 da YA OL il 5/05/2023 per il rilascio di V.I.A. relativa al progetto di un impianto agrivoltaico della potenza di picco di 42,34 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Mazara del Vallo (TP), in Località Borgo DE, e nel
Comune di Santa Ninfa (TP), nella parte in cui è stato prescritto lo stralcio della porzione settentrionale dell'impianto.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che il ricorso sia suscettibile di favorevole statuizione, dal momento che il decreto di V.I.A. impugnato in parte qua poggia su presupposti giuridico-fattuali non conformi alla normativa di rango legislativo sull'individuazione delle “aree idonee”.
In proposito, si osserva che lo stralcio della porzione settentrionale dell'impianto (area perimetrata in giallo nella fig.1 del parere n. 42110/2025), recepito all'art. 3 del
Decreto V.I.A. n. 8/2026, è dovuto al fatto che tale “parte dell'impianto non risulta localizzata in area idonea ai sensi dell'art. 20 comma 8 lett. c quater del D.Lgs. n.
199/2021, in quanto il settore settentrionale non rispetta la distanza di metri 500 dal
GL DE, Bene etnoantropologico tutelato ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n.
42/2004”, come individuato dal Piano Paesaggistico della Provincia di RA.
Nel parere reso, la Soprintendenza aveva precisato che la “parte nord-occidentale dell'impianto agrivoltaico settentrionale … non rispetta la distanza di metri 500 dal bene storico isolato, tutelato, del GL DE sopraccitato, ponendosi in contrasto con quanto previsto dall'art. 20, comma 8 c-quater del d.lgs. 199/2021”. Tuttavia, a parere del Collegio, l'esistenza di un bene storico isolato non rileva ai fini dell'applicazione dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater, d.lgs. n. 199/2021 (il quale fa riferimento ai “beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo”) e dell'individuazione della fascia N. 00477/2026 REG.RIC.
di rispetto dei 500 metri, oltre la quale l'impianto fotovoltaico si considera realizzato in “area idonea”.
Sul punto è intervenuto di recente proprio questo T.A.R., chiarendo che i “beni isolati” sono individuati come beni di rilevanza paesaggistica unicamente in sede di pianificazione regionale ai sensi dell'art. 143 del D.lgs. n. 42/2004 e, pertanto, il regime di tutela apprestato dal Piano Paesistico a detta tipologia di beni è quello dei beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004, disciplinati nella Parte Terza del medesimo Decreto Legislativo, non nella Parte
Seconda e, di conseguenza, questi non rilevano ai fini dell'applicazione della fascia di rispetto prevista dall'art. 20, comma 8, lett. c-quater del D. Lgs. n. 199/2021 (cfr. TAR
Sicilia Palermo, sez. V, 10 novembre 2025, n. 2465). Correlativamente, non consta che il GL DE, classificato come bene isolato dal PP, sia stato dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, d.lgs. n. 42/2004 all'esito dell'apposito procedimento regolato dagli artt. 138-141.
Non risultano, infine, giustificate le criticità dovute alla strettissima vicinanza dell'impianto agrivoltaico settentrionale con la turbina MDV6 facente parte dell'impianto eolico della società VRG WIND 060 s.r.l., tali da determinare secondo la Soprintendenza un forte impatto cumulativo di considerevole rilievo nel paesaggio.
La valutazione negativa operata muovendo dalla prossimità della porzione settentrionale dell'impianto alla turbina MDV6 non è invero conforme all'art. 20, comma 8, lett. c-ter, n. 2, del D.Lgs. n. 199/2021.
Ai sensi della menzionata disposizione è consentito il posizionamento degli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in aree agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da uno “stabilimento” di cui all'art. 268, comma 1, lett. “h”, D.Lgs. n. 152/2006. La disposizione è riferibile anche agli impianti agrivoltaici, i quali costituiscono una speciale tipologia di impianto fotovoltaico. L'art. 4, comma 1, lett. f-bis) del D.Lgs. n. 190/2024 ha infatti chiarito che un impianto N. 00477/2026 REG.RIC.
agrivoltaico è un “impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione”.
Secondo le indicazioni del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
(MASE), un impianto di energia rinnovabile (FER) e, in particolare, un impianto eolico, in forza della normativa vigente ed applicabile al caso di specie rientra nella categoria degli stabilimenti ed impianti industriali di cui all'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, come chiarito dalla nota prot. n. 106951 del 30 giugno 2023 (doc. n. 11).
Tale assunto ha trovato conferma anche da parte della giurisprudenza amministrativa, la quale ha avuto modo di chiarire che si considerano “… 'impianti industriali', ai sensi del codice dell'ambiente, i parchi eolici e le centrali idroelettriche, in quanto la nozione 'impianto industriale' deve essere interpretata non in senso restrittivo – ossia come attività industriale funzionale alla trasformazione di materiali in nuovi prodotti
– ma anche quale attività tesa alla trasformazione dell'energia potenziale idrostatica in energia cinetica e, quindi, in energia elettrica. Del resto, la ratio sottesa all'art. 20 comma 8 lett. c ter) D. Lgs. 199/2021 […] si precisa nell'esigenza di favorire il decoro urbano e quindi di concentrare, ove possibile, gli impianti di energia rinnovabile in aree già a forte impatto urbanistico. È allora in tale logica che la nozione di 'impianto industriale' di cui al codice dell'ambiente deve essere correttamente intesa” (cfr.
T.A.R. Lazio - Roma, 10 marzo 2025, n. 4994 e, nello stesso senso, T.A.R. Toscana, sez. II, 15 ottobre 2025, n. 1649; T.A.R. Puglia - Lecce, n. 1113/2025).
Nel caso di specie, è pacifico che l'impianto di progetto, inclusa la sua porzione settentrionale, insiste in area agricola (cfr. doc. n. 4, parere 831 del 2/10/2025, pagg.
53 e 58 e Certificati di Destinazione Urbanistica, doc. nn. 12 e 13) e il sito, come detto, non è interessato dalla presenza di beni culturali di cui alla Parte Seconda del D.Lgs.
n. 42/2004. N. 00477/2026 REG.RIC.
Da quanto sopra trova pertanto conferma che il progetto ricade in area idonea ex lege anche ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-ter, n. 2 e che, di conseguenza, la presenza dell'impianto di progetto in prossimità dell'aerogeneratore MDV6 non poteva essere considerata sfavorevolmente sotto il profilo ambientale o paesaggistico, essendo questa – al contrario di quanto reputato dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di RA
– una soluzione incentivata a livello normativo.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere accolto e, assorbite le censure non espressamente esaminate, vanno conseguentemente annullati il parere della Soprintendenza Beni
Culturali e Ambientali di RA, prot. n. 14259 del 13 novembre 2025, il parere tecnico-istruttorio del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della
Regione Siciliana, prot. n. 42110 del 26 novembre 2025, e il susseguente decreto di
V.I.A. n. 2 dell'8 gennaio 2026 nella parte in cui richiedono alla società ricorrente l'eliminazione dal progetto della porzione settentrionale dell'impianto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri previsti dal d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e della media complessità delle questioni giuridiche affrontate, avendo riguardo ai valori minimi e senza tener conto della fase istruttoria in quanto nessuna attività difensiva rilevante è stata concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il decreto di V.I.A. n. 2 del 8 gennaio 2026 esclusivamente nella parte in cui, all'art. 3, recependo il parere prot. 42110 del 26 novembre 2025 dall'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, dispone lo stralcio della porzione settentrionale dell'impianto. N. 00477/2026 REG.RIC.
Condanna il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e l'Assessorato
Regionale Beni Culturali ed Identità siciliana a rifondere alla società ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00) per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge e refusione del contributo unificato, se e in quanto versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA TE, Presidente
TO ON, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
TO ON FA TE
IL SEGRETARIO N. 00477/2026 REG.RIC.
Pubblicato il 19/03/2026
N. 00715 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00477/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 477 del 2026, proposto da
YA OL S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Mazzarella, Alessandro Maggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Regione Siciliana - Assessorato
Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana - Dipartimento Regionale Beni Culturali
e Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di RA in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile
n. 182; N. 00477/2026 REG.RIC.
nei confronti
Vrg Wind 060 S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- dell'art. 3 del D.M. n. 2 del 8 gennaio 2026 emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con l'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana esclusivamente nella parte in cui, recependo il parere prot.
42110 del 26 novembre 2025 dall'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità
Siciliana, dispone lo stralcio della porzione settentrionale dell'impianto (area perimetrata in giallo nella fig.1 del parere n. 42110/2025);
- del parere reso con nota prot. 42110 del 26 novembre 2025 dall'Assessorato dei Beni
Culturali e dell'Identità Siciliana, nella sola parte in cui e per le ragioni in forza delle quali è esclusa dal parere favorevole la “porzione superiore del settore settentrionale con indicato in giallo nella fig. 1”;
- del parere della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di RA prot. n.
14259 del 13 novembre 2025, nella parte in cui prescrive che “vengano eliminate le aree pannellate, a settentrione dell'impianto a favore di aree verdi, fino all'altezza dell'aerogeneratore MDV6 sopra menzionato, poiché in strettissima prossimità con il
Bene Storico-Isolato, GL DE” nonché, ancora, per via della “aderenza tra l'impianto agrivoltaico e la turbina MDV6 dell'impianto eolico della società VRG
WIND 060 s.r.l. …”;
- di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati; N. 00477/2026 REG.RIC.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica e dell'Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il dott. TO ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 5 maggio 2023 la società odierna ricorrente ha presentato un'istanza al
Ministero della Transizione Ecologica, oggi denominato Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica (MASE), per l'attivazione della procedura di Valutazione di
Impatto Ambientale, integrata con la Valutazione d'incidenza Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 152/2006, relativa al progetto di un “impianto agrivoltaico della potenza di picco di 42,34 MW e delle relative opere di connessione alla RTN”, da realizzarsi nel Comune di Mazara del Vallo (TP), in Località Borgo DE, e nel
Comune di Santa Ninfa (TP).
La Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha reso parere favorevole n. 831 del 2 ottobre
2025.
Successivamente, anche la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di
RA ha emanato parere favorevole prot. n. 14259 del 13 novembre 2025, prescrivendo tuttavia lo stralcio della porzione settentrionale dell'impianto, alla luce delle seguenti ragioni:
- la parte nord-occidentale dell'impianto agrivoltaico settentrionale non rispetta la distanza di metri 500 dal bene storico isolato, tutelato, del GL DE, ponendosi in contrasto con quanto previsto dall'art. 20, comma 8 lett. c-quater del D.Lgs. 199/2021;
- si notano particolari criticità dovute anche alla strettissima vicinanza dell'impianto agrivoltaico settentrionale con la turbina MDV6 facente parte dell'impianto eolico N. 00477/2026 REG.RIC.
della società VRG WIND 060 s.r.l., determinandosi un forte impatto cumulativo di considerevole rilievo nel paesaggio.
A sua volta, il Dipartimento per i Beni Culturali ha reso parere favorevole prot. n.
42110 del 26 novembre 2025, ribadendo lo stralcio della porzione settentrionale dell'impianto (come individuata nella figura n. 1 del ridetto parere).
Con D.M. n. 2 del 8 gennaio 2026 il MASE ha espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto di impianto agrivoltaico presentato da YA
OL. Tuttavia, all'art. 3 del menzionato D.M. si precisa che “Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere reso con nota prot. 42110 del
26/11/2025 del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, oltre alle condizioni di cui al parere della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di
RA, ad esso allegato. Il Proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere”.
È chiaro come tra le condizioni ambientali di cui al parere n. 42110/2025, atteso anche il richiamo fatto nelle premesse del D.M. al parere della Soprintendenza, vi sia lo stralcio della porzione settentrionale del parco (come perimetrata in giallo nella figura
1 ripotata nel parere medesimo).
Tanto premesso, la Società ha articolato i seguenti motivi di censura contro il decreto di V.I.A. n. 2 del 8 gennaio 2026 nella parte in cui ha recepito il giudizio espresso dall'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e dalla Soprintendenza di
RA con i pareri su indicati in ordine allo stralcio del settore settentrionale del parco agrivoltaico dal progetto proposto:
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 134, COMMA 1, LETT.
C, 136 E 143, COMMA 9, DEL D.LGS. N. 42/2004 – VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 20, COMMI 1, 7 E 8 DEL D.LGS. N. 199/2021 –
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 10 DELLA L. N.
241/1990 SS.MM.II. – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ED ERRONEITÀ N. 00477/2026 REG.RIC.
DELLA MOTIVAZIONE, CARENZA DI ISTRUTTORIA, PALESE TRAVISAMENTO
DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, MANIFESTA
IRRAGIONEVOLEZZA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI MASSIMA
DIFFUSIONE DELLE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE;
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 30 MARZO 2015 –
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20, COMMA 8, LETTERA C-
TER, N. 2, DEL D.LGS. N. 199/2021 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241/1990 SS.MM.II. – ECCESSO DI POTERE PER
DIFETTO DI MOTIVAZIONE, CARENZA DI ISTRUTTORIA, MANIFESTO
TRAVISAMENTO DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO E DI DIRITTO,
IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DEGLI ARTT. 9 E 97 COST. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI
PROPORZIONALITÀ – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI MASSIMA
DIFFUSIONE DEGLI IMPIANTI DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI.
Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio, a mezzo dell'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Palermo, il MASE e l'Assessorato Beni Culturali ed Identità
Siciliana.
Alla camera di consiglio del 12 marzo 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. ed adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari, sussistendone tutti i presupposti, stante l'integrità del contraddittorio,
l'avvenuta, esaustiva, trattazione delle tematiche oggetto di giudizio e la mancata dichiarazione delle parti, presenti in udienza, della proposizione di motivi aggiunti o ricorso incidentale o regolamento di competenza e di giurisdizione. N. 00477/2026 REG.RIC.
Le questioni poste all'esame del Collegio concernono la legittimità degli atti resi nel contesto dell'istanza presentata ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 152/2006 da YA OL il 5/05/2023 per il rilascio di V.I.A. relativa al progetto di un impianto agrivoltaico della potenza di picco di 42,34 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Mazara del Vallo (TP), in Località Borgo DE, e nel
Comune di Santa Ninfa (TP), nella parte in cui è stato prescritto lo stralcio della porzione settentrionale dell'impianto.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che il ricorso sia suscettibile di favorevole statuizione, dal momento che il decreto di V.I.A. impugnato in parte qua poggia su presupposti giuridico-fattuali non conformi alla normativa di rango legislativo sull'individuazione delle “aree idonee”.
In proposito, si osserva che lo stralcio della porzione settentrionale dell'impianto (area perimetrata in giallo nella fig.1 del parere n. 42110/2025), recepito all'art. 3 del
Decreto V.I.A. n. 8/2026, è dovuto al fatto che tale “parte dell'impianto non risulta localizzata in area idonea ai sensi dell'art. 20 comma 8 lett. c quater del D.Lgs. n.
199/2021, in quanto il settore settentrionale non rispetta la distanza di metri 500 dal
GL DE, Bene etnoantropologico tutelato ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n.
42/2004”, come individuato dal Piano Paesaggistico della Provincia di RA.
Nel parere reso, la Soprintendenza aveva precisato che la “parte nord-occidentale dell'impianto agrivoltaico settentrionale … non rispetta la distanza di metri 500 dal bene storico isolato, tutelato, del GL DE sopraccitato, ponendosi in contrasto con quanto previsto dall'art. 20, comma 8 c-quater del d.lgs. 199/2021”. Tuttavia, a parere del Collegio, l'esistenza di un bene storico isolato non rileva ai fini dell'applicazione dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater, d.lgs. n. 199/2021 (il quale fa riferimento ai “beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo”) e dell'individuazione della fascia N. 00477/2026 REG.RIC.
di rispetto dei 500 metri, oltre la quale l'impianto fotovoltaico si considera realizzato in “area idonea”.
Sul punto è intervenuto di recente proprio questo T.A.R., chiarendo che i “beni isolati” sono individuati come beni di rilevanza paesaggistica unicamente in sede di pianificazione regionale ai sensi dell'art. 143 del D.lgs. n. 42/2004 e, pertanto, il regime di tutela apprestato dal Piano Paesistico a detta tipologia di beni è quello dei beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004, disciplinati nella Parte Terza del medesimo Decreto Legislativo, non nella Parte
Seconda e, di conseguenza, questi non rilevano ai fini dell'applicazione della fascia di rispetto prevista dall'art. 20, comma 8, lett. c-quater del D. Lgs. n. 199/2021 (cfr. TAR
Sicilia Palermo, sez. V, 10 novembre 2025, n. 2465). Correlativamente, non consta che il GL DE, classificato come bene isolato dal PP, sia stato dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, d.lgs. n. 42/2004 all'esito dell'apposito procedimento regolato dagli artt. 138-141.
Non risultano, infine, giustificate le criticità dovute alla strettissima vicinanza dell'impianto agrivoltaico settentrionale con la turbina MDV6 facente parte dell'impianto eolico della società VRG WIND 060 s.r.l., tali da determinare secondo la Soprintendenza un forte impatto cumulativo di considerevole rilievo nel paesaggio.
La valutazione negativa operata muovendo dalla prossimità della porzione settentrionale dell'impianto alla turbina MDV6 non è invero conforme all'art. 20, comma 8, lett. c-ter, n. 2, del D.Lgs. n. 199/2021.
Ai sensi della menzionata disposizione è consentito il posizionamento degli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in aree agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da uno “stabilimento” di cui all'art. 268, comma 1, lett. “h”, D.Lgs. n. 152/2006. La disposizione è riferibile anche agli impianti agrivoltaici, i quali costituiscono una speciale tipologia di impianto fotovoltaico. L'art. 4, comma 1, lett. f-bis) del D.Lgs. n. 190/2024 ha infatti chiarito che un impianto N. 00477/2026 REG.RIC.
agrivoltaico è un “impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione”.
Secondo le indicazioni del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
(MASE), un impianto di energia rinnovabile (FER) e, in particolare, un impianto eolico, in forza della normativa vigente ed applicabile al caso di specie rientra nella categoria degli stabilimenti ed impianti industriali di cui all'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, come chiarito dalla nota prot. n. 106951 del 30 giugno 2023 (doc. n. 11).
Tale assunto ha trovato conferma anche da parte della giurisprudenza amministrativa, la quale ha avuto modo di chiarire che si considerano “… 'impianti industriali', ai sensi del codice dell'ambiente, i parchi eolici e le centrali idroelettriche, in quanto la nozione 'impianto industriale' deve essere interpretata non in senso restrittivo – ossia come attività industriale funzionale alla trasformazione di materiali in nuovi prodotti
– ma anche quale attività tesa alla trasformazione dell'energia potenziale idrostatica in energia cinetica e, quindi, in energia elettrica. Del resto, la ratio sottesa all'art. 20 comma 8 lett. c ter) D. Lgs. 199/2021 […] si precisa nell'esigenza di favorire il decoro urbano e quindi di concentrare, ove possibile, gli impianti di energia rinnovabile in aree già a forte impatto urbanistico. È allora in tale logica che la nozione di 'impianto industriale' di cui al codice dell'ambiente deve essere correttamente intesa” (cfr.
T.A.R. Lazio - Roma, 10 marzo 2025, n. 4994 e, nello stesso senso, T.A.R. Toscana, sez. II, 15 ottobre 2025, n. 1649; T.A.R. Puglia - Lecce, n. 1113/2025).
Nel caso di specie, è pacifico che l'impianto di progetto, inclusa la sua porzione settentrionale, insiste in area agricola (cfr. doc. n. 4, parere 831 del 2/10/2025, pagg.
53 e 58 e Certificati di Destinazione Urbanistica, doc. nn. 12 e 13) e il sito, come detto, non è interessato dalla presenza di beni culturali di cui alla Parte Seconda del D.Lgs.
n. 42/2004. N. 00477/2026 REG.RIC.
Da quanto sopra trova pertanto conferma che il progetto ricade in area idonea ex lege anche ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-ter, n. 2 e che, di conseguenza, la presenza dell'impianto di progetto in prossimità dell'aerogeneratore MDV6 non poteva essere considerata sfavorevolmente sotto il profilo ambientale o paesaggistico, essendo questa – al contrario di quanto reputato dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di RA
– una soluzione incentivata a livello normativo.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere accolto e, assorbite le censure non espressamente esaminate, vanno conseguentemente annullati il parere della Soprintendenza Beni
Culturali e Ambientali di RA, prot. n. 14259 del 13 novembre 2025, il parere tecnico-istruttorio del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della
Regione Siciliana, prot. n. 42110 del 26 novembre 2025, e il susseguente decreto di
V.I.A. n. 2 dell'8 gennaio 2026 nella parte in cui richiedono alla società ricorrente l'eliminazione dal progetto della porzione settentrionale dell'impianto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri previsti dal d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e della media complessità delle questioni giuridiche affrontate, avendo riguardo ai valori minimi e senza tener conto della fase istruttoria in quanto nessuna attività difensiva rilevante è stata concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il decreto di V.I.A. n. 2 del 8 gennaio 2026 esclusivamente nella parte in cui, all'art. 3, recependo il parere prot. 42110 del 26 novembre 2025 dall'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, dispone lo stralcio della porzione settentrionale dell'impianto. N. 00477/2026 REG.RIC.
Condanna il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e l'Assessorato
Regionale Beni Culturali ed Identità siciliana a rifondere alla società ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00) per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge e refusione del contributo unificato, se e in quanto versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA TE, Presidente
TO ON, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
TO ON FA TE
IL SEGRETARIO N. 00477/2026 REG.RIC.