Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' dell'articolo XXXIV della Convenzione stessa.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' dell'articolo XXXIV della Convenzione stessa.