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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 626/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2942/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500003646000 IRPEF-REDDITI LAVORO
DIPENDENTE E ASSIMILATI 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500003646000 IRPEF-REDDITI LAVORO
DIPENDENTE E ASSIMILATI 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500003646000 IRPEF-REDDITI LAVORO
DIPENDENTE E ASSIMILATI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500003646000 IRPEF-REDDITI LAVORO
DIPENDENTE E ASSIMILATI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500003646000 IRPEF-REDDITI LAVORO
DIPENDENTE E ASSIMILATI 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500003646000 TARES 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500003646000 TARI 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500003646000 TARI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500003646000 TARI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500003646000 TARI 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500003646000 BOLLO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500003646000 BOLLO 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500003646000 BOLLO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500003646000 BOLLO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500003646000 BOLLO 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500003646000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2905/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso e si riporta agli atti;
insiste, altresì, per la condanna alle spese con distrazione a favore del procuratore costituito.
Resistente/Appellato: Il Comune resistente insiste per il rigetto e si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1) – Ricorrente, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1
Difensore_1 conviene in giudizio
Agenzia delle Entrate – Riscossione (DE) – Resistente;
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di PA – Resistente;
Comune di PA – Area Tributi – Resistente.
Impugna la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29680202500003646000 del 17/01/2025, notificata il 22/05/2025, esponendo i seguenti motivi di ricorso:
1) Illegittimità del preavviso perché fondato su crediti inesistenti/estinti e su cartelle prescritte e/o decadute, inclusi interessi di mora asseritamente prescritti ex art. 30 DPR 602/1973;
2) Vizi di notifica degli atti prodromici;
3) Mancanza dei presupposti impositivi relativi ad alcune posizioni locali (TARSU/TARI) su un immobile che assume non occupato nei periodi oggetto d'imposta;
4) Illegittimità derivata del preavviso, giacché l'invalidità anche di una sola cartella travolgerebbe l'atto unitario. - l'Agenzia delle Entrate – DP PA chiede il rigetto del ricorso: per i carichi erariali vale la prescrizione decennale (art. 2946 c.c.), non la quinquennale;
si applicano le sospensioni/proroghe ID;
parte della materia è oggetto di altro ricorso pendente (RGR 2113/2025), con conseguente inammissibilità parziale;
la cautelare è infondata.
- Il Comune di PA eccepisce che gli atti esecutivi sono di competenza DE;
che gli atti impositivi locali sono definitivi per mancata impugnazione nei termini (art. 21, D.Lgs. 546/1992); ribadisce l'autonomia dei vizi (art. 19, D.Lgs. 546/1992), la regolare notifica degli accertamenti/ruoli TARSU/TARI e l'inammissibilità della deduzione sul merito impositivo in questa sede.
- DE produce controdeduzioni con relate delle notifiche delle cartelle sottese (con indicazione delle date e, ove occorra, ex art. 140 c.p.c.), eccepisce tardività/inammissibilità, invoca la prescrizione decennale per i tributi erariali, le interruzioni e le sospensioni ID, nonché la carenza di legittimazione passiva sulle questioni di merito del tributo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Questioni preliminari di rito
3.1. Giurisdizione e competenza – delimitazione dell'oggetto
È pacifico in atti che il ricorrente limita l'impugnazione ai soli crediti tributari;
le partite non tributarie (ad es. sanzioni CdS) sono escluse dal thema decidendum e comunque rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario (Giudice di Pace). Il giudizio prosegue dunque nei limiti tributari.
3.2. Litisconsorzio necessario (art. 14, co.
6-bis, D.Lgs. 546/1992)
Per effetto del D.Lgs. 220/2023, in caso di vizi di notifica dell'atto presupposto emesso da soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso deve essere proposto contro entrambi i soggetti. Nel caso di specie, sono ritualmente presenti DE (atto esecutivo) e gli enti impositori (DE DP PA e
Comune di PA). Con
3.3. Litispendenza/duplicazione di impugnazioni
DE DP PA e DE segnalano la pendenza del separato RGR 2113/2025, avente ad oggetto un'intimazione di pagamento e alcune delle medesime cartelle. La deduzione, pur rilevante, è assorbita dal rigetto nel merito dei motivi oggi esaminati: la sua trattazione non incide sull'esito del presente giudizio, che resta comunque di rigetto.
4. Impugnabilità del preavviso di fermo
Il preavviso di fermo è impugnabile dinanzi al giudice tributario per i crediti tributari: ciò, in linea con l'orientamento di legittimità secondo cui il destinatario ha un interesse diretto al controllo della legittimità della pretesa prima dell'iscrizione del fermo. (V. arg. in ricorso;
conforme Cass. n. 11087/2010; Cass. n.
9516/2018). L'impugnabilità non implica illegittimità dell'atto.
5. Le eccezioni del ricorrente e le difese delle resistenti (MERITO)
5.1. Prescrizione dei crediti erariali (IRPEF/IVA, ecc.)
L'assunto circa la prescrizione quinquennale è infondata. Per i tributi erariali richiamati in ricorso e dettaglio di preavviso, questa Corte aderisce all'orientamento consolidato secondo cui il credito segue la prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.), non già quella breve dell'art. 2948 c.c., attesa la autonomia dei singoli periodi d'imposta e la natura non periodica della prestazione tributaria. (V. massime richiamate nelle controdeduzioni DE DP PA e DE: Cass. 8075/2023; Cass. 4258/2022; Cass. 8297/2020; Cass.
10549/2019).
Inoltre, la decorrenza della prescrizione risulta incisa:
(i) dalle notifiche delle cartelle come da relate depositate (DE, “controdeduzioni.doc (8).pdf”, elenco analitico);
(ii) dalle interruzioni (avvisi di intimazione indicati in DE, ibidem);
(iii) dalle sospensioni emergenziali introdotte dall'art. 68 del DL 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) e successive proroghe, comprensive della sospensione di 542 giorni (marzo 2020 – agosto 2021) e della proroga di 24 mesi dei termini di prescrizione/decadenza per gli affidamenti del periodo 8/3/2020–31/12/2021 (art. 68, co.
4-bis).
Né giova al ricorrente il richiamo alla prescrizione quinquennale degli interessi ex art. 2948, n. 4, c.c., poiché la giurisprudenza più avvertita (e condivisa da questo Collegio, anche alla luce delle controdeduzioni DE) ancora la decorrenza degli accessori al titolo principale, con effetti interruttivi e sospensivi coerenti;
comunque, le interruzioni e le sospensioni sopra ricordate rendono i relativi conteggi non prescritti.
5.2. Prescrizione e decadenza per tributi locali (TARSU/TARI)
Per i tributi locali si applicano le scansioni di cui all'art. 1, commi 161 e 163, L. 296/2006. Il Comune di
PA ha documentato il corretto procedere della potestà accertativa e la regolare notifica degli atti presupposti (accertamenti/avvisi) nei termini di legge, con conseguente definitività per omessa impugnazione
(art. 21, D.Lgs. 546/1992). Le doglianze ricorrenti di decadenza e prescrizione sono dunque smentite dall'istruttoria notificatoria in atti (Comune, “25_2942_Comune_PA_c_Di_Leo_Giuseppe___controd..pdf”).
Il principio dell'autonomia degli atti impugnabili (art. 19, D.Lgs. 546/1992) non consente, in sede di impugnazione dell'atto successivo (preavviso/cartella), di rimettere in termini il contribuente sui vizi dell'atto impositivo ormai definitivo, se non per vizi propri dell'atto oggi impugnato.
Conclusione: per i carichi locali sottesi al preavviso, non risultano maturate né decadenza né prescrizione;
gli atti impositivi risultano stabili.
5.3. Tassa automobilistica (Regione Siciliana)
Per i carichi “bollo auto” del 2016–2019, il ricorrente assume la maturata prescrizione triennale e la tardiva notificazione. In atti si rinvengono invece:
per il 2017: cartella 29620200043045192000, notificata 17/10/2022;
per il 2018: cartella 29620210085620777000, notificata 14/09/2023;
per il 2016: cartella 29620210111438183000, notificata 14/09/2023;
per il 2019: cartella 29620220037654390000, notificata 05/04/2024.
Tenuto conto della disciplina speciale regionale e, soprattutto, delle sospensioni/proroghe ID (art. 68
DL 18/2020 e succ. mod., incluso co.
4-bis), le notificazioni sopra indicate cadono entro i termini;
la ricostruzione del ricorrente non supera la prova documentale versata da DE (doc. preavviso completo con Dettaglio del debito, pagg. 3–10, e relata di notifica).
Conclusione: anche per i carichi da tassa automobilistica, non risulta maturata prescrizione.
5.4. Vizi di notifica degli atti presupposti
Il ricorrente allega l'omessa/radia notifica di varie cartelle/accertamenti. DE e gli Enti impositori producono relate e avvisi che attestano la regolarità delle notifiche (anche ex art. 140 c.p.c., ove occorra). Alla luce del principio delle Sezioni Unite sulla scissione soggettiva e sulla prova del perfezionamento (SU 40543/2021), la documentazione prodotta soddisfa l'onere probatorio. Non è fornita dal ricorrente prova contraria idonea a scardinare tali risultanze.
5.5. “Illegittimità dell'atto unitario” per invalidità di una cartella
Il ricorrente fa leva sull'unitarietà del preavviso per sostenere che l'invalidità di una sola posizione travolga l'atto. Il principio, pur evocato da alcuni arresti, postula che sia accertata l'invalidità quantomeno di una delle cartelle rilevanti per il segmento tributario. Ma, come visto, nessuna delle posizioni tributarie evocate è risultata illegittima o prescritta/decaduta sulla base del compendio documentale. Il presupposto stesso dell'effetto “espansivo” manca.
5.6. Dedotta insussistenza del presupposto TARSU/TARI (immobile non occupato)
Il contribuente riferisce di non avere occupato l'immobile in determinati anni. In tema di TARSU/TARI,
l'obbligazione cessa dalla denuncia di cessazione;
le riduzioni/esenzioni richiedono istanza e prova del relativo presupposto.
Inoltre:
- Non risultano agli atti denunce di variazione/cessazione nei periodi d'imposta contestati;
- gli avvisi locali risultano ritualmente notificati e non impugnati nei termini;
- la mera produzione di certificazioni anagrafiche storiche non integra, di per sé, la prova piena della cessazione del presupposto impositivo rilevante ai fini TARSU/TARI in assenza della rituale comunicazione all'ente.
La parte ricorrente non ha impugnato né gli avvisi di accertamento prodromici nè le cartelle successive salvo poi quando è stato notificato il preavviso di fermo amministrativo ritenere che i carichi fossero prescritti. Orbene al riguardo, con sentenza del 4 settembre 2013, n. 20310, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno affermato che “il fermo, ancorché qualificato quale atto funzionale all'espropriazione, non è, comunque inserito nella sequenza procedimentale dell'esecuzione forzata e non richiede, pertanto, l'assolvimento degli incombenti del processo esecutivo nei quali si prescrive l'obbligo di cui all'art. 50, secondo comma, del D.P.R. n. 602/1973”.
Ancora, sempre la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26052 del 5 dicembre 2011 ha rilevato che: “Non è necessario l'invio di un avviso ex art. 50, D.P.R. n. 602/1973 in relazione alla notificazione del preavviso di fermo amministrativo a mente dell'art. 86 del medesimo decreto. Nell'affermare la giurisdizione del giudice tributario sulle controversie relative al fermo di beni mobili registrati di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, le SS.UU. di questa Corte hanno puntualizzato che il fermo Amministrativo non è atto funzionale all'espropriazione forzata (Cass. 2053/06), ma atto riferibile a procedura diversa dall'esecuzione forzata vera e propria ed estranea ad essa (v. 10672/09, 14831/08). Con specifico riferimento al preavviso di fermo amministrativo, la S.C. (Sez. U, Sentenza n. 11087 del 07/05/2010) ha altresì affermato che trattasi “di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione”. Dovendo, alla luce di quanto sopra,ritenersi che il preavviso di fermo, così come lo stesso fermo amministrativo, non costituiscano atti di espropriazione forzata, deve escludersi l'applicabilità agli stessi del disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, - secondo cui se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica...di un avviso che contienel'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo..) -, disposizione operante nel circoscritto ambito dell'esecuzione forzata.....”.
Pertanto l'indagine è limitata alla validità dell'iscrizione nella misura in cui le cartelle siano state validamene notificate. Ciò riguarda anche le sanzioni non ponendosi appunto la questione della prescrizione con riferimento alla comunicazione preventiva. Pertanto la questione della prescrizione delle cartelle è inconferente ponendosi la stessa in rapporto alla eventuale intimazione di pagamento, peraltro regolarmente notificata
Ciò premesso, alla luce delle controdeduzioni degli Uffici e della documentazione prodotta, l'atto impugnato va confermato nella sua interezza.
8. Spese di lite
In applicazione dell'art. 15, D.Lgs. 546/1992, avuto riguardo alla natura e complessità della controversia, alla pluralità di parti resistenti e all'attività difensiva svolta (memorie, produzione documentale), le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente, da liquidarsi comw da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di PA, di ADER e del Comune di PA nella misura di € 700,00 oltre accessori di legge a favore di ciascuno di essi . PA,24.11.25 IL PRESIDENTE
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2942/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500003646000 IRPEF-REDDITI LAVORO
DIPENDENTE E ASSIMILATI 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500003646000 IRPEF-REDDITI LAVORO
DIPENDENTE E ASSIMILATI 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500003646000 IRPEF-REDDITI LAVORO
DIPENDENTE E ASSIMILATI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500003646000 IRPEF-REDDITI LAVORO
DIPENDENTE E ASSIMILATI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500003646000 IRPEF-REDDITI LAVORO
DIPENDENTE E ASSIMILATI 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500003646000 TARES 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500003646000 TARI 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500003646000 TARI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500003646000 TARI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500003646000 TARI 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500003646000 BOLLO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500003646000 BOLLO 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500003646000 BOLLO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500003646000 BOLLO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500003646000 BOLLO 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500003646000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2905/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso e si riporta agli atti;
insiste, altresì, per la condanna alle spese con distrazione a favore del procuratore costituito.
Resistente/Appellato: Il Comune resistente insiste per il rigetto e si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1) – Ricorrente, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1
Difensore_1 conviene in giudizio
Agenzia delle Entrate – Riscossione (DE) – Resistente;
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di PA – Resistente;
Comune di PA – Area Tributi – Resistente.
Impugna la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29680202500003646000 del 17/01/2025, notificata il 22/05/2025, esponendo i seguenti motivi di ricorso:
1) Illegittimità del preavviso perché fondato su crediti inesistenti/estinti e su cartelle prescritte e/o decadute, inclusi interessi di mora asseritamente prescritti ex art. 30 DPR 602/1973;
2) Vizi di notifica degli atti prodromici;
3) Mancanza dei presupposti impositivi relativi ad alcune posizioni locali (TARSU/TARI) su un immobile che assume non occupato nei periodi oggetto d'imposta;
4) Illegittimità derivata del preavviso, giacché l'invalidità anche di una sola cartella travolgerebbe l'atto unitario. - l'Agenzia delle Entrate – DP PA chiede il rigetto del ricorso: per i carichi erariali vale la prescrizione decennale (art. 2946 c.c.), non la quinquennale;
si applicano le sospensioni/proroghe ID;
parte della materia è oggetto di altro ricorso pendente (RGR 2113/2025), con conseguente inammissibilità parziale;
la cautelare è infondata.
- Il Comune di PA eccepisce che gli atti esecutivi sono di competenza DE;
che gli atti impositivi locali sono definitivi per mancata impugnazione nei termini (art. 21, D.Lgs. 546/1992); ribadisce l'autonomia dei vizi (art. 19, D.Lgs. 546/1992), la regolare notifica degli accertamenti/ruoli TARSU/TARI e l'inammissibilità della deduzione sul merito impositivo in questa sede.
- DE produce controdeduzioni con relate delle notifiche delle cartelle sottese (con indicazione delle date e, ove occorra, ex art. 140 c.p.c.), eccepisce tardività/inammissibilità, invoca la prescrizione decennale per i tributi erariali, le interruzioni e le sospensioni ID, nonché la carenza di legittimazione passiva sulle questioni di merito del tributo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Questioni preliminari di rito
3.1. Giurisdizione e competenza – delimitazione dell'oggetto
È pacifico in atti che il ricorrente limita l'impugnazione ai soli crediti tributari;
le partite non tributarie (ad es. sanzioni CdS) sono escluse dal thema decidendum e comunque rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario (Giudice di Pace). Il giudizio prosegue dunque nei limiti tributari.
3.2. Litisconsorzio necessario (art. 14, co.
6-bis, D.Lgs. 546/1992)
Per effetto del D.Lgs. 220/2023, in caso di vizi di notifica dell'atto presupposto emesso da soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso deve essere proposto contro entrambi i soggetti. Nel caso di specie, sono ritualmente presenti DE (atto esecutivo) e gli enti impositori (DE DP PA e
Comune di PA). Con
3.3. Litispendenza/duplicazione di impugnazioni
DE DP PA e DE segnalano la pendenza del separato RGR 2113/2025, avente ad oggetto un'intimazione di pagamento e alcune delle medesime cartelle. La deduzione, pur rilevante, è assorbita dal rigetto nel merito dei motivi oggi esaminati: la sua trattazione non incide sull'esito del presente giudizio, che resta comunque di rigetto.
4. Impugnabilità del preavviso di fermo
Il preavviso di fermo è impugnabile dinanzi al giudice tributario per i crediti tributari: ciò, in linea con l'orientamento di legittimità secondo cui il destinatario ha un interesse diretto al controllo della legittimità della pretesa prima dell'iscrizione del fermo. (V. arg. in ricorso;
conforme Cass. n. 11087/2010; Cass. n.
9516/2018). L'impugnabilità non implica illegittimità dell'atto.
5. Le eccezioni del ricorrente e le difese delle resistenti (MERITO)
5.1. Prescrizione dei crediti erariali (IRPEF/IVA, ecc.)
L'assunto circa la prescrizione quinquennale è infondata. Per i tributi erariali richiamati in ricorso e dettaglio di preavviso, questa Corte aderisce all'orientamento consolidato secondo cui il credito segue la prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.), non già quella breve dell'art. 2948 c.c., attesa la autonomia dei singoli periodi d'imposta e la natura non periodica della prestazione tributaria. (V. massime richiamate nelle controdeduzioni DE DP PA e DE: Cass. 8075/2023; Cass. 4258/2022; Cass. 8297/2020; Cass.
10549/2019).
Inoltre, la decorrenza della prescrizione risulta incisa:
(i) dalle notifiche delle cartelle come da relate depositate (DE, “controdeduzioni.doc (8).pdf”, elenco analitico);
(ii) dalle interruzioni (avvisi di intimazione indicati in DE, ibidem);
(iii) dalle sospensioni emergenziali introdotte dall'art. 68 del DL 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) e successive proroghe, comprensive della sospensione di 542 giorni (marzo 2020 – agosto 2021) e della proroga di 24 mesi dei termini di prescrizione/decadenza per gli affidamenti del periodo 8/3/2020–31/12/2021 (art. 68, co.
4-bis).
Né giova al ricorrente il richiamo alla prescrizione quinquennale degli interessi ex art. 2948, n. 4, c.c., poiché la giurisprudenza più avvertita (e condivisa da questo Collegio, anche alla luce delle controdeduzioni DE) ancora la decorrenza degli accessori al titolo principale, con effetti interruttivi e sospensivi coerenti;
comunque, le interruzioni e le sospensioni sopra ricordate rendono i relativi conteggi non prescritti.
5.2. Prescrizione e decadenza per tributi locali (TARSU/TARI)
Per i tributi locali si applicano le scansioni di cui all'art. 1, commi 161 e 163, L. 296/2006. Il Comune di
PA ha documentato il corretto procedere della potestà accertativa e la regolare notifica degli atti presupposti (accertamenti/avvisi) nei termini di legge, con conseguente definitività per omessa impugnazione
(art. 21, D.Lgs. 546/1992). Le doglianze ricorrenti di decadenza e prescrizione sono dunque smentite dall'istruttoria notificatoria in atti (Comune, “25_2942_Comune_PA_c_Di_Leo_Giuseppe___controd..pdf”).
Il principio dell'autonomia degli atti impugnabili (art. 19, D.Lgs. 546/1992) non consente, in sede di impugnazione dell'atto successivo (preavviso/cartella), di rimettere in termini il contribuente sui vizi dell'atto impositivo ormai definitivo, se non per vizi propri dell'atto oggi impugnato.
Conclusione: per i carichi locali sottesi al preavviso, non risultano maturate né decadenza né prescrizione;
gli atti impositivi risultano stabili.
5.3. Tassa automobilistica (Regione Siciliana)
Per i carichi “bollo auto” del 2016–2019, il ricorrente assume la maturata prescrizione triennale e la tardiva notificazione. In atti si rinvengono invece:
per il 2017: cartella 29620200043045192000, notificata 17/10/2022;
per il 2018: cartella 29620210085620777000, notificata 14/09/2023;
per il 2016: cartella 29620210111438183000, notificata 14/09/2023;
per il 2019: cartella 29620220037654390000, notificata 05/04/2024.
Tenuto conto della disciplina speciale regionale e, soprattutto, delle sospensioni/proroghe ID (art. 68
DL 18/2020 e succ. mod., incluso co.
4-bis), le notificazioni sopra indicate cadono entro i termini;
la ricostruzione del ricorrente non supera la prova documentale versata da DE (doc. preavviso completo con Dettaglio del debito, pagg. 3–10, e relata di notifica).
Conclusione: anche per i carichi da tassa automobilistica, non risulta maturata prescrizione.
5.4. Vizi di notifica degli atti presupposti
Il ricorrente allega l'omessa/radia notifica di varie cartelle/accertamenti. DE e gli Enti impositori producono relate e avvisi che attestano la regolarità delle notifiche (anche ex art. 140 c.p.c., ove occorra). Alla luce del principio delle Sezioni Unite sulla scissione soggettiva e sulla prova del perfezionamento (SU 40543/2021), la documentazione prodotta soddisfa l'onere probatorio. Non è fornita dal ricorrente prova contraria idonea a scardinare tali risultanze.
5.5. “Illegittimità dell'atto unitario” per invalidità di una cartella
Il ricorrente fa leva sull'unitarietà del preavviso per sostenere che l'invalidità di una sola posizione travolga l'atto. Il principio, pur evocato da alcuni arresti, postula che sia accertata l'invalidità quantomeno di una delle cartelle rilevanti per il segmento tributario. Ma, come visto, nessuna delle posizioni tributarie evocate è risultata illegittima o prescritta/decaduta sulla base del compendio documentale. Il presupposto stesso dell'effetto “espansivo” manca.
5.6. Dedotta insussistenza del presupposto TARSU/TARI (immobile non occupato)
Il contribuente riferisce di non avere occupato l'immobile in determinati anni. In tema di TARSU/TARI,
l'obbligazione cessa dalla denuncia di cessazione;
le riduzioni/esenzioni richiedono istanza e prova del relativo presupposto.
Inoltre:
- Non risultano agli atti denunce di variazione/cessazione nei periodi d'imposta contestati;
- gli avvisi locali risultano ritualmente notificati e non impugnati nei termini;
- la mera produzione di certificazioni anagrafiche storiche non integra, di per sé, la prova piena della cessazione del presupposto impositivo rilevante ai fini TARSU/TARI in assenza della rituale comunicazione all'ente.
La parte ricorrente non ha impugnato né gli avvisi di accertamento prodromici nè le cartelle successive salvo poi quando è stato notificato il preavviso di fermo amministrativo ritenere che i carichi fossero prescritti. Orbene al riguardo, con sentenza del 4 settembre 2013, n. 20310, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno affermato che “il fermo, ancorché qualificato quale atto funzionale all'espropriazione, non è, comunque inserito nella sequenza procedimentale dell'esecuzione forzata e non richiede, pertanto, l'assolvimento degli incombenti del processo esecutivo nei quali si prescrive l'obbligo di cui all'art. 50, secondo comma, del D.P.R. n. 602/1973”.
Ancora, sempre la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26052 del 5 dicembre 2011 ha rilevato che: “Non è necessario l'invio di un avviso ex art. 50, D.P.R. n. 602/1973 in relazione alla notificazione del preavviso di fermo amministrativo a mente dell'art. 86 del medesimo decreto. Nell'affermare la giurisdizione del giudice tributario sulle controversie relative al fermo di beni mobili registrati di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, le SS.UU. di questa Corte hanno puntualizzato che il fermo Amministrativo non è atto funzionale all'espropriazione forzata (Cass. 2053/06), ma atto riferibile a procedura diversa dall'esecuzione forzata vera e propria ed estranea ad essa (v. 10672/09, 14831/08). Con specifico riferimento al preavviso di fermo amministrativo, la S.C. (Sez. U, Sentenza n. 11087 del 07/05/2010) ha altresì affermato che trattasi “di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione”. Dovendo, alla luce di quanto sopra,ritenersi che il preavviso di fermo, così come lo stesso fermo amministrativo, non costituiscano atti di espropriazione forzata, deve escludersi l'applicabilità agli stessi del disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, - secondo cui se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica...di un avviso che contienel'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo..) -, disposizione operante nel circoscritto ambito dell'esecuzione forzata.....”.
Pertanto l'indagine è limitata alla validità dell'iscrizione nella misura in cui le cartelle siano state validamene notificate. Ciò riguarda anche le sanzioni non ponendosi appunto la questione della prescrizione con riferimento alla comunicazione preventiva. Pertanto la questione della prescrizione delle cartelle è inconferente ponendosi la stessa in rapporto alla eventuale intimazione di pagamento, peraltro regolarmente notificata
Ciò premesso, alla luce delle controdeduzioni degli Uffici e della documentazione prodotta, l'atto impugnato va confermato nella sua interezza.
8. Spese di lite
In applicazione dell'art. 15, D.Lgs. 546/1992, avuto riguardo alla natura e complessità della controversia, alla pluralità di parti resistenti e all'attività difensiva svolta (memorie, produzione documentale), le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente, da liquidarsi comw da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di PA, di ADER e del Comune di PA nella misura di € 700,00 oltre accessori di legge a favore di ciascuno di essi . PA,24.11.25 IL PRESIDENTE