Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/06/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6267/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6267/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a Varedo (MB) in V.le Brianza n. 117, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv.
Simona Ordioni che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a Varedo (MB) in Via Zara n.10, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Fabio
Festa che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO
CONCLUSIONI
“I SInori e come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, premesso Parte_1 Parte_2 che
1. con sentenza non definitiva n. 1014/2024 il Tribunale di Monza ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi indicate;
2. con Ordinanza in data 14/11/2024 la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice al fine di provvedere alla pronuncia dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio espressamente richiesto nel ricorso per separazione depositato;
pagina 1 di 5
3. le pattuizioni di cui ai punti 6.c relativa al trasferimento dell'auto, 6.f relativa alla divisione delle sostanze economiche comuni sono state adempiute dalle parti.
Tutto ciò premesso le parti, come in epigrafe rappresentate difese e domiciliate, dichiarando
- di rinunciare a comparire alla predetta udienza dinnanzi al Giudice deSInando;
- di non avere alcuna volontà di riconciliazione;
- di confermare la propria volontà di sciogliere il vincolo matrimoniale alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato;
- di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
CHIEDONO
Al Giudice adito, con l'intervento del Pm, di voler dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra il SI.ra e il SI. in Comignago in data 3/7/2016 come risulta dagli Parte_1 Parte_2 atti di matrimonio del Comune di Comignago atto n. 22 Anno 2016, Parte II Serie A, ordinando all'ufficiale di stato civile del predetto Comune, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza alle seguenti condizioni, già indicate nel ricorso per separazione dei coniugi depositato in data 27/09/2024:
1 – Affidamento condiviso delle figlie minori
Affidare le figlie minori ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione da parte di ciascun genitore nei periodi di permanenza dei minori presso di sé. Le decisioni di maggiore interesse per le figlie saranno assunte con esercizio congiunto della suddetta responsabilità, SInificando che i genitori si impegnano a consultarsi reciprocamente e a decidere di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dele figlie come, a mero scopo esemplificativo, l'indirizzo scolastico, le scelte religiose, la scelta del medico, la scelta di eventuali attività sportive e/o culturali nonché eventuali percorsi di sostegno allo studio e all'apprendimento e, in generale, ogni decisione di rilievo rispetto alla crescita dei figli.
Vi sarà l'impegno dei genitori in ogni caso a collaborare e a mantenere un elevato (e pacifico) livello di comunicazione su tutto ciò che concerne l'interesse, l'educazione, la crescita, lo sviluppo e le eventuali problematiche inerenti i figli;
in particolare, sarà responsabilità di ciascun genitore interessarsi sui progressi dei figli, in tutte le loro espressioni (scolastiche ed extrascolastiche) offrendo ai minori ogni più consono supporto per ottimizzare il loro sviluppo personale, educativo , fisico e spirituale;
pertanto, ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro con spirito collaborativo ogni informazione riguardante le figlie ricevuta in occasione degli incontri, incontri, riunioni, colloqui con gli insegnanti, con gli istruttori, con gli altri genitori ecc.
2 - Collocamento delle figlie minori –
a) Stabilire che le figlie siano collocate presso la madre nella casa che la stessa sta per acquistare e ove verrà fissata la loro residenza anagrafica.
b) Entrambi i genitori fin da ora prestano il loro del consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti per l'espatrio dell'altro genitore e dei minori e/o la concessione del passaporto. pagina 2 di 5 3 – Diritto di visita del padre -
a) Il SI. potrà tenere le figlie con sé, provvedendo a prelevarle all'uscita della scuola e Pt_2 riconducendole presso l'abitazione materna, secondo il seguente calendario:
- per due weekend al mese, secondo il principio dell'alternanza con la madre, dal venerdì all'uscita della scuola – o dal mattino alle 8.30 se non c'è scuola - sino alle ore 21.30 della domenica dopo aver cenato;
- nei due weekend al mese in cui le figlie resteranno con il padre, il martedì ed il giovedì pomeriggio prelevando le figlie all'uscita – o dal mattino alle 8.30 se non c'è scuola - della scuola sino alle ore 21.30 della sera dopo aver cenato;
- nei due weekend al mese in cui le figlie resteranno con la madre, il martedì pomeriggio prelevando le figlie all'uscita della scuola – o dal mattino alle 8.30 se non c'è scuola - sino alle ore 21.30 della sera dopo aver cenato e il giovedì pomeriggio prelevando le figlie all'uscita della scuola– o dal mattino alle 8.30 se non c'è scuola - sino al mattino del venerdì allorquando le condurrà a scuola.
In ogni caso, nei giorni in cui le figlie resteranno con uno dei genitori, il genitore in quel momento collocatario farà in modo che l'altro possa contattarli telefonicamente e/o a mezzo videochiamata, che non potranno avvenire dopo le ore 21.00 salvo casi eccezionali.
Il calendario di cui sopra potrà subire modifiche da concordarsi per iscritto, a mezzo mail o whatsapp, in forza di diverso e miglior accordo, anche temporaneo, tra i genitori tenuto conto degli impegni scolastici ed extra scolastici delle minori e di quelli dei genitori.
b) vacanze natalizie: salvo diverso accordo tra i genitori da confermarsi per iscritto (anche a mezzo whatsapp, mail o sms) le minori trascorreranno le vacanze natalizie secondo il seguente calendario:
- dalle 9.00 del 24 dicembre fino alle ore 11.00 del 25 dicembre sempre con il padre;
- dalle 11.00 del 25 dicembre sino alle 11.00 del 26 dicembre sempre con la madre;
- dalle 11.00 del 26 dicembre sino alle ore 11.00 del 27 dicembre sempre con il padre;
- dalle 11.00 del 27 dicembre sino alle 15.00 del 31 dicembre e dalle 15.00 del 31 dicembre sino al 6 gennaio ore 21.00 in via alternata tra i genitori.
c) vacanze pasquali e ponti infrasettimanali: salvo diverso accordo tra i genitori da confermarsi per iscritto (anche a mezzo whatsapp, mail o sms), i minori trascorreranno i ponti, le vacanze pasquali e le altre festività secondo il principio dell'alternanza tra i genitori.
d) vacanze estive: salvo diverso accordo tra i genitori da confermarsi per iscritto (anche a mezzo whatsapp, mail o sms) il padre potrà trascorrere con le figlie due settimane consecutive nel mese di agosto, una al mese di giugno, una al mese di luglio, tenendo a proprio carico i relativi costi.
I genitori si accorderanno in merito ai rispettivi periodi entro il 31 maggio di ogni anno, dando reciproca comunicazione del luogo dove le figlie trascorreranno le vacanze, dando sempre la possibilità all'altro genitore di contattare telefonicamente le stesse.
4 - mantenimento delle figlie minori a) stabilire che il SI. fino ad agosto 2024 dovrà versare alla SI.ra - a titolo di Pt_2 Pt_1 contributo al mantenimento ordinario delle figlie - la somma mensile di €250,00 (€125,00 per ciascuna pagina 3 di 5 figlia) e a partire da settembre 2024 tale somma aumenterà ad €400,00 mensili (€200.00 per ciascuna figlia); detta somma subirà la rivalutazione ISTAT nella misura del 100% ogni anno a partire dall'anno successivo all'omologa della separazione.
Ancora stabilire che il predetto importo dovrà essere versato in via anticipata, entro il giorno 15 di ogni mese e ciò sino a quando le minori avranno raggiunto la piena indipendenza economica;
b) stabilire che entrambi i genitori provvederanno al pagamento del 50% delle spese straordinarie delle figlie, purché preventivamente concordate previa presentazione di un documento fiscale comprovante la relativa spesa, secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Monza da intendersi qui integralmente ritrascritto e che le parti dichiarano di conoscere.
In particolare, la SI.ra tratterrà ogni mese la quota parte del SI. dell'assegno che Pt_1 Pt_2 verrà utilizzata anche per le spese straordinarie. Ogni tre mesi, ove l'importo totale delle spese straordinarie sostenute in favore delle figlie dovesse essere superiore alla quota parte del SI. Pt_2 trattenuta in via anticipata quest'ultimo provvederà a corrispondere la differenza dovuta alla SI.ra unitamente al versamento dell'assegno di mantenimento ordinario del mese successivo. Pt_1
5 – Assegno unico detrazioni e deduzioni fiscali –
a) Stabilire che l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla SI.ra ed utilizzato – quanto Pt_1 alla quota parte del SI. - come indicato al punto 4b) Pt_2
b) Stabilire che ogni altro eventuale beneficio fiscale riconducibile alle minori (a titolo di esempio non esaustivo detrazione, deduzione, indennità, ecc.) sarà posto a favore dei genitori nella misura del 50%.
6 – Rapporti economici tra le parti a) i coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e in tal senso espressamente rinunciano ad ogni reciproca richiesta dichiarando altresì che con la vendita dell'immobile e dei beni mobili in proprietà comune secondo gli accordi di cui infra sono risolti tutti gli eventuali rapporti economico patrimoniali e pertanto gli stessi espressamente dichiarano di non aver nulla reciprocamente a pretendere per qualsiasi ragione o causa salvo appunto quanto infra disciplinato;
b) il SI. da atto di aver estinto il finanziamento Fiditalia a sé intestato e riferito all'acquisto Pt_2 dell'auto Tg. GD151PP in dotazione alla SI.ra ; Parte_1
c) Il SI. si impegna a manlevare la SI.ra da qualsivoglia richiesta Parte_2 Parte_1 economica a qualsiasi titolo dovesse provenire dalla sua famiglia riconoscendo fin da ora che eventuali somme transitate sul conto corrente comune non sono state utilizzate per finalità riconducibili a necessità famigliari o comunque riconducibili alla SI.ra e Parte_1 riconoscendo che ogni questione attinente all'immobile in Varedo Via Zara n.10, è stata definita ai punti che precedono.
d) Resteranno a carico delle parti, ognuna per sé stessa, tutte le spese abitative, di gestione ordinaria e straordinaria, nonché i finanziamenti o debiti contratti a proprio nome.
7) Ognuna delle parti, provvederà a saldare le competenze del proprio legale con espressa rinuncia da parte di quest'ultimi, che anche a tal fine sottoscrivono il presente ricorso, al vincolo della solidarietà ex art. 13 L.P.F.; si dà atto che la SI.ra è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio”. Pt_1
pagina 4 di 5 Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con sentenza n. 1014/24 emessa dal Tribunale di Monza e pubblicata in data 20.11.2024, passata in giudicato come da attestazione ritualmente depositata. Non è contestato che, nelle more, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale delle figlie minori e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e in Comignago il 3.7.2016 (trascritto al n. 22 Parte II
[...] Parte_2
Serie A del registro atti di matrimonio di quel Comune anno 2016) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Comignago affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898;
III. dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Monza, nella Camera di ConSIlio del 12 giugno 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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