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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/06/2025, n. 2259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2259 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
N. R. G. 2426/2023
Il Tribunale di OL Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Alessandra Tabarro Presidente
Anna Scognamiglio Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2426 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza del
16/4/2025, avente ad oggetto: ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
nato a [...] il [...], residente in Parte_1
OL alla Via Caio Mario n. 20 CF , C.F._1
elettivamente domiciliato in OZ, alla via Mazzini n. 19 presso lo studio dell'Avv. Sabrina Sifo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti pagi na 1 di 6 RICORRENTE
E
nata a [...] il [...], residente in [...]in CP_1
Campania (NA) alla Vicinale Marinone lotto 15, C.F.
, elettivamente domiciliata in OL alla via C.F._2
Nuova Poggioreale nr. 162, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina
Rendina che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di OL Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 16/4/2025 le parti hanno aderito alla proposta conciliativa della Giudice delegata e hanno chiesto la decisione della causa senza i termini di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/2/2023, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con a OL , in data 1/9/2001, dal CP_1
quale sono nati (nato il [...]) e Persona_1 Persona_2
(nata il [...]), e riferendo che il Tribunale adito ha pronunciato la separazione dei coniugi definita con sentenza del 23/7/2021, per le ragioni di cui al ricorso introduttivo, ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel merito ha chiesto la modifica della separazione:
- nulla disporsi per il mantenimento della moglie e del figlio Per_1
pagi na 2 di 6 maggiorenne, che ha terminato gli studi:
- disporsi per un assegno di mantenimento di € 350,00 mensili, Per_2
oltre il 50% delle spese straordinarie;
- stabilirsi il diritto di visita.
Con memoria difensiva dell'11/1/2024 la resistente ha contestato gli assunti di parte ricorrente e ha chiesto, a sua volta, il divorzio.
Nel merito, la resistente ha chiesto:
- l'affido esclusivo della minore alla stessa, con Persona_2
collocazione presso la residenza della stessa;
- un mantenimento in suo favore di € 300,00 mensili a carico del ricorrente;
- un assegno di € 800,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, quale contributo ordinario per i figli (euro 400 per ciascun figlio), da versarsi alla resistente;
- l'attribuzione in suo favore dell'intero importo dell'assegno unico;
- il 50 % delle spese straordinarie e mediche non coperte dal SSN sostenute nell'interesse dei figli, a carico del ricorrente;
- disporsi le modalità di visita della minore . Persona_2
Dopo un rinvio per rinotifica alla resistente, all'udienza del 16/1/2024 le parti sono comparse dinanzi alla Presidente che , dato atto del fallito tentativo di conciliazione si è riservat a, e con ordinanza del 22/1/2024 ha assunto i provvedimenti provvisori ed urgenti, così disponendo:
- autorizza i coniugi a continuare a vivere separati;
- conferma l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i Per_2
genitori con collocamento prevalente presso la madre e l'assegnazione della casa familiare a quest'ultima, nonché tutte le disposizioni relative pagi na 3 di 6 all'assegno di mantenimento a carico di ed in favore Parte_1
dei figli e della moglie;
- stabilisce, salvo diversi accordi tra le parti, che il padre possa tenere con sé la figlia minore a settimane alterne, dalle ore 10.00 del sabato Per_2
alle 20,00 della domenica nonché per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 26 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 1 gennaio e per le festività pasquali, ad anni alterni, o la domenica di pasqua o il lunedì in albis ed infine, sempre ad anni alterni, per gg. 7 giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre il mese di maggio;
- fa salvi diversi accordi tra le parti purché non pregiudichino gli interessi della minore.
La causa è stata rinviata per la trattazione per l'udienza del 5/6/2024, dinanzi al GI designato.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. co. 6, ammesse le prove orali articolate dalle parti, all'udienza del 16/4/2025, espletata la prova testimoniale, i coniugi hanno aderito alla proposta conciliativa della
Giudice delegata che ha rimesso la causa al Collegio per la decisione .
Il P.M, ha apposto il visto in data 22/5/2025, nulla opponendo.
Nel merito, la domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di presentazione dei coniugi dinanzi al Presidente di questo Tribunale
(avvenuta in data 5/2/2020), ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di pagi na 4 di 6 eccezione.
In ordine alle statuizioni accessorie, all'udienza del 16/4/2025 i coniugi hanno dichiarato di aderire alla seguente proposta conciliativa formulata dalla Giudice delegata:
- 1.000 euro, mantenimento ai figli;
- affido esclusivo di alla madre AUU al 100% alla madre, spese Per_2
straordinarie al 50%;
- rinuncia all'assegno divorzile, visite del padre alla figlia maggiorenne, ma disabile, due pomeriggi a settimana, dalle 15 alle
18, presso l'abitazione materna e, a weekend alterni, il sabato dalle
11 alle ore 18, con l'assistenza della signora che normalmente si occupa;
- rinuncia a ogni ulteriore reciproca richiesta, compensazione delle spese di questo Giudizio.
Considerata la natura del giudizio e l'esito dello stesso, si ritiene di dover compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da , nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...] (Atto n.170, Parte II, serie A, anno
[...]
2001) alle condizioni di cui in parte motiva;
b) ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di OL la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile.
c) compensa le spese di lite.
pagi na 5 di 6 Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 9/6/2025.
La Giudice relatrice La Presidente
Veronica Vernetti Alessandra Tabarro
pagi na 6 di 6