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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 27/10/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ALNA
IN NOME DEL POPOLO ALNO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott.ssa Cinzia Cicero Giudice
Dott.ssa Oriana Calvo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. RG 925 2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSA DA
a a RAGUSA (RG) il 09/02/1994 e residente in [...]1 95049 Parte_1
ZI AL , CF elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. C.F._1
RA GI che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nato a [...] [...] residente in [...]Parte_2
PRETIS 1 95049 ZI AL CF elettivamente domiciliata presso lo C.F._2 studio dell'avv VILLARDITA FRANCESCO . che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 27.10.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso .
Il P.M. nulla opponeva RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16/09/2025 e adivano Parte_1 Parte_2 codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 9/02/2013 e annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di ZI al n 1 anno 2013 parte II serie a l ricorrenti esponevano che con decreto del 5.1.2022 reso nel procedimento il Tribunale di
AL aveva omologato la separazione dei predetti coniugi.
All'udienza presidenziale del 27.10.2025 , svoltasi ex art. 127 terc.p.c. le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711 c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso pertanto, il Presidente del Tribunale si riservava di riferire in camera di consiglio.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a partire dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 e successive modifiche;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata omologata con decreto del 5.1.2022
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Pt_1
e in data 09/02/2013 annotato nel registro degli atti di
[...] Parte_2 matrimonio del comune di ZI al n 1 anno 2013 parte II serie A alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso .
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per le spese del procedimento.
Così deciso in AL, alla camera di consiglio del 30.10.2025 Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo
IN NOME DEL POPOLO ALNO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott.ssa Cinzia Cicero Giudice
Dott.ssa Oriana Calvo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. RG 925 2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSA DA
a a RAGUSA (RG) il 09/02/1994 e residente in [...]1 95049 Parte_1
ZI AL , CF elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. C.F._1
RA GI che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nato a [...] [...] residente in [...]Parte_2
PRETIS 1 95049 ZI AL CF elettivamente domiciliata presso lo C.F._2 studio dell'avv VILLARDITA FRANCESCO . che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 27.10.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso .
Il P.M. nulla opponeva RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16/09/2025 e adivano Parte_1 Parte_2 codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 9/02/2013 e annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di ZI al n 1 anno 2013 parte II serie a l ricorrenti esponevano che con decreto del 5.1.2022 reso nel procedimento il Tribunale di
AL aveva omologato la separazione dei predetti coniugi.
All'udienza presidenziale del 27.10.2025 , svoltasi ex art. 127 terc.p.c. le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711 c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso pertanto, il Presidente del Tribunale si riservava di riferire in camera di consiglio.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a partire dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 e successive modifiche;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata omologata con decreto del 5.1.2022
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Pt_1
e in data 09/02/2013 annotato nel registro degli atti di
[...] Parte_2 matrimonio del comune di ZI al n 1 anno 2013 parte II serie A alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso .
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per le spese del procedimento.
Così deciso in AL, alla camera di consiglio del 30.10.2025 Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo