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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/12/2025, n. 2610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2610 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2448/2023 R.G. (ex ruolo;
Per_1
tra
e , rappresentati e difesi Parte_1 Controparte_1 dall'Avv. Lucia De Santis –appellanti; e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Mele- Parte_2 appellato-;
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 296/2022 del Giudice di
Pace di . Parte_2
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note del 3 dicembre 2025) la causa è stata riservata per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
e hanno proposto appello Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 296/2022 del Giudice di Pace di (Avv. Parte_2
Di Biase), con la quale è stata rigettata la richiesta risarcitoria per i danni subiti da un muretto a secco con sovrastante rete metallica, delimitante la proprietà degli istanti, in seguito alla spinta del deflusso delle acque meteoriche provenienti da un canale di proprietà del Comune di , posto in Parte_2
adiacenza ad una parte del muro.
1 Gli attori, premettendo di essere proprietari di un terreno e di un fabbricato in , contrada Materdomini, indentificati in catasto terreni al Parte_2
foglio 92 p.lla 694 ed in catasto fabbricati al foglio 92 p.lla 494, avevano dedotto in primo grado che l'evento si verificava il 17.06.2020 e che il danneggiamento del muro di recinzione era causato dal deflusso delle acque piovane che, in conseguenza della mancata manutenzione del canale e delle abbondanti precipitazioni, si accumulavano provocando l'allagamento del terreno circostante il muro ed il crollo di parte dello stesso.
Nell'atto di appello hanno dedotto che:
-il Giudice di primo grado ha errato nella valutazione del fatto e delle risultanze istruttorie;
- la Ctu espletata ha evidenziato la correlazione tra i danni lamentati e la cattiva manutenzione del canale, derivante dalla presenza di vegetazione spontanea nonché di detriti sul fondo dello stesso;
- i testimoni escussi hanno confermato che l'evento si era verificato in occasione delle piogge avvenute nella data indicata, ma il GdP non ha tenuto conto di ciò, evidenziando che i testi non erano presenti al momento dell'evento;
- il primo Giudice è incorso in una evidente contraddizione allorquando, pur riconoscendo importante valore allo strumento della c.t.u. e al ruolo del professionista-ausiliario, è giunto a conclusioni differenti rispetto alla stessa;
-la circostanza di un precedente risarcimento in esito di altra causa avviata dinanzi al medesimo GdP nel 2019, per un analogo danno sullo stesso muro, è stata utilizzata dal Giudice a sostegno della mancata prova del ripristino, senza che la difesa dell'Ente Pubblico avesse contestato tale profilo;
-proprio la circostanza di un precedente analogo danno sarebbe dovuto essere monito per l'Amministrazione per una più attenta manutenzione del canale.
2 Hanno concluso per la riforma della sentenza con accertamento della responsabilità del ex artt.2051-2043 c.c., con Parte_2
condanna dello stesso al risarcimento del danno patrimoniale da liquidare nell'importo di €4.000,00 oltre accessori o nel diverso importo ritenuto di giustizia, nonché al pagamento delle spese di Ctu e del doppio grado di giudizio.
Il ha reiterato l'eccezione di incompetenza per materia Parte_2
sul presupposto della competenza del Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche; invero, in assenza di gravame sul punto, è esclusa ogni valutazione da parte del Giudice di secondo grado posto che il GdP ha superato l'eccezione con ordinanza del 18.10.2021.
L'Ente appellato ha poi contestato la fondatezza del gravame, deducendo che:
- dall'istruttoria non è emersa alcuna prova atta ad indicare la presunta responsabilità dell'Ente locale convenuto in ordine all'evento dannoso;
- dall'espletata istruttoria è emerso che nessuno dei testimoni escussi abbia concretamente assistito all'evento che, secondo la tesi attorea, avrebbe causato il crollo del muretto a secco;
- mancano gli elementi necessari a confermare che, prima della data indicata dagli attori, il muretto in questione fosse integro e il fondo sgombro da detriti e acqua;
- in ragione dell'esistenza di una precedente pronuncia, emanata dal GdP di
MA RA nel giudizio promosso dagli stessi attori nel 2019 (n. 37/2019
RG– Sentenza n. 376/2019), riguardante la richiesta risarcitoria per un danno identico -sullo stesso muro- a quello lamentato nel presente giudizio, spettava agli attori la prova circa il fatto che, a seguito del provvedimento conclusivo del predetto procedimento, fossero stati effettivamente eseguiti i lavori di ripristino dei luoghi;
-tale eccezione è stata sollevata nella comparsa costitutiva del giudizio di primo grado;
- in punto di fatto, è da ritenere inadeguata la scelta di utilizzare un muretto cd. a
3 secco, come materiale per la costruzione di un muro posto su un fondo soggetto a fenomeno erosivo ed idrogeologico per prossimità a un corso d'acqua, è carente di prova sia il danno, sia il nesso di causalità, anche per la straordinaria portata delle precipitazioni nel periodo del giugno 2020;
-la sentenza n.296-2022 si è scrupolosamente attenuta alle risultanze istruttorie ed alla documentazione versata in atti, concludendo in maniera ben argomentata sia per la mancanza di prova delle riparazioni effettuate dopo la sentenza n.376-2019, sia per il rigetto della domanda per mancanza di prova del danno successivo.
*** *** *** L'appello non è fondato.
Il GdP ha basato il proprio convincimento su determinati elementi.
La lettura degli atti processuali di primo grado fa emergere i seguenti dati:
1) nessuno dei testi escussi ha assistito all'evento del 17.06.2020 che avrebbe causato il crollo del muretto a secco di proprietà ; Controparte_2
2) non è stata fornita la prova in ordine alle opere di ripristino del muro dopo il danneggiamento avvenuto il 26.06.2018 per il quale è stata pronunciata la sentenza n.376-2019 dello stesso GdP di;
Parte_2
3) il Ctu, nel descrivere lo stato dei luoghi, la presenza di vegetazione e di detriti all'interno del canale, il riassestamento precario del muretto nella parte confinante con il canale con la rete metallica divelta, ha analizzato i profili causali sostenendo che la manutenzione non adeguata del canale di scolo, in presenza di piogge abbondanti, rallenta il deflusso con conseguente spinta sui muretti delimitanti lo stesso canale;
4) la verifica peritale ha chiarito il piano eziologico tra resistente deflusso delle acque meteoriche a causa delle carenze manutentive e spinta verso i muretti che delimitano il canale.
Le questioni che ha affrontato correttamente il Giudice di Pace sono state le seguenti:
4 -la carenza probatoria sul fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, posto che nessuno dei testimoni aveva avuto percezione diretta del fatto allegato come dannoso;
-la carenza probatoria sullo stato del muretto nel lasso temporale tra la sentenza n.
376/2019 e l'evento indicato come avvenuto il 17.06.2020;
-la carenza probatoria sulla esecuzione delle opere di ripristino tese ad eliminare le conseguenze del danneggiamento del 2018, risarcito con la sentenza n.376-
2019.
Al fine di superare le deduzioni difensive degli appellanti, è necessario rimarcare che, nei giudizi risarcitori, salvi i limiti connessi al tipo di responsabilità della parte convenuta, spetta all'attore (o agli attori) assolvere l'onere della prova
(art.2697 c.c.) sul fatto, sul danno, sul nesso di causalità ed anche sui profili che consentano di escludere la fondatezza di avverse eccezioni e/o contestazioni.
Nel caso di specie, gli attori:
-non hanno fornito adeguati ed esaustivi elementi probatori a sostegno del fatto, allegato come dannoso;
-non hanno contestato di aver già ottenuto tutela risarcitoria, con la sentenza n.376-2019, per un fatto identico a quello descritto in questo giudizio;
-non hanno fornito alcun elemento di allegazione e di prova teso a descrivere e a dimostrare di aver eseguito i ripristini e le riparazioni nel periodo di tempo intercorrente tra la sentenza n.376-2019 e l'evento del 17.06.2020.
Il nel contestare la domanda in primo grado (art.115 Parte_2
cpc), aveva sollevato eccezioni su tali profili e, quindi, gli attori – per consentire al Giudice il superamento delle eccezioni del convenuto – avrebbero dovuto allegare e dimostrare che le conseguenze dannose precedenti erano state eliminate con le opere di ripristino.
Non essendovi stati riscontri al riguardo, tesi ad isolare i “fatti dannosi” nel tempo, nell'accadimento, nelle conseguenze, è rimasto il dubbio processuale sul “nuovo fatto costitutivo della pretesa risarcitoria” che ha determinato la
5 decisione di rigetto secondo prudente apprezzamento (art.116 cpc).
A fronte di tali omissioni di allegazione e di prova, la verifica del Ctu sul nesso di causalità non era certamente sufficiente a ritenere la fondatezza della domanda.
Il gravame va, quindi, rigettato con condanna degli appellanti-soccombenti al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, liquidate in dispositivo, in ragione del valore della controversia e delle attività difensive svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello n. 2448/2023 R.G., tra le parti indicate in epigrafe, avverso la sentenza n. 296/2022 del Giudice di Pace di MA
RA (Ta), disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna e , in solido, al Parte_1 Controparte_1
pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, liquidate in favore del nell'importo di €1.600,00 per compenso Parte_2
professionale oltre rimborso forfetario spese generali, cap, iva;
-ai sensi dell'art. 13, comma 1 – quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in data 6 dicembre 2025
Il Giudice annagrazia lenti
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2448/2023 R.G. (ex ruolo;
Per_1
tra
e , rappresentati e difesi Parte_1 Controparte_1 dall'Avv. Lucia De Santis –appellanti; e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Mele- Parte_2 appellato-;
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 296/2022 del Giudice di
Pace di . Parte_2
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note del 3 dicembre 2025) la causa è stata riservata per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
e hanno proposto appello Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 296/2022 del Giudice di Pace di (Avv. Parte_2
Di Biase), con la quale è stata rigettata la richiesta risarcitoria per i danni subiti da un muretto a secco con sovrastante rete metallica, delimitante la proprietà degli istanti, in seguito alla spinta del deflusso delle acque meteoriche provenienti da un canale di proprietà del Comune di , posto in Parte_2
adiacenza ad una parte del muro.
1 Gli attori, premettendo di essere proprietari di un terreno e di un fabbricato in , contrada Materdomini, indentificati in catasto terreni al Parte_2
foglio 92 p.lla 694 ed in catasto fabbricati al foglio 92 p.lla 494, avevano dedotto in primo grado che l'evento si verificava il 17.06.2020 e che il danneggiamento del muro di recinzione era causato dal deflusso delle acque piovane che, in conseguenza della mancata manutenzione del canale e delle abbondanti precipitazioni, si accumulavano provocando l'allagamento del terreno circostante il muro ed il crollo di parte dello stesso.
Nell'atto di appello hanno dedotto che:
-il Giudice di primo grado ha errato nella valutazione del fatto e delle risultanze istruttorie;
- la Ctu espletata ha evidenziato la correlazione tra i danni lamentati e la cattiva manutenzione del canale, derivante dalla presenza di vegetazione spontanea nonché di detriti sul fondo dello stesso;
- i testimoni escussi hanno confermato che l'evento si era verificato in occasione delle piogge avvenute nella data indicata, ma il GdP non ha tenuto conto di ciò, evidenziando che i testi non erano presenti al momento dell'evento;
- il primo Giudice è incorso in una evidente contraddizione allorquando, pur riconoscendo importante valore allo strumento della c.t.u. e al ruolo del professionista-ausiliario, è giunto a conclusioni differenti rispetto alla stessa;
-la circostanza di un precedente risarcimento in esito di altra causa avviata dinanzi al medesimo GdP nel 2019, per un analogo danno sullo stesso muro, è stata utilizzata dal Giudice a sostegno della mancata prova del ripristino, senza che la difesa dell'Ente Pubblico avesse contestato tale profilo;
-proprio la circostanza di un precedente analogo danno sarebbe dovuto essere monito per l'Amministrazione per una più attenta manutenzione del canale.
2 Hanno concluso per la riforma della sentenza con accertamento della responsabilità del ex artt.2051-2043 c.c., con Parte_2
condanna dello stesso al risarcimento del danno patrimoniale da liquidare nell'importo di €4.000,00 oltre accessori o nel diverso importo ritenuto di giustizia, nonché al pagamento delle spese di Ctu e del doppio grado di giudizio.
Il ha reiterato l'eccezione di incompetenza per materia Parte_2
sul presupposto della competenza del Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche; invero, in assenza di gravame sul punto, è esclusa ogni valutazione da parte del Giudice di secondo grado posto che il GdP ha superato l'eccezione con ordinanza del 18.10.2021.
L'Ente appellato ha poi contestato la fondatezza del gravame, deducendo che:
- dall'istruttoria non è emersa alcuna prova atta ad indicare la presunta responsabilità dell'Ente locale convenuto in ordine all'evento dannoso;
- dall'espletata istruttoria è emerso che nessuno dei testimoni escussi abbia concretamente assistito all'evento che, secondo la tesi attorea, avrebbe causato il crollo del muretto a secco;
- mancano gli elementi necessari a confermare che, prima della data indicata dagli attori, il muretto in questione fosse integro e il fondo sgombro da detriti e acqua;
- in ragione dell'esistenza di una precedente pronuncia, emanata dal GdP di
MA RA nel giudizio promosso dagli stessi attori nel 2019 (n. 37/2019
RG– Sentenza n. 376/2019), riguardante la richiesta risarcitoria per un danno identico -sullo stesso muro- a quello lamentato nel presente giudizio, spettava agli attori la prova circa il fatto che, a seguito del provvedimento conclusivo del predetto procedimento, fossero stati effettivamente eseguiti i lavori di ripristino dei luoghi;
-tale eccezione è stata sollevata nella comparsa costitutiva del giudizio di primo grado;
- in punto di fatto, è da ritenere inadeguata la scelta di utilizzare un muretto cd. a
3 secco, come materiale per la costruzione di un muro posto su un fondo soggetto a fenomeno erosivo ed idrogeologico per prossimità a un corso d'acqua, è carente di prova sia il danno, sia il nesso di causalità, anche per la straordinaria portata delle precipitazioni nel periodo del giugno 2020;
-la sentenza n.296-2022 si è scrupolosamente attenuta alle risultanze istruttorie ed alla documentazione versata in atti, concludendo in maniera ben argomentata sia per la mancanza di prova delle riparazioni effettuate dopo la sentenza n.376-2019, sia per il rigetto della domanda per mancanza di prova del danno successivo.
*** *** *** L'appello non è fondato.
Il GdP ha basato il proprio convincimento su determinati elementi.
La lettura degli atti processuali di primo grado fa emergere i seguenti dati:
1) nessuno dei testi escussi ha assistito all'evento del 17.06.2020 che avrebbe causato il crollo del muretto a secco di proprietà ; Controparte_2
2) non è stata fornita la prova in ordine alle opere di ripristino del muro dopo il danneggiamento avvenuto il 26.06.2018 per il quale è stata pronunciata la sentenza n.376-2019 dello stesso GdP di;
Parte_2
3) il Ctu, nel descrivere lo stato dei luoghi, la presenza di vegetazione e di detriti all'interno del canale, il riassestamento precario del muretto nella parte confinante con il canale con la rete metallica divelta, ha analizzato i profili causali sostenendo che la manutenzione non adeguata del canale di scolo, in presenza di piogge abbondanti, rallenta il deflusso con conseguente spinta sui muretti delimitanti lo stesso canale;
4) la verifica peritale ha chiarito il piano eziologico tra resistente deflusso delle acque meteoriche a causa delle carenze manutentive e spinta verso i muretti che delimitano il canale.
Le questioni che ha affrontato correttamente il Giudice di Pace sono state le seguenti:
4 -la carenza probatoria sul fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, posto che nessuno dei testimoni aveva avuto percezione diretta del fatto allegato come dannoso;
-la carenza probatoria sullo stato del muretto nel lasso temporale tra la sentenza n.
376/2019 e l'evento indicato come avvenuto il 17.06.2020;
-la carenza probatoria sulla esecuzione delle opere di ripristino tese ad eliminare le conseguenze del danneggiamento del 2018, risarcito con la sentenza n.376-
2019.
Al fine di superare le deduzioni difensive degli appellanti, è necessario rimarcare che, nei giudizi risarcitori, salvi i limiti connessi al tipo di responsabilità della parte convenuta, spetta all'attore (o agli attori) assolvere l'onere della prova
(art.2697 c.c.) sul fatto, sul danno, sul nesso di causalità ed anche sui profili che consentano di escludere la fondatezza di avverse eccezioni e/o contestazioni.
Nel caso di specie, gli attori:
-non hanno fornito adeguati ed esaustivi elementi probatori a sostegno del fatto, allegato come dannoso;
-non hanno contestato di aver già ottenuto tutela risarcitoria, con la sentenza n.376-2019, per un fatto identico a quello descritto in questo giudizio;
-non hanno fornito alcun elemento di allegazione e di prova teso a descrivere e a dimostrare di aver eseguito i ripristini e le riparazioni nel periodo di tempo intercorrente tra la sentenza n.376-2019 e l'evento del 17.06.2020.
Il nel contestare la domanda in primo grado (art.115 Parte_2
cpc), aveva sollevato eccezioni su tali profili e, quindi, gli attori – per consentire al Giudice il superamento delle eccezioni del convenuto – avrebbero dovuto allegare e dimostrare che le conseguenze dannose precedenti erano state eliminate con le opere di ripristino.
Non essendovi stati riscontri al riguardo, tesi ad isolare i “fatti dannosi” nel tempo, nell'accadimento, nelle conseguenze, è rimasto il dubbio processuale sul “nuovo fatto costitutivo della pretesa risarcitoria” che ha determinato la
5 decisione di rigetto secondo prudente apprezzamento (art.116 cpc).
A fronte di tali omissioni di allegazione e di prova, la verifica del Ctu sul nesso di causalità non era certamente sufficiente a ritenere la fondatezza della domanda.
Il gravame va, quindi, rigettato con condanna degli appellanti-soccombenti al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, liquidate in dispositivo, in ragione del valore della controversia e delle attività difensive svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello n. 2448/2023 R.G., tra le parti indicate in epigrafe, avverso la sentenza n. 296/2022 del Giudice di Pace di MA
RA (Ta), disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna e , in solido, al Parte_1 Controparte_1
pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, liquidate in favore del nell'importo di €1.600,00 per compenso Parte_2
professionale oltre rimborso forfetario spese generali, cap, iva;
-ai sensi dell'art. 13, comma 1 – quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in data 6 dicembre 2025
Il Giudice annagrazia lenti
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