Art. 2. (Registro nazionale italiano
dei donatori di midollo osseo). 1. Il Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo, di seguito denominato "Registro nazionale", gia' istituito e gestito dall'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova, presso cui ha sede, e' riconosciuto quale unica struttura di interesse nazionale.
2. Il Registro nazionale coordina le attivita' dei Registri istituiti a livello regionale e corrisponde agli analoghi organismi istituiti in altri Paesi.
3. Il Registro promuove la ricerca di donatori non consanguinei e tiene il registro nazionale dei donatori.
dei donatori di midollo osseo). 1. Il Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo, di seguito denominato "Registro nazionale", gia' istituito e gestito dall'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova, presso cui ha sede, e' riconosciuto quale unica struttura di interesse nazionale.
2. Il Registro nazionale coordina le attivita' dei Registri istituiti a livello regionale e corrisponde agli analoghi organismi istituiti in altri Paesi.
3. Il Registro promuove la ricerca di donatori non consanguinei e tiene il registro nazionale dei donatori.