Art. 12.
L'Istituto e' soggetto alla vigilanza del Ministro per le comunicazioni.
Il Ministro ha facolta' di ordinare ispezioni, accertamenti, controlli ed anche, previo il parere del Consiglio di Stato, di sciogliere l'amministrazione per gravi irregolarita'.
Sono trasmessi al Ministro i rendiconti consuntivi di ciascun esercizio finanziario.
L'esercizio finanziario decorre dal 1° luglio.
Il presidente riferisce annualmente al Ministro per le comunicazioni sull'opera svolta dall'Istituto e sul bilancio. La relazione e' allegata a quella annuale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.
L'Istituto e' soggetto alla vigilanza del Ministro per le comunicazioni.
Il Ministro ha facolta' di ordinare ispezioni, accertamenti, controlli ed anche, previo il parere del Consiglio di Stato, di sciogliere l'amministrazione per gravi irregolarita'.
Sono trasmessi al Ministro i rendiconti consuntivi di ciascun esercizio finanziario.
L'esercizio finanziario decorre dal 1° luglio.
Il presidente riferisce annualmente al Ministro per le comunicazioni sull'opera svolta dall'Istituto e sul bilancio. La relazione e' allegata a quella annuale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.