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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/07/2025, n. 3227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3227 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Settima Sezione Civile composto dagli Ill.mi Signori Magistrati: Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE Dott.ssa Isabella Messina GIUDICE Rel. Est. Dott.ssa Daniela Culotta GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile n. R.G. 21225/2024 avente per oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. RIPA PAOLA, presso il cui Parte_1 studio ha eletto domicilio PARTE ATTRICE contro
presso il Tribunale di Torino Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte attrice come da ricorso Voglia il Tribunale Ill.mo, visti gli art. 1 L. 164/1982 e 31 D. Lgs. 150/2011 e, disattesa ogni contraria istanza o eccezione, previa eventuale convocazione del ricorrente, previa eventuale consulenza medica e tecnica d'ufficio ed ogni ulteriore eventuale provvedimento istruttorio ritenuto necessario,
- accertare e dichiarare che il signor , ha acquisito le sembianze Parte_1 fisiche, psicologiche e sociali corrispondenti al sesso femminile;
- dichiarare che l'attore risponde al nome proprio di " ” conseguentemente, ordinare all'Ufficiale di Stato Per_1
Civile del Comune di Torino, ove fu compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro, indicando l'acquisito sesso femminile e il nome nel quale l'attore si identifica, ossia " ; Per_1
- contestualmente autorizzare , e gli enti sanitari ai quali lo stesso si Parte_1 rivolga ad effettuare tutti gli interventi e trattamenti chirurgici di rimozione dei caratteri sessuali primari maschili seguiti da vaginoplastica ed, eventualmente, estetici che appaiono necessari ed utili a raggiungere la corrispondenza fisica e sessuale al fenotipo femminile nel quale si riconosce l'attore. Per il P.M.
1 Accogliersi la domanda proposta. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 25/11/2024, avendo allegato disforia di genere e documentato percorso di transizione dal genere maschile a quello femminile, il ricorrente ha domandato a questo Tribunale di disporre la rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile e la rettificazione del prenome da a nonché di contestualmente Parte_1 Per_1 concedere autorizzazione a sottoporsi ad interventi chirurgici necessari al completamento del percorso di affermazione di genere. La causa è stata trattenuta a decisione all'udienza del 15/05/2025. Il P.M. nulla ha opposto. La domanda di rettificazione di attribuzione di sesso merita ad avviso del Collegio accoglimento. L'art. 1 l. 164/1982 stabilisce che “La rettificazione (di attribuzione di sesso) si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. L'art. 31 d.lgs. 150/2011 stabilisce che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”. La Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 5 novembre 2015, e la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15138/2015, pronunce entrambe condivise da questo Tribunale, hanno chiarito, valorizzando peraltro il dato testuale di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/2011 (“quando risulta necessario”), che per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982 non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, sufficiente essendo il rigoroso accertamento del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere. La Corte Costituzione, recependo l'evoluzione giurisprudenziale che aveva espressamente escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica dovessero necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un “possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”, .con la più recente sentenza n. 143/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del 2011 per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”. In particolare, la Corte ha chiarito che, potendo il percorso di transizione di genere “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza”.
2 La pronuncia della Corte Costituzionale -ad avviso del Collegio- non esclude tout court la necessità dell'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico, ma solo impone una valutazione caso per caso, potendo darsi situazioni in cui tale autorizzazione non sia più necessaria laddove la parte abbia dimostrato, attraverso il deposito di idonea documentazione medica, di aver già completato il percorso individuale irreversibile di transizione di genere funzionale alla pronuncia di rettificazione di sesso mediante trattamenti ormonali e psicologici. In detti casi, la parte otterrà comunque una sentenza di rettificazione di sesso a seguito dell'accertamento dell'intervenuto percorso di transizione di genere;
ne consegue che, non essendo più necessario l'intervento chirurgico per ottenere la predetta pronuncia, non sarà necessaria nemmeno l'autorizzazione del Tribunale a sottoporvisi. L'intervento di riconversione chirurgica potrà seguire all'intervenuta rettificazione di sesso per il raggiungimento di un maggior benessere psicofisico del soggetto e non necessiterà, in questi casi, di autorizzazione. Diverso il caso -peraltro del tutto residuale- di documentazione medica che attesti che il percorso di transizione di genere non sia ancora completo e necessiti di intervento chirurgico di riconversione del sesso: in tal caso necessiterà l'autorizzazione del Tribunale. Nel caso di specie, ritiene questo Tribunale che sia stata raggiunta la prova della serietà e tendenziale irreversibilità del percorso di transizione;
risulta, infatti, dagli atti di causa, che:
- il ricorrente è seguito dal 2022 dalla psicologa, psicoterapeuta e sessuologa clinica Dott.ssa
Persona_2
- il ricorrente è altresì in carico presso il C.I.D.I.Ge.M. di Torino dal 2022,
- la relazione psicologica in atti conclude nel senso della sussistenza della disforia di genere, rilevando come il ricorrente si senta dall'età infantile appartenente al genere femminile, ritenuta presumibilmente irreversibile: “Sia la sottoscritta che l'equipe del hanno CP_2 riconosciuto in un quadro clinico congruente con la Disforia di Genere e che questa Per_1 condizione, come descritto nel DSM-V, fosse associata ad una sofferenza clinicamente significativa, che comprometteva il funzionamento della paziente in ambito sociale, lavorativo e in altre aree importanti […]Attualmente è ancora maggiore la necessità, per , di Per_1 ottenere il cambio nome all'anagrafe e poter così iniziare anche il percorso di adeguamento chirurgico del genere a quello femminile esperito come proprio. Ultimamente, da quando il suo corpo ha raggiunto la piena femminilizzazione, ha sviluppato una maggiore Per_1 disforia verso i suoi organi genitali maschili: non li percepisce come propri e li vede come un corpo estraneo e un ostacolo al viversi in pieno la sua femminilità. è pienamente Per_1 consapevole dei limiti e dei rischi dell'intervento chirurgico di affermazione del genere e nonostante ciò è determinata ad intraprenderlo, ritenendolo indispensabile e imprescindibile al sereno prosieguo della sua vita.”
- la relazione endocrinologica in atti conferma come il paziente abbia vissuto e viva come donna nelle sue realtà sociali con comportamenti adeguati e conformi alla propria identità di genere, consigliando gli interventi chirurgici di affermazione di percorso di genere. A fronte di tali elementi ritiene, pertanto, il Tribunale che sussistano i presupposti per dar luogo alla rettificazione prevista dall'art. 1 l. 164/1982, non corrispondendo più al sesso attribuito nell'atto di nascita i caratteri sessuali e identitari attuali di parte ricorrente, sicché
3 deve disporsi la rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro. All'attribuzione al ricorrente del sesso maschile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso. L'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla legge 164/1982 - consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall'art. 5 l. cit. (“Le attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 DPR 3.11.2000 n. 396) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso. Il prenome del ricorrente deve pertanto essere rettificato, conformemente a questo richiesto dall'interessato, da ” in ”, risultando quest'ultimo il nome con Parte_1 Per_1 il quale da molti anni parte ricorrente è conosciuta nel mondo esterno. Nulla osta all'accoglimento, in questa sede, anche della domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso femminile. Se il previo intervento chirurgico non è più necessario per l'accoglimento della domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso, nondimeno e a fortiori esso potrà essere autorizzato contestualmente all'immediata rettifica, dovendo il Giudice di merito unicamente accertare che non vi siano controindicazioni mediche all'esecuzione dell'intervento e che tale trattamento sia funzionale al miglioramento delle condizioni psicofisiche dell'interessato. Nel caso di specie, le relazioni mediche in atti confortano tale conclusione, escludendo l'esistenza di controindicazioni cliniche all'intervento chirurgico e, anzi, valutandone la positività in termini di completamento del percorso di transizione, di piena realizzazione dell'identità di parte attrice e di miglioramento della qualità della sua vita, sicché la domanda dev'essere accolta. L'intervento richiesto dalla ricorrente deve essere, nella fattispecie in esame, autorizzato, anche alla luce della più recente giurisprudenza della Corte Costituzionale, non risultando chiaro, dalle relazioni agli atti, che il percorso di transizione di genere possa considerarsi, ad oggi, già concluso. Le relazioni mediche in atti evidenziano, infatti, che “è possibile ragionevolmente affermare che gli interventi chirurgici di affermazione di genere (vaginoplastica, mastoplastica additiva, etc.), da sentiti come parte integrante della sua realizzazione psico-fisica, Per_1 unitamente al cambio anagrafico dei documenti declinati al genere femminile, saranno in grado di definire ulteriormente la sua identità femminile completandone la realizzazione” Nulla sulle spese di lite, attesa l'assenza di opposizione alle domande proposte e la natura necessaria del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente provvedendo, contrariis reiectis visti gli artt. 1 e ss. L. 164/82, l'art. 31 d.lgs. 150/2011 e l'art. 49 DPR 396/2000,
4 RETTIFICA l'attribuzione di sesso relativa a nato a [...] il Parte_1
17/05/2004, attribuendo il sesso femminile ed il prenome di ”. Per_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo a (atto n. 679 parte II serie B del Parte_1 registro degli atti di nascita anno 2004 del Comune di Torino) facendo constare per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come e come “ ” e non Per_3 Per_1 altrimenti.
nato a Rivoli il [...], a [...] a Controparte_3 trattamento medico-chirurgico di affermazione di genere. Così deciso in Torino, nella camera di Consiglio del 2.7.2025 Il Presidente Dott. Alberto Tetamo Il Giudice Est. Dott.ssa Isabella Messina
5
, con il patrocinio dell'avv. RIPA PAOLA, presso il cui Parte_1 studio ha eletto domicilio PARTE ATTRICE contro
presso il Tribunale di Torino Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte attrice come da ricorso Voglia il Tribunale Ill.mo, visti gli art. 1 L. 164/1982 e 31 D. Lgs. 150/2011 e, disattesa ogni contraria istanza o eccezione, previa eventuale convocazione del ricorrente, previa eventuale consulenza medica e tecnica d'ufficio ed ogni ulteriore eventuale provvedimento istruttorio ritenuto necessario,
- accertare e dichiarare che il signor , ha acquisito le sembianze Parte_1 fisiche, psicologiche e sociali corrispondenti al sesso femminile;
- dichiarare che l'attore risponde al nome proprio di " ” conseguentemente, ordinare all'Ufficiale di Stato Per_1
Civile del Comune di Torino, ove fu compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro, indicando l'acquisito sesso femminile e il nome nel quale l'attore si identifica, ossia " ; Per_1
- contestualmente autorizzare , e gli enti sanitari ai quali lo stesso si Parte_1 rivolga ad effettuare tutti gli interventi e trattamenti chirurgici di rimozione dei caratteri sessuali primari maschili seguiti da vaginoplastica ed, eventualmente, estetici che appaiono necessari ed utili a raggiungere la corrispondenza fisica e sessuale al fenotipo femminile nel quale si riconosce l'attore. Per il P.M.
1 Accogliersi la domanda proposta. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 25/11/2024, avendo allegato disforia di genere e documentato percorso di transizione dal genere maschile a quello femminile, il ricorrente ha domandato a questo Tribunale di disporre la rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile e la rettificazione del prenome da a nonché di contestualmente Parte_1 Per_1 concedere autorizzazione a sottoporsi ad interventi chirurgici necessari al completamento del percorso di affermazione di genere. La causa è stata trattenuta a decisione all'udienza del 15/05/2025. Il P.M. nulla ha opposto. La domanda di rettificazione di attribuzione di sesso merita ad avviso del Collegio accoglimento. L'art. 1 l. 164/1982 stabilisce che “La rettificazione (di attribuzione di sesso) si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. L'art. 31 d.lgs. 150/2011 stabilisce che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”. La Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 5 novembre 2015, e la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15138/2015, pronunce entrambe condivise da questo Tribunale, hanno chiarito, valorizzando peraltro il dato testuale di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/2011 (“quando risulta necessario”), che per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982 non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, sufficiente essendo il rigoroso accertamento del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere. La Corte Costituzione, recependo l'evoluzione giurisprudenziale che aveva espressamente escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica dovessero necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un “possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”, .con la più recente sentenza n. 143/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del 2011 per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”. In particolare, la Corte ha chiarito che, potendo il percorso di transizione di genere “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza”.
2 La pronuncia della Corte Costituzionale -ad avviso del Collegio- non esclude tout court la necessità dell'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico, ma solo impone una valutazione caso per caso, potendo darsi situazioni in cui tale autorizzazione non sia più necessaria laddove la parte abbia dimostrato, attraverso il deposito di idonea documentazione medica, di aver già completato il percorso individuale irreversibile di transizione di genere funzionale alla pronuncia di rettificazione di sesso mediante trattamenti ormonali e psicologici. In detti casi, la parte otterrà comunque una sentenza di rettificazione di sesso a seguito dell'accertamento dell'intervenuto percorso di transizione di genere;
ne consegue che, non essendo più necessario l'intervento chirurgico per ottenere la predetta pronuncia, non sarà necessaria nemmeno l'autorizzazione del Tribunale a sottoporvisi. L'intervento di riconversione chirurgica potrà seguire all'intervenuta rettificazione di sesso per il raggiungimento di un maggior benessere psicofisico del soggetto e non necessiterà, in questi casi, di autorizzazione. Diverso il caso -peraltro del tutto residuale- di documentazione medica che attesti che il percorso di transizione di genere non sia ancora completo e necessiti di intervento chirurgico di riconversione del sesso: in tal caso necessiterà l'autorizzazione del Tribunale. Nel caso di specie, ritiene questo Tribunale che sia stata raggiunta la prova della serietà e tendenziale irreversibilità del percorso di transizione;
risulta, infatti, dagli atti di causa, che:
- il ricorrente è seguito dal 2022 dalla psicologa, psicoterapeuta e sessuologa clinica Dott.ssa
Persona_2
- il ricorrente è altresì in carico presso il C.I.D.I.Ge.M. di Torino dal 2022,
- la relazione psicologica in atti conclude nel senso della sussistenza della disforia di genere, rilevando come il ricorrente si senta dall'età infantile appartenente al genere femminile, ritenuta presumibilmente irreversibile: “Sia la sottoscritta che l'equipe del hanno CP_2 riconosciuto in un quadro clinico congruente con la Disforia di Genere e che questa Per_1 condizione, come descritto nel DSM-V, fosse associata ad una sofferenza clinicamente significativa, che comprometteva il funzionamento della paziente in ambito sociale, lavorativo e in altre aree importanti […]Attualmente è ancora maggiore la necessità, per , di Per_1 ottenere il cambio nome all'anagrafe e poter così iniziare anche il percorso di adeguamento chirurgico del genere a quello femminile esperito come proprio. Ultimamente, da quando il suo corpo ha raggiunto la piena femminilizzazione, ha sviluppato una maggiore Per_1 disforia verso i suoi organi genitali maschili: non li percepisce come propri e li vede come un corpo estraneo e un ostacolo al viversi in pieno la sua femminilità. è pienamente Per_1 consapevole dei limiti e dei rischi dell'intervento chirurgico di affermazione del genere e nonostante ciò è determinata ad intraprenderlo, ritenendolo indispensabile e imprescindibile al sereno prosieguo della sua vita.”
- la relazione endocrinologica in atti conferma come il paziente abbia vissuto e viva come donna nelle sue realtà sociali con comportamenti adeguati e conformi alla propria identità di genere, consigliando gli interventi chirurgici di affermazione di percorso di genere. A fronte di tali elementi ritiene, pertanto, il Tribunale che sussistano i presupposti per dar luogo alla rettificazione prevista dall'art. 1 l. 164/1982, non corrispondendo più al sesso attribuito nell'atto di nascita i caratteri sessuali e identitari attuali di parte ricorrente, sicché
3 deve disporsi la rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro. All'attribuzione al ricorrente del sesso maschile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso. L'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla legge 164/1982 - consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall'art. 5 l. cit. (“Le attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 DPR 3.11.2000 n. 396) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso. Il prenome del ricorrente deve pertanto essere rettificato, conformemente a questo richiesto dall'interessato, da ” in ”, risultando quest'ultimo il nome con Parte_1 Per_1 il quale da molti anni parte ricorrente è conosciuta nel mondo esterno. Nulla osta all'accoglimento, in questa sede, anche della domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso femminile. Se il previo intervento chirurgico non è più necessario per l'accoglimento della domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso, nondimeno e a fortiori esso potrà essere autorizzato contestualmente all'immediata rettifica, dovendo il Giudice di merito unicamente accertare che non vi siano controindicazioni mediche all'esecuzione dell'intervento e che tale trattamento sia funzionale al miglioramento delle condizioni psicofisiche dell'interessato. Nel caso di specie, le relazioni mediche in atti confortano tale conclusione, escludendo l'esistenza di controindicazioni cliniche all'intervento chirurgico e, anzi, valutandone la positività in termini di completamento del percorso di transizione, di piena realizzazione dell'identità di parte attrice e di miglioramento della qualità della sua vita, sicché la domanda dev'essere accolta. L'intervento richiesto dalla ricorrente deve essere, nella fattispecie in esame, autorizzato, anche alla luce della più recente giurisprudenza della Corte Costituzionale, non risultando chiaro, dalle relazioni agli atti, che il percorso di transizione di genere possa considerarsi, ad oggi, già concluso. Le relazioni mediche in atti evidenziano, infatti, che “è possibile ragionevolmente affermare che gli interventi chirurgici di affermazione di genere (vaginoplastica, mastoplastica additiva, etc.), da sentiti come parte integrante della sua realizzazione psico-fisica, Per_1 unitamente al cambio anagrafico dei documenti declinati al genere femminile, saranno in grado di definire ulteriormente la sua identità femminile completandone la realizzazione” Nulla sulle spese di lite, attesa l'assenza di opposizione alle domande proposte e la natura necessaria del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente provvedendo, contrariis reiectis visti gli artt. 1 e ss. L. 164/82, l'art. 31 d.lgs. 150/2011 e l'art. 49 DPR 396/2000,
4 RETTIFICA l'attribuzione di sesso relativa a nato a [...] il Parte_1
17/05/2004, attribuendo il sesso femminile ed il prenome di ”. Per_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo a (atto n. 679 parte II serie B del Parte_1 registro degli atti di nascita anno 2004 del Comune di Torino) facendo constare per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come e come “ ” e non Per_3 Per_1 altrimenti.
nato a Rivoli il [...], a [...] a Controparte_3 trattamento medico-chirurgico di affermazione di genere. Così deciso in Torino, nella camera di Consiglio del 2.7.2025 Il Presidente Dott. Alberto Tetamo Il Giudice Est. Dott.ssa Isabella Messina
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