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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 11/11/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 10121/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. v.g. 10121/2025 promossa con ricorso congiunto depositato il
7.10.2025 da
, nata a [...] il [...], con l'avv. Michelon Marta Parte_1
e
, nato a [...] il [...], con l'avv. Rossi Raffaella Parte_2
con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio conclusioni delle parti:
“1) Si dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 16.10.1999 in Teolo (PD) trascritto nei registri di detto Comune alla Parte II serie A anno 1999 n. 46, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile, a mezzo rituale comunicazione della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici alle seguenti condizioni:
2) Si disponga l'assegnazione della casa coniugale al Sig. che vi vivrà con i figli Parte_2
, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ed , maggiorenne ma non Per_1 Per_2 economicamente autosufficiente, i quali manterranno la residenza presso la casa familiare;
3) la sig.ra (C.F. ) nata a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1 ad Abano Terme (PD) alla Via Alessandro Volta n. 39, si impegna a cedere la propria quota di proprietà pari a ½ dell'immobile sito in Selvazzano Dentro, Via Veneto n. 11 censita al NCEU del
Comune di Selvazzano Dentro (PD) come segue: partita , foglio 15 P.IVA_1 mappale n.404 sub 2, lat, Via Scapacchiò p. 1, cat A/2, cl 2, vani 5,5, R.C.L. Mappale n. 404 sub 25, lato Via Scapacchiò p. T , cat C/6, cl 2, mq 53. R.C.L.
La cessione comprende la proporzionale comproprietà dell'area coperta sulla quale sorge il fabbricato, nonché tutte le parti comuni ai sensi dell'art. 1117 C.c., inoltre è compresa la quota della proporzionale comproprietà per la quota complessiva indivisa di 790/millesimi dell'area scoperta censita al NCT del Comune di Selvazzano Dentro, fgl. 15, mappale 342 di are 38.98 mappale 363 di are 9.8, mappale 403 di are 2.44 per un totale di are 51.22
Il Sig. (C.F. ) nato ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente a [...] si impegna ad accettare detta cessione. La cessione dovrà avvenire nel termine di sessanta giorni dall'udienza presidenziale.
4) Nell'ambito della sistemazione patrimoniale tra coniugi, il Sig. a fronte della cessione Parte_2 della quota del 50% dell'abitazione familiare, verserà alla Sig.ra l'importo di € 60.000,00 Pt_1 che verranno corrisposti in un'unica soluzione al momento della cessione. Tale cessione sarà dichiarata esente da imposta di bollo, registro, ipotecaria e catastale ex art. 19 L. n. 74/1987 e sent.
n. 154 del 10/05/1999 C. Cost.
5) La Sig.ra si impegna, sempre nell'ambito della sistemazione dei rapporti Parte_1 familiari, a far pervenire nel conto corrente dei figli l'importo di 15.000,00 euro ciascuno una volta ricevuto il corrispettivo per la cessione dell'immobile e quindi l'importo di €. 15.000,00
(quindicimila) a favore del figlio ed €. 15.000,00 (quindicimila) a favore della Persona_3 figlia Persona_4
6) Si stabilisca che i genitori provvedano al mantenimento della figlia , maggiorenne ma non Per_2 economicamente autosufficiente, in forma diretta durante la permanenza di presso l'uno o Per_2
l'altro genitore, mentre le spese straordinarie andranno suddivise nella misura del 50% ciascuno.
Per spese straordinarie, oltre a quelle indicate nel protocollo del Tribunale di Padova, a ci si fa espresso riferimento, si intendono anche le vacanze che la figlia, concordemente con i genitori, vorrà intraprendere nonché le spese di vestiario, che andranno anche queste suddivise nella misura del
50% tra ciascun genitore.
7) Si dichiarino le parti economicamente autosufficienti e nulla si stabilisca a titolo di assegno di mantenimento dell'uno nei confronti dell'altro.
”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio in Teolo Parte_1 Parte_2
(PD) in data 16.10.1999, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di
Teolo (PD) al n. 45 Parte II, Serie A dell'anno 1999. Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Giudice del Tribunale di Padova mediante note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza del 21.9.2021 e la separazione è stata omologata con decreto n. 6756/2021 del 21.9.2021 e depositato in cancelleria in data 22.9.2021.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Giudice del. del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e dei figli (maggiorenne ed economicamente sufficiente) ed (maggiorenne ma non Per_1 Per_2 economicamente autosufficiente) le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto. rilevato, quanto, al punto 3) delle condizioni di cui sopra, che trattasi di libera espressione dell' autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili, e, pertanto, non necessita di essere recepita dal Tribunale al fine della validità ed efficacia.
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Parte_2
Teolo (PD) al n. 45, Parte II, Serie A dell'anno 1999;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate, di cui ai nn. 1 e 4;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 6.11.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. v.g. 10121/2025 promossa con ricorso congiunto depositato il
7.10.2025 da
, nata a [...] il [...], con l'avv. Michelon Marta Parte_1
e
, nato a [...] il [...], con l'avv. Rossi Raffaella Parte_2
con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio conclusioni delle parti:
“1) Si dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 16.10.1999 in Teolo (PD) trascritto nei registri di detto Comune alla Parte II serie A anno 1999 n. 46, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile, a mezzo rituale comunicazione della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici alle seguenti condizioni:
2) Si disponga l'assegnazione della casa coniugale al Sig. che vi vivrà con i figli Parte_2
, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ed , maggiorenne ma non Per_1 Per_2 economicamente autosufficiente, i quali manterranno la residenza presso la casa familiare;
3) la sig.ra (C.F. ) nata a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1 ad Abano Terme (PD) alla Via Alessandro Volta n. 39, si impegna a cedere la propria quota di proprietà pari a ½ dell'immobile sito in Selvazzano Dentro, Via Veneto n. 11 censita al NCEU del
Comune di Selvazzano Dentro (PD) come segue: partita , foglio 15 P.IVA_1 mappale n.404 sub 2, lat, Via Scapacchiò p. 1, cat A/2, cl 2, vani 5,5, R.C.L. Mappale n. 404 sub 25, lato Via Scapacchiò p. T , cat C/6, cl 2, mq 53. R.C.L.
La cessione comprende la proporzionale comproprietà dell'area coperta sulla quale sorge il fabbricato, nonché tutte le parti comuni ai sensi dell'art. 1117 C.c., inoltre è compresa la quota della proporzionale comproprietà per la quota complessiva indivisa di 790/millesimi dell'area scoperta censita al NCT del Comune di Selvazzano Dentro, fgl. 15, mappale 342 di are 38.98 mappale 363 di are 9.8, mappale 403 di are 2.44 per un totale di are 51.22
Il Sig. (C.F. ) nato ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente a [...] si impegna ad accettare detta cessione. La cessione dovrà avvenire nel termine di sessanta giorni dall'udienza presidenziale.
4) Nell'ambito della sistemazione patrimoniale tra coniugi, il Sig. a fronte della cessione Parte_2 della quota del 50% dell'abitazione familiare, verserà alla Sig.ra l'importo di € 60.000,00 Pt_1 che verranno corrisposti in un'unica soluzione al momento della cessione. Tale cessione sarà dichiarata esente da imposta di bollo, registro, ipotecaria e catastale ex art. 19 L. n. 74/1987 e sent.
n. 154 del 10/05/1999 C. Cost.
5) La Sig.ra si impegna, sempre nell'ambito della sistemazione dei rapporti Parte_1 familiari, a far pervenire nel conto corrente dei figli l'importo di 15.000,00 euro ciascuno una volta ricevuto il corrispettivo per la cessione dell'immobile e quindi l'importo di €. 15.000,00
(quindicimila) a favore del figlio ed €. 15.000,00 (quindicimila) a favore della Persona_3 figlia Persona_4
6) Si stabilisca che i genitori provvedano al mantenimento della figlia , maggiorenne ma non Per_2 economicamente autosufficiente, in forma diretta durante la permanenza di presso l'uno o Per_2
l'altro genitore, mentre le spese straordinarie andranno suddivise nella misura del 50% ciascuno.
Per spese straordinarie, oltre a quelle indicate nel protocollo del Tribunale di Padova, a ci si fa espresso riferimento, si intendono anche le vacanze che la figlia, concordemente con i genitori, vorrà intraprendere nonché le spese di vestiario, che andranno anche queste suddivise nella misura del
50% tra ciascun genitore.
7) Si dichiarino le parti economicamente autosufficienti e nulla si stabilisca a titolo di assegno di mantenimento dell'uno nei confronti dell'altro.
”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio in Teolo Parte_1 Parte_2
(PD) in data 16.10.1999, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di
Teolo (PD) al n. 45 Parte II, Serie A dell'anno 1999. Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Giudice del Tribunale di Padova mediante note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza del 21.9.2021 e la separazione è stata omologata con decreto n. 6756/2021 del 21.9.2021 e depositato in cancelleria in data 22.9.2021.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Giudice del. del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e dei figli (maggiorenne ed economicamente sufficiente) ed (maggiorenne ma non Per_1 Per_2 economicamente autosufficiente) le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto. rilevato, quanto, al punto 3) delle condizioni di cui sopra, che trattasi di libera espressione dell' autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili, e, pertanto, non necessita di essere recepita dal Tribunale al fine della validità ed efficacia.
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Parte_2
Teolo (PD) al n. 45, Parte II, Serie A dell'anno 1999;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate, di cui ai nn. 1 e 4;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 6.11.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari