CASS
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/11/2025, n. 38292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38292 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CO EL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/02/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabria Udita la relazione svolta dal Consigliere EL LL;
letta la requisitoria scritta, depositata dal Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dell’Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Mini- stero dell’Economia e delle Finanze, che ha concluso per l’infondatezza del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 38292 Anno 2025 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: FALLARINO DANIELA Data Udienza: 07/11/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa il 26/06/2025, la Corte d'appello di Reggio Calabria rigettava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da CO EL in relazione al periodo di restrizione cautelare sofferta, in regime di custo- dia in carcere, nell'arco temporale tra il 23/03/2017 e il 19/07/2021, conseguente ad ordinanza applicativa emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribu- nale di Palmi, poi dichiaratosi incompetente, in data 25/03/2017 (confermata, con nuova ordinanza, dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria in data 12/04/2017) in relazione al procedimento N. 4400/2014 R.G.N.R. che lo vedeva imputato dei reati di cui agli artt. 74, 73 e 80 D.P.R. n. 309 del 1990 (Capi A, H, W). 1.1. Secondo l’accusa, il CO avrebbe fatto parte, con il ruolo di finanzia- tore e promotore, con numerosi altri soggetti, di un’associazione a delinquere fi- nalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti di importazione dalla Spagna e dal Sudamerica, trasporto, codetenzione e successiva cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, codeina, hashish e marijuana, ope- rante nella provincia di Reggio Calabria, Livorno, Campania, Colombia, Repubblica Dominicana, Costarica da novembre 2014 a settembre 2016. Allo stesso venivano, inoltre, contestati due episodi di importazione dalla Spagna e successiva cessione a terzi di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, accertati in data anteriore e pros- sima al 30 novembre 2015 e al 12 settembre 2016. All’esito del giudizio di primo grado, celebrato nelle forme del rito abbreviato, il GUP del Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza emessa in data 30/07/2018, condannava CO EL per tutti i reati ascrittigli alla pena di anni 20 di re- clusione. La suddetta sentenza veniva riformata dalla Corte di Appello di Reggio Calabria che, con sentenza del 19/07/2021, divenuta irrevocabile in data 15/05/2022, assolveva il CO da tutte le imputazioni per non aver commesso il fatto, disponendone l’immediata liberazione. 1.2. Nel provvedimento impugnato, la Corte territoriale, dopo aver breve- mente illustrato il contesto criminale, quale accertato dai giudici di merito, nel cui ambito si collocavano le condotte delittuose in esame, riconducibili alla cosca Bel- locco, operante nel territorio della piana di Gioia Tauro, evidenziava il pregnante rilievo che gli accertati rapporti pluriennali tra i fratelli AR e l’istante, consacrati anche in provvedimenti giudiziali irrevocabili, riguardanti i reati di cui agli artt. 74 e 73 D.P.R. n. 309 del 1990, avevano assunto nella interpretazione delle intercet- tazioni ambientali captate nel procedimento in disamina. Si evidenziava, in parti- colare, che li giudici del gravame di merito, nell’esaminare specificamente l’impu- tazione di cui al capo H), riguardante un’operazione volta all’acquisto in Spagna di una partita di cocaina al prezzo di 35/36.000,00 euro al kg, che coinvolgeva anche i coimputati AR RO, AR AR, CO RE e CO SE, 3 - nella quale, secondo la contestazione, CO EL avrebbe investito 100.000,00 euro -, non dubitava che il “EL” di cui si parlava nelle intercetta- zioni (intercorse tra i fratelli AR, captate nelle giornate del 30/11/2015 e 3/12/2015) fosse CO EL e che lo stesso avesse finanziato un’operazione di acquisto di sostanza stupefacente del tipo cocaina, giungendo ad una pronuncia assolutoria sul solo presupposto che non fosse provato con la necessaria certezza che non si trattasse di un’operazione di narcotraffico internazionale diversa da quella specificamente descritta nella rubrica accusatoria. La Corte calabrese giu- stificava, quindi, il proprio diniego affermando che l’accertata partecipazione di CO EL al finanziamento dell’acquisto di una partita di stupefacente, in- tegrava un'ipotesi di comportamento, tenuto con dolo, che, sul piano eziologico, aveva assunto rilievo nella restrizione cautelare sofferta, avendo contribuito ad indurre l’autorità giudiziaria competente a ritenere fondata l’accusa formulata al capo H) e, conseguentemente, quella associativa formulata al capo A). 2. Avverso la prefata ordinanza ha proposto ricorso il CO, per il tramite del suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui si denuncia viola- zione di legge e vizio di motivazione in punto di spettanza dell'equa riparazione. 2.1. Si osserva, in particolare, che la Corte territoriale ha attribuito rilievo ostativo ad un dato privo della necessaria specificità e concretezza, tratto da una captazione, il cui significato è tutt’altro che univoco, rispetto alla quale il ricorrente era terzo, non partecipante. La Corte, inoltre, sarebbe incorsa anche in un travi- samento della prova, laddove ha erroneamente asserito che il dato affermato dalla sentenza non sarebbe stato smentito dal CO e laddove ha ritenuto accertata, alla stregua degli atti processuali, l’identificazione del “EL” citato nelle con- versazioni captate con l’attuale ricorrente. Al contrario, il ricorrente, fin dall’inter- rogatorio di garanzia, ha sempre negato di essere il “EL” a cui si faceva rife- rimento nelle conversazioni intercettate. Tale identificazione, inoltre, è stata con- testata anche nell’atto di appello e la sua certezza poggia su un dato erroneo (in cui sono incorsi sia il giudice che ha emesso l’ordinanza cautelare, sia il giudice che è pervenuto alla condanna, sia, da ultimo, il giudice della riparazione), e, cioè, che l’interlocutore (AR AR), nel corso della intercettazione ambientale ri- chiamata per il capo H), avesse indicato il rapporto di parentela (cognato) inter- corrente con il soggetto da lui evocato con il nome di EL (essendo CO EL effettivamente cognato di AR AR): indicazione, questa, che non compare nel segmento della intercettazione posta al centro della motivazione della sentenza di condanna. 2.1. Con atto depositato in data 20/10/2025, il ricorrente ha proposto un mo- tivo nuovo, con il quale, ulteriormente argomentando a sostegno delle doglianze già avanzate, ha rilevato che la erronea interpretazione fornita dal giudice della 4 riparazione del materiale captativo trova conferma proprio in altri passi della con- versazione intercettata (riportati a pag. 551 sentenza GUP), laddove i fratelli AR AR (cognato del ricorrente) e RO danno atto della estraneità di CO EL alle vicende da essi riscostruite. Si osserva ancora che la sentenza che ha pronunciato l’assoluzione del ricorrente, ha invece condannato il fraLO SE, evidenziando lo stretto rapporto concorsuale di quest’ultimo con i fratelli AR (pagg. 97 e 98) ed ha riportato le dichiarazioni del collaboratore Tirintino, nella parte in cui asserisce che CO SE non voleva avere rapporti con il fra- LO EL nel traffico di droga (pag. 100). 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione e l'Avvocatura gene- rale dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, hanno rassegnato le conclusioni scritte riportate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso risulta infondato, per quanto di seguito esposto. 1.1 Occorre premettere che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, come sintetizzato da Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, in termini ripresi di recente da Sez. 4, n. 19432 dell'08/04/2025 e, in questa sede, condivisi e ribaditi, il giu- dice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale con- dotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa appa- renza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, Rv. 222263 - 01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, Rv. 268952 - 01). La colpa grave (o il dolo) di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in og- getto non necessita, infatti, di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996 - 01, oltre che i precedenti ivi richiamati, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082 - 01). 1.1.2. La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rap- presentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le di- chiarazioni rese dallo stesso richiedente (con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato si vedano, ex plurimis, 5 Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Rv. 257606 - 01, nonché, in fattispecie succes- sive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022 e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Rv. 282581). Tra le condotte di cui innanzi si annoverano anche le «frequentazioni ambigue» con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, necessitando sempre un'a- deguata motivazione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provve- dimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023; Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Rv. 260397 - 01; si vedano altresì, ex plurímis, circa la possibile rilevanza delle «frequentazioni ambigue» con soggetti condannati nel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Rv. 274498 - 01, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Rv. 282565 - 01, oltre che Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, Rv. 277475 - 01, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traf- fici illeciti e non siano assolutamente necessitate). È altresì suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'at- tività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua conti- guità (ex plurimis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023; Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Rv. 280547 - 01). 1.1.3. Ai fini di cui innanzi, il giudice della riparazione deve muovere dall'ac- certamento della condotta del richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti pro- vati o non esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condizione ostativa del dolo o della colpa grave e del loro collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità in relazione alle circostanze sottese all'ordinanza cau- telare (quanto al corretto approccio metodologico si vedano, ex plurimis, Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, la giurisprudenza di legittimità in essa richiamata, tra cui Sez. 4, n. 9910 del 16/01/2024, e a essa successiva, tra le più recenti Sez. 4, n. 19432 dell'08/04/2025), con motivazione che, se coerente e non manifesta- mente illogica, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 20963/2023, cit.; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Rv. 276458 - 01, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, Rv. 270001 - 01). 6 2. Passando all’esame dell’iter logico-giuridico seguito dalla decisione impu- gnata, occorre rilevare che la Corte territoriale, nell’ordinanza impugnata, con mo- tivazione articolata e rispettosa dei principi elaborati in materia da questa Corte, sopra esposti, ha correttamente ritenuto, utilizzando gli elementi probatori a sua disposizione, non esclusi dal giudice di merito, che la condotta del ricorrente sia risultata tale da ingenerare, nella fase cautelare, l'apparenza della commissione dei reati in origine a lui contestati. Sono state ritenute di preminente rilievo al riguardo le risultanze delle captazioni ambientali, poste alla base del provvedi- mento restrittivo a carico del ricorrente, da cui emergeva, secondo una chiave di lettura, condivisa anche nella pronuncia assolutoria, corroborata dai rapporti fa- miliari e criminali esistenti tra CO EL e i fratelli AR, interlocutori della conversazione intercettata, che il primo avesse certamente finanziato un’opera- zione di importazione di un ingente quantitativo di droga in cui erano coinvolti i suoi coimputati. L’identificazione del “EL” citato nella conversazione intercettata con l’at- tuale ricorrente è stata ritenuta certa da tutti i giudici di merito, così come il rife- rimento nel dialogo al finanziamento di un acquisto di droga, e, in tale contesto, il lamentato travisamento dei fatti in cui il giudice della riparazione sarebbe incorso, affermando che il CO non avrebbe mai smentito la circostanza in oggetto, in contrasto con la versione fornita in sede di interrogatorio di garanzia, risulta as- solutamente non dirimente. Nemmeno può attribuirsi pregio alle diverse prospet- tazioni del ricorrente, dirette a supportare l’interpretazione alternativa offerta, che sollecitano palesemente una rivalutazione nel merito che è estranea al perimetro del giudice della riparazione e che non è consentita a questa Corte. Esauriente risulta, altresì, la motivazione fornita dalla Corte territoriale in or- dine alla valenza eziologica di tale condotta rispetto alla custodia cautelare sof- ferta, avendo congruamente richiamato il contesto criminale in cui essa si collo- cava, puntualmente descritto in premessa (pagg. 4 e 5 dell’ordinanza impugnata), riconducibile alla cosca CO operante nel territorio di Gioia Tauro, nel cui am- bito risultavano accertati i rapporti pluriennali tra CO EL e AR Rosa- rio, consacrati nelle precedenti condanne a carico di quest’ultimo in materia di stupefacenti (sentenza del GUP del Tribunale di Reggio Calabria del 31/03/2005, irrevocabile il 5/12/2007, e sentenza del GUP del Tribunale di Reggio Calabria del 14/10/2005), irrevocabile il 27/06/2012), concludendo, con un ragionamento cor- retto e privo di illogicità, che il comportamento del ricorrente emergente dalla intercettazione (di natura analoga a quella oggetto di contestazione e coinvolgente i medesimi soggetti), connotato da dolo, pur non essendo sufficiente per una pro- nuncia di condanna per le accuse specifiche, era certamente idoneo a giustificare 7 il suo apparente coinvolgimento nei reati oggetto del provvedimento restrittivo adottato a suo carico. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, ex art. 616 cod. proc. pen. 4. In applicazione dei principi di diritto più volte enunciati, con riguardo alla parte civile ed in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 Cc. (dep. 12/01/2023) Rv. 283886 – 01), ampiamente condivisi dal collegio, non è, invece, dovuta la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore del Ministero resistente, perché esso non ha fornito alcun contributo, essendosi limitato a formulare osservazioni generiche e a richiedere la dichiara- zione d'inammissibilità del ricorso, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese in favore del Ministero resistente. Così deciso, il 07/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EL LL AT FE
letta la requisitoria scritta, depositata dal Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dell’Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Mini- stero dell’Economia e delle Finanze, che ha concluso per l’infondatezza del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 38292 Anno 2025 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: FALLARINO DANIELA Data Udienza: 07/11/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa il 26/06/2025, la Corte d'appello di Reggio Calabria rigettava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da CO EL in relazione al periodo di restrizione cautelare sofferta, in regime di custo- dia in carcere, nell'arco temporale tra il 23/03/2017 e il 19/07/2021, conseguente ad ordinanza applicativa emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribu- nale di Palmi, poi dichiaratosi incompetente, in data 25/03/2017 (confermata, con nuova ordinanza, dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria in data 12/04/2017) in relazione al procedimento N. 4400/2014 R.G.N.R. che lo vedeva imputato dei reati di cui agli artt. 74, 73 e 80 D.P.R. n. 309 del 1990 (Capi A, H, W). 1.1. Secondo l’accusa, il CO avrebbe fatto parte, con il ruolo di finanzia- tore e promotore, con numerosi altri soggetti, di un’associazione a delinquere fi- nalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti di importazione dalla Spagna e dal Sudamerica, trasporto, codetenzione e successiva cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, codeina, hashish e marijuana, ope- rante nella provincia di Reggio Calabria, Livorno, Campania, Colombia, Repubblica Dominicana, Costarica da novembre 2014 a settembre 2016. Allo stesso venivano, inoltre, contestati due episodi di importazione dalla Spagna e successiva cessione a terzi di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, accertati in data anteriore e pros- sima al 30 novembre 2015 e al 12 settembre 2016. All’esito del giudizio di primo grado, celebrato nelle forme del rito abbreviato, il GUP del Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza emessa in data 30/07/2018, condannava CO EL per tutti i reati ascrittigli alla pena di anni 20 di re- clusione. La suddetta sentenza veniva riformata dalla Corte di Appello di Reggio Calabria che, con sentenza del 19/07/2021, divenuta irrevocabile in data 15/05/2022, assolveva il CO da tutte le imputazioni per non aver commesso il fatto, disponendone l’immediata liberazione. 1.2. Nel provvedimento impugnato, la Corte territoriale, dopo aver breve- mente illustrato il contesto criminale, quale accertato dai giudici di merito, nel cui ambito si collocavano le condotte delittuose in esame, riconducibili alla cosca Bel- locco, operante nel territorio della piana di Gioia Tauro, evidenziava il pregnante rilievo che gli accertati rapporti pluriennali tra i fratelli AR e l’istante, consacrati anche in provvedimenti giudiziali irrevocabili, riguardanti i reati di cui agli artt. 74 e 73 D.P.R. n. 309 del 1990, avevano assunto nella interpretazione delle intercet- tazioni ambientali captate nel procedimento in disamina. Si evidenziava, in parti- colare, che li giudici del gravame di merito, nell’esaminare specificamente l’impu- tazione di cui al capo H), riguardante un’operazione volta all’acquisto in Spagna di una partita di cocaina al prezzo di 35/36.000,00 euro al kg, che coinvolgeva anche i coimputati AR RO, AR AR, CO RE e CO SE, 3 - nella quale, secondo la contestazione, CO EL avrebbe investito 100.000,00 euro -, non dubitava che il “EL” di cui si parlava nelle intercetta- zioni (intercorse tra i fratelli AR, captate nelle giornate del 30/11/2015 e 3/12/2015) fosse CO EL e che lo stesso avesse finanziato un’operazione di acquisto di sostanza stupefacente del tipo cocaina, giungendo ad una pronuncia assolutoria sul solo presupposto che non fosse provato con la necessaria certezza che non si trattasse di un’operazione di narcotraffico internazionale diversa da quella specificamente descritta nella rubrica accusatoria. La Corte calabrese giu- stificava, quindi, il proprio diniego affermando che l’accertata partecipazione di CO EL al finanziamento dell’acquisto di una partita di stupefacente, in- tegrava un'ipotesi di comportamento, tenuto con dolo, che, sul piano eziologico, aveva assunto rilievo nella restrizione cautelare sofferta, avendo contribuito ad indurre l’autorità giudiziaria competente a ritenere fondata l’accusa formulata al capo H) e, conseguentemente, quella associativa formulata al capo A). 2. Avverso la prefata ordinanza ha proposto ricorso il CO, per il tramite del suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui si denuncia viola- zione di legge e vizio di motivazione in punto di spettanza dell'equa riparazione. 2.1. Si osserva, in particolare, che la Corte territoriale ha attribuito rilievo ostativo ad un dato privo della necessaria specificità e concretezza, tratto da una captazione, il cui significato è tutt’altro che univoco, rispetto alla quale il ricorrente era terzo, non partecipante. La Corte, inoltre, sarebbe incorsa anche in un travi- samento della prova, laddove ha erroneamente asserito che il dato affermato dalla sentenza non sarebbe stato smentito dal CO e laddove ha ritenuto accertata, alla stregua degli atti processuali, l’identificazione del “EL” citato nelle con- versazioni captate con l’attuale ricorrente. Al contrario, il ricorrente, fin dall’inter- rogatorio di garanzia, ha sempre negato di essere il “EL” a cui si faceva rife- rimento nelle conversazioni intercettate. Tale identificazione, inoltre, è stata con- testata anche nell’atto di appello e la sua certezza poggia su un dato erroneo (in cui sono incorsi sia il giudice che ha emesso l’ordinanza cautelare, sia il giudice che è pervenuto alla condanna, sia, da ultimo, il giudice della riparazione), e, cioè, che l’interlocutore (AR AR), nel corso della intercettazione ambientale ri- chiamata per il capo H), avesse indicato il rapporto di parentela (cognato) inter- corrente con il soggetto da lui evocato con il nome di EL (essendo CO EL effettivamente cognato di AR AR): indicazione, questa, che non compare nel segmento della intercettazione posta al centro della motivazione della sentenza di condanna. 2.1. Con atto depositato in data 20/10/2025, il ricorrente ha proposto un mo- tivo nuovo, con il quale, ulteriormente argomentando a sostegno delle doglianze già avanzate, ha rilevato che la erronea interpretazione fornita dal giudice della 4 riparazione del materiale captativo trova conferma proprio in altri passi della con- versazione intercettata (riportati a pag. 551 sentenza GUP), laddove i fratelli AR AR (cognato del ricorrente) e RO danno atto della estraneità di CO EL alle vicende da essi riscostruite. Si osserva ancora che la sentenza che ha pronunciato l’assoluzione del ricorrente, ha invece condannato il fraLO SE, evidenziando lo stretto rapporto concorsuale di quest’ultimo con i fratelli AR (pagg. 97 e 98) ed ha riportato le dichiarazioni del collaboratore Tirintino, nella parte in cui asserisce che CO SE non voleva avere rapporti con il fra- LO EL nel traffico di droga (pag. 100). 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione e l'Avvocatura gene- rale dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, hanno rassegnato le conclusioni scritte riportate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso risulta infondato, per quanto di seguito esposto. 1.1 Occorre premettere che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, come sintetizzato da Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, in termini ripresi di recente da Sez. 4, n. 19432 dell'08/04/2025 e, in questa sede, condivisi e ribaditi, il giu- dice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale con- dotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa appa- renza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, Rv. 222263 - 01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, Rv. 268952 - 01). La colpa grave (o il dolo) di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in og- getto non necessita, infatti, di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996 - 01, oltre che i precedenti ivi richiamati, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082 - 01). 1.1.2. La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rap- presentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le di- chiarazioni rese dallo stesso richiedente (con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato si vedano, ex plurimis, 5 Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Rv. 257606 - 01, nonché, in fattispecie succes- sive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022 e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Rv. 282581). Tra le condotte di cui innanzi si annoverano anche le «frequentazioni ambigue» con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, necessitando sempre un'a- deguata motivazione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provve- dimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023; Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Rv. 260397 - 01; si vedano altresì, ex plurímis, circa la possibile rilevanza delle «frequentazioni ambigue» con soggetti condannati nel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Rv. 274498 - 01, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Rv. 282565 - 01, oltre che Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, Rv. 277475 - 01, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traf- fici illeciti e non siano assolutamente necessitate). È altresì suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'at- tività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua conti- guità (ex plurimis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023; Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Rv. 280547 - 01). 1.1.3. Ai fini di cui innanzi, il giudice della riparazione deve muovere dall'ac- certamento della condotta del richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti pro- vati o non esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condizione ostativa del dolo o della colpa grave e del loro collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità in relazione alle circostanze sottese all'ordinanza cau- telare (quanto al corretto approccio metodologico si vedano, ex plurimis, Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, la giurisprudenza di legittimità in essa richiamata, tra cui Sez. 4, n. 9910 del 16/01/2024, e a essa successiva, tra le più recenti Sez. 4, n. 19432 dell'08/04/2025), con motivazione che, se coerente e non manifesta- mente illogica, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 20963/2023, cit.; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Rv. 276458 - 01, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, Rv. 270001 - 01). 6 2. Passando all’esame dell’iter logico-giuridico seguito dalla decisione impu- gnata, occorre rilevare che la Corte territoriale, nell’ordinanza impugnata, con mo- tivazione articolata e rispettosa dei principi elaborati in materia da questa Corte, sopra esposti, ha correttamente ritenuto, utilizzando gli elementi probatori a sua disposizione, non esclusi dal giudice di merito, che la condotta del ricorrente sia risultata tale da ingenerare, nella fase cautelare, l'apparenza della commissione dei reati in origine a lui contestati. Sono state ritenute di preminente rilievo al riguardo le risultanze delle captazioni ambientali, poste alla base del provvedi- mento restrittivo a carico del ricorrente, da cui emergeva, secondo una chiave di lettura, condivisa anche nella pronuncia assolutoria, corroborata dai rapporti fa- miliari e criminali esistenti tra CO EL e i fratelli AR, interlocutori della conversazione intercettata, che il primo avesse certamente finanziato un’opera- zione di importazione di un ingente quantitativo di droga in cui erano coinvolti i suoi coimputati. L’identificazione del “EL” citato nella conversazione intercettata con l’at- tuale ricorrente è stata ritenuta certa da tutti i giudici di merito, così come il rife- rimento nel dialogo al finanziamento di un acquisto di droga, e, in tale contesto, il lamentato travisamento dei fatti in cui il giudice della riparazione sarebbe incorso, affermando che il CO non avrebbe mai smentito la circostanza in oggetto, in contrasto con la versione fornita in sede di interrogatorio di garanzia, risulta as- solutamente non dirimente. Nemmeno può attribuirsi pregio alle diverse prospet- tazioni del ricorrente, dirette a supportare l’interpretazione alternativa offerta, che sollecitano palesemente una rivalutazione nel merito che è estranea al perimetro del giudice della riparazione e che non è consentita a questa Corte. Esauriente risulta, altresì, la motivazione fornita dalla Corte territoriale in or- dine alla valenza eziologica di tale condotta rispetto alla custodia cautelare sof- ferta, avendo congruamente richiamato il contesto criminale in cui essa si collo- cava, puntualmente descritto in premessa (pagg. 4 e 5 dell’ordinanza impugnata), riconducibile alla cosca CO operante nel territorio di Gioia Tauro, nel cui am- bito risultavano accertati i rapporti pluriennali tra CO EL e AR Rosa- rio, consacrati nelle precedenti condanne a carico di quest’ultimo in materia di stupefacenti (sentenza del GUP del Tribunale di Reggio Calabria del 31/03/2005, irrevocabile il 5/12/2007, e sentenza del GUP del Tribunale di Reggio Calabria del 14/10/2005), irrevocabile il 27/06/2012), concludendo, con un ragionamento cor- retto e privo di illogicità, che il comportamento del ricorrente emergente dalla intercettazione (di natura analoga a quella oggetto di contestazione e coinvolgente i medesimi soggetti), connotato da dolo, pur non essendo sufficiente per una pro- nuncia di condanna per le accuse specifiche, era certamente idoneo a giustificare 7 il suo apparente coinvolgimento nei reati oggetto del provvedimento restrittivo adottato a suo carico. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, ex art. 616 cod. proc. pen. 4. In applicazione dei principi di diritto più volte enunciati, con riguardo alla parte civile ed in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 Cc. (dep. 12/01/2023) Rv. 283886 – 01), ampiamente condivisi dal collegio, non è, invece, dovuta la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore del Ministero resistente, perché esso non ha fornito alcun contributo, essendosi limitato a formulare osservazioni generiche e a richiedere la dichiara- zione d'inammissibilità del ricorso, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese in favore del Ministero resistente. Così deciso, il 07/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EL LL AT FE