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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1268/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6528/2025 depositato il 29/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosoleto
elettivamente domiciliato presso Comune Di Cosoleto Comune 89050 Cosoleto RC Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259001499101000 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259001508300000 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I ricorrenti hanno impugnato, con ricorso sospinto avverso l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed il Comune di Cosoleto, l'intimazione di pagamento n. 094202590014991/01/000, notificata il 19.09.2025 ad
Ricorrente_1 per la riscossione dell'imu 2015 e Tasi 2015, nonché l'intimazione di pagamento n. 09420259001508300/000, notificata a Ricorrente_2 il 17.09.2025 per la riscossione dell'Imu 2015.
Hanno dedotto l'illegittimità dell'atto e della connessa pretesa fiscale per decadenza e/o prescrizione dell'imposta ed insufficiente motivazione dell'atto stesso;
hanno quindi chiesto accogliersi il ricorso con vittoria di spese e competenze (da distrarsi).
Si è opposto il concessionario controdeducendo la non impugnabilità dell'atto di presa in carico del ruolo e, comunque, l'infondatezza del ricorso stante la legittimità del proprio operato ai fini della riscossione dei tributi in questione, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva per vizi inerenti ad attività esclusiva dell'ente impositore.
Il Comune di Cosoleto non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento in quanto non è stata provata la previa e tempestiva notifica degli atti prodromici (avvisi di accertamento).
Nell'opposta intimazione risulta soltanto richiamata l'avvenuta notifica di avvisi di accertamento, segnatamente il 19.12.2020; circostanza che, tuttavia, andava provata in questa sede a fronte delle eccezioni sollevate dai ricorrenti.
Tale onere probatorio incombeva in capo all'ente impositore, che, come detto, è rimasto contumace.
Ne deriva l'intervenuta decadenza dal potere impositivo non essendo stato provato il rispetto del correlato termine di legge (cfr. L. 296/2006).
Le spese seguono la soccombenza e, in applicazione del principio di causalità, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il Comune di Cosoleto al pagamento delle spese del giudizio che liquida in
€ 180,00 (oltre accessori dovuti per legge) con distrazione;
spese compensate in relazione al concessionario
(Ader).
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6528/2025 depositato il 29/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosoleto
elettivamente domiciliato presso Comune Di Cosoleto Comune 89050 Cosoleto RC Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259001499101000 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259001508300000 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I ricorrenti hanno impugnato, con ricorso sospinto avverso l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed il Comune di Cosoleto, l'intimazione di pagamento n. 094202590014991/01/000, notificata il 19.09.2025 ad
Ricorrente_1 per la riscossione dell'imu 2015 e Tasi 2015, nonché l'intimazione di pagamento n. 09420259001508300/000, notificata a Ricorrente_2 il 17.09.2025 per la riscossione dell'Imu 2015.
Hanno dedotto l'illegittimità dell'atto e della connessa pretesa fiscale per decadenza e/o prescrizione dell'imposta ed insufficiente motivazione dell'atto stesso;
hanno quindi chiesto accogliersi il ricorso con vittoria di spese e competenze (da distrarsi).
Si è opposto il concessionario controdeducendo la non impugnabilità dell'atto di presa in carico del ruolo e, comunque, l'infondatezza del ricorso stante la legittimità del proprio operato ai fini della riscossione dei tributi in questione, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva per vizi inerenti ad attività esclusiva dell'ente impositore.
Il Comune di Cosoleto non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento in quanto non è stata provata la previa e tempestiva notifica degli atti prodromici (avvisi di accertamento).
Nell'opposta intimazione risulta soltanto richiamata l'avvenuta notifica di avvisi di accertamento, segnatamente il 19.12.2020; circostanza che, tuttavia, andava provata in questa sede a fronte delle eccezioni sollevate dai ricorrenti.
Tale onere probatorio incombeva in capo all'ente impositore, che, come detto, è rimasto contumace.
Ne deriva l'intervenuta decadenza dal potere impositivo non essendo stato provato il rispetto del correlato termine di legge (cfr. L. 296/2006).
Le spese seguono la soccombenza e, in applicazione del principio di causalità, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il Comune di Cosoleto al pagamento delle spese del giudizio che liquida in
€ 180,00 (oltre accessori dovuti per legge) con distrazione;
spese compensate in relazione al concessionario
(Ader).