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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/11/2025, n. 2508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2508 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario di Tribunale dott. Luigi Ambrosino, II Sezione Civile, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile n. 3151 ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad OGGETTO: Opposizione al diniego di rilascio della patente di guida T R A
elettivamente domiciliato in Gragnano alla Parte_1
Piazza Aubry n. 4 presso lo studio dell'Avv. Paolo Notomista dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura posta in calce al ricorso introduttivo del giudizio -ricorrente- e in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_1 esso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di con sede in alla via A. Diaz n.11, rappresentata CP_1 CP_1
e all'Avvocatu Stato –resistente- e Controparte_2
[...]
[...]
Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di con sede in alla via A. CP_1 CP_1
Diaz n.11 rappresentata e all'Avvocatur Stato
-resistente- Conclusioni delle parti Come da note d'udienza cartolari per l'udienza del 06.11.2025. Motivi della decisione Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009) risultino ancora pendenti in primo grado. Ciò premesso, va dichiarata regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti.
1 In secondo luogo, va dichiarata altresì la proponibilità e procedibilità dell'azione così come proposta da parte ricorrente poiché azionata entro i termini di legge. Non vi è alcun dubbio sulla giurisdizione di questo Tribunale a decidere sul caso de quo giacché la giurisprudenza è ormai consolidata sull'affidare tale competenza al Giudice Ordinario, poiché “le questioni relative al possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 120 C.d.S., comma 1, che contempla il diniego in via automatica del rilascio titolo medesimo a coloro che si trovano in determinate condizioni soggettive, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, in difetto di deroghe ai comuni canoni sul riparto della giurisdizione, proprio perché si ricollegano ad una posizione di diritto soggettivo, il diritto di guidare un autoveicolo, afferente ad una modalità di "esercizio di una libertà fondamentale, quale la circolazione", costituzionalmente tutelata (art. 16 Cost.)” (Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 14/03/2022, n. 8188). Nel merito, la domanda formulata dal ricorrente risulta fondata su due aspetti. In primis in materia di requisiti morali per il conseguimento della patente di guida, l'art. 120 del Codice della Strada distingue tra la fattispecie del primo conseguimento della patente e quella del conseguimento di una nuova patente dopo revoca sopravvenuta per perdita dei requisiti morali. Nella prima ipotesi, disciplinata dal comma 1, è richiesto il provvedimento di riabilitazione per superare le cause ostative ivi previste. Nella seconda ipotesi, come nel caso de quo, disciplinata dai commi 2 e 3 che integrano una fattispecie unitaria distinta e autonoma rispetto al comma 1, per il conseguimento di una nuova patente dopo la revoca è sufficiente il decorso del termine triennale dalla data di adozione del provvedimento di revoca, senza che sia necessario anche l'intervento della riabilitazione. La condizione del destinatario della revoca della patente per sopravvenuta carenza dei requisiti di moralità non può essere equiparata a quella di colui che aspira a conseguire il titolo per la prima volta. Decorso il termine triennale, il Prefetto, a fronte dell'istanza di rilascio del nulla osta per una nuova patente, non può basare il diniego sul solo rilievo dell'assenza del provvedimento di riabilitazione, ma deve compiere una nuova attività istruttoria calibrata sulle motivazioni prospettate dall'istante, verificando il ricorrere di eventuali esigenze collegate all'attività lavorativa o alle condizioni di salute, e dandone adeguata motivazione nel provvedimento (Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Salerno sentenza n. 55 del 2023). La Giustizia adita, per quanto sopra, ritiene che il provvedimento di diniego impugnato è illegittimo in quanto, decorso il termine triennale dalla cessazione della misura di prevenzione, l'Amministrazione non poteva basare il diniego sul solo mancato conseguimento della
2 riabilitazione, ma avrebbe dovuto effettuare una valutazione istruttoria calibrata sulle motivazioni dell'istante. Passando al secondo motivo di censura eccepito da parte ricorrente, anche quest'ultimo va accolto. L'atto impugnato (diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida) viene espressamente fondato sul generico richiamo alla non sussistenza dei requisiti morali di cui all'art.120 comma 1 CdS. Va evidenziata la fondatezza del motivo di impugnativa afferente all'assoluta carenza di motivazione dell'atto, nei termini delineati nell'atto introduttivo. Invero, conformemente a numerosi precedenti giurisprudenziali adottati dalla giustizia amministrativa (anteriormente all'affermarsi dell'orientamento volto a riconoscere la giurisdizione del GO in materia), deve ritenersi illegittimo un diniego dell'istanza diretta a svolgere gli esami per l'ottenimento della patente di guida ove l'amministrazione si limiti a laconicamente ricondurla all'esistenza di una delle cause ostative di cui al comma 1 dell'art. 120 del codice della strada. Orbene l'Art. 120 nel disciplinare i requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116 prevede che "..non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n.1423,
...... le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, ... nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti..". Nel provvedimento in esame non è possibile individuare quale delle fattispecie sopra citate l'art.120 CDS abbia inteso applicare l'amministrazione. Va, quindi, richiamato il costante orientamento giurisprudenziale affermatosi innanzi al GA (cfr. T.A.R. Catanzaro Calabria sez. I, 14/11/2013, n. 1002 nonché le ulteriori pronunzie) secondo cui è illegittimo il provvedimento di diniego del nulla osta al conseguimento del titolo abilitativo alla guida che si limiti a dichiarare la sussistenza degli elementi ostativi di cui all'art. 120 codice della strada e che affermi che il suo contenuto è vincolato, senza indicare specificamente quali siano tali elementi ostativi (Tribunale di Napoli Sentenza n. 4122/2023 del 20-04- 2023). In conclusione la domanda è fondata e il ricorso va accolto con conseguente declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato.
3 Al contempo va accertato e dichiarato il diritto del ricorrente
, ad ottenere dalla competente il Parte_1 CP_1 rilascio di nulla osta per l'ammissione a conseguire nuova abilitazione alla guida di veicoli e comunque ad essere ammesso a sostenere nuovo esame di guida. Le spese seguono la soccombenza delle convenute amministrazioni e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Tribunale, II Sezione Civile dott. Luigi Ambrosino, definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
-Accoglie la domanda e per l'effetto, accerta l'illegittimità del provvedimento opposto;
-Accoglie la domanda e per l'effetto disapplica il provvedimento impugnato emesso dal
[...]
Controparte_3
; Parte_1
-Accerta e dichiara il diritto del a conseguire Parte_1 la patente di guida cat. “b” suss osti di legge, previa ammissione all'esame di prova pratica di guida;
-Condanna le convenute amministrazioni
[...]
Controparte_3
[...] Controparte_1 refusione delle spese di lite in favore del ricorrente sig.
[...]
spese che si liquidano in euro 43,00 per spes Parte_1 ed euro 2.000,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, con attribuzione al difensore avv. Paolo Notomista, dichiaratosi antistatario. Torre Annunziata, 11 novembre 2025.
Il giudice onorario di Tribunale
dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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elettivamente domiciliato in Gragnano alla Parte_1
Piazza Aubry n. 4 presso lo studio dell'Avv. Paolo Notomista dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura posta in calce al ricorso introduttivo del giudizio -ricorrente- e in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_1 esso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di con sede in alla via A. Diaz n.11, rappresentata CP_1 CP_1
e all'Avvocatu Stato –resistente- e Controparte_2
[...]
[...]
Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di con sede in alla via A. CP_1 CP_1
Diaz n.11 rappresentata e all'Avvocatur Stato
-resistente- Conclusioni delle parti Come da note d'udienza cartolari per l'udienza del 06.11.2025. Motivi della decisione Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009) risultino ancora pendenti in primo grado. Ciò premesso, va dichiarata regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti.
1 In secondo luogo, va dichiarata altresì la proponibilità e procedibilità dell'azione così come proposta da parte ricorrente poiché azionata entro i termini di legge. Non vi è alcun dubbio sulla giurisdizione di questo Tribunale a decidere sul caso de quo giacché la giurisprudenza è ormai consolidata sull'affidare tale competenza al Giudice Ordinario, poiché “le questioni relative al possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 120 C.d.S., comma 1, che contempla il diniego in via automatica del rilascio titolo medesimo a coloro che si trovano in determinate condizioni soggettive, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, in difetto di deroghe ai comuni canoni sul riparto della giurisdizione, proprio perché si ricollegano ad una posizione di diritto soggettivo, il diritto di guidare un autoveicolo, afferente ad una modalità di "esercizio di una libertà fondamentale, quale la circolazione", costituzionalmente tutelata (art. 16 Cost.)” (Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 14/03/2022, n. 8188). Nel merito, la domanda formulata dal ricorrente risulta fondata su due aspetti. In primis in materia di requisiti morali per il conseguimento della patente di guida, l'art. 120 del Codice della Strada distingue tra la fattispecie del primo conseguimento della patente e quella del conseguimento di una nuova patente dopo revoca sopravvenuta per perdita dei requisiti morali. Nella prima ipotesi, disciplinata dal comma 1, è richiesto il provvedimento di riabilitazione per superare le cause ostative ivi previste. Nella seconda ipotesi, come nel caso de quo, disciplinata dai commi 2 e 3 che integrano una fattispecie unitaria distinta e autonoma rispetto al comma 1, per il conseguimento di una nuova patente dopo la revoca è sufficiente il decorso del termine triennale dalla data di adozione del provvedimento di revoca, senza che sia necessario anche l'intervento della riabilitazione. La condizione del destinatario della revoca della patente per sopravvenuta carenza dei requisiti di moralità non può essere equiparata a quella di colui che aspira a conseguire il titolo per la prima volta. Decorso il termine triennale, il Prefetto, a fronte dell'istanza di rilascio del nulla osta per una nuova patente, non può basare il diniego sul solo rilievo dell'assenza del provvedimento di riabilitazione, ma deve compiere una nuova attività istruttoria calibrata sulle motivazioni prospettate dall'istante, verificando il ricorrere di eventuali esigenze collegate all'attività lavorativa o alle condizioni di salute, e dandone adeguata motivazione nel provvedimento (Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Salerno sentenza n. 55 del 2023). La Giustizia adita, per quanto sopra, ritiene che il provvedimento di diniego impugnato è illegittimo in quanto, decorso il termine triennale dalla cessazione della misura di prevenzione, l'Amministrazione non poteva basare il diniego sul solo mancato conseguimento della
2 riabilitazione, ma avrebbe dovuto effettuare una valutazione istruttoria calibrata sulle motivazioni dell'istante. Passando al secondo motivo di censura eccepito da parte ricorrente, anche quest'ultimo va accolto. L'atto impugnato (diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida) viene espressamente fondato sul generico richiamo alla non sussistenza dei requisiti morali di cui all'art.120 comma 1 CdS. Va evidenziata la fondatezza del motivo di impugnativa afferente all'assoluta carenza di motivazione dell'atto, nei termini delineati nell'atto introduttivo. Invero, conformemente a numerosi precedenti giurisprudenziali adottati dalla giustizia amministrativa (anteriormente all'affermarsi dell'orientamento volto a riconoscere la giurisdizione del GO in materia), deve ritenersi illegittimo un diniego dell'istanza diretta a svolgere gli esami per l'ottenimento della patente di guida ove l'amministrazione si limiti a laconicamente ricondurla all'esistenza di una delle cause ostative di cui al comma 1 dell'art. 120 del codice della strada. Orbene l'Art. 120 nel disciplinare i requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116 prevede che "..non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n.1423,
...... le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, ... nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti..". Nel provvedimento in esame non è possibile individuare quale delle fattispecie sopra citate l'art.120 CDS abbia inteso applicare l'amministrazione. Va, quindi, richiamato il costante orientamento giurisprudenziale affermatosi innanzi al GA (cfr. T.A.R. Catanzaro Calabria sez. I, 14/11/2013, n. 1002 nonché le ulteriori pronunzie) secondo cui è illegittimo il provvedimento di diniego del nulla osta al conseguimento del titolo abilitativo alla guida che si limiti a dichiarare la sussistenza degli elementi ostativi di cui all'art. 120 codice della strada e che affermi che il suo contenuto è vincolato, senza indicare specificamente quali siano tali elementi ostativi (Tribunale di Napoli Sentenza n. 4122/2023 del 20-04- 2023). In conclusione la domanda è fondata e il ricorso va accolto con conseguente declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato.
3 Al contempo va accertato e dichiarato il diritto del ricorrente
, ad ottenere dalla competente il Parte_1 CP_1 rilascio di nulla osta per l'ammissione a conseguire nuova abilitazione alla guida di veicoli e comunque ad essere ammesso a sostenere nuovo esame di guida. Le spese seguono la soccombenza delle convenute amministrazioni e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Tribunale, II Sezione Civile dott. Luigi Ambrosino, definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
-Accoglie la domanda e per l'effetto, accerta l'illegittimità del provvedimento opposto;
-Accoglie la domanda e per l'effetto disapplica il provvedimento impugnato emesso dal
[...]
Controparte_3
; Parte_1
-Accerta e dichiara il diritto del a conseguire Parte_1 la patente di guida cat. “b” suss osti di legge, previa ammissione all'esame di prova pratica di guida;
-Condanna le convenute amministrazioni
[...]
Controparte_3
[...] Controparte_1 refusione delle spese di lite in favore del ricorrente sig.
[...]
spese che si liquidano in euro 43,00 per spes Parte_1 ed euro 2.000,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, con attribuzione al difensore avv. Paolo Notomista, dichiaratosi antistatario. Torre Annunziata, 11 novembre 2025.
Il giudice onorario di Tribunale
dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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