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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 18032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18032 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
– SEZIONE II CIVILE –
Il tribunale, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9779 del Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “indebito soggettivo
- indebito oggettivo”, e vertente tra in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Busto Arsizio (VA), Largo Giardino n. 1, presso e nello studio dell'Avv. Matteo Pegoraro, che lo rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato lo scritto introduttivo attore e
a socio unico, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano via Barozzi
n. 1, presso e nello studio dell'Avv. Manuela Malavasi, che lo rappresenta e difende per procura a rogito notar. Alessandro Cabizza di Milano, allegata in atti convenuto
Motivi della Decisione
1. fatti controversi.
1.1 Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. la ha convenuto in Parte_1 giudizio la e ne ha chiesto la condanna al pagamento Controparte_1 della somma di € 46.181,78, oltre IVA, a titolo di ripetizione (art. 2033 c.c.) della somma versata dal gennaio 2010 al dicembre 2011 a titolo di addizionale provinciale, esposta in bolletta, alle accise dovute per il consumo dell'energia elettrica.
In particolare ha esposto:
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- che nel periodo compreso tra gennaio 2010 e dicembre 2011, versava alla convenuta, con la quale aveva stipulato due contratti di somministrazione di energia elettrica, il corrispettivo delle forniture ivi incluse, fra le altre voci addebitate in fattura, le addizionali all'accisa sull'energia elettrica, per l'importo complessivo di € 46.181,78, e l'i.v.a. applicata sulla base imponibile comprensiva anche dell'accisa e delle relative addizionali;
- che tali addizionali, istituite senza una specifica finalità, se non quella di copertura finanziaria (art. 6, comma 1, del decreto-legge 28.11.1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27.1.1989, n. 20), venivano abolite nel 2012, con decorrenza dal 1° gennaio per le Regioni a statuto ordinario
(art. 2, comma 6, d. lgs. 14.3.2011, n. 23 e art. 18, commi 5 e 6, d. lgs. 6.5.2011,
n. 68) e dal 1° aprile per l'intero territorio nazionale (art. 4, comma 10, decreto-legge 2.3.2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge
26.4.2012, n. 44);
- che sussistesse contrasto tra la normativa in questione, per quanto non abrogata retroattivamente, e la direttiva 2008/118/CE, art. 1, paragrafo 2, giacché quest'ultima avrebbe consentito agli Stati membri di introdurre imposte indirette sulla produzione di prodotti già sottoposti ad accise comunitarie solo in presenza di due condizioni (obbligo di rispetto delle regole europee applicabili ai fini dell'i.v.a. o delle accise quanto a determinazione della base imponibile, del calcolo, dell'esigibilità e del controllo, nonché assegnazione di una finalità specifica alle imposte indirette),
e la condizione della specifica finalità non poteva dirsi rispettata in presenza di mere esigenze di contabilità-finanziaria e di copertura di spesa, secondo quanto più volte escluso dalla Corte di Giustizia UE.
Tanto premesso in diritto, l'attrice ha soggiunto che la stessa Corte di legittimità, in diversi precedenti in tema, avesse affermato l'obbligo del giudice nazionale di disapplicare la norma interna in contrasto con la direttiva unionale, e che mentre il fornitore/venditore di energia elettrica avrebbe avuto diritto di ripetere l'addizionale provinciale dall' Parte_2
il consumatore finale, privo di azione diretta nei riguardi
[...] dell'Ente impositore, avrebbe potuto gire ex art. 2033 c.c. nei riguardi della propria diretta controparte, ossia del fornitore/venditore dell'energia elettrica, per ripetere quanto versato a titolo di addizionale provinciale, oltre
IVA.
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1.2. Attivato il contraddittorio, la convenuta si è costituita tempestivamente in giudizio, ed ha eccepito: (i) l'incompetenza per territorio del tribunale di Roma, a mente della clausola di foro convenzionale (art. 28
c.p.c.) stipulata nel contratto di somministrazione inter partes, secondo cui ogni controversia nascente dal negozio fosse attribuita alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano;
(ii) nel merito, che il soggetto passivo dell'imposta consistente nelle addizionali provinciali fosse essa eccipiente, quale fornitore dell'energia elettrica, non già il consumatore finale, che aveva versato l'addizionale quale voce del corrispettivo dovuto per contratto, sì da non sussistere indebito rilevante agli effetti dell'art. 2033 c.c.; (iii) in particolare, che la disciplina delle accise relative ai prodotti energetici e all'energia elettrica, conformata alla normativa comunitaria (inizialmente, la direttiva n. 92/12/CEE e, successivamente, la direttiva 2008/118/CE), fosse contenuta nel d. lgs. 26.10.1995, n. 504 (testo unico sulle accise, cd. TUA), che individua nel fornitore di energia elettrica il soggetto tenuto a pagare all'Erario l'accisa corrispondente ai quantitativi di energia elettrica immessi in consumo sul territorio dello Stato (art. 53) e gli attribuisce il c.d. diritto di rivalsa sul consumatore finale (art. 56), sul quale viene traslato l'onere economico dell'accisa, esponendo in fattura il valore corrispondente;
(iv) che, pertanto, la controparte avesse confuso i rapporti, ben distinti e separati, intercorrenti da un lato tra l'amministrazione finanziaria e il fornitore di energia elettrica (rapporto tributario) e, dall'altro, tra il fornitore di energia elettrica e il proprio cliente, consumatore finale dell'energia (rapporto contrattuale, di natura privatistica).
Ancora, la convenuta ha sostenuto che la controparte non avesse fornito prova di avere effettivamente versato le somme di cui chiesta ripetizione, e che non si potesse invocare, nei rapporti orizzontali tra privati, la disapplicazione (o meglio non applicazione) della norma interna per contrasto con la direttiva 2008/118/CE, giacché, per costante giurisprudenza comunitaria, le direttive hanno efficacia esclusivamente verticale (cioè fra
Stato membro e singolo), sicché la direttiva 2008/188/CE avrebbe potuto dirsi applicabile nei soli riguardi dell'Amministrazione finanziaria, spettando peraltro l'azione di ripetizione d'indebito al solo venditore/fornitore soggetto passivo dell'imposta, e residuando in favore del consumatore solo l'azione di risarcimento nei riguardi dello Stato membro, per inadempimento o violazione delle direttive europee.
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Inoltre, ha sostenuto l'inconferenza dei precedenti della Corte di cassazione richiamati dalla ricorrente, in quanto relativi a contenziosi inerenti al rapporto tributario, intercorrente tra i soggetti passivi d'imposta e lo Stato
(nelle fattispecie: l' , non già relativi ai contenziosi tra Parte_2 privati.
La società ha quindi affermato di aver operato in conformità CP_1 alle disposizioni normative vigenti all'epoca dei fatti e di non aver potuto agire diversamente, pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e del recupero coatto previsti per il mancato versamento dell'addizionale; ha sostenuto la conformità, con la norma europea di cui all'art. 1, par. 2, direttiva 2008/118/CE, dell'art. 6, comma 1, d.l. n. 511/1988, trattandosi di imposta avente una finalità specifica, quale indicata dallo stesso d.l. n.
511/1988, in termini di copertura finanziaria delle funzioni e dei compiti di competenza degli Enti locali, quindi nell'art. 2, comma 2-bis d.l. n. 225/2010, in termini di copertura dei costi diretti e indiretti dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti.
Infine, ha sostenuto che il diritto vantato dalla controparte, ove mai insorto, fosse estinto per sopravvenuta prescrizione quanto alla fattura del 5 febbraio 2010, scaduta oltre un decennio prima del primo atto di diffida ed intimazione in mora, pervenuto il 28 febbraio 2020; ha prospettato che la direttiva 2008/1187/CE avesse assegnato agli Stati membri il termine di adeguamento al 31 marzo 2010, sì da non sussistere contrasto tra norma nazionale e norma eurounitaria - e quindi neppure diritto di ripetizione - per il periodo precedente;
ha negato di essere tenuta al rimborso dell'IVA, avendo già la controparte beneficiato (quale soggetto IVA) della detrazione, e prefigurandosi altrimenti la sua ingiusta locupletazione;
ha contestato essere tenuta al pagamento di interessi dalla data dei pagamenti, stante la propria assoluta buona fede nel ricevere le somme.
1.3 In occasione delle memorie di appendice scritta all'udienza di trattazione (art. 183 comma 6 c.p.c.) le parti hanno ulteriormente interloquito sulle questioni dedotte in lite;
la materia controversia è rimasta sostanzialmente invariata.
La causa, istruita con sole produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di legge, per memorie conclusionali e di replica.
2. questioni pregiudiziali e preliminari.
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2.1 L'eccezione di incompetenza per territorio sollevata, dalla difesa convenuta, invocando la clausola di foro convenzionale (individuato in via esclusiva nel tribunale di Milano) contenuta in uno dei due contratti inter partes (v. art. 19 contratto “Mozzate”, all. 1 al ricorso), è infondata e va CP_1 respinta.
La parte attrice ha agito per la ripetizione (art. 2033 c.c.) delle somme versate, a titolo di addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica, in ragione dei due contratti esibiti in atti (all. 1 e 2 al ricorso); ben vero che il contratto stipulato per l'impianto di Mozzate reca la clausola invocata dalla difesa convenuta: risulta però che nel documento negoziale inerente all'impianto in Tradate (all. 2) sia contenuta analoga clausola di foro convenzionale (v. condizioni generali, all. 17 al fascicolo di parte attrice;
art. 17) che individua nel tribunale di Roma (tra l'altro, foro del convenuto) il foro competente, in via esclusiva, a conoscere di ogni controversia derivante dal contratto.
Avendo l'attrice agito per la ripetizione dei pagamenti asseritamente operati in adempimento di entrambi i contratti, l'interessata aveva facoltà di adire l'uno e l'altro giudice, in presenza di evidenti (e processualmente rilevanti) ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, ex comb. disp. artt.
33 e 104 c.p.c.: donde la competenza del tribunale adito a conoscere di entrambe le controversie, non ostandovi la pattuizione di un diverso foro convenzionale, per una sola di esse (v. in tema Cass. Sez. 1, 16/12/1996, n.
11212: «il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, può subire deroga nel caso di connessione oggettiva, ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ.; pertanto in ipotesi di cause contro più convenuti, connesse per l'oggetto o per il titolo (cumulo soggettivo), l'attore può adire il giudice competente per una di esse perché le decida tutte in un unico processo senza esser limitato nella scelta dall'aver pattuito, relativamente ad una causa, un foro esclusivo»; «il foro convenzionale, ancorché esclusivo, non da luogo ad una ipotesi di Competenza territoriale inderogabile, configurabile solo per espressa previsione di legge, e, quindi, al pari di ogni altro criterio determinativo della Competenza, deve ritenersi suscettibile di modificazione per ragioni di connessione, ivi compresa quella del cumulo soggettivo, ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ.»: così Cass. Sez. 3,
11/01/1989, n. 72).
Questo, senza considerare che l'eccezione di incompetenza dovrebbe, a rigore, ritenersi non proposta, ex art. 38 c.p.c., non essendo completa dalla
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confutazione di ogni diversa competenza del tribunale adito, secondo gli alternativi criteri indicati dagli artt. 19 e 20 c.p.c., vertendo la controversia di diritti di obbligazione (v. sul punto Cass. Sez. 6, 26/11/2020, n. 26910: «in tema di competenza territoriale, il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell'art. 33 c.p.c., sicché la parte che eccepisce l'incompetenza del giudice adito, in virtù della convenzione che attribuisce la competenza esclusiva ad altro giudice, ha l'onere di eccepirne l'incompetenza pure in base ai criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c., in quanto richiamati dall'art. 33 c.p.c. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione»; conf. ex pluribus Cass. Sez. 6,
10/10/2016, n. 20310).
2.2 L'eccezione di prescrizione di quota parte del credito ex indebiti condictio, vantato in giudizio dalla parte attrice, è invece fondata e tale da precludere l'accoglimento della domanda per l'importo di € 1.202,05, quale
“addizionale provinciale” esposta nella fattura del mese di febbraio 2020 (v. all.
3 al ricorso, pagina 2), avente scadenza al 24 del mese, ed effettivamente onorata prima del decennio antecedente il primo atto interruttivo idoneo all'interruzione, ex art. 2943 c.c.
Difatti:
- l'azione di ripetizione d'indebito è notoriamente soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale, ex art. 2946 c.c.;
- è documentato in atti (v. estratto conto all. 25 al fascicolo di parte attrice, nonché contabile di bonifico all. 6 al ricorso) che l'importo di € 18.418,27, a copertura della sorte della fattura sopra indicata (all. 3 al ricorso), ivi inclusa l'addizionale provinciale per cui è contendere, veniva versato, dalla odierna attrice, in data 26 febbraio 2010;
- il primo atto idoneo ad interrompere la prescrizione, ex comb. disp. artt.
1219 e 2943 c.c., consiste nella diffida pervenuta, al destinatario (via pec) in data 28 febbraio 2020 (v. all. 10 al ricorso introduttivo).
Donde il maturarsi della prescrizione, per l'importo di € 1.202,05, essendo trascorsi oltre dieci anni tra la data del pagamento e la data in cui pervenuto, al destinatario (artt. 1334, 1335 c.c.) il primo atto (unilaterale recettizio) di intimazione in mora, valido all'interruzione del termine di prescrizione, ex art. 2943 c.c.
In tal senso, per la particolare pertinenza al caso di specie, vale invocare il precedente di Cass. Sez. 5, 08/10/2010, n. 20863, secondo cui: «in tema di
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rimborso delle imposte indebitamente corrisposte, per i tributi dichiarati costituzionalmente illegittimi (o in contrasto, sin dall'origine, con l'ordinamento comunitario), il termine per la ripetizione decorre dalla data del pagamento, e non dalla sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale (o della contrarietà all'ordinamento comunitario), in quanto il vizio di illegittimità costituzionale non ancora dichiarato costituisce una mera difficoltà di fatto all'esercizio del diritto assicurato dalla norma depurata dall'incostituzionalità e quindi non impedisce il decorso della prescrizione (art. 2935 cod. civ.), dovendo escludersi la decorrenza del termine prescrizionale solo dalla pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità».
3. merito della lite.
Nel merito, la domanda della ricorrente si iscrive in un nutrito filone di contenzioso attivato dai consumatori finali nei confronti dei fornitori dopo le decisioni – con diversa finalità richiamate dalle parti – rese dalla Cassazione nelle controversie proposte contro l' Parte_2
3.1 Orbene la domanda è fondata e da accogliere, dovendosi considerare, ex art. 136 Cost., la dirimente e decisiva declaratoria di incostituzionalità, con effetto ex tunc, dell'art. 6, comma 1, d.l. n. 511/1998 (istitutivo dell'addizionale provinciale), quale veicolata dalla sentenza Corte costituzionale 15/04/2025, n.43 (salvi i rapporti esauriti, tra cui, per l'appunto, quelli ormai estinti per integrale decorso del termine prescrizionale).
Per la particolare rilevanza e pertinenza della decisione, che risolve gran parte delle questioni controverse nel presente giudizio, vale riportarne i passi salienti:
«8.1- [omissis] si deve ritenere che la censura sollevata dal rimettente in relazione alla violazione dell'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, per il tramite dell'art. 117, primo comma, Cost., coinvolga, implicitamente, anche l'art. 11 Cost., «parametro, quest'ultimo, che viene necessariamente in considerazione ogniqualvolta si assuma la contrarietà di una legge nazionale a una disposizione del diritto dell'Unione europea, rispetto alla quale operano le limitazioni di sovranità fondate su tale disposizione costituzionale, come affermato dalla costante e risalente giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 349 del 2007, punto 6.1. del
Considerato in diritto;
n. 348 del 2007, punto 3.3. del Considerato in diritto;
n. 183 del 1973, punto 5 del Considerato in diritto;
sentenza n. 24 del 2025).
8.2.‒ Va poi tenuto presente, al fine di valutare d'ufficio il permanere del requisito della rilevanza, l'effetto prodotto nel giudizio a quo dalla recente sentenza
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della Corte di giustizia 11 aprile 2024, causa C-316/22, AB ND tessile spa e VE spa.
Da un lato, infatti, questa pronuncia ha ribadito che «l'articolo 288, terzo comma,
TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta».
Dall'altro, però, rispetto all'impostazione tradizionale secondo cui solo l'impedimento di fatto, e non anche quello giuridico, può consentire al privato di agire direttamente nei confronti dello Stato, ha ritenuto che la disposizione nazionale di cui si discuteva, cioè proprio il ricordato art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 504 del
1995, «viola il principio di effettività».
Pur mantenendo fermo che il giudice interno non può disapplicare, nell'ambito di una controversia tra privati, la norma nazionale che è in contrasto con la direttiva, la Corte di giustizia ha ora riconosciuto che il cliente del servizio di fornitura di energia elettrica deve potere esercitare un'azione diretta nei confronti dello Stato anche nel caso di impossibilità giuridica di agire contro il fornitore. Ciò in conseguenza del fatto che il giudice civile, constatata la preclusione della strada della non applicazione, dovrebbe sempre rigettare la domanda di ripetizione di indebito proposta dal cliente nei confronti del fornitore e basata sulla contrarietà dell'imposta alla direttiva.
Tuttavia, tale possibilità ‒ ora riconosciuta anche dalla giurisprudenza di legittimità a seguito della citata sentenza della Corte di giustizia (tra le altre, Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 29 luglio 2024, n. 21154) ‒ di esercitare direttamente l'azione di ripetizione di indebito da parte del cliente nei confronti dello Stato, non priva di rilevanza la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Udine, il cui esito è comunque destinato a riflettersi nel giudizio in corso, che attiene, invece, alla richiesta del cliente di ottenere la restituzione di quanto corrisposto al proprio fornitore tramite la diversa azione di ripetizione dell'indebito nei confronti di quest'ultimo.
Solo in caso di accoglimento della questione sollevata, infatti, il giudice a quo potrebbe condannare il fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato) alla ripetizione dell'indebito, dato l'effetto ex tunc,
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salvo per i rapporti esauriti, della sentenza di questa Corte che dichiari costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione.
Alla luce di queste considerazioni si deve quindi ritenere che il requisito della rilevanza non sia venuto meno a seguito della suddetta pronuncia della Corte di giustizia.
9.‒ Nel merito, la questione è fondata.
L'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, nella formulazione oggetto di censura, è stata introdotta dall'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 ‒ sostitutivo dell'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, come convertito ‒, che prevede: «1. È istituita una addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui agli articoli 52, e seguenti, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, di seguito denominato: testo unico delle accise, nelle misure di: [...] c) euro 9,30 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese».
Questa disposizione ha trovato applicazione a decorrere dal 1° giugno 2007, secondo quanto previsto dall'art. 9 dello stesso decreto legislativo ed è stata poi abrogata dall'art. 4, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile
2012, n. 44.
L'intervento che ha condotto a sostituire l'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, come convertito, trova origine nel recepimento della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, sottoponendo anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa.
Quest'ultima, in particolare, prevedeva, all'art. 3, paragrafo 2, che: «[i] prodotti di cui al paragrafo 1» - tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva 2003/96/CE - «possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta».
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A tale disposizione si è sovrapposta la formulazione dell'art. 1, paragrafo 2, della successiva direttiva 2008/118/CE, applicabile ratione temporis al giudizio a quo, secondo cui: «[g]li Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni».
La Corte di giustizia, settima sezione, ordinanza 9 novembre 2021, in causa C-
255/20, Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio delle dogane di Gaeta, ha, infatti, precisato che «dalla formulazione dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva
2008/118 e dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 risulta che il tenore di tali disposizioni non è sostanzialmente diverso. Se ne deve dedurre che la giurisprudenza della Corte relativa a quest'ultima disposizione resta applicabile per quanto attiene all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 (sentenza del 5 marzo 2015, Statoil Fuel & Retail, C-553/13, EU:C:2015:149, punto 34)».
10.‒ La verifica del rispetto da parte della disposizione nazionale della direttiva
92/12/CEE e, poi, della direttiva 2008/118/CE, richiede di precisare quali condizioni sono richieste ai legislatori degli Stati membri al fine di introdurre nei propri ordinamenti interni imposizioni fiscali aggiuntive all'accisa sull'energia elettrica.
Al riguardo, la Corte di giustizia ha chiarito, con riferimento alla direttiva
2008/118/CE, che «[s]econdo una lettura congiunta dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 1 di quest'ultima direttiva, i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi della richiamata direttiva possono essere oggetto di un'imposizione indiretta diversa dall'accisa istituita da tale direttiva se, da un lato, tale imposizione è prelevata per una o più finalità specifiche e se, dall'altro, essa rispetta le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta, regole queste che non includono le disposizioni relative alle esenzioni» (Corte di giustizia, terza sezione, sentenza 5 marzo 2015, causa C-553/13, Tallinna Ettevõtlusamet).
10.1.‒ Dunque, affinché gli Stati membri possano introdurre, sul consumo di energia elettrica, imposte indirette ulteriori rispetto alle accise occorrono due condizioni, applicabili cumulativamente: 1) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica;
2) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione
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dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta.
In merito, la Corte di giustizia ha precisato che la finalità specifica «è una finalità che non sia puramente di bilancio (sentenze del 24 febbraio 2000,
Commissione/Francia, C-434/97, EU:C:2000:98, punto 19; del 9 marzo 2000, EKW e
Wein & Co, C-437/97, EU:C:2000:110, punto 31, nonché del 27 febbraio 2014,
Transportes Jordi Besora, C-82/12, EU:C:2014:108, punto 23). Affinché si possa considerare quale imposta che persegua una finalità specifica ai sensi della menzionata disposizione, infatti, un'imposta deve essere volta, di per sé, a garantire la finalità specifica invocata. Ciò si verificherebbe, segnatamente, quando il gettito di tale imposta deve obbligatoriamente essere utilizzato al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione (v., in tal senso, sentenze del 27 febbraio 2014,
Transportes Jordi Besora, C-82/12, EU:C:2014:108, punto 30, e del 5 marzo 2015,
Statoil Fuel & Retail, C-553/13, EU:C:2015:149, punto 41)» (Corte di giustizia, prima sezione, sentenza 25 luglio 2018, causa C-103/17, , già Controparte_2
. CP_3
Con la medesima sentenza si è poi precisato che «[c]iò nondimeno, un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi
Besora, C-82/12, EU:C:2014:108, punto 29).
Si è poi ulteriormente chiarito che «si può ritenere che un'imposta supplementare gravante sui prodotti sottoposti ad accisa, il cui gettito non è oggetto di una destinazione predeterminata, persegua una finalità specifica, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, solo se tale imposta è concepita, per quanto riguarda la sua struttura, in particolare la materia imponibile o l'aliquota d'imposta, in modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti in un senso che consenta la realizzazione della finalità specifica invocata, ad esempio tassando fortemente i prodotti interessati al fine di scoraggiarne il consumo (sentenze del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora,
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C-82/12, EU:C:2014:108, punto 32, e del 22 giugno 2023, Endesa Generación, C-
833/21, EU:C:2023:516, punto 42)» (Corte di giustizia, sentenza 14 marzo 2024, causa C-336/22, f6 Cigarettenfabrik GmbH & Co. KG).
11.‒ Alla luce di tali criteri ermeneutici deve escludersi che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad
«assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali».
Tale conclusione trova pieno conforto nella giurisprudenza di legittimità, che, nel ritenere non applicabile il suddetto art. 6 per contrasto con le menzionate direttive, ha precisato che la citata finalità non è «in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio» (Cass., n. 27101 del 2019, confermata, da ultimo, da Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 11 settembre 2024, n. 24373).
Secondo la stessa giurisprudenza di legittimità, peraltro, nemmeno è riscontrabile
«un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione» che consiste nella riduzione dei «costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché [nella promozione della] coesione territoriale e sociale» (Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 28 luglio 2020, n. 16142)».
3.2 Tale il decisum della Corte costituzionale e le motivazioni che ne sono sottese, giova ribadire che «il mutamento normativo prodotto da una pronuncia d'illegittimità costituzionale, configurandosi come "ius superveniens", impone, anche nella fase di cassazione, la disapplicazione della norma dichiarata illegittima e l'applicazione della disciplina risultante dalla decisione anzidetta» (Cass. Sez. 5, 20/12/2019, n. 34209).
Ragione per cui la sentenza in parola, sì come gli argomenti spesi a sua motivazione, si ritengono decisivi ed assorbenti sia riguardo alla domanda esperita nel ricorso introduttivo, sia riguardo alla principale questione sollevata dalla difesa convenuta e principalmente controversa, attinente alla possibilità (o impossibilità) per il giudice nazionale, di non applicare il diritto nazionale in conflitto con le direttive non autoesecutive dell'Unione, anche nelle controversie tra privati.
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Da un lato, infatti, concordemente alle univoche indicazioni della
CGUE, il giudice delle leggi ha confermato che il giudice nazionale, nelle controversie tra privati in cui non sia parte lo Stato-membro (unico soggetto vincolato dalle direttive non autoesecutive), non possa ricorrere all'istituto della non applicazione delle norme interne in contrasto con le predette direttive, sì come sostenuto in giudizio dalla difesa convenuta.
Dall'altro, con la declaratoria sopra citata, la Corte costituzionale ha acclarato il vizio affliggente, ab origine, la norma dichiarata incostituzionale, con la sua conseguente espunzione dall'ordinamento sin dall'entrata in vigore, come se non vi avesse mai fatto ingresso, e sempre con il limite dei rapporti esauriti (v. in tal senso tutta la uniforme giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte nomofilattica: v. ex pluribus Cass. Sez. 2,
30/01/2025, n. 2258; Cass. Sez. 1, 19/09/2024, n. 25154; Cass. Sez. 1, 20/11/2012,
n. 20381: «le pronunce di accoglimento del giudice delle leggi - dichiarative di illegittimità costituzionale - eliminano la norma con effetto "ex tunc", con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione, perché
l'illegittimità costituzionale ha per presupposto l'invalidità originaria della legge - sia essa di natura sostanziale, procedimentale o processuale - per contrasto con un precetto costituzionale, fermo restando il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono esclusivamente ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità»).
Deve quindi ritenersi che l'imposta (addizionale provinciale) sia stata applicata dall'Erario dello Stato - e poi ribaltata sul consumatore finale in via di rivalsa dal soggetto debitore, fornitore dell'energia elettrica - in assenza di titolo (ossia di norma che autorizzasse a tanto).
Donde la fondatezza della domanda in citazione, salvo il limite dei rapporti esauriti, quale quello originato dal pagamento della somma di €
1.202,05, in epoca anteriore al decennio antecedente alla data del primo atto interruttivo, ed in accordo all'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla difesa convenuta (Cass. Sez. 3, 28/07/2005, n. 15809: «le sentenze di accoglimento di un'eccezione di legittimità costituzionale pronunciate
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dalla Corte costituzionale hanno effetto retroattivo, con l'unico limite delle situazioni consolidate per essersi il relativo rapporto definitivamente esaurito. Possono, peraltro, legittimamente ritenersi "esauriti" i soli rapporti rispetto ai quali si sia formato il giudicato, ovvero sia decorso il termine prescrizionale o decadenziale previsto dalla legge»).
Quanto al profilo dell'impossibilità di non applicare il diritto interno, laddove in contrasto con le direttive euro-unitarie non esecutive, in sede di controversie tra privati - la cui rilevanza residua ai fini della regolazione delle spese del grado - giova comunque riportare, oltre al decisum della Corte costituzionale, più sopra menzionato, i chiari enunciati della Corte di giustizia UE sez. I, nella decisione 19/06/2025, in causa C-645/23), iterativa degli argomenti già spesi nella sentenza Corte di giustizia UE dell'11 aprile
2024, AB US IL e VE, in causa C-316/22, nominata nella sentenza Corte cost. n. 43/2025.
In essa si legge:
«58 In via preliminare, occorre rilevare che la Corte si è già pronunciata su questioni analoghe sollevate in un contesto giuridico identico nella causa decisa con la sentenza dell'11 aprile 2024, AB US IL e VE (C-316/22,
EU:C:2024:301).
59 A questo proposito, la Corte ha osservato che, ai sensi dell'articolo 288, terzo comma, TFUE, il carattere vincolante di una direttiva, sul quale si fonda la possibilità di invocare quest'ultima, sussiste solo nei confronti dello «Stato membro cui è rivolta». Ne consegue, secondo costante giurisprudenza, che una direttiva non può di per sé creare obblighi in capo a un singolo e non può quindi essere invocata, in quanto tale, nei confronti di quest'ultimo dinanzi a un giudice nazionale (sentenza dell'11 aprile 2024, AB US IL e VE, C-316/22, EU:C:2024:301, punto 22 e giurisprudenza citata).
60 Ne consegue che un giudice nazionale non è tenuto, sulla sola base del diritto dell'Unione, a disapplicare una disposizione del suo diritto interno contraria a una disposizione del diritto dell'Unione, qualora quest'ultima disposizione sia priva di efficacia diretta, ferma restando tuttavia la possibilità, per tale giudice, nonché per qualsiasi autorità amministrativa nazionale competente, di disapplicare, sulla base del diritto interno, qualsiasi disposizione di quest'ultimo contraria a una disposizione del diritto dell'Unione priva di tale efficacia (v., in tal senso, sentenza del 18 gennaio 2022, Thelen Technopark Berlin, C-261/20,
EU:C:2022:33, punto 33).
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61 Pertanto, malgrado l'assenza di effetto diretto orizzontale di una direttiva, un giudice nazionale può permettere ad un singolo di far valere l'illegittimità, alla luce di una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva, di un'imposta che sia stata indebitamente ripercossa su di lui da un venditore, conformemente ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, al fine di ottenere la neutralizzazione dell'onere economico supplementare che esso ha, in definitiva, dovuto sopportare, aspetto questo che spetta al giudice del rinvio verificare nel procedimento principale (sentenza dell'11 aprile 2024, AB
US IL e VE, C-316/22, EU:C:2024:301, punto 25).
62 La Corte ha peraltro ammesso che disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva possono essere invocate dai singoli non soltanto nei confronti di uno Stato membro e di tutti gli organi della sua amministrazione, ma anche nei confronti di organismi o enti soggetti all'autorità o al controllo dello Stato o che dispongono di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati (sentenza dell'11 aprile 2024, AB
US IL e VE, C-316/22, EU:C:2024:301, punto 26 e giurisprudenza citata).
63 Di conseguenza, la Corte ha concluso che l'articolo 288, terzo comma,
TFUE osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non recepita o non correttamente recepita, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati
(sentenza dell'11 aprile 2024, AB US IL e VE, C-316/22,
EU:C:2024:301, punto 27). Nel caso di specie, spetterà al giudice del rinvio procedere alle verifiche necessarie per stabilire se il fornitore di cui si tratta nel procedimento principale rientri in una di tali categorie.
64 In ogni caso, occorre rilevare che, secondo una giurisprudenza costante della
Corte, gli Stati membri sono tenuti, in linea di principio, a rimborsare le imposte e i tributi riscossi in violazione del diritto dell'Unione, dato che il diritto di ottenere il rimborso di tali imposte e tributi è infatti la conseguenza e il complemento dei diritti attribuiti ai singoli dalle disposizioni del diritto dell'Unione che vietano tali tributi
(sentenza del 20 ottobre 2011, e C-94/10, EU:C:2011:674, Per_1 Persona_2 punto 20 e giurisprudenza citata).
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65 A tal riguardo, occorre ricordare che, in assenza di una normativa dell'Unione in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le precise modalità procedurali secondo le quali deve essere esercitato il diritto di ottenere il rimborso del suddetto onere economico, restando inteso che tali modalità devono rispettare i principi di equivalenza e di effettività (sentenza dell'11 aprile 2024, AB US IL e VE, C-316/22, EU:C:2024:301, punto 33 e giurisprudenza citata).
66 In particolare, qualora tale rimborso si rivelasse impossibile o eccessivamente difficile da ottenere rivolgendosi ai fornitori interessati, il principio di effettività esigerebbe che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente allo Stato membro interessato (sentenza dell'11 aprile 2024,
AB US IL e VE, C-316/22, EU:C:2024:301, punto 34 e giurisprudenza citata).
67 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, investito di una controversia tra privati vertente sul rimborso di un'imposta indebitamente pagata per il motivo che le disposizioni di diritto nazionale che hanno istituito tale imposta sono contrarie all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, il quale constata l'impossibilità di interpretare tali disposizioni di diritto nazionale conformemente al diritto dell'Unione, non è tenuto, sulla sola base del diritto dell'Unione, a disapplicare dette disposizioni di diritto nazionale. Il diritto dell'Unione esige tuttavia che, in caso di impossibilità o di difficoltà eccessiva di ottenere dal fornitore il rimborso dell'imposta indebitamente pagata, il consumatore finale sia in grado di rivolgere la sua domanda di rimborso direttamente allo Stato membro interessato».
3.3 Posti gli enunciati della Corte di giustizia, nonché la decisione della
Corte costituzionale, merita infine richiamare anche la giurisprudenza della
Corte di nomofilachia, che non può che essere concordante con le pronunce segnalate.
Tra tutte, giova menzionare:
- la sentenza Cass. Sez. 3, 22/05/2025, n. 13740, nella cui motivazione si legge: «in tema di addebito dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (poi abrogato dal combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011, e 18, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011, nonché
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dall'art. 4, comma 10, del d.l. n. 16 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 44 del
2012), il consumatore finale - se ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l'imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell'Unione Europea - è legittimato ad esercitare, nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione, l'azione di ripetizione dell'indebito stesso ex art. 2033 c.c. direttamente nei confronti dello stesso fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato), poiché la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE (Corte cost., sentenza n. 43 del 2025) comporta, nei rapporti tra solvens e accipiens, la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione»;
- il più recente precedente di Cass. Sez. 3, 11/12/2025, n.32367, in motivazione « su vicenda in tutto sovrapponibile a quella in esame è di recente intervenuta - in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale (Corte cost., sentenza n. 43 del 15/4/2025) della norma di riferimento - una serie di pronunce di questa Corte che hanno enunciato il seguente principio: "In tema di addebito dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del D.L.
n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla L. n. 20 del 1989, sostituito dall'art. 5 del
D.Lgs. n. 26 del 2007 (poi abrogato dal combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del D.Lgs. n. 23 del 2011, e 18, comma 5, del D.Lgs. n. 68 del 2011, nonché dall'art. 4, comma 10, del D.L. n. 16 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 44 del 2012), il consumatore finale - se ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa,
l'imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell'Unione Europea - è legittimato ad esercitare, nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione, l'azione di ripetizione dell'indebito stesso ex art. 2033 cod. civ. direttamente nei confronti dello stesso fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato), poiché la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto
UE comporta, nei rapporti tra solvens e accipiens, la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione" (Cass. 22/05/2025, nn. 13740-13741; conformi, ex aliis, Cass. 24/06/2025, nn. 16992-16993; Cass. 30/06/2025, nn. 17642 e 17645).
In ossequio al disposto dell'art. 118, comma 1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ,
è qui sufficiente rinviare e fare integrale richiamo alla motivazione della citata Cass.
n. 13740/2025, per giustificare il rigetto, con opportuna correzione della motivazione della qui gravata sentenza, dei motivi in discorso».
Risulta così definitivamente risolta e superata anche la questione inerente alle tipologie di azione disponibili al consumatore finale, per essere
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reintegrato degli esborsi sostenuti per il pagamento dell'imposta (indiretta) non dovuta (per contrasto con la Costituzione).
Tali azioni si pongono tra loro in termini di alternatività, in applicazione dei principi di equivalenza ed effettività di matrice eurounitaria, come ben illustrato nella motivazione della sentenza Cass. sez. 1, 04/12/2025, n.31648, ove si legge:
«Ciò che preme qui sottolineare è che, nella sostanza, la Corte di giustizia ha confermato chiaramente che l'azione diretta del consumatore verso l'Erario è solo "facoltativa" ossia "alternativa" rispetto alla domanda di restituzione da indirizzare al fornitore. La Corte di Lussemburgo ha inoltre precisato, di nuovo, che "spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro individuare le precise modalità procedurali secondo le quali deve essere esercitato il diritto di ottenere il rimborso del suddetto onere economico (v., anche sentenza del 15 marzo 2007, Reemtsma Cigarettenfabriken, C-35/05, EU:C:2007:167), restando però chiaro che tali (modalità devono rispettare i principi di equivalenza e di effettività (v.: sentenze del 17 giugno 2004, Recheio - Cash E Carry, C-30/02, EU:C:2004:373 e del
6 ottobre 2005, MyTravel, C-291/03, EU:C:2005:591)". Per quanto qui interessa per la soluzione dell'odierna controversia, la Corte di Giustizia ha individuato, infine, il presupposto in forza del quale - a prescindere dalla normativa statale e a tutela del principio di effettività - tale azione "diretta" è esperibile dal consumatore, evidenziando, ancora una volta, che tale modalità è predicabile "qualora tale rimborso si rivelasse impossibile o eccessivamente difficile da ottenere rivolgendosi ai fornitori interessati poiché, in tale caso, il principio di effettività esigerebbe che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente allo
Stato membro interessato (v., anche: sentenze del 15 marzo 2007, Reemtsma
Cigarettenfabriken, C-35/05, EU:C:2007:167, punto 41, e del 26 aprile 2017, Per_3
C-564/15, EU:C:2017:302, punto 53)"».
2.6 L'ulteriore questione sopra accennata - e relativa al rilievo concernente l'impossibilità di addurre orizzontalmente le statuizioni eurounitarie che avevano negato la legittimità dell'accisa provinciale per gli anni 2010 e 2011, ossia prima del loro recepimento nell'ordinamento nazionale - è stata risolta dalla
Corte costituzionale, la quale è intervenuta con la sopra ricordata sentenza n. 43 del 2025, che ha portato a soluzione la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Collegio arbitrale di Vicenza, con l'ordinanza n.
102 del 26 marzo 2021».
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3.4 Acclarato che la parte attrice abbia buon diritto di agire per la ripetizione di tutte le somme versate alla convenuta, a titolo di addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica, entro il decennio antecedente il primo atto interruttivo documentato al fascicolo, per il resto la domanda deve dirsi fondata, e prive di pregio le contestazioni della parte convenuta.
Difatti:
- le stesse fatture esibite a corredo del ricorso, ove non risulta segnalata alcuna morosità del cliente nel pagamento delle precedenti scadenze (v. all.
3-4-5), quindi le contabili di bonifico sempre versate al fascicolo dell'attrice
(all. 6-7-8), come ancora gli estratti conto ove risulta registrato il pagamento
(all. 19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-39, a corredo della 1^ memoria ex art. 193 comma 6 c.p.c.), documentano l'effettivo pagamento del corrispettivo al lordo dell'addizionale provinciale, la cui esatta quantificazione non risulta comunque specificamente contestata dalla difesa convenuta;
- non si vede perché espungere, dall'obbligazione (di fonte legale) di restituzione, le somme versate a titolo di IVA sulla sorte versata a titolo di addizionale provinciale, trattandosi pur sempre di somme effettivamente ed indebitamente pagate, ed essendo irrilevante - e relegata ai rapporti tra il consumatore/soggetto IVA ed il Fisco - la questione dell'avvenuta detrazione dell'imposta, che ben potrà essere risolta semplicemente portando in compensazione il minore importo da detrarre, in sede di successive dichiarazioni IVA (e salvo il potere di accertamento del minore importo detraibile, spettante all'Erario).
4. Conclusivamente, la convenuta va condannata alla restituzione della somma di € 44.979,73, oltre all'IVA (10%) applicata (e percepita) su tale importo, ottenuto detraendo dal totale di € 46.181,78, indicato in ricorso, la somma di € 1.202,05 (iva esclusa), quale addizionale provinciale esposta dalla fattura del mese di febbraio 2010, pagata con bonifico del 26 febbraio 2010, per la quale è stata accolta l'eccezione di prescrizione.
Parimenti la convenuta va condannata al pagamento degli interessi, al saggio di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. (v. sul punto Cass. Sez. 3, 22/03/2025,
n. 7677; conf. Cass. Sez. 3, 03/01/2023, n. 61: «il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale») dalla data del 28 febbraio 2020 (di intimazione in mora: v. all. 10 al ricorso) al saldo (v. Cass. Sez. 1, 11/04/2024,
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n. 9757: «in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della
"domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.»).
5. L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione osta alla pronuncia invocata ex art. 96 c.p.c., dalla difesa attrice nelle note conclusionali.
Piuttosto, la presenza di un effettivo contrasto giurisprudenziale in ordine all'esperibilità dell'azione diretta ex art. 2033 c.c. nei riguardi del fornitore (a motivo del contrasto tra diritto interno e diritto unionale), risolto in corso di causa con le pronunce della Corte di Giustizia sopra menzionate, e comunque superato dalla sentenza della Corte costituzionale parimenti intervenuta a lite pendente, giustifica la compensazione integrale delle spese del grado.
Per Questi Motivi
- in accoglimento della domanda proposta dalla Parte_1 condanna la a restituire alla parte attrice l'importo di € Controparte_1
44.979,73, oltre IVA e oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4 c.c., dal 28.2.2020 al saldo;
- dichiara interamente compensate fra le parti le spese del grado.
Roma, 23 dicembre 2025 Il Giudice
(dott.ssa Alessandra Imposimato)
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Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
– SEZIONE II CIVILE –
Il tribunale, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9779 del Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “indebito soggettivo
- indebito oggettivo”, e vertente tra in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Busto Arsizio (VA), Largo Giardino n. 1, presso e nello studio dell'Avv. Matteo Pegoraro, che lo rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato lo scritto introduttivo attore e
a socio unico, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano via Barozzi
n. 1, presso e nello studio dell'Avv. Manuela Malavasi, che lo rappresenta e difende per procura a rogito notar. Alessandro Cabizza di Milano, allegata in atti convenuto
Motivi della Decisione
1. fatti controversi.
1.1 Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. la ha convenuto in Parte_1 giudizio la e ne ha chiesto la condanna al pagamento Controparte_1 della somma di € 46.181,78, oltre IVA, a titolo di ripetizione (art. 2033 c.c.) della somma versata dal gennaio 2010 al dicembre 2011 a titolo di addizionale provinciale, esposta in bolletta, alle accise dovute per il consumo dell'energia elettrica.
In particolare ha esposto:
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- che nel periodo compreso tra gennaio 2010 e dicembre 2011, versava alla convenuta, con la quale aveva stipulato due contratti di somministrazione di energia elettrica, il corrispettivo delle forniture ivi incluse, fra le altre voci addebitate in fattura, le addizionali all'accisa sull'energia elettrica, per l'importo complessivo di € 46.181,78, e l'i.v.a. applicata sulla base imponibile comprensiva anche dell'accisa e delle relative addizionali;
- che tali addizionali, istituite senza una specifica finalità, se non quella di copertura finanziaria (art. 6, comma 1, del decreto-legge 28.11.1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27.1.1989, n. 20), venivano abolite nel 2012, con decorrenza dal 1° gennaio per le Regioni a statuto ordinario
(art. 2, comma 6, d. lgs. 14.3.2011, n. 23 e art. 18, commi 5 e 6, d. lgs. 6.5.2011,
n. 68) e dal 1° aprile per l'intero territorio nazionale (art. 4, comma 10, decreto-legge 2.3.2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge
26.4.2012, n. 44);
- che sussistesse contrasto tra la normativa in questione, per quanto non abrogata retroattivamente, e la direttiva 2008/118/CE, art. 1, paragrafo 2, giacché quest'ultima avrebbe consentito agli Stati membri di introdurre imposte indirette sulla produzione di prodotti già sottoposti ad accise comunitarie solo in presenza di due condizioni (obbligo di rispetto delle regole europee applicabili ai fini dell'i.v.a. o delle accise quanto a determinazione della base imponibile, del calcolo, dell'esigibilità e del controllo, nonché assegnazione di una finalità specifica alle imposte indirette),
e la condizione della specifica finalità non poteva dirsi rispettata in presenza di mere esigenze di contabilità-finanziaria e di copertura di spesa, secondo quanto più volte escluso dalla Corte di Giustizia UE.
Tanto premesso in diritto, l'attrice ha soggiunto che la stessa Corte di legittimità, in diversi precedenti in tema, avesse affermato l'obbligo del giudice nazionale di disapplicare la norma interna in contrasto con la direttiva unionale, e che mentre il fornitore/venditore di energia elettrica avrebbe avuto diritto di ripetere l'addizionale provinciale dall' Parte_2
il consumatore finale, privo di azione diretta nei riguardi
[...] dell'Ente impositore, avrebbe potuto gire ex art. 2033 c.c. nei riguardi della propria diretta controparte, ossia del fornitore/venditore dell'energia elettrica, per ripetere quanto versato a titolo di addizionale provinciale, oltre
IVA.
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1.2. Attivato il contraddittorio, la convenuta si è costituita tempestivamente in giudizio, ed ha eccepito: (i) l'incompetenza per territorio del tribunale di Roma, a mente della clausola di foro convenzionale (art. 28
c.p.c.) stipulata nel contratto di somministrazione inter partes, secondo cui ogni controversia nascente dal negozio fosse attribuita alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano;
(ii) nel merito, che il soggetto passivo dell'imposta consistente nelle addizionali provinciali fosse essa eccipiente, quale fornitore dell'energia elettrica, non già il consumatore finale, che aveva versato l'addizionale quale voce del corrispettivo dovuto per contratto, sì da non sussistere indebito rilevante agli effetti dell'art. 2033 c.c.; (iii) in particolare, che la disciplina delle accise relative ai prodotti energetici e all'energia elettrica, conformata alla normativa comunitaria (inizialmente, la direttiva n. 92/12/CEE e, successivamente, la direttiva 2008/118/CE), fosse contenuta nel d. lgs. 26.10.1995, n. 504 (testo unico sulle accise, cd. TUA), che individua nel fornitore di energia elettrica il soggetto tenuto a pagare all'Erario l'accisa corrispondente ai quantitativi di energia elettrica immessi in consumo sul territorio dello Stato (art. 53) e gli attribuisce il c.d. diritto di rivalsa sul consumatore finale (art. 56), sul quale viene traslato l'onere economico dell'accisa, esponendo in fattura il valore corrispondente;
(iv) che, pertanto, la controparte avesse confuso i rapporti, ben distinti e separati, intercorrenti da un lato tra l'amministrazione finanziaria e il fornitore di energia elettrica (rapporto tributario) e, dall'altro, tra il fornitore di energia elettrica e il proprio cliente, consumatore finale dell'energia (rapporto contrattuale, di natura privatistica).
Ancora, la convenuta ha sostenuto che la controparte non avesse fornito prova di avere effettivamente versato le somme di cui chiesta ripetizione, e che non si potesse invocare, nei rapporti orizzontali tra privati, la disapplicazione (o meglio non applicazione) della norma interna per contrasto con la direttiva 2008/118/CE, giacché, per costante giurisprudenza comunitaria, le direttive hanno efficacia esclusivamente verticale (cioè fra
Stato membro e singolo), sicché la direttiva 2008/188/CE avrebbe potuto dirsi applicabile nei soli riguardi dell'Amministrazione finanziaria, spettando peraltro l'azione di ripetizione d'indebito al solo venditore/fornitore soggetto passivo dell'imposta, e residuando in favore del consumatore solo l'azione di risarcimento nei riguardi dello Stato membro, per inadempimento o violazione delle direttive europee.
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Inoltre, ha sostenuto l'inconferenza dei precedenti della Corte di cassazione richiamati dalla ricorrente, in quanto relativi a contenziosi inerenti al rapporto tributario, intercorrente tra i soggetti passivi d'imposta e lo Stato
(nelle fattispecie: l' , non già relativi ai contenziosi tra Parte_2 privati.
La società ha quindi affermato di aver operato in conformità CP_1 alle disposizioni normative vigenti all'epoca dei fatti e di non aver potuto agire diversamente, pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e del recupero coatto previsti per il mancato versamento dell'addizionale; ha sostenuto la conformità, con la norma europea di cui all'art. 1, par. 2, direttiva 2008/118/CE, dell'art. 6, comma 1, d.l. n. 511/1988, trattandosi di imposta avente una finalità specifica, quale indicata dallo stesso d.l. n.
511/1988, in termini di copertura finanziaria delle funzioni e dei compiti di competenza degli Enti locali, quindi nell'art. 2, comma 2-bis d.l. n. 225/2010, in termini di copertura dei costi diretti e indiretti dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti.
Infine, ha sostenuto che il diritto vantato dalla controparte, ove mai insorto, fosse estinto per sopravvenuta prescrizione quanto alla fattura del 5 febbraio 2010, scaduta oltre un decennio prima del primo atto di diffida ed intimazione in mora, pervenuto il 28 febbraio 2020; ha prospettato che la direttiva 2008/1187/CE avesse assegnato agli Stati membri il termine di adeguamento al 31 marzo 2010, sì da non sussistere contrasto tra norma nazionale e norma eurounitaria - e quindi neppure diritto di ripetizione - per il periodo precedente;
ha negato di essere tenuta al rimborso dell'IVA, avendo già la controparte beneficiato (quale soggetto IVA) della detrazione, e prefigurandosi altrimenti la sua ingiusta locupletazione;
ha contestato essere tenuta al pagamento di interessi dalla data dei pagamenti, stante la propria assoluta buona fede nel ricevere le somme.
1.3 In occasione delle memorie di appendice scritta all'udienza di trattazione (art. 183 comma 6 c.p.c.) le parti hanno ulteriormente interloquito sulle questioni dedotte in lite;
la materia controversia è rimasta sostanzialmente invariata.
La causa, istruita con sole produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di legge, per memorie conclusionali e di replica.
2. questioni pregiudiziali e preliminari.
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2.1 L'eccezione di incompetenza per territorio sollevata, dalla difesa convenuta, invocando la clausola di foro convenzionale (individuato in via esclusiva nel tribunale di Milano) contenuta in uno dei due contratti inter partes (v. art. 19 contratto “Mozzate”, all. 1 al ricorso), è infondata e va CP_1 respinta.
La parte attrice ha agito per la ripetizione (art. 2033 c.c.) delle somme versate, a titolo di addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica, in ragione dei due contratti esibiti in atti (all. 1 e 2 al ricorso); ben vero che il contratto stipulato per l'impianto di Mozzate reca la clausola invocata dalla difesa convenuta: risulta però che nel documento negoziale inerente all'impianto in Tradate (all. 2) sia contenuta analoga clausola di foro convenzionale (v. condizioni generali, all. 17 al fascicolo di parte attrice;
art. 17) che individua nel tribunale di Roma (tra l'altro, foro del convenuto) il foro competente, in via esclusiva, a conoscere di ogni controversia derivante dal contratto.
Avendo l'attrice agito per la ripetizione dei pagamenti asseritamente operati in adempimento di entrambi i contratti, l'interessata aveva facoltà di adire l'uno e l'altro giudice, in presenza di evidenti (e processualmente rilevanti) ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, ex comb. disp. artt.
33 e 104 c.p.c.: donde la competenza del tribunale adito a conoscere di entrambe le controversie, non ostandovi la pattuizione di un diverso foro convenzionale, per una sola di esse (v. in tema Cass. Sez. 1, 16/12/1996, n.
11212: «il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, può subire deroga nel caso di connessione oggettiva, ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ.; pertanto in ipotesi di cause contro più convenuti, connesse per l'oggetto o per il titolo (cumulo soggettivo), l'attore può adire il giudice competente per una di esse perché le decida tutte in un unico processo senza esser limitato nella scelta dall'aver pattuito, relativamente ad una causa, un foro esclusivo»; «il foro convenzionale, ancorché esclusivo, non da luogo ad una ipotesi di Competenza territoriale inderogabile, configurabile solo per espressa previsione di legge, e, quindi, al pari di ogni altro criterio determinativo della Competenza, deve ritenersi suscettibile di modificazione per ragioni di connessione, ivi compresa quella del cumulo soggettivo, ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ.»: così Cass. Sez. 3,
11/01/1989, n. 72).
Questo, senza considerare che l'eccezione di incompetenza dovrebbe, a rigore, ritenersi non proposta, ex art. 38 c.p.c., non essendo completa dalla
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confutazione di ogni diversa competenza del tribunale adito, secondo gli alternativi criteri indicati dagli artt. 19 e 20 c.p.c., vertendo la controversia di diritti di obbligazione (v. sul punto Cass. Sez. 6, 26/11/2020, n. 26910: «in tema di competenza territoriale, il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell'art. 33 c.p.c., sicché la parte che eccepisce l'incompetenza del giudice adito, in virtù della convenzione che attribuisce la competenza esclusiva ad altro giudice, ha l'onere di eccepirne l'incompetenza pure in base ai criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c., in quanto richiamati dall'art. 33 c.p.c. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione»; conf. ex pluribus Cass. Sez. 6,
10/10/2016, n. 20310).
2.2 L'eccezione di prescrizione di quota parte del credito ex indebiti condictio, vantato in giudizio dalla parte attrice, è invece fondata e tale da precludere l'accoglimento della domanda per l'importo di € 1.202,05, quale
“addizionale provinciale” esposta nella fattura del mese di febbraio 2020 (v. all.
3 al ricorso, pagina 2), avente scadenza al 24 del mese, ed effettivamente onorata prima del decennio antecedente il primo atto interruttivo idoneo all'interruzione, ex art. 2943 c.c.
Difatti:
- l'azione di ripetizione d'indebito è notoriamente soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale, ex art. 2946 c.c.;
- è documentato in atti (v. estratto conto all. 25 al fascicolo di parte attrice, nonché contabile di bonifico all. 6 al ricorso) che l'importo di € 18.418,27, a copertura della sorte della fattura sopra indicata (all. 3 al ricorso), ivi inclusa l'addizionale provinciale per cui è contendere, veniva versato, dalla odierna attrice, in data 26 febbraio 2010;
- il primo atto idoneo ad interrompere la prescrizione, ex comb. disp. artt.
1219 e 2943 c.c., consiste nella diffida pervenuta, al destinatario (via pec) in data 28 febbraio 2020 (v. all. 10 al ricorso introduttivo).
Donde il maturarsi della prescrizione, per l'importo di € 1.202,05, essendo trascorsi oltre dieci anni tra la data del pagamento e la data in cui pervenuto, al destinatario (artt. 1334, 1335 c.c.) il primo atto (unilaterale recettizio) di intimazione in mora, valido all'interruzione del termine di prescrizione, ex art. 2943 c.c.
In tal senso, per la particolare pertinenza al caso di specie, vale invocare il precedente di Cass. Sez. 5, 08/10/2010, n. 20863, secondo cui: «in tema di
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rimborso delle imposte indebitamente corrisposte, per i tributi dichiarati costituzionalmente illegittimi (o in contrasto, sin dall'origine, con l'ordinamento comunitario), il termine per la ripetizione decorre dalla data del pagamento, e non dalla sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale (o della contrarietà all'ordinamento comunitario), in quanto il vizio di illegittimità costituzionale non ancora dichiarato costituisce una mera difficoltà di fatto all'esercizio del diritto assicurato dalla norma depurata dall'incostituzionalità e quindi non impedisce il decorso della prescrizione (art. 2935 cod. civ.), dovendo escludersi la decorrenza del termine prescrizionale solo dalla pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità».
3. merito della lite.
Nel merito, la domanda della ricorrente si iscrive in un nutrito filone di contenzioso attivato dai consumatori finali nei confronti dei fornitori dopo le decisioni – con diversa finalità richiamate dalle parti – rese dalla Cassazione nelle controversie proposte contro l' Parte_2
3.1 Orbene la domanda è fondata e da accogliere, dovendosi considerare, ex art. 136 Cost., la dirimente e decisiva declaratoria di incostituzionalità, con effetto ex tunc, dell'art. 6, comma 1, d.l. n. 511/1998 (istitutivo dell'addizionale provinciale), quale veicolata dalla sentenza Corte costituzionale 15/04/2025, n.43 (salvi i rapporti esauriti, tra cui, per l'appunto, quelli ormai estinti per integrale decorso del termine prescrizionale).
Per la particolare rilevanza e pertinenza della decisione, che risolve gran parte delle questioni controverse nel presente giudizio, vale riportarne i passi salienti:
«8.1- [omissis] si deve ritenere che la censura sollevata dal rimettente in relazione alla violazione dell'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, per il tramite dell'art. 117, primo comma, Cost., coinvolga, implicitamente, anche l'art. 11 Cost., «parametro, quest'ultimo, che viene necessariamente in considerazione ogniqualvolta si assuma la contrarietà di una legge nazionale a una disposizione del diritto dell'Unione europea, rispetto alla quale operano le limitazioni di sovranità fondate su tale disposizione costituzionale, come affermato dalla costante e risalente giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 349 del 2007, punto 6.1. del
Considerato in diritto;
n. 348 del 2007, punto 3.3. del Considerato in diritto;
n. 183 del 1973, punto 5 del Considerato in diritto;
sentenza n. 24 del 2025).
8.2.‒ Va poi tenuto presente, al fine di valutare d'ufficio il permanere del requisito della rilevanza, l'effetto prodotto nel giudizio a quo dalla recente sentenza
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della Corte di giustizia 11 aprile 2024, causa C-316/22, AB ND tessile spa e VE spa.
Da un lato, infatti, questa pronuncia ha ribadito che «l'articolo 288, terzo comma,
TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta».
Dall'altro, però, rispetto all'impostazione tradizionale secondo cui solo l'impedimento di fatto, e non anche quello giuridico, può consentire al privato di agire direttamente nei confronti dello Stato, ha ritenuto che la disposizione nazionale di cui si discuteva, cioè proprio il ricordato art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 504 del
1995, «viola il principio di effettività».
Pur mantenendo fermo che il giudice interno non può disapplicare, nell'ambito di una controversia tra privati, la norma nazionale che è in contrasto con la direttiva, la Corte di giustizia ha ora riconosciuto che il cliente del servizio di fornitura di energia elettrica deve potere esercitare un'azione diretta nei confronti dello Stato anche nel caso di impossibilità giuridica di agire contro il fornitore. Ciò in conseguenza del fatto che il giudice civile, constatata la preclusione della strada della non applicazione, dovrebbe sempre rigettare la domanda di ripetizione di indebito proposta dal cliente nei confronti del fornitore e basata sulla contrarietà dell'imposta alla direttiva.
Tuttavia, tale possibilità ‒ ora riconosciuta anche dalla giurisprudenza di legittimità a seguito della citata sentenza della Corte di giustizia (tra le altre, Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 29 luglio 2024, n. 21154) ‒ di esercitare direttamente l'azione di ripetizione di indebito da parte del cliente nei confronti dello Stato, non priva di rilevanza la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Udine, il cui esito è comunque destinato a riflettersi nel giudizio in corso, che attiene, invece, alla richiesta del cliente di ottenere la restituzione di quanto corrisposto al proprio fornitore tramite la diversa azione di ripetizione dell'indebito nei confronti di quest'ultimo.
Solo in caso di accoglimento della questione sollevata, infatti, il giudice a quo potrebbe condannare il fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato) alla ripetizione dell'indebito, dato l'effetto ex tunc,
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salvo per i rapporti esauriti, della sentenza di questa Corte che dichiari costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione.
Alla luce di queste considerazioni si deve quindi ritenere che il requisito della rilevanza non sia venuto meno a seguito della suddetta pronuncia della Corte di giustizia.
9.‒ Nel merito, la questione è fondata.
L'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, nella formulazione oggetto di censura, è stata introdotta dall'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 ‒ sostitutivo dell'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, come convertito ‒, che prevede: «1. È istituita una addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui agli articoli 52, e seguenti, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, di seguito denominato: testo unico delle accise, nelle misure di: [...] c) euro 9,30 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese».
Questa disposizione ha trovato applicazione a decorrere dal 1° giugno 2007, secondo quanto previsto dall'art. 9 dello stesso decreto legislativo ed è stata poi abrogata dall'art. 4, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile
2012, n. 44.
L'intervento che ha condotto a sostituire l'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, come convertito, trova origine nel recepimento della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, sottoponendo anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa.
Quest'ultima, in particolare, prevedeva, all'art. 3, paragrafo 2, che: «[i] prodotti di cui al paragrafo 1» - tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva 2003/96/CE - «possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta».
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A tale disposizione si è sovrapposta la formulazione dell'art. 1, paragrafo 2, della successiva direttiva 2008/118/CE, applicabile ratione temporis al giudizio a quo, secondo cui: «[g]li Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni».
La Corte di giustizia, settima sezione, ordinanza 9 novembre 2021, in causa C-
255/20, Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio delle dogane di Gaeta, ha, infatti, precisato che «dalla formulazione dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva
2008/118 e dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 risulta che il tenore di tali disposizioni non è sostanzialmente diverso. Se ne deve dedurre che la giurisprudenza della Corte relativa a quest'ultima disposizione resta applicabile per quanto attiene all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 (sentenza del 5 marzo 2015, Statoil Fuel & Retail, C-553/13, EU:C:2015:149, punto 34)».
10.‒ La verifica del rispetto da parte della disposizione nazionale della direttiva
92/12/CEE e, poi, della direttiva 2008/118/CE, richiede di precisare quali condizioni sono richieste ai legislatori degli Stati membri al fine di introdurre nei propri ordinamenti interni imposizioni fiscali aggiuntive all'accisa sull'energia elettrica.
Al riguardo, la Corte di giustizia ha chiarito, con riferimento alla direttiva
2008/118/CE, che «[s]econdo una lettura congiunta dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 1 di quest'ultima direttiva, i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi della richiamata direttiva possono essere oggetto di un'imposizione indiretta diversa dall'accisa istituita da tale direttiva se, da un lato, tale imposizione è prelevata per una o più finalità specifiche e se, dall'altro, essa rispetta le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta, regole queste che non includono le disposizioni relative alle esenzioni» (Corte di giustizia, terza sezione, sentenza 5 marzo 2015, causa C-553/13, Tallinna Ettevõtlusamet).
10.1.‒ Dunque, affinché gli Stati membri possano introdurre, sul consumo di energia elettrica, imposte indirette ulteriori rispetto alle accise occorrono due condizioni, applicabili cumulativamente: 1) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica;
2) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione
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dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta.
In merito, la Corte di giustizia ha precisato che la finalità specifica «è una finalità che non sia puramente di bilancio (sentenze del 24 febbraio 2000,
Commissione/Francia, C-434/97, EU:C:2000:98, punto 19; del 9 marzo 2000, EKW e
Wein & Co, C-437/97, EU:C:2000:110, punto 31, nonché del 27 febbraio 2014,
Transportes Jordi Besora, C-82/12, EU:C:2014:108, punto 23). Affinché si possa considerare quale imposta che persegua una finalità specifica ai sensi della menzionata disposizione, infatti, un'imposta deve essere volta, di per sé, a garantire la finalità specifica invocata. Ciò si verificherebbe, segnatamente, quando il gettito di tale imposta deve obbligatoriamente essere utilizzato al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione (v., in tal senso, sentenze del 27 febbraio 2014,
Transportes Jordi Besora, C-82/12, EU:C:2014:108, punto 30, e del 5 marzo 2015,
Statoil Fuel & Retail, C-553/13, EU:C:2015:149, punto 41)» (Corte di giustizia, prima sezione, sentenza 25 luglio 2018, causa C-103/17, , già Controparte_2
. CP_3
Con la medesima sentenza si è poi precisato che «[c]iò nondimeno, un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi
Besora, C-82/12, EU:C:2014:108, punto 29).
Si è poi ulteriormente chiarito che «si può ritenere che un'imposta supplementare gravante sui prodotti sottoposti ad accisa, il cui gettito non è oggetto di una destinazione predeterminata, persegua una finalità specifica, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, solo se tale imposta è concepita, per quanto riguarda la sua struttura, in particolare la materia imponibile o l'aliquota d'imposta, in modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti in un senso che consenta la realizzazione della finalità specifica invocata, ad esempio tassando fortemente i prodotti interessati al fine di scoraggiarne il consumo (sentenze del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora,
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C-82/12, EU:C:2014:108, punto 32, e del 22 giugno 2023, Endesa Generación, C-
833/21, EU:C:2023:516, punto 42)» (Corte di giustizia, sentenza 14 marzo 2024, causa C-336/22, f6 Cigarettenfabrik GmbH & Co. KG).
11.‒ Alla luce di tali criteri ermeneutici deve escludersi che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad
«assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali».
Tale conclusione trova pieno conforto nella giurisprudenza di legittimità, che, nel ritenere non applicabile il suddetto art. 6 per contrasto con le menzionate direttive, ha precisato che la citata finalità non è «in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio» (Cass., n. 27101 del 2019, confermata, da ultimo, da Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 11 settembre 2024, n. 24373).
Secondo la stessa giurisprudenza di legittimità, peraltro, nemmeno è riscontrabile
«un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione» che consiste nella riduzione dei «costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché [nella promozione della] coesione territoriale e sociale» (Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 28 luglio 2020, n. 16142)».
3.2 Tale il decisum della Corte costituzionale e le motivazioni che ne sono sottese, giova ribadire che «il mutamento normativo prodotto da una pronuncia d'illegittimità costituzionale, configurandosi come "ius superveniens", impone, anche nella fase di cassazione, la disapplicazione della norma dichiarata illegittima e l'applicazione della disciplina risultante dalla decisione anzidetta» (Cass. Sez. 5, 20/12/2019, n. 34209).
Ragione per cui la sentenza in parola, sì come gli argomenti spesi a sua motivazione, si ritengono decisivi ed assorbenti sia riguardo alla domanda esperita nel ricorso introduttivo, sia riguardo alla principale questione sollevata dalla difesa convenuta e principalmente controversa, attinente alla possibilità (o impossibilità) per il giudice nazionale, di non applicare il diritto nazionale in conflitto con le direttive non autoesecutive dell'Unione, anche nelle controversie tra privati.
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Da un lato, infatti, concordemente alle univoche indicazioni della
CGUE, il giudice delle leggi ha confermato che il giudice nazionale, nelle controversie tra privati in cui non sia parte lo Stato-membro (unico soggetto vincolato dalle direttive non autoesecutive), non possa ricorrere all'istituto della non applicazione delle norme interne in contrasto con le predette direttive, sì come sostenuto in giudizio dalla difesa convenuta.
Dall'altro, con la declaratoria sopra citata, la Corte costituzionale ha acclarato il vizio affliggente, ab origine, la norma dichiarata incostituzionale, con la sua conseguente espunzione dall'ordinamento sin dall'entrata in vigore, come se non vi avesse mai fatto ingresso, e sempre con il limite dei rapporti esauriti (v. in tal senso tutta la uniforme giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte nomofilattica: v. ex pluribus Cass. Sez. 2,
30/01/2025, n. 2258; Cass. Sez. 1, 19/09/2024, n. 25154; Cass. Sez. 1, 20/11/2012,
n. 20381: «le pronunce di accoglimento del giudice delle leggi - dichiarative di illegittimità costituzionale - eliminano la norma con effetto "ex tunc", con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione, perché
l'illegittimità costituzionale ha per presupposto l'invalidità originaria della legge - sia essa di natura sostanziale, procedimentale o processuale - per contrasto con un precetto costituzionale, fermo restando il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono esclusivamente ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità»).
Deve quindi ritenersi che l'imposta (addizionale provinciale) sia stata applicata dall'Erario dello Stato - e poi ribaltata sul consumatore finale in via di rivalsa dal soggetto debitore, fornitore dell'energia elettrica - in assenza di titolo (ossia di norma che autorizzasse a tanto).
Donde la fondatezza della domanda in citazione, salvo il limite dei rapporti esauriti, quale quello originato dal pagamento della somma di €
1.202,05, in epoca anteriore al decennio antecedente alla data del primo atto interruttivo, ed in accordo all'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla difesa convenuta (Cass. Sez. 3, 28/07/2005, n. 15809: «le sentenze di accoglimento di un'eccezione di legittimità costituzionale pronunciate
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dalla Corte costituzionale hanno effetto retroattivo, con l'unico limite delle situazioni consolidate per essersi il relativo rapporto definitivamente esaurito. Possono, peraltro, legittimamente ritenersi "esauriti" i soli rapporti rispetto ai quali si sia formato il giudicato, ovvero sia decorso il termine prescrizionale o decadenziale previsto dalla legge»).
Quanto al profilo dell'impossibilità di non applicare il diritto interno, laddove in contrasto con le direttive euro-unitarie non esecutive, in sede di controversie tra privati - la cui rilevanza residua ai fini della regolazione delle spese del grado - giova comunque riportare, oltre al decisum della Corte costituzionale, più sopra menzionato, i chiari enunciati della Corte di giustizia UE sez. I, nella decisione 19/06/2025, in causa C-645/23), iterativa degli argomenti già spesi nella sentenza Corte di giustizia UE dell'11 aprile
2024, AB US IL e VE, in causa C-316/22, nominata nella sentenza Corte cost. n. 43/2025.
In essa si legge:
«58 In via preliminare, occorre rilevare che la Corte si è già pronunciata su questioni analoghe sollevate in un contesto giuridico identico nella causa decisa con la sentenza dell'11 aprile 2024, AB US IL e VE (C-316/22,
EU:C:2024:301).
59 A questo proposito, la Corte ha osservato che, ai sensi dell'articolo 288, terzo comma, TFUE, il carattere vincolante di una direttiva, sul quale si fonda la possibilità di invocare quest'ultima, sussiste solo nei confronti dello «Stato membro cui è rivolta». Ne consegue, secondo costante giurisprudenza, che una direttiva non può di per sé creare obblighi in capo a un singolo e non può quindi essere invocata, in quanto tale, nei confronti di quest'ultimo dinanzi a un giudice nazionale (sentenza dell'11 aprile 2024, AB US IL e VE, C-316/22, EU:C:2024:301, punto 22 e giurisprudenza citata).
60 Ne consegue che un giudice nazionale non è tenuto, sulla sola base del diritto dell'Unione, a disapplicare una disposizione del suo diritto interno contraria a una disposizione del diritto dell'Unione, qualora quest'ultima disposizione sia priva di efficacia diretta, ferma restando tuttavia la possibilità, per tale giudice, nonché per qualsiasi autorità amministrativa nazionale competente, di disapplicare, sulla base del diritto interno, qualsiasi disposizione di quest'ultimo contraria a una disposizione del diritto dell'Unione priva di tale efficacia (v., in tal senso, sentenza del 18 gennaio 2022, Thelen Technopark Berlin, C-261/20,
EU:C:2022:33, punto 33).
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61 Pertanto, malgrado l'assenza di effetto diretto orizzontale di una direttiva, un giudice nazionale può permettere ad un singolo di far valere l'illegittimità, alla luce di una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva, di un'imposta che sia stata indebitamente ripercossa su di lui da un venditore, conformemente ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, al fine di ottenere la neutralizzazione dell'onere economico supplementare che esso ha, in definitiva, dovuto sopportare, aspetto questo che spetta al giudice del rinvio verificare nel procedimento principale (sentenza dell'11 aprile 2024, AB
US IL e VE, C-316/22, EU:C:2024:301, punto 25).
62 La Corte ha peraltro ammesso che disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva possono essere invocate dai singoli non soltanto nei confronti di uno Stato membro e di tutti gli organi della sua amministrazione, ma anche nei confronti di organismi o enti soggetti all'autorità o al controllo dello Stato o che dispongono di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati (sentenza dell'11 aprile 2024, AB
US IL e VE, C-316/22, EU:C:2024:301, punto 26 e giurisprudenza citata).
63 Di conseguenza, la Corte ha concluso che l'articolo 288, terzo comma,
TFUE osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non recepita o non correttamente recepita, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati
(sentenza dell'11 aprile 2024, AB US IL e VE, C-316/22,
EU:C:2024:301, punto 27). Nel caso di specie, spetterà al giudice del rinvio procedere alle verifiche necessarie per stabilire se il fornitore di cui si tratta nel procedimento principale rientri in una di tali categorie.
64 In ogni caso, occorre rilevare che, secondo una giurisprudenza costante della
Corte, gli Stati membri sono tenuti, in linea di principio, a rimborsare le imposte e i tributi riscossi in violazione del diritto dell'Unione, dato che il diritto di ottenere il rimborso di tali imposte e tributi è infatti la conseguenza e il complemento dei diritti attribuiti ai singoli dalle disposizioni del diritto dell'Unione che vietano tali tributi
(sentenza del 20 ottobre 2011, e C-94/10, EU:C:2011:674, Per_1 Persona_2 punto 20 e giurisprudenza citata).
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65 A tal riguardo, occorre ricordare che, in assenza di una normativa dell'Unione in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le precise modalità procedurali secondo le quali deve essere esercitato il diritto di ottenere il rimborso del suddetto onere economico, restando inteso che tali modalità devono rispettare i principi di equivalenza e di effettività (sentenza dell'11 aprile 2024, AB US IL e VE, C-316/22, EU:C:2024:301, punto 33 e giurisprudenza citata).
66 In particolare, qualora tale rimborso si rivelasse impossibile o eccessivamente difficile da ottenere rivolgendosi ai fornitori interessati, il principio di effettività esigerebbe che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente allo Stato membro interessato (sentenza dell'11 aprile 2024,
AB US IL e VE, C-316/22, EU:C:2024:301, punto 34 e giurisprudenza citata).
67 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, investito di una controversia tra privati vertente sul rimborso di un'imposta indebitamente pagata per il motivo che le disposizioni di diritto nazionale che hanno istituito tale imposta sono contrarie all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, il quale constata l'impossibilità di interpretare tali disposizioni di diritto nazionale conformemente al diritto dell'Unione, non è tenuto, sulla sola base del diritto dell'Unione, a disapplicare dette disposizioni di diritto nazionale. Il diritto dell'Unione esige tuttavia che, in caso di impossibilità o di difficoltà eccessiva di ottenere dal fornitore il rimborso dell'imposta indebitamente pagata, il consumatore finale sia in grado di rivolgere la sua domanda di rimborso direttamente allo Stato membro interessato».
3.3 Posti gli enunciati della Corte di giustizia, nonché la decisione della
Corte costituzionale, merita infine richiamare anche la giurisprudenza della
Corte di nomofilachia, che non può che essere concordante con le pronunce segnalate.
Tra tutte, giova menzionare:
- la sentenza Cass. Sez. 3, 22/05/2025, n. 13740, nella cui motivazione si legge: «in tema di addebito dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (poi abrogato dal combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011, e 18, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011, nonché
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dall'art. 4, comma 10, del d.l. n. 16 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 44 del
2012), il consumatore finale - se ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l'imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell'Unione Europea - è legittimato ad esercitare, nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione, l'azione di ripetizione dell'indebito stesso ex art. 2033 c.c. direttamente nei confronti dello stesso fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato), poiché la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE (Corte cost., sentenza n. 43 del 2025) comporta, nei rapporti tra solvens e accipiens, la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione»;
- il più recente precedente di Cass. Sez. 3, 11/12/2025, n.32367, in motivazione « su vicenda in tutto sovrapponibile a quella in esame è di recente intervenuta - in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale (Corte cost., sentenza n. 43 del 15/4/2025) della norma di riferimento - una serie di pronunce di questa Corte che hanno enunciato il seguente principio: "In tema di addebito dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del D.L.
n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla L. n. 20 del 1989, sostituito dall'art. 5 del
D.Lgs. n. 26 del 2007 (poi abrogato dal combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del D.Lgs. n. 23 del 2011, e 18, comma 5, del D.Lgs. n. 68 del 2011, nonché dall'art. 4, comma 10, del D.L. n. 16 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 44 del 2012), il consumatore finale - se ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa,
l'imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell'Unione Europea - è legittimato ad esercitare, nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione, l'azione di ripetizione dell'indebito stesso ex art. 2033 cod. civ. direttamente nei confronti dello stesso fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato), poiché la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto
UE comporta, nei rapporti tra solvens e accipiens, la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione" (Cass. 22/05/2025, nn. 13740-13741; conformi, ex aliis, Cass. 24/06/2025, nn. 16992-16993; Cass. 30/06/2025, nn. 17642 e 17645).
In ossequio al disposto dell'art. 118, comma 1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ,
è qui sufficiente rinviare e fare integrale richiamo alla motivazione della citata Cass.
n. 13740/2025, per giustificare il rigetto, con opportuna correzione della motivazione della qui gravata sentenza, dei motivi in discorso».
Risulta così definitivamente risolta e superata anche la questione inerente alle tipologie di azione disponibili al consumatore finale, per essere
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reintegrato degli esborsi sostenuti per il pagamento dell'imposta (indiretta) non dovuta (per contrasto con la Costituzione).
Tali azioni si pongono tra loro in termini di alternatività, in applicazione dei principi di equivalenza ed effettività di matrice eurounitaria, come ben illustrato nella motivazione della sentenza Cass. sez. 1, 04/12/2025, n.31648, ove si legge:
«Ciò che preme qui sottolineare è che, nella sostanza, la Corte di giustizia ha confermato chiaramente che l'azione diretta del consumatore verso l'Erario è solo "facoltativa" ossia "alternativa" rispetto alla domanda di restituzione da indirizzare al fornitore. La Corte di Lussemburgo ha inoltre precisato, di nuovo, che "spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro individuare le precise modalità procedurali secondo le quali deve essere esercitato il diritto di ottenere il rimborso del suddetto onere economico (v., anche sentenza del 15 marzo 2007, Reemtsma Cigarettenfabriken, C-35/05, EU:C:2007:167), restando però chiaro che tali (modalità devono rispettare i principi di equivalenza e di effettività (v.: sentenze del 17 giugno 2004, Recheio - Cash E Carry, C-30/02, EU:C:2004:373 e del
6 ottobre 2005, MyTravel, C-291/03, EU:C:2005:591)". Per quanto qui interessa per la soluzione dell'odierna controversia, la Corte di Giustizia ha individuato, infine, il presupposto in forza del quale - a prescindere dalla normativa statale e a tutela del principio di effettività - tale azione "diretta" è esperibile dal consumatore, evidenziando, ancora una volta, che tale modalità è predicabile "qualora tale rimborso si rivelasse impossibile o eccessivamente difficile da ottenere rivolgendosi ai fornitori interessati poiché, in tale caso, il principio di effettività esigerebbe che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente allo
Stato membro interessato (v., anche: sentenze del 15 marzo 2007, Reemtsma
Cigarettenfabriken, C-35/05, EU:C:2007:167, punto 41, e del 26 aprile 2017, Per_3
C-564/15, EU:C:2017:302, punto 53)"».
2.6 L'ulteriore questione sopra accennata - e relativa al rilievo concernente l'impossibilità di addurre orizzontalmente le statuizioni eurounitarie che avevano negato la legittimità dell'accisa provinciale per gli anni 2010 e 2011, ossia prima del loro recepimento nell'ordinamento nazionale - è stata risolta dalla
Corte costituzionale, la quale è intervenuta con la sopra ricordata sentenza n. 43 del 2025, che ha portato a soluzione la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Collegio arbitrale di Vicenza, con l'ordinanza n.
102 del 26 marzo 2021».
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3.4 Acclarato che la parte attrice abbia buon diritto di agire per la ripetizione di tutte le somme versate alla convenuta, a titolo di addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica, entro il decennio antecedente il primo atto interruttivo documentato al fascicolo, per il resto la domanda deve dirsi fondata, e prive di pregio le contestazioni della parte convenuta.
Difatti:
- le stesse fatture esibite a corredo del ricorso, ove non risulta segnalata alcuna morosità del cliente nel pagamento delle precedenti scadenze (v. all.
3-4-5), quindi le contabili di bonifico sempre versate al fascicolo dell'attrice
(all. 6-7-8), come ancora gli estratti conto ove risulta registrato il pagamento
(all. 19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-39, a corredo della 1^ memoria ex art. 193 comma 6 c.p.c.), documentano l'effettivo pagamento del corrispettivo al lordo dell'addizionale provinciale, la cui esatta quantificazione non risulta comunque specificamente contestata dalla difesa convenuta;
- non si vede perché espungere, dall'obbligazione (di fonte legale) di restituzione, le somme versate a titolo di IVA sulla sorte versata a titolo di addizionale provinciale, trattandosi pur sempre di somme effettivamente ed indebitamente pagate, ed essendo irrilevante - e relegata ai rapporti tra il consumatore/soggetto IVA ed il Fisco - la questione dell'avvenuta detrazione dell'imposta, che ben potrà essere risolta semplicemente portando in compensazione il minore importo da detrarre, in sede di successive dichiarazioni IVA (e salvo il potere di accertamento del minore importo detraibile, spettante all'Erario).
4. Conclusivamente, la convenuta va condannata alla restituzione della somma di € 44.979,73, oltre all'IVA (10%) applicata (e percepita) su tale importo, ottenuto detraendo dal totale di € 46.181,78, indicato in ricorso, la somma di € 1.202,05 (iva esclusa), quale addizionale provinciale esposta dalla fattura del mese di febbraio 2010, pagata con bonifico del 26 febbraio 2010, per la quale è stata accolta l'eccezione di prescrizione.
Parimenti la convenuta va condannata al pagamento degli interessi, al saggio di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. (v. sul punto Cass. Sez. 3, 22/03/2025,
n. 7677; conf. Cass. Sez. 3, 03/01/2023, n. 61: «il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale») dalla data del 28 febbraio 2020 (di intimazione in mora: v. all. 10 al ricorso) al saldo (v. Cass. Sez. 1, 11/04/2024,
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n. 9757: «in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della
"domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.»).
5. L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione osta alla pronuncia invocata ex art. 96 c.p.c., dalla difesa attrice nelle note conclusionali.
Piuttosto, la presenza di un effettivo contrasto giurisprudenziale in ordine all'esperibilità dell'azione diretta ex art. 2033 c.c. nei riguardi del fornitore (a motivo del contrasto tra diritto interno e diritto unionale), risolto in corso di causa con le pronunce della Corte di Giustizia sopra menzionate, e comunque superato dalla sentenza della Corte costituzionale parimenti intervenuta a lite pendente, giustifica la compensazione integrale delle spese del grado.
Per Questi Motivi
- in accoglimento della domanda proposta dalla Parte_1 condanna la a restituire alla parte attrice l'importo di € Controparte_1
44.979,73, oltre IVA e oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4 c.c., dal 28.2.2020 al saldo;
- dichiara interamente compensate fra le parti le spese del grado.
Roma, 23 dicembre 2025 Il Giudice
(dott.ssa Alessandra Imposimato)
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