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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/01/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. MA OP in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.4640/2019 del ruolo civile contenzioso, e
Oggetto da restituzione somme Parte_1 in persona del legale rappresentante pro-
tempore rappresentato e difeso daIl'Avv. Giovanni Regano, mandato in atti
Attrice
Contro
rappresentato e difeso dall'avv. Anna Schiavano mandato Controparte_1
in atti
Convenuto
Nonché contro
Avv. rappresentata e difesa da sé medesima CP_2 CP_3
Terza Chiamata in causa
Nonché contro in persona del legale rappresentante pro- Controparte_4
tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianfranco Giannoccaro e
Antonila De Pandis mandato in atti
Terza chiamata in causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 24 .04.2019 la in persona del Parte_1 2
suo legale rappresentante pro-tempore conveniva in giudizio il sig. CP_1
per ivi sentir accogliere nei suoi confronti le seguenti conclusioni :
[...]
1) Accertare l'indebita percezione da parte del sig. della Controparte_1
somma di €.8.818,84 oltre interessi ed il diritto alla restituzione del predetto importo in favore della per tutti i motivi esposti e Parte_1
per lo effetto;
2) condannare il sig. alla restituzione Controparte_1
dell'importo di €.8.818,84 oltre interessi ovvero di quello maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa.3) condannare lo stesso ex art.96
c.p.c. co 3 a seguito delle mancata adesione all'invito a stipulare convenzione di negoziazione.4)Condannare, altresì lo stesso al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio il sig. il Controparte_1
quale chiedeva il rigetto della domanda siccome infondata in fatto ed in diritto.
Chiedeva, in ogni caso di chiamare in causa l'avv. Colasanto Cristina per sentirla condannare tenuta al risarcimento del danno cagionato dalla attività
professionale dalla stessa espletata in ragione dei mandati conferiteli in via diretta e quindi a corrispondere alla le somma Parte_1
che la compagnia richiede al convenuto;
in subordine al fine di manlevare e garantire la deducente, in ogni caso, da ogni effetto pregiudizievole della domanda avversa. Con vittoria di spese e competenze.
Autorizzala la chiamata in causa si costituiva l'avv. la quale CP_2
preliminarmente chiedeva:1) dichiararsi la nullità assoluta della chiamata in causa del terzo con sua relativa estromissione dal giudizio.2) dichiararsi la nullità della chiamata in causa del terzo per incertezza nella indicazione dei motivi sulla sua presunta responsabilità professionale;
3
3)dichiarare l'intervenuta prescrizione e decadenza della presunta restituzione dell'asserito indebito. Spiegava domanda riconvenzionale chiedendo la restituzione e della somma anticipata a pagamento delle spese legali della vittoria assicurzaioni4) chiedeva in ogni caso di essere autorizzata
Co alla chiamata in causa della Unipol Assi al fine di essere manlevata e garantita in virtù di apposita polizza sottoscritta
Precisate le conclusioni sulla eccezione preliminare di nullità dell'atto di chiamata in causa con sentenza non definitiva veniva rigettata la su citata eccezione e disposta la prosecuzione del giudizio.
Nella prosecuzione del giudizio, veniva autorizzata la chiamata in causa della la quale, costituendosi eccepiva preliminarmente, la inoperatività CP_4
della polizza assicurativa;
la decadenza del diritto. nel merito chiedeva il rigetto della domanda siccome infondata in fatto ed in diritto
La causa, veniva istruita con produzione documentale, precisate le conclusioni, assegnati i termini per il deposito di note conclusive, veniva fissata all'udienza per la discussione e quindi trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione
La domanda è fondata e pertanto merita accoglimento.
Ed invero dalla documentazione versata in atti si evince che effettivamente l'attrice ha versato delle somme al convenuto sulla base di una sentenza che successivamente è stata totalmente riformata, pertanto è evidente che la ha diritto ad ottenere la restituzione di quanto a suo Parte_1
tempo versato, pari ad €.8.818,84 in ossequio, si ribadisce, della sentenza di primo grado totalmente riformata a seguito di gravame. 4
Ad avviso di questo giudicante, infatti, un sentenza di secondo grado che si esprime”…. accoglie l'appello incidentale proposto dalla Parte_1
e per lo effetto a totale riforma della sentenza di primo grado….” senza
[...]
contenere alcuna statuizione di condanna non può evidentemente costituire titolo esecutivo, di restituzione di somme, ma certamente dà diritto, a seguito di autonoma domanda restitutoria, a recuperare quanto precedentemente versato…
Passando alla posizione della chiamata in causa, dalla dinamica dei fatti accaduti, e dalla analisi dei rapporti intercorsi ( tra convenuto e chiamata in causa) si ritiene che il comportamento tenuto dalla professionista vada esente da qualsiasi censura.
Occorre premettere, infatti, che il rapporto intercorso tra le parti rientra certamente nella fattispecie del contratto d'opera professionale, che si caratterizza per la sussistenza di un'obbligazione di mezzi a carico del prestatore d'opera professionale e non certo di risultato.
Pertanto, l'eventuale inadempimento del professionista, non può essere desunto senz'altro, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale, ed in particolare, al dovere di diligenza,
per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art.1176 2 co° c.c.il quale deve essere commisurato alla natura dell'attività esercitata.
La diversa natura della prestazione( di risultato o di mezzi) incide ovviamente sia sul grado di responsabilità, che sull'onere della prova. 5
Per le obbligazioni di mezzi vale il criterio della diligenza di cui agli artt. 1176
co. c.c. 2 e 2236 c.c. per cui l'onere della prova del colpa del professionista ricade sul cliente danneggiato tenuto provare l'inadempimento del professionista.
Nella specie in esame il sig. non ha, in alcun modo Controparte_1
provato che la tempestiva proposizione del ricorso per Cassazione avrebbe comportato un riesame favorevole della sentenza di secondo grado, né ha addotto elementi giuridici idonei a confutare la predetta sentenza, limitandosi solo ad affermare una generica responsabilità del professionista.
“ in tema di responsabilità civile dell'avvocato, il cliente che assume di aver
subito un danno in conseguenza della omissione di una attività
professionale ha l'onere di provare che l' attività omessa avrebbe potuto con
ogni probabilità determinare una decisione diversa e più favorevole della
controversia. …”. Cass. Civ. Sez. III 18 aprile 2007 n.9238
Va, disattesa la richiesta di risarcimento danni ex art.96 c.p.c, avanzata dall'attrice nei confronti del convenuto perché non ne ricorrono i presuppost
Va da ultimo disattesa la spiegata domanda riconvenzionale spiegata dalla chiamata in causa nei confronti del sig. perché non adeguatamente CP_1
provata
Ogni altra questione resta assorbita.
Quanto alle spese, seguono la soccombenza tra l' attrice ed il convenuto,
restano totalmente compensate tra le restanti parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza disattesa cosi provvede:
1) condanna il sig. alla restituzione della somma di Controparte_1 6
€.8.818,84, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, in favore della
[...]
Parte_1
2) rigetta la domanda riconvenzione spiegata dalla Chiamata in causa siccome infondata in fatto ed in diritto.
3) Condanna il sig. al pagamento delle spese del Controparte_1
presente giudizio in favore dell' attrice che si liquidano in complessivi €.
2.8000,00 di cui €. 300,00 per spese, oltre rimb. forf. ed accessori come per legge.
4) spese interamente compensate tra le restanti parti
Lecce,28.01.2025
Il G.O. Avv. MA OP
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. MA OP in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.4640/2019 del ruolo civile contenzioso, e
Oggetto da restituzione somme Parte_1 in persona del legale rappresentante pro-
tempore rappresentato e difeso daIl'Avv. Giovanni Regano, mandato in atti
Attrice
Contro
rappresentato e difeso dall'avv. Anna Schiavano mandato Controparte_1
in atti
Convenuto
Nonché contro
Avv. rappresentata e difesa da sé medesima CP_2 CP_3
Terza Chiamata in causa
Nonché contro in persona del legale rappresentante pro- Controparte_4
tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianfranco Giannoccaro e
Antonila De Pandis mandato in atti
Terza chiamata in causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 24 .04.2019 la in persona del Parte_1 2
suo legale rappresentante pro-tempore conveniva in giudizio il sig. CP_1
per ivi sentir accogliere nei suoi confronti le seguenti conclusioni :
[...]
1) Accertare l'indebita percezione da parte del sig. della Controparte_1
somma di €.8.818,84 oltre interessi ed il diritto alla restituzione del predetto importo in favore della per tutti i motivi esposti e Parte_1
per lo effetto;
2) condannare il sig. alla restituzione Controparte_1
dell'importo di €.8.818,84 oltre interessi ovvero di quello maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa.3) condannare lo stesso ex art.96
c.p.c. co 3 a seguito delle mancata adesione all'invito a stipulare convenzione di negoziazione.4)Condannare, altresì lo stesso al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio il sig. il Controparte_1
quale chiedeva il rigetto della domanda siccome infondata in fatto ed in diritto.
Chiedeva, in ogni caso di chiamare in causa l'avv. Colasanto Cristina per sentirla condannare tenuta al risarcimento del danno cagionato dalla attività
professionale dalla stessa espletata in ragione dei mandati conferiteli in via diretta e quindi a corrispondere alla le somma Parte_1
che la compagnia richiede al convenuto;
in subordine al fine di manlevare e garantire la deducente, in ogni caso, da ogni effetto pregiudizievole della domanda avversa. Con vittoria di spese e competenze.
Autorizzala la chiamata in causa si costituiva l'avv. la quale CP_2
preliminarmente chiedeva:1) dichiararsi la nullità assoluta della chiamata in causa del terzo con sua relativa estromissione dal giudizio.2) dichiararsi la nullità della chiamata in causa del terzo per incertezza nella indicazione dei motivi sulla sua presunta responsabilità professionale;
3
3)dichiarare l'intervenuta prescrizione e decadenza della presunta restituzione dell'asserito indebito. Spiegava domanda riconvenzionale chiedendo la restituzione e della somma anticipata a pagamento delle spese legali della vittoria assicurzaioni4) chiedeva in ogni caso di essere autorizzata
Co alla chiamata in causa della Unipol Assi al fine di essere manlevata e garantita in virtù di apposita polizza sottoscritta
Precisate le conclusioni sulla eccezione preliminare di nullità dell'atto di chiamata in causa con sentenza non definitiva veniva rigettata la su citata eccezione e disposta la prosecuzione del giudizio.
Nella prosecuzione del giudizio, veniva autorizzata la chiamata in causa della la quale, costituendosi eccepiva preliminarmente, la inoperatività CP_4
della polizza assicurativa;
la decadenza del diritto. nel merito chiedeva il rigetto della domanda siccome infondata in fatto ed in diritto
La causa, veniva istruita con produzione documentale, precisate le conclusioni, assegnati i termini per il deposito di note conclusive, veniva fissata all'udienza per la discussione e quindi trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione
La domanda è fondata e pertanto merita accoglimento.
Ed invero dalla documentazione versata in atti si evince che effettivamente l'attrice ha versato delle somme al convenuto sulla base di una sentenza che successivamente è stata totalmente riformata, pertanto è evidente che la ha diritto ad ottenere la restituzione di quanto a suo Parte_1
tempo versato, pari ad €.8.818,84 in ossequio, si ribadisce, della sentenza di primo grado totalmente riformata a seguito di gravame. 4
Ad avviso di questo giudicante, infatti, un sentenza di secondo grado che si esprime”…. accoglie l'appello incidentale proposto dalla Parte_1
e per lo effetto a totale riforma della sentenza di primo grado….” senza
[...]
contenere alcuna statuizione di condanna non può evidentemente costituire titolo esecutivo, di restituzione di somme, ma certamente dà diritto, a seguito di autonoma domanda restitutoria, a recuperare quanto precedentemente versato…
Passando alla posizione della chiamata in causa, dalla dinamica dei fatti accaduti, e dalla analisi dei rapporti intercorsi ( tra convenuto e chiamata in causa) si ritiene che il comportamento tenuto dalla professionista vada esente da qualsiasi censura.
Occorre premettere, infatti, che il rapporto intercorso tra le parti rientra certamente nella fattispecie del contratto d'opera professionale, che si caratterizza per la sussistenza di un'obbligazione di mezzi a carico del prestatore d'opera professionale e non certo di risultato.
Pertanto, l'eventuale inadempimento del professionista, non può essere desunto senz'altro, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale, ed in particolare, al dovere di diligenza,
per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art.1176 2 co° c.c.il quale deve essere commisurato alla natura dell'attività esercitata.
La diversa natura della prestazione( di risultato o di mezzi) incide ovviamente sia sul grado di responsabilità, che sull'onere della prova. 5
Per le obbligazioni di mezzi vale il criterio della diligenza di cui agli artt. 1176
co. c.c. 2 e 2236 c.c. per cui l'onere della prova del colpa del professionista ricade sul cliente danneggiato tenuto provare l'inadempimento del professionista.
Nella specie in esame il sig. non ha, in alcun modo Controparte_1
provato che la tempestiva proposizione del ricorso per Cassazione avrebbe comportato un riesame favorevole della sentenza di secondo grado, né ha addotto elementi giuridici idonei a confutare la predetta sentenza, limitandosi solo ad affermare una generica responsabilità del professionista.
“ in tema di responsabilità civile dell'avvocato, il cliente che assume di aver
subito un danno in conseguenza della omissione di una attività
professionale ha l'onere di provare che l' attività omessa avrebbe potuto con
ogni probabilità determinare una decisione diversa e più favorevole della
controversia. …”. Cass. Civ. Sez. III 18 aprile 2007 n.9238
Va, disattesa la richiesta di risarcimento danni ex art.96 c.p.c, avanzata dall'attrice nei confronti del convenuto perché non ne ricorrono i presuppost
Va da ultimo disattesa la spiegata domanda riconvenzionale spiegata dalla chiamata in causa nei confronti del sig. perché non adeguatamente CP_1
provata
Ogni altra questione resta assorbita.
Quanto alle spese, seguono la soccombenza tra l' attrice ed il convenuto,
restano totalmente compensate tra le restanti parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza disattesa cosi provvede:
1) condanna il sig. alla restituzione della somma di Controparte_1 6
€.8.818,84, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, in favore della
[...]
Parte_1
2) rigetta la domanda riconvenzione spiegata dalla Chiamata in causa siccome infondata in fatto ed in diritto.
3) Condanna il sig. al pagamento delle spese del Controparte_1
presente giudizio in favore dell' attrice che si liquidano in complessivi €.
2.8000,00 di cui €. 300,00 per spese, oltre rimb. forf. ed accessori come per legge.
4) spese interamente compensate tra le restanti parti
Lecce,28.01.2025
Il G.O. Avv. MA OP