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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/02/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4062/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4062/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE/I e
Controparte_1
Controparte_2
[...]
RESISTENTE/I
TERZO CHIAMATO
Oggi 19 febbraio 2025 ad ore 9:36 innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi: Per l'avv. MARONE GUIDO, oggi sostituito dall'avv. ANDREOLI Parte_1
Per il dott. BURGELLO FRANCESCO Controparte_1
Per il dott. BURGELLO Controparte_2
FRANCESCO
Per il dott. BURGELLO FRANCESCO Controparte_2
L'avv. Andreoli si riporta al contenuto del ricorso e chiede fissarsi udienza di discussione con termine Cont per note al fine di replicare alle difese del .
Il dott. Burgello chiede fissarsi udienza di discussione.
Il giudice, ritenuto che la causa sia decidibile alla presente udienza, invita le parti alla discussione Cont concedendo a parte ricorrente la possibilità di replicare alle difese del .
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4062/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARONE GUIDO Parte_1 C.F._1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA LUCA GIORDANO 15 80127 NAPOLIpresso il difensore avv. MARONE GUIDO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BURGELLO FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZEpresso il difensore avv. BURGELLO FRANCESCO
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. BURGELLO FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZEpresso il difensore avv. BURGELLO FRANCESCO
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. BURGELLO FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZEpresso il difensore avv. BURGELLO FRANCESCO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 414 cpc depositato in data 12 dicembre 2024 citava a Parte_1 giudizio il allegando di aver presentato domanda di Controparte_3
inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto III fascia personale ATA vigenti per il triennio 2024/2027 nell'Ambito Territoriale di , richiedendo la valutazione del punteggio CP_2
maturato per lo svolgimento del servizio civile svolto dal 10/01/2017 al 9/01/2018.
Sosteneva ,quindi, che il suddetto punteggio che non era stato correttamente valutato in quanto il servizio civile prestato non in costanza di rapporto, equiparabile al servizio militare o civile svolto in costanza di impiego dava diritto a 6 punti, mentre il aveva riconosciuto un CP_1
punteggio pari a 0,6
Presentava quindi le seguenti conclusioni:
1 A) ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO del ricorrente al riconoscimento del punteggio integrale (6 pt) del servizio militare e/o civile, per la provincia di , per le CP_2
graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico
2024-2027, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente;
B) PER L'EFFETTO, CONDANNARE le Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a riconoscere il punteggio integralmente (6 pt) del servizio militare e/o civile, per la provincia di , per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del CP_2
personale A.T.A., per il triennio scolastico 2024-2027, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente;
C) IN OGNI CASO, DICHIARARE LA NULLITÀ E/O L'ANNULLAMENTO O
COMUNQUE LA DISAPPLICAZIONE EX ART 63 DEL D.LGS. N. 165/2001 di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva: A) D.M. 21.05.2024 n.89 con il quale veniva indetta la procedura per l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2024-2027, laddove disciplina i criteri di attribuzione dei punteggi per titoli di servizio e di formazione disponendo che «Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rappo rto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali» (Allegato A,
Avvertenze, Punto A); B) le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per la provincia di , per il triennio scolastico 2024-2027, con riferimento ai profili CP_2
indicati in domanda dal ricorrente, nella parte in cui non viene riconosciuto integralmente al ricorrente il punteggio (6 pt) del servizio militare;
C) di qualsiasi altro atto premesso, connesso
e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
Con ogni conseguente statuizione di condanna in ordine alle spese, diritti ed onorari, come per legge, con attribuzione all'avvocato dichiaratosi antistatario, come in procura
L'Amministrazione convenuta si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso
Sulla necessità di integrazione del contraddittorio non può che ribadirsi in questa sede il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “la parte che deduce la non integrità del contraddittorio ha l'onere di indicare quali siano i litisconsorti pretermessi e di dimostrare i
2 motivi per i quali è necessaria l'integrazione” (Cass. 18 novembre 2013, n. 25810; Cass. 27 maggio 2009, n. 12346; Cass. 29 maggio 2007, n. 12504; Cass. 16 marzo 2006, n. 5880).
Nel caso di specie il ricorrente, pur richiedendo l'integrazione, non è stato in grado di identificare i soggetti ( diversi dalle parti processuali) la cui sfera giuridica potrebbe essere lesa dalla decisione del Tribunale, il che impedisce – in radice- l'accoglibilità della richiesta.
Merito
I fatti rilevanti ai fini del decidere sono pacifici .
ha presentato domanda per l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di Parte_1
istituto III fascia personale ATA vigenti per il triennio 2024/2027 nell' Controparte_2
indicando nella sezione dedicata ai titoli di servizio di aver prestato servizio civile dal
[...]
10 gennaio 2017 al 9 gennaio 2018 , non in costanza di nomina.
Per tale servizio, in applicazione del D.M 89/24 che ha disciplinato la procedura di aggiornamento delle graduatorie, gli è stato riconosciuto il punteggio di 0.6 punti per ogni anno di servizio, punteggio inferiore a quello riconosciuto a coloro i quali hanno svolto il servizio militare o il servizio civile in costanza di nomina e pari a 6 punti per ogni anno di servizio.
La ricorrente chiede la disapplicazione del decreto ministeriale nella parte che qui interessa, sostenendo che l'atto amministrativo viola il diritto - riconosciuto dagli artt 569 del dlvo 297/94
e 2050 dlvo 66/2010- alla piena equiparazione tra servizio militare prestato in costanza d i nomina e servizio militare prestato non in costanza di nomina.
La domanda è infondata.
La cornice normativa nella quale si inquadra la fattispecie concreta è la seguente.
Con riguardo al personale A.T.A l'art 569 comma 3 del D.lgs. n.297/94 afferma la computabilità “a tutti gli effetti” del “periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva” .
L'art 2103 dlvo 66/2010 ha disposto la piena equiparazione tra servizio civile e servizio militare ai fini del punteggio nei pubblici concorsi “ Il periodo di servizio civile effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.”
L'art. 2050 dlvo 66/2010 stabilisce, al comma 1 che “i periodi di effettivo servizio militare ( e quindi anche quelli di servizio civile equiparati ex art. 2103 Dlvo 66/2010) prestati presso le
Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” ed al comma 2 che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle
3 pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”;
Il DM 89/24 ( di cui in questa sede si chiede la disapplicazione) ai fini della valutazione del servizio miliare e civile prestato dai soggetti presenti in graduatoria stabilisce “ Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva” ( cfr testo riportato nel ricorso).
Il decreto , quindi, prevede :
A) La computabilità del servizio civile e del servizio di leva prestato sia in costanza di rapporto sia in altro momento:
B) La piena equiparazione del servizio militare e del servizio civile (in applicazione dell' art. 2103 d. Igs. 66/2010 );
C) La distinzione tra servizio militare e servizio civile prestato in costanza di rapporto e servizio militare e civile prestato non in costanza di rapporto, equiparando il servizio reso in costanza di rapporto al servizio effettivo reso nella medesima qualifica ( in applicazione del comma 2 dell'art 2050 d. Igs. 66/2010) e il servizio prestato non in costanza di rapporto al servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (in applicazione del comma 2 dell'art
2050 d. Igs. 66/2010).
Da quanto detto emerge che la pretesa avanzata da parte ricorrente e cioè il diritto alla piena equiparazione tra servizio militare o civile prestato NON in costanza di rapporto e servizio militare o civile prestato in costanza di rapporto, non trova riconoscimento in alcuna norma primaria.
In senso conforme si è pronunciata la Suprema Corte con, Sentenza Sez. L n. 22429 del
08/08/2024 alla cui compiuta motivazione si rimanda.
Queste, in sintesi le ragioni della decisione..
L'esistenza di precedenti di merito difformi giustifica la integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso e compensa le spese
4 Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 19 febbraio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
5
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4062/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE/I e
Controparte_1
Controparte_2
[...]
RESISTENTE/I
TERZO CHIAMATO
Oggi 19 febbraio 2025 ad ore 9:36 innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi: Per l'avv. MARONE GUIDO, oggi sostituito dall'avv. ANDREOLI Parte_1
Per il dott. BURGELLO FRANCESCO Controparte_1
Per il dott. BURGELLO Controparte_2
FRANCESCO
Per il dott. BURGELLO FRANCESCO Controparte_2
L'avv. Andreoli si riporta al contenuto del ricorso e chiede fissarsi udienza di discussione con termine Cont per note al fine di replicare alle difese del .
Il dott. Burgello chiede fissarsi udienza di discussione.
Il giudice, ritenuto che la causa sia decidibile alla presente udienza, invita le parti alla discussione Cont concedendo a parte ricorrente la possibilità di replicare alle difese del .
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4062/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARONE GUIDO Parte_1 C.F._1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA LUCA GIORDANO 15 80127 NAPOLIpresso il difensore avv. MARONE GUIDO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BURGELLO FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZEpresso il difensore avv. BURGELLO FRANCESCO
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. BURGELLO FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZEpresso il difensore avv. BURGELLO FRANCESCO
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. BURGELLO FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZEpresso il difensore avv. BURGELLO FRANCESCO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 414 cpc depositato in data 12 dicembre 2024 citava a Parte_1 giudizio il allegando di aver presentato domanda di Controparte_3
inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto III fascia personale ATA vigenti per il triennio 2024/2027 nell'Ambito Territoriale di , richiedendo la valutazione del punteggio CP_2
maturato per lo svolgimento del servizio civile svolto dal 10/01/2017 al 9/01/2018.
Sosteneva ,quindi, che il suddetto punteggio che non era stato correttamente valutato in quanto il servizio civile prestato non in costanza di rapporto, equiparabile al servizio militare o civile svolto in costanza di impiego dava diritto a 6 punti, mentre il aveva riconosciuto un CP_1
punteggio pari a 0,6
Presentava quindi le seguenti conclusioni:
1 A) ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO del ricorrente al riconoscimento del punteggio integrale (6 pt) del servizio militare e/o civile, per la provincia di , per le CP_2
graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico
2024-2027, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente;
B) PER L'EFFETTO, CONDANNARE le Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a riconoscere il punteggio integralmente (6 pt) del servizio militare e/o civile, per la provincia di , per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del CP_2
personale A.T.A., per il triennio scolastico 2024-2027, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente;
C) IN OGNI CASO, DICHIARARE LA NULLITÀ E/O L'ANNULLAMENTO O
COMUNQUE LA DISAPPLICAZIONE EX ART 63 DEL D.LGS. N. 165/2001 di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva: A) D.M. 21.05.2024 n.89 con il quale veniva indetta la procedura per l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2024-2027, laddove disciplina i criteri di attribuzione dei punteggi per titoli di servizio e di formazione disponendo che «Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rappo rto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali» (Allegato A,
Avvertenze, Punto A); B) le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per la provincia di , per il triennio scolastico 2024-2027, con riferimento ai profili CP_2
indicati in domanda dal ricorrente, nella parte in cui non viene riconosciuto integralmente al ricorrente il punteggio (6 pt) del servizio militare;
C) di qualsiasi altro atto premesso, connesso
e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
Con ogni conseguente statuizione di condanna in ordine alle spese, diritti ed onorari, come per legge, con attribuzione all'avvocato dichiaratosi antistatario, come in procura
L'Amministrazione convenuta si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso
Sulla necessità di integrazione del contraddittorio non può che ribadirsi in questa sede il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “la parte che deduce la non integrità del contraddittorio ha l'onere di indicare quali siano i litisconsorti pretermessi e di dimostrare i
2 motivi per i quali è necessaria l'integrazione” (Cass. 18 novembre 2013, n. 25810; Cass. 27 maggio 2009, n. 12346; Cass. 29 maggio 2007, n. 12504; Cass. 16 marzo 2006, n. 5880).
Nel caso di specie il ricorrente, pur richiedendo l'integrazione, non è stato in grado di identificare i soggetti ( diversi dalle parti processuali) la cui sfera giuridica potrebbe essere lesa dalla decisione del Tribunale, il che impedisce – in radice- l'accoglibilità della richiesta.
Merito
I fatti rilevanti ai fini del decidere sono pacifici .
ha presentato domanda per l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di Parte_1
istituto III fascia personale ATA vigenti per il triennio 2024/2027 nell' Controparte_2
indicando nella sezione dedicata ai titoli di servizio di aver prestato servizio civile dal
[...]
10 gennaio 2017 al 9 gennaio 2018 , non in costanza di nomina.
Per tale servizio, in applicazione del D.M 89/24 che ha disciplinato la procedura di aggiornamento delle graduatorie, gli è stato riconosciuto il punteggio di 0.6 punti per ogni anno di servizio, punteggio inferiore a quello riconosciuto a coloro i quali hanno svolto il servizio militare o il servizio civile in costanza di nomina e pari a 6 punti per ogni anno di servizio.
La ricorrente chiede la disapplicazione del decreto ministeriale nella parte che qui interessa, sostenendo che l'atto amministrativo viola il diritto - riconosciuto dagli artt 569 del dlvo 297/94
e 2050 dlvo 66/2010- alla piena equiparazione tra servizio militare prestato in costanza d i nomina e servizio militare prestato non in costanza di nomina.
La domanda è infondata.
La cornice normativa nella quale si inquadra la fattispecie concreta è la seguente.
Con riguardo al personale A.T.A l'art 569 comma 3 del D.lgs. n.297/94 afferma la computabilità “a tutti gli effetti” del “periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva” .
L'art 2103 dlvo 66/2010 ha disposto la piena equiparazione tra servizio civile e servizio militare ai fini del punteggio nei pubblici concorsi “ Il periodo di servizio civile effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.”
L'art. 2050 dlvo 66/2010 stabilisce, al comma 1 che “i periodi di effettivo servizio militare ( e quindi anche quelli di servizio civile equiparati ex art. 2103 Dlvo 66/2010) prestati presso le
Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” ed al comma 2 che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle
3 pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”;
Il DM 89/24 ( di cui in questa sede si chiede la disapplicazione) ai fini della valutazione del servizio miliare e civile prestato dai soggetti presenti in graduatoria stabilisce “ Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva” ( cfr testo riportato nel ricorso).
Il decreto , quindi, prevede :
A) La computabilità del servizio civile e del servizio di leva prestato sia in costanza di rapporto sia in altro momento:
B) La piena equiparazione del servizio militare e del servizio civile (in applicazione dell' art. 2103 d. Igs. 66/2010 );
C) La distinzione tra servizio militare e servizio civile prestato in costanza di rapporto e servizio militare e civile prestato non in costanza di rapporto, equiparando il servizio reso in costanza di rapporto al servizio effettivo reso nella medesima qualifica ( in applicazione del comma 2 dell'art 2050 d. Igs. 66/2010) e il servizio prestato non in costanza di rapporto al servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (in applicazione del comma 2 dell'art
2050 d. Igs. 66/2010).
Da quanto detto emerge che la pretesa avanzata da parte ricorrente e cioè il diritto alla piena equiparazione tra servizio militare o civile prestato NON in costanza di rapporto e servizio militare o civile prestato in costanza di rapporto, non trova riconoscimento in alcuna norma primaria.
In senso conforme si è pronunciata la Suprema Corte con, Sentenza Sez. L n. 22429 del
08/08/2024 alla cui compiuta motivazione si rimanda.
Queste, in sintesi le ragioni della decisione..
L'esistenza di precedenti di merito difformi giustifica la integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso e compensa le spese
4 Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 19 febbraio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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