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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 04/09/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
R.P.U. 59/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Civile e Concorsuale
Il Tribunale di Siena riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Valentina Lisi Giudice dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice relatrice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 59/2025 promosso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale da:
(C.F. e P.IVA: ), in persona dei Parte_1 P.IVA_1 liquidatori e con sede in Monteroni d'BI (SI), via Liguria n. 21, Parte_2 Parte_3 elettivamente domiciliata in viale G. Mameli n. 2, presso lo studio dell'avv. Francesco Pt_1
Carnesecchi che la rappresenta e difende, come da procura allegata al ricorso
ricorrente in proprio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 17.7.2025, la società Parte_1
, previa ricostruzione delle origini della crisi della società, ha chiesto dichiararsi
[...]
l'apertura della liquidazione giudiziale nei suoi confronti, deducendo che, a seguito della cessazione dell'attività nel 2023 e della vendita di un immobile e nonostante il tentativo di effettuare la liquidazione volontaria del patrimonio con accordo di stralcio dei debiti residui, è emersa in via irreversibile l'insolvenza della società per incapacità di soddisfare i debiti scaduti con il proprio patrimonio, a fronte di un'esposizione debitoria nei confronti delle banche per oltre 1,5 milioni di euro, verso l'erario per oltre 1,9 milioni di euro e verso i fornitori per circa € 150.000,00, come risultante dal bilancio al 31.12.2024.
La cancelleria ha provveduto ad acquisire le informative previste dagli artt. 42 e 367 CCII.
Pagina 1 di 5 All'udienza svoltasi in data 3 settembre 2025 dinanzi alla giudice delegata, la ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale e la giudice delegata ha, pertanto, riservato di riferire al collegio.
2. Deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
[...]
, ricorrendone tutti i presupposti. Parte_1
Anzitutto, sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, lett.
c), CCII, atteso che il centro degli interessi principali dell'impresa – che si presume coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese – è sito in Monteroni d'BI (SI).
Inoltre, la domanda è stata presentata da un difensore munito di procura alle liti, conferita dai liquidatori e legali rappresentanti della società debitrice, tali risultanti dalla visura camerale in atti, i quali hanno altresì sottoscritto il ricorso.
Deve poi essere affermata la qualità di impresa commerciale in capo alla debitrice, ai sensi dell'art. 121 CCII, avendo la società ad oggetto, tra le altre attività “il commercio, l'intermediazione e comunque la compravendita di autoveicoli, motoveicoli, autocarri, veicoli industriali anche di trasporto interno, natanti sia nuovi che usati e d'epoca, di qualsiasi genere, tipo e destinazione, ivi compresi ogni e qualsiasi tipo di pezzi di ricambio, gomme, accessori, appendici, lubrificanti, carburanti e materiali d'uso […]” (v. visura camerale storica in atti).
Inoltre, dalla documentazione in atti, ivi comprese le informative d'ufficio, emerge il superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII (v. in particolare bilanci di esercizio depositati presso il Registro delle Imprese e la situazione patrimoniale depositata in allegato al ricorso).
Quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b), CCII, tale deve intendersi “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” e, quindi, quale situazione d'impotenza strutturale e irreversibile (e dunque non soltanto transitoria) a soddisfare con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (v. da ultimo, con riferimento alla legge fallimentare, ma con principio applicabile anche alla presente fattispecie, Cass. 7087/2022 e Cass. 32280/2022; conf. Cass.
29913/2018).
Ebbene, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, atteso che - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di
Pagina 2 di 5 credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (v. tra le altre, con principi espressi nella vigenza della legge fallimentare ma di ritenersi applicabili anche alla presente fattispecie, Cass., 19141/2006, conf. Cass. 19414/2017 e Cass. 24460/2020; v. altresì Cass.
25167/2016).
Ciò posto, nel caso di specie, l'insussistenza di attivo sufficiente a far fronte alle obbligazioni e al pagamento dei debiti risultanti dagli atti deve ritenersi desumibile dal quadro indiziario emergente dall'istruttoria ed è reso manifesto dalla rilevante entità dell'esposizione debitoria risultante dalla documentazione contabile in atti, per come esposta altresì dalla società ricorrente, con particolare riferimento al debito nei confronti delle banche e dell'erario, oltre che dei fornitori (v. situazione patrimoniale al 17.7.2025), nonché dalla rilevante esposizione debitoria risultante dai carichi già affidati all' per complessivi € 1.844.106,53 (v. informative Controparte_1 acquisite d'ufficio), in assenza di liquidità disponibile sufficiente per farvi fronte. Del resto, la stessa società istante ha affermato l'incapacità di provvedere al pagamento delle obbligazioni, ivi comprese quelle nei confronti dell'erario e del ceto bancario.
Nel caso di specie deve dunque presumersi la sproporzione tra gli elementi attivi del patrimonio sociale con quelli del passivo, tenuto conto in particolare del mancato pagamento dei finanziamenti assunti e del debito erariale maturato e già affidato all'agente della riscossione, nonché delle dichiarazioni contenute nel ricorso, da cui si evince uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, in assenza di attivo di pronto smobilizzo capiente per l'esposizione debitoria emersa in sede di istruttoria.
Infine, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore alla soglia di € 30.000,00 stabilita dall'art. 49, co. 5, CCII, come comprovato dalla documentazione in atti anche conseguente alle informative richieste.
Alla luce di quanto sopra esposto, sussistono dunque i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa debitrice.
Quanto alla nomina del curatore, il collegio ritiene di dover nominare, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 125, 356 e 358 CCII, il dott. il quale allo stato appare in possesso Persona_1 di una struttura organizzativa e di risorse adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo
213 CCII e alla data odierna risulta iscritto all'albo di cui all'art. 356 CCII.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49, 121 CCII;
dichiara
Pagina 3 di 5 l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Parte_1
(C.F. e P.IVA: ), con sede in Monteroni d'BI (SI), via Liguria
[...] P.IVA_1
n. 21; nomina giudice delegata alla procedura la dott.ssa Marta Dell'Unto; nomina curatore il dott. invitandolo a procedere all'accettazione della nomina entro i due Persona_1 giorni successivi al ricevimento della sua comunicazione, ai sensi dell'art. 126 CCII e a rendere le dichiarazioni di cui all'art. 125 CCII;
ordina alla società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215- bis del c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove già non eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
stabilisce che l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avrà luogo il giorno 18 dicembre
2025 alle ore 10:00, dinanzi alla predetta giudice delegata;
assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala
Pagina 4 di 5 al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e l'immediato pagamento delle medesime spese non appena vi sia liquidità; autorizza il curatore nominato:
- a munirsi, entro l'accettazione del presente incarico, di un redattore e/o di un gestionale di atti telematici, che non comporti oneri per l'Erario, per depositare tramite esso ogni atto di procedura, ivi incluse le relazioni periodiche e i rapporti riepilogativi;
- a comunicare al fornitore del redattore e/o gestionale di cui sopra se l'attivo della procedura abbia sopravanzato o non abbia sopravanzato la soglia di € 5.000,00;
- a depositare la fattura che verrà emessa dal fornitore del redattore e/o gestionale, quale spesa prededucibile;
dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2025.
La giudice est. Il Presidente
dott.ssa Marta Dell'Unto dott. Gianmarco Marinai
Pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Civile e Concorsuale
Il Tribunale di Siena riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Valentina Lisi Giudice dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice relatrice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 59/2025 promosso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale da:
(C.F. e P.IVA: ), in persona dei Parte_1 P.IVA_1 liquidatori e con sede in Monteroni d'BI (SI), via Liguria n. 21, Parte_2 Parte_3 elettivamente domiciliata in viale G. Mameli n. 2, presso lo studio dell'avv. Francesco Pt_1
Carnesecchi che la rappresenta e difende, come da procura allegata al ricorso
ricorrente in proprio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 17.7.2025, la società Parte_1
, previa ricostruzione delle origini della crisi della società, ha chiesto dichiararsi
[...]
l'apertura della liquidazione giudiziale nei suoi confronti, deducendo che, a seguito della cessazione dell'attività nel 2023 e della vendita di un immobile e nonostante il tentativo di effettuare la liquidazione volontaria del patrimonio con accordo di stralcio dei debiti residui, è emersa in via irreversibile l'insolvenza della società per incapacità di soddisfare i debiti scaduti con il proprio patrimonio, a fronte di un'esposizione debitoria nei confronti delle banche per oltre 1,5 milioni di euro, verso l'erario per oltre 1,9 milioni di euro e verso i fornitori per circa € 150.000,00, come risultante dal bilancio al 31.12.2024.
La cancelleria ha provveduto ad acquisire le informative previste dagli artt. 42 e 367 CCII.
Pagina 1 di 5 All'udienza svoltasi in data 3 settembre 2025 dinanzi alla giudice delegata, la ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale e la giudice delegata ha, pertanto, riservato di riferire al collegio.
2. Deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
[...]
, ricorrendone tutti i presupposti. Parte_1
Anzitutto, sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, lett.
c), CCII, atteso che il centro degli interessi principali dell'impresa – che si presume coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese – è sito in Monteroni d'BI (SI).
Inoltre, la domanda è stata presentata da un difensore munito di procura alle liti, conferita dai liquidatori e legali rappresentanti della società debitrice, tali risultanti dalla visura camerale in atti, i quali hanno altresì sottoscritto il ricorso.
Deve poi essere affermata la qualità di impresa commerciale in capo alla debitrice, ai sensi dell'art. 121 CCII, avendo la società ad oggetto, tra le altre attività “il commercio, l'intermediazione e comunque la compravendita di autoveicoli, motoveicoli, autocarri, veicoli industriali anche di trasporto interno, natanti sia nuovi che usati e d'epoca, di qualsiasi genere, tipo e destinazione, ivi compresi ogni e qualsiasi tipo di pezzi di ricambio, gomme, accessori, appendici, lubrificanti, carburanti e materiali d'uso […]” (v. visura camerale storica in atti).
Inoltre, dalla documentazione in atti, ivi comprese le informative d'ufficio, emerge il superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII (v. in particolare bilanci di esercizio depositati presso il Registro delle Imprese e la situazione patrimoniale depositata in allegato al ricorso).
Quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b), CCII, tale deve intendersi “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” e, quindi, quale situazione d'impotenza strutturale e irreversibile (e dunque non soltanto transitoria) a soddisfare con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (v. da ultimo, con riferimento alla legge fallimentare, ma con principio applicabile anche alla presente fattispecie, Cass. 7087/2022 e Cass. 32280/2022; conf. Cass.
29913/2018).
Ebbene, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, atteso che - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di
Pagina 2 di 5 credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (v. tra le altre, con principi espressi nella vigenza della legge fallimentare ma di ritenersi applicabili anche alla presente fattispecie, Cass., 19141/2006, conf. Cass. 19414/2017 e Cass. 24460/2020; v. altresì Cass.
25167/2016).
Ciò posto, nel caso di specie, l'insussistenza di attivo sufficiente a far fronte alle obbligazioni e al pagamento dei debiti risultanti dagli atti deve ritenersi desumibile dal quadro indiziario emergente dall'istruttoria ed è reso manifesto dalla rilevante entità dell'esposizione debitoria risultante dalla documentazione contabile in atti, per come esposta altresì dalla società ricorrente, con particolare riferimento al debito nei confronti delle banche e dell'erario, oltre che dei fornitori (v. situazione patrimoniale al 17.7.2025), nonché dalla rilevante esposizione debitoria risultante dai carichi già affidati all' per complessivi € 1.844.106,53 (v. informative Controparte_1 acquisite d'ufficio), in assenza di liquidità disponibile sufficiente per farvi fronte. Del resto, la stessa società istante ha affermato l'incapacità di provvedere al pagamento delle obbligazioni, ivi comprese quelle nei confronti dell'erario e del ceto bancario.
Nel caso di specie deve dunque presumersi la sproporzione tra gli elementi attivi del patrimonio sociale con quelli del passivo, tenuto conto in particolare del mancato pagamento dei finanziamenti assunti e del debito erariale maturato e già affidato all'agente della riscossione, nonché delle dichiarazioni contenute nel ricorso, da cui si evince uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, in assenza di attivo di pronto smobilizzo capiente per l'esposizione debitoria emersa in sede di istruttoria.
Infine, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore alla soglia di € 30.000,00 stabilita dall'art. 49, co. 5, CCII, come comprovato dalla documentazione in atti anche conseguente alle informative richieste.
Alla luce di quanto sopra esposto, sussistono dunque i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa debitrice.
Quanto alla nomina del curatore, il collegio ritiene di dover nominare, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 125, 356 e 358 CCII, il dott. il quale allo stato appare in possesso Persona_1 di una struttura organizzativa e di risorse adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo
213 CCII e alla data odierna risulta iscritto all'albo di cui all'art. 356 CCII.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49, 121 CCII;
dichiara
Pagina 3 di 5 l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Parte_1
(C.F. e P.IVA: ), con sede in Monteroni d'BI (SI), via Liguria
[...] P.IVA_1
n. 21; nomina giudice delegata alla procedura la dott.ssa Marta Dell'Unto; nomina curatore il dott. invitandolo a procedere all'accettazione della nomina entro i due Persona_1 giorni successivi al ricevimento della sua comunicazione, ai sensi dell'art. 126 CCII e a rendere le dichiarazioni di cui all'art. 125 CCII;
ordina alla società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215- bis del c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove già non eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
stabilisce che l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avrà luogo il giorno 18 dicembre
2025 alle ore 10:00, dinanzi alla predetta giudice delegata;
assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala
Pagina 4 di 5 al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e l'immediato pagamento delle medesime spese non appena vi sia liquidità; autorizza il curatore nominato:
- a munirsi, entro l'accettazione del presente incarico, di un redattore e/o di un gestionale di atti telematici, che non comporti oneri per l'Erario, per depositare tramite esso ogni atto di procedura, ivi incluse le relazioni periodiche e i rapporti riepilogativi;
- a comunicare al fornitore del redattore e/o gestionale di cui sopra se l'attivo della procedura abbia sopravanzato o non abbia sopravanzato la soglia di € 5.000,00;
- a depositare la fattura che verrà emessa dal fornitore del redattore e/o gestionale, quale spesa prededucibile;
dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2025.
La giudice est. Il Presidente
dott.ssa Marta Dell'Unto dott. Gianmarco Marinai
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