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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 03/07/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
RG. N. 3256 /2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 76/2020 avente ad oggetto: obbligazione da prestazione d'opera professionale e pendente TRA
,nato a [...] il [...] ( ) Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] Parte_2
( entrambi con l'Avv. Alessandro FORTUNA del foro di C.F._2
Viterbo come da procura in atti ATTORI E con sede in Civita Castellana (VT) P.I. Controparte_1
, con gli Avv.ti Andrea RACIOPPA e Angela SANTUCCI come da P.IVA_1 procura in atti CONVENUTA
CONCLUSIONI: all'udienza del 17.2.2025 tenutasi in modalità telematica, parte attrice ha trasmesso note contenenti le proprie conclusioni da ritenersi riportate e trascritte nella presente parte della decisione
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli odierni istanti hanno convenuto in giudizio la società (di Controparte_2 seguito ) chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di CP_1 euro 15.605,48 oltre oneri di legge, per prestazioni professionali svolte in favore della stessa, prima della intervenuta revoca dell'incarico avvenuto in data 18.10.2017. A fondamento della domanda hanno dedotto di avere ricevuto incarico da parte della per la predisposizione di un progetto per la successiva costruzione di un edificio CP_1 plurifamiliare, intervento da realizzare su un lotto di proprietà della società committente, dando atto, al riguardo, del conferimento dell'incarico e dell'attività professionale espletata. In subordine, hanno chiesto che venisse accertato l'arricchimento senza giusta causa della società convenuta nei confronti degli odierni attori, con contestuale condanna della al pagamento della somma di € 15.605,48, CP_1 ovvero in quella di minore importo che fosse risultata di giustizia da liquidarsi, all'occorrenza, ex art. 1226 c.c., con interessi legali e rivalutazione monetaria. Costituendosi i giudizio la ha chiesto il rigetto della domanda ritenuta CP_3 CP_1 infondata e in subordine, la riduzione degli importi richiesti, deducendo in particolare: a) che la lettera di incarico professionale datata 07.07.17 allegata dagli attori non conteneva la sottoscrizione dell'allora legale rappresentante della , ( CP_1 [...]
, così come già precedentemente contestato agli stessi attori. Tale atto che Parte_3 veniva formalmente disconosciuto determinava l'insussistenza dell'obbligazione dedotta, anche in merito alla pretesa quantificazione dei compensi professionali;
b) che il progetto predisposto dagli attori e depositato presso il Controparte_4
in data 12.07.17 - a distanza di pochissimi giorni dall'incarico - era da
[...] ritenere non corrispondente alle indicazioni della società committente oltre che incompleto, tanto da indurre lo stesso in data 07.09.17 a richiedere numerose CP_4 integrazioni;
c) che a fronte della richiesta di tali integrazioni e stante l'inerzia degli istanti a dare risposta a quanto richiesto dal , in data 17.10.17, la Controparte_4 CP_1 aveva comunicato formale revoca dell'incarico professionale del 07.07.17; d) che a fronte di tale revoca gli attori avevano replicato che non avevano provveduto a tanto in ragione della mancata produzione da parte della di documentazione CP_1
(carta d'identità, ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria, atto d'obbligo), atti, che al contrario, erano già sussistenti o necessari solo all'esito del definitivo parere favorevole e non al fine del suo ottenimento;
e) che l'attività svolta dagli attori era stata non solo non correttamente eseguita, per come attestato dai successivi tecnici incaricati dalla , i quali avevano riscontrato CP_1 una serie di problematiche, ma anche non ricompresa nell'incarico conferito. Alla luce di tanto, pur contestando la domanda, avanzavano a scopo transattivo un'offerta conciliativa (€ 3.120,00). In caso di mancato accoglimento dell'offerta, hanno chiesto il rigetto della domanda e, in subordine la riduzione degli importi richiesti. Nel corso del processo, non veniva accolta la proposta conciliativa ex art. 185bis cpc. Successivamente dopo l'assunzione delle prove richieste dalle parti (documenti e CTU), al termine, dopo numerosi rinvii determinati dalla mancata accettazione di numerosi tecnici incaricati, oltre alla dichiarazione di nullità di una prima CTU, all'udienza del 17.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione Quanto alla sussistenza del conferimento di un incarico in favore degli odierni istanti da parte della , di tale circostanza può esserne legittimamente ammessa la CP_1 presenza. Risulta, infatti, depositato il documento datato 07.07.2017 (all. 3 ctu) con il quale, in maniera dettagliata, veniva conferito incarico professionale agli odierni attori, con la indicazione di tutte le prestazioni da realizzare ed il compenso stabilito in via forfettaria (euro 49.000). Alcune di tali opere, in particolare, la direzione lavori, il coordinamento della fase esecutiva e la redazione degli elaborati contestualmente alla realizzazione delle stesse opere oltre che gli elaborati da redigere dopo il ritiro del titolo abilitativo, non sono state poste in essere in quanto, prima del ritiro del titolo abilitativo, era intervenuta revoca dell'incarico. Il documento attestante il conferimento dell'incarico datato 7.7.2017, può ritenersi proveniente dalla Gisco risultando tale conferimento non espressamente contestato dalla parte. Infatti, proprio esaminando gli scritti difensivi di parte convenuta ci si avvede di come la sussistenza del rapporto non sia stata negata essendo stati svolti rilievi principalmente sulle modalità di esecuzione dell'incarico, sui limiti dello stesso. C'è, inoltre, da considerare come la intervenuta revoca del 18.10.2017 – atto non contestato e proveniente dallo stesso soggetto che risulta nella lettera d'incarico ( - presupponesse un precedente conferimento, non avendo avuto Persona_1 altrimenti alcune ragione d'essere. A supporto, poi, dei principali aspetti della domanda, parte istante ha dato prova di un incarico e del suo espletamento attraverso il deposito dei seguenti documenti: 1) copia, come già detto, di lettera incarico professionale del 07.07.2017, poi depositata presso il competente Consiglio dell'Ordine unitamente alla parcella del 13.07.2018 degli architetti con visto di congruità dell'Ordine degli Architetti in data Pt_1
12.10.2018;
2) copia di messagistica “whatsapp” tra la e i professionisti, atti non contestati, CP_1 in cui appare evidente il riferimento all'esecuzione di un conferimento incarico professionale (all. 4 CTU);
3) la lettera di revoca dell'incarico del 18.10.2017,confermativa della sussistenza di un precedente incarico;
4) dieci elaborati studi tipologici preliminari;
6) copia frontespizio protocollato (n.19496) richiesta di permesso di costruire del 12.07.2017; 7) n.6 render pubblicati sul sito di un'agenzia immobiliare, attività questa che, anche se non prevista nella lettera d'incarico è sintomatica dell'esistenza di tale conferimento;
Quanto alle deduzioni di parte convenuta, la produzione documentale operata da tale e parte non è apparsa idonea a dar prova dei principali rilievi svolti, in particolare con riguardo alla insussistenza di un incarico professionale (non potendosi attribuire all'operato disconoscimento un effetto risolutivo della questione, potendosi ricavare la prova del conferimento, come visto, da altri e numerosi atti), alle dedotte irregolarità gravanti sull'operato degli odierni attori, al dedotto difetto di produzione documentale riconducibili ai professionisti nominati, all'esecuzione dell'incarico in contrasto con i parametri di diligenza richiesti al professionista. A supporto delle deduzioni di parte attrice sono intervenute del CTU, il cui contenuto appare, oltretutto, incompatibile con le prospettazioni di parte convenuta. L'elaborato tecnico depositato in atti ha dato prova delle seguenti circostanze: a) della redazione di un progetto architettonico da parte degli odierni attori, attività questa svolta in maniera corretta in ogni sua parte e contenente elementi di rilievo per l'incarico (inquadramento cartografico, piante, prospetti, calcolo volumetrico, relazione tecnica descrittiva, capitolato speciale d'appalto e tramezzature e tamponature;
b) della predisposizione di un progetto strutturale contenente tutti i necessari elaborati al fine del rilascio dell'autorizzazione sismica;
c) della la redazione di un progetto architettonico che era stato poi regolarmente depositato presso l'ufficio tecnico competente con prot. n.19496 del 12.07.2017 a corredo della richiesta di permesso di costruire. Risulta poi che alla richiesta per il rilascio del permesso di costruire, l'ufficio tecnico aveva risposto con nota prot. n.24228 del 07.09.2017, richiedendo documentazione integrativa finalizzata alla completa valutazione del progetto trasmesso. Tali integrazioni, ha aggiunto il CTU, non erano state, poi, trasmesse all'ente in ragione dell'intervenuta revoca dell'incarico originariamente conferito (con contestuale nomina di altri professionisti); d) della la predisposizione di un modello 3D, che, però non rientrando nell'incarico e quantificato in euro 1320, dava conto dell'esistenza di un rapporto negoziale tra le parti La stessa CTU, ha, infine, concluso rappresentando che la (rimanente) somma di euro 14.285,48 considerando “..il lavoro commissionato e svolto era da ritenere congrua e che tutti gli elaborati prodotti erano corretti nei contenuti e congrui al fine dell'acquisizione del permesso di costruire. Inoltre, il titolo abilitativo non era stato acquisito non per la carenza documentale, né per imperizia nella redazione degli elaborati, ma in quanto sono stati sollevati dall'incarico”. Alla luce di tali elementi e considerazioni, può dirsi provata l'esistenza di un incarico professionale da parte della società Gisco in favore degli odierni istanti, i quali hanno dato prova dell'espletamento di specifiche attività i cui risultano sono stati – in ogni caso – utilizzati da parte convenuta. Pertanto, la domanda può essere accolta nei limiti della indicata somma, con condanna inoltre di parte convenuta al pagamento delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo (calcolo spese: parametro da 5.200 a 26mila, valori prossimi ai medi, quattro fasi di legge, euro 5.000).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la società a Controparte_1 pagare in favore di e la somma di euro Parte_1 Parte_2
14.285,48, oltre oneri di legge;
2. Condanna la società al pagamento, in favore degli attori, Controparte_1 delle spese processuali del presente giudizio, spese che si liquidano in euro 5.000,00 oltre IVA, CPA, 15% spese generali e spese di CTU nella misura già liquidata in giudizio. Viterbo, 03.07.2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 76/2020 avente ad oggetto: obbligazione da prestazione d'opera professionale e pendente TRA
,nato a [...] il [...] ( ) Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] Parte_2
( entrambi con l'Avv. Alessandro FORTUNA del foro di C.F._2
Viterbo come da procura in atti ATTORI E con sede in Civita Castellana (VT) P.I. Controparte_1
, con gli Avv.ti Andrea RACIOPPA e Angela SANTUCCI come da P.IVA_1 procura in atti CONVENUTA
CONCLUSIONI: all'udienza del 17.2.2025 tenutasi in modalità telematica, parte attrice ha trasmesso note contenenti le proprie conclusioni da ritenersi riportate e trascritte nella presente parte della decisione
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli odierni istanti hanno convenuto in giudizio la società (di Controparte_2 seguito ) chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di CP_1 euro 15.605,48 oltre oneri di legge, per prestazioni professionali svolte in favore della stessa, prima della intervenuta revoca dell'incarico avvenuto in data 18.10.2017. A fondamento della domanda hanno dedotto di avere ricevuto incarico da parte della per la predisposizione di un progetto per la successiva costruzione di un edificio CP_1 plurifamiliare, intervento da realizzare su un lotto di proprietà della società committente, dando atto, al riguardo, del conferimento dell'incarico e dell'attività professionale espletata. In subordine, hanno chiesto che venisse accertato l'arricchimento senza giusta causa della società convenuta nei confronti degli odierni attori, con contestuale condanna della al pagamento della somma di € 15.605,48, CP_1 ovvero in quella di minore importo che fosse risultata di giustizia da liquidarsi, all'occorrenza, ex art. 1226 c.c., con interessi legali e rivalutazione monetaria. Costituendosi i giudizio la ha chiesto il rigetto della domanda ritenuta CP_3 CP_1 infondata e in subordine, la riduzione degli importi richiesti, deducendo in particolare: a) che la lettera di incarico professionale datata 07.07.17 allegata dagli attori non conteneva la sottoscrizione dell'allora legale rappresentante della , ( CP_1 [...]
, così come già precedentemente contestato agli stessi attori. Tale atto che Parte_3 veniva formalmente disconosciuto determinava l'insussistenza dell'obbligazione dedotta, anche in merito alla pretesa quantificazione dei compensi professionali;
b) che il progetto predisposto dagli attori e depositato presso il Controparte_4
in data 12.07.17 - a distanza di pochissimi giorni dall'incarico - era da
[...] ritenere non corrispondente alle indicazioni della società committente oltre che incompleto, tanto da indurre lo stesso in data 07.09.17 a richiedere numerose CP_4 integrazioni;
c) che a fronte della richiesta di tali integrazioni e stante l'inerzia degli istanti a dare risposta a quanto richiesto dal , in data 17.10.17, la Controparte_4 CP_1 aveva comunicato formale revoca dell'incarico professionale del 07.07.17; d) che a fronte di tale revoca gli attori avevano replicato che non avevano provveduto a tanto in ragione della mancata produzione da parte della di documentazione CP_1
(carta d'identità, ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria, atto d'obbligo), atti, che al contrario, erano già sussistenti o necessari solo all'esito del definitivo parere favorevole e non al fine del suo ottenimento;
e) che l'attività svolta dagli attori era stata non solo non correttamente eseguita, per come attestato dai successivi tecnici incaricati dalla , i quali avevano riscontrato CP_1 una serie di problematiche, ma anche non ricompresa nell'incarico conferito. Alla luce di tanto, pur contestando la domanda, avanzavano a scopo transattivo un'offerta conciliativa (€ 3.120,00). In caso di mancato accoglimento dell'offerta, hanno chiesto il rigetto della domanda e, in subordine la riduzione degli importi richiesti. Nel corso del processo, non veniva accolta la proposta conciliativa ex art. 185bis cpc. Successivamente dopo l'assunzione delle prove richieste dalle parti (documenti e CTU), al termine, dopo numerosi rinvii determinati dalla mancata accettazione di numerosi tecnici incaricati, oltre alla dichiarazione di nullità di una prima CTU, all'udienza del 17.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione Quanto alla sussistenza del conferimento di un incarico in favore degli odierni istanti da parte della , di tale circostanza può esserne legittimamente ammessa la CP_1 presenza. Risulta, infatti, depositato il documento datato 07.07.2017 (all. 3 ctu) con il quale, in maniera dettagliata, veniva conferito incarico professionale agli odierni attori, con la indicazione di tutte le prestazioni da realizzare ed il compenso stabilito in via forfettaria (euro 49.000). Alcune di tali opere, in particolare, la direzione lavori, il coordinamento della fase esecutiva e la redazione degli elaborati contestualmente alla realizzazione delle stesse opere oltre che gli elaborati da redigere dopo il ritiro del titolo abilitativo, non sono state poste in essere in quanto, prima del ritiro del titolo abilitativo, era intervenuta revoca dell'incarico. Il documento attestante il conferimento dell'incarico datato 7.7.2017, può ritenersi proveniente dalla Gisco risultando tale conferimento non espressamente contestato dalla parte. Infatti, proprio esaminando gli scritti difensivi di parte convenuta ci si avvede di come la sussistenza del rapporto non sia stata negata essendo stati svolti rilievi principalmente sulle modalità di esecuzione dell'incarico, sui limiti dello stesso. C'è, inoltre, da considerare come la intervenuta revoca del 18.10.2017 – atto non contestato e proveniente dallo stesso soggetto che risulta nella lettera d'incarico ( - presupponesse un precedente conferimento, non avendo avuto Persona_1 altrimenti alcune ragione d'essere. A supporto, poi, dei principali aspetti della domanda, parte istante ha dato prova di un incarico e del suo espletamento attraverso il deposito dei seguenti documenti: 1) copia, come già detto, di lettera incarico professionale del 07.07.2017, poi depositata presso il competente Consiglio dell'Ordine unitamente alla parcella del 13.07.2018 degli architetti con visto di congruità dell'Ordine degli Architetti in data Pt_1
12.10.2018;
2) copia di messagistica “whatsapp” tra la e i professionisti, atti non contestati, CP_1 in cui appare evidente il riferimento all'esecuzione di un conferimento incarico professionale (all. 4 CTU);
3) la lettera di revoca dell'incarico del 18.10.2017,confermativa della sussistenza di un precedente incarico;
4) dieci elaborati studi tipologici preliminari;
6) copia frontespizio protocollato (n.19496) richiesta di permesso di costruire del 12.07.2017; 7) n.6 render pubblicati sul sito di un'agenzia immobiliare, attività questa che, anche se non prevista nella lettera d'incarico è sintomatica dell'esistenza di tale conferimento;
Quanto alle deduzioni di parte convenuta, la produzione documentale operata da tale e parte non è apparsa idonea a dar prova dei principali rilievi svolti, in particolare con riguardo alla insussistenza di un incarico professionale (non potendosi attribuire all'operato disconoscimento un effetto risolutivo della questione, potendosi ricavare la prova del conferimento, come visto, da altri e numerosi atti), alle dedotte irregolarità gravanti sull'operato degli odierni attori, al dedotto difetto di produzione documentale riconducibili ai professionisti nominati, all'esecuzione dell'incarico in contrasto con i parametri di diligenza richiesti al professionista. A supporto delle deduzioni di parte attrice sono intervenute del CTU, il cui contenuto appare, oltretutto, incompatibile con le prospettazioni di parte convenuta. L'elaborato tecnico depositato in atti ha dato prova delle seguenti circostanze: a) della redazione di un progetto architettonico da parte degli odierni attori, attività questa svolta in maniera corretta in ogni sua parte e contenente elementi di rilievo per l'incarico (inquadramento cartografico, piante, prospetti, calcolo volumetrico, relazione tecnica descrittiva, capitolato speciale d'appalto e tramezzature e tamponature;
b) della predisposizione di un progetto strutturale contenente tutti i necessari elaborati al fine del rilascio dell'autorizzazione sismica;
c) della la redazione di un progetto architettonico che era stato poi regolarmente depositato presso l'ufficio tecnico competente con prot. n.19496 del 12.07.2017 a corredo della richiesta di permesso di costruire. Risulta poi che alla richiesta per il rilascio del permesso di costruire, l'ufficio tecnico aveva risposto con nota prot. n.24228 del 07.09.2017, richiedendo documentazione integrativa finalizzata alla completa valutazione del progetto trasmesso. Tali integrazioni, ha aggiunto il CTU, non erano state, poi, trasmesse all'ente in ragione dell'intervenuta revoca dell'incarico originariamente conferito (con contestuale nomina di altri professionisti); d) della la predisposizione di un modello 3D, che, però non rientrando nell'incarico e quantificato in euro 1320, dava conto dell'esistenza di un rapporto negoziale tra le parti La stessa CTU, ha, infine, concluso rappresentando che la (rimanente) somma di euro 14.285,48 considerando “..il lavoro commissionato e svolto era da ritenere congrua e che tutti gli elaborati prodotti erano corretti nei contenuti e congrui al fine dell'acquisizione del permesso di costruire. Inoltre, il titolo abilitativo non era stato acquisito non per la carenza documentale, né per imperizia nella redazione degli elaborati, ma in quanto sono stati sollevati dall'incarico”. Alla luce di tali elementi e considerazioni, può dirsi provata l'esistenza di un incarico professionale da parte della società Gisco in favore degli odierni istanti, i quali hanno dato prova dell'espletamento di specifiche attività i cui risultano sono stati – in ogni caso – utilizzati da parte convenuta. Pertanto, la domanda può essere accolta nei limiti della indicata somma, con condanna inoltre di parte convenuta al pagamento delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo (calcolo spese: parametro da 5.200 a 26mila, valori prossimi ai medi, quattro fasi di legge, euro 5.000).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la società a Controparte_1 pagare in favore di e la somma di euro Parte_1 Parte_2
14.285,48, oltre oneri di legge;
2. Condanna la società al pagamento, in favore degli attori, Controparte_1 delle spese processuali del presente giudizio, spese che si liquidano in euro 5.000,00 oltre IVA, CPA, 15% spese generali e spese di CTU nella misura già liquidata in giudizio. Viterbo, 03.07.2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco