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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 04/07/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1047/2024 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Di Pietro, Walter Parte_1
Miceli e Fabio Ganci
-RICORRENTE-
contro
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dai funzionari delegati Roberta Travia, Gaetano
Bonofiglio e Serena Cianflone
-RESISTENTE-
oggetto: retribuzione professionale docenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 25.06.2024, la ricorrente in epigrafe, insegnante, inserito nelle GPS e
Graduatorie di Istituto in Provincia di Cosenza, con ultima sede di servizio presso l'
[...]
(CS), deduceva di aver stipulato negli anni scolastici 2019/2020 e Controparte_2
2020/2021 una serie di contratti a tempo determinato, per supplenze brevi e saltuarie, con diversi Istituti Scolastici e di non avere ricevuto, per tali periodi, la retribuzione professionale docenti di cui all'art 7 del CCNL Comparto scuola del 15.3.2001, con le modalità applicative previste all'art 25 del CCNI del 31.08.1999. Tanto premesso, ha
1 adito il giudice del lavoro del Tribunale di Paola rassegnando le seguenti conclusioni “- accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con
[...]
; - per l'effetto, condannare il Controparte_1 Controparte_1
, in favore di parte ricorrente, al pagamento delle relative differenze retributive,
[...] in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto, a titolo di retribuzione professionale docenti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.198,92 o in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.”. Vinte le spese di lite da distrarsi.
Si è costituito tempestivamente il sostenendo l'infondatezza del Controparte_1 ricorso alla luce della disciplina della retribuzione professionale docenti, che prevede che sia destinata esclusivamente al personale ricompreso nelle categorie ivi espressamente elencate, con la conseguenza che in tale categoria non possano rientrarvi i beneficiari di contratti di lavoro a tempo determinato destinatari di supplenze brevi e saltuarie.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
2.1. Ai sensi dell'art 7 Ccnl: “
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma
1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
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3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL
26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995.3. la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999.”.
Secondo recente giurisprudenza e contrariamente a quanto ritenuto dal , il CP_1 richiamo all'art 25 CCNI vale ai fini del calcolo della predetta indennità e non anche in relazione ai soggetti legittimati al suo pagamento (personale assunto in ruolo ed a quello a tempo determinato con incarico annuale, con termine al 31 agosto o 30 giugno).
Sul punto la questione è stata già oggetto di esame della Suprema Corte che ha affermato:
“L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass 20015/15).
Da ultimo la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “Secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto
Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del
CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie
3 categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio” (Cass. Ord
6293/2020).
Ne deriva il principio secondo cui il personale del comparto scuola, ai sensi dell'art. 7 dell'apposito CCNL del 15/3/2001, ha diritto alla “retribuzione professionale docenti”, secondo un'interpretazione conforme al principio di non discriminazione di cui alla
Direttiva 1999/70/CE e, in particolare, alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato, non sussistendo ragioni oggettive per un diverso trattamento fra i docenti assunti a tempo indeterminato ed a tempo determinato e fra questi a seconda del tipo di supplenza effettuata. Di contro il rinvio alle “modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del
31/8/1999” riguarda i criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio indicato nella tabella A del ccnl “in ragione di tante mensilità per quanti sono
i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni assimilate al servizio”, come ivi si legge. Inoltre, ai sensi dell'art. 25, co. 5 ccnl 1999: “Per i periodi di servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun periodo di servizio prestato o situazioni assimilate al servizio”. Ne deriva, ai sensi dei commi 4 e 5 della dell'art. 25 ccnl cit., che il compenso spetta in ragione di tante mensilità quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio e, per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiore al mese, il compenso è liquidato in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato (o situazioni di stato assimilate al servizio).
2.2. Alla luce dei principi sopra esposti, allegato l'inadempimento del , che non CP_1 ha fornito alcuna prova in senso contrario, sussiste il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'art 7 CCNL del
15/03/2001 in relazione al servizio prestato con i contratti a tempo determinato indicati in ricorso e non oggetto di contestazione e per l'effetto si condanna il al CP_1 pagamento a tale titolo della somma – non contestata – pari ad € 1.198,92, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico del CP_1 convenuto, e sono liquidate come da dispositivo, nel rispetto dei parametri minimi fissati
4 dal d.m. 55/2014, come aggiornati dal d.m. 147/2022, tenuto conto della materia (causa di lavoro), dell'assenza di una fase istruttoria, del valore della controversia (scaglione
1.101 -5.200) e sono distratte, ex art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15/03/2001, per il servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato indicati in ricorso e, per l'effetto, condanna il a corrispondergli a tale titolo la somma pari ad Controparte_1
€ 1.198,92, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2) Condanna il a rimborsare alla parte ricorrente Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano in € 49,00 per esborsi, € 1.030,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a come per legge, disponendo che il pagamento sia effettuato in favore dei procuratori antistatari.
Si comunichi.
Paola, 04.07.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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