Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 23/01/2026, n. 636
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica della presupposta cartella di pagamento

    La cartella di pagamento è stata regolarmente notificata al domicilio del ricorrente a mani della moglie convivente, con successiva spedizione di raccomandata informativa. Pertanto, le censure relative alla cartella sono inammissibili se fatte valere solo in sede di impugnazione dell'intimazione.

  • Rigettato
    Decadenza dell'Amministrazione dal potere di riscossione

    Per le dichiarazioni presentate nell'anno 2002 (anno d'imposta 2001), il termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento era fissato al 31 dicembre 2006. Poiché la cartella è stata notificata in data 14/09/2006, la decadenza non si è verificata.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito tributario

    Il termine di prescrizione è decennale. La prescrizione è stata interrotta dalla notifica della cartella in data 14/09/2006 e successivamente dall'intimazione di pagamento in data 01/03/2017. Inoltre, si è tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione prevista dall'art. 1, comma 623, L. n. 147/2013, prorogata sino al 15 giugno 2014. Infine, si considerano le sospensioni legate all'emergenza Covid-19 (DL n. 18/2020 e DLgs 159/2015), che hanno ulteriormente prorogato i termini. Pertanto, il termine prescrizionale non risulta decorso.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi

    Sanzioni e interessi, in quanto accessori del tributo principale, soggiacciono al termine di prescrizione decennale. L'obbligazione tributaria principale e quella accessoria hanno carattere unitario, con conseguente identità del termine prescrizionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 23/01/2026, n. 636
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 636
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

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