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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 23/01/2026, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 636/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PULEIO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1978/2024 depositato il 07/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 293202390000233579 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 293202390000233579 IVA-ALTRO 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 293202390000233579 IRAP 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320060003023906 IRPEF-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320060003023906 IVA-ALTRO 2001 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato a mezzo servizio telematico in data 09/11/2023 all'Agenzia delle entrate (di seguito AE) e all'Agenzia delle entrate OS (di seguito AdER), qui inviato con PEC in data
07/03/2024 e iscritto al n. 1978/2024 R.G.R., Nominativo_1 proponeva reclamo e contestualmente ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2023 90002335 79, notificata in data 11/09/2023, della somma complessiva di € 12.834,23, a titolo di Irpef, relative addizionali comunale e regionale ed Iva per l'anno d'imposta 2001, nonché avverso la sottostante cartella di pagamento n. 293 2006 00030239
06, emessa ai sensi dell'art. 36-bis DPR 600/1973. Il ricorrente deduceva: a) l'omessa notifica della presupposta cartella di pagamento;
b) la decadenza dell'Amministrazione dal potere di riscossione, ai sensi dell'art. 1, comma 5-ter, DL n. 106/2005; c) la prescrizione del credito, con riferimento sia al tributo che agli accessori. Chiedeva – previa sospensiva – dichiararsi l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi di difesa.
§2. L'AE notificava diniego all'istanza di mediazione e si costituiva in giudizio, contestando integralmente i motivi di ricorso, del quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
§3. Non si costituiva in giudizio l'AdER.
§4. Con successiva memoria, depositata in data 07/01/2026, il ricorrente ulteriormente precisava e dettagliava le proprie difese, deducendo l'inesistenza, nullità o illegittimità della notifica della cartella di pagamento avvenuta in data 09/10/2017.
§5. Con ordinanza resa all'udienza del 23/09/2024, questa Sezione X della Corte di Giustizia
Tributaria di I grado, in composizione monocratica, decidendo ex art. 47 D.lgs. 546/1992, rigettava l'istanza di sospensione e rinviava per la trattazione del merito del ricorso a nuovo ruolo.
§5. All'odierna udienza erano presenti il difensore del ricorrente ed il rappresentante del dell'AE, che insistevano nelle rispettive deduzioni. Il Giudice poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§6. Il ricorso è infondato.
§7. Il primo motivo va respinto.
Dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che la cartella di pagamento n. 293 2006 00030239 06 è stata regolarmente notificata in data 14/09/2006 nel domicilio del ricorrente a mani della di lui moglie convivente Nominativo_2, ed integrata dalla spedizione di apposita raccomandata informativa. Nessuna contestazione è stata sollevata al riguardo.
Ne consegue che l'intimazione di pagamento impugnata costituisce atto consequenziale legittimamente emesso. Secondo consolidata giurisprudenza, l'impugnazione congiunta dell'atto presupposto e di quello consequenziale è ammessa esclusivamente in caso di omessa notifica dell'atto presupposto (art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992). In presenza di rituale notifica della cartella, tutte le censure che attengono a vizi propri di quest'ultima sono inammissibili se fatte valere solo in sede di impugnazione dell'intimazione (Cass., sez. trib., n. 19704/2015; Cass. n. 23182/2020).
§8. Anche il secondo motivo, con cui si deduce la decadenza ex art. 1, comma 5-ter, DL n. 106/2005, non ha pregio.
Per le dichiarazioni presentate nell'anno 2002 (anno d'imposta 2001), il termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento, ai sensi dell'art. 25 DPR 602/1973 come modificato dal DL n.
106/2005, era fissato al 31 dicembre 2006. Poiché la cartella risulta notificata in data 14/09/2006, la decadenza non si è verificata.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, in caso di notifica effettuata entro il termine previsto, l'esercizio del potere di riscossione sia pienamente legittimo (Cass., sez. trib., n. 14373/2010;
Cass. n. 17396/2018).
§9. Infine, non ha fondamento il terzo motivo di ricorso, circa la asserita prescrizione del credito tributario.
Il termine di prescrizione del credito tributario, una volta notificata la cartella di pagamento, è decennale, ai sensi dell'art. 2946 c.c., come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., SS.
UU., n. 23397/2016; Cass. n. 25790/2009).
Nel caso di specie, la prescrizione è stata interrotta dalla notifica della cartella in data 14/09/2006; successivamente, è intervenuta ulteriore interruzione con la notifica di intimazione di pagamento in data
01/03/2017 (cfr. notifica in atti). Inoltre, deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione prevista dall'art. 1, comma 623, L. n. 147/2013, prorogata sino al 15 giugno 2014, con conseguente differimento dell'originario termine decennale (che scadeva il 14/09/2016) di ulteriori cinque mesi e quindici giorni, sino al 30/03/2017.
§10. Per mera completezza di esposizione, giova in proposito soggiungere come in materia abbia inciso la sospensione disposta dalla legislazione emergenziale per l'epidemia Covid-19,
Come noto, infatti, l'art. 68 del DL n. 18/2020 nella versione attualmente vigente ha sancito che:
“1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma
792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.”
Le previsioni appena ritrascritte vanno necessariamente lette in una prospettiva sistematica e, quindi, anche alla luce delle disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 - peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020 - la cui ratio è da ravvisare nell'esigenza di evitare di effettuare, nei confronti di soggetti che si trovano in manifesta situazione di difficoltà a causa della calamità occorsa, qualunque attività di notifica o di riscossione di crediti rientranti nelle tipologie oggetto di sospensione.
In particolare, l'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 159/2015 dispone espressamente che:
“1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione…”
Ciò posto, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 31 agosto 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n.
160/2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza.
La “sospensione” legale dell'attività notificatoria e di riscossione dell'ADER ha comportato la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività.
In tale contesto, a meri fini esaustivi, si evidenzia altresì l'ulteriore disposto della lett. b del comma 4-bis del citato articolo 68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel
2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, nei termini che seguono:
“4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, www.agenziaentrateriscossione.gov.it 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
Tenuto conto delle sospensioni e degli atti interruttivi, il termine prescrizionale non risulta decorso.
§11. È infondato, infine, anche il quarto motivo di ricorso, con cui si lamenta la prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi.
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, nella valutazione del Decidente anche sanzioni e interessi soggiacciono al termine di prescrizione decennale, in quanto accessori del tributo principale. Sul punto, nonostante dissonanti opinioni della Corte di cassazione, si ritiene di dare continuità all'orientamento secondo cui l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria hanno carattere unitario, con conseguente identità del termine prescrizionale (Cass., SS.UU., n. 25790/2009; Cass. n.
8814/2008; Cass., ord. n. 10549/2019). A ritenere diversamente si imporrebbe, in modo irrazionale e ingiustificato, all'Agente della OS, al fine di non veder vanificato il suo diritto alla corresponsione degli interessi dovuti e delle sanzioni di legge, di duplicare le attività di esazione, inviando distinti solleciti per la sorte capitale e per gli oneri accessori, ovvero di tener conto solo del più breve termine
(quinquennale) di prescrizione, rendendo vana la previsione del più ampio termine decennale previsto per i crediti tributari. Tale orientamento è stato esteso anche agli interessi dalla giurisprudenza di merito (CTR Toscana, sent.
n. 619/01/2020), la quale ha escluso l'applicabilità dell'art. 2948 n. 4 c.c. agli interessi tributari, in quanto privi di autonoma periodicità (conf. CTP Pisa n. 207/01/2020; CTP Sassari n. 126/03/2021).
§12. In conclusione, il ricorso va integralmente rigettato.
§13. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso, conferma l'atto impugnato e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida, ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 546/1992, tenuto conto della fase di mediazione, in complessivi €.600,00= (400+200) oltre accessori di legge.
Così deciso in Catania il 19.01.2026.
Il Giudice estensore
CE EI
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PULEIO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1978/2024 depositato il 07/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 293202390000233579 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 293202390000233579 IVA-ALTRO 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 293202390000233579 IRAP 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320060003023906 IRPEF-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320060003023906 IVA-ALTRO 2001 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato a mezzo servizio telematico in data 09/11/2023 all'Agenzia delle entrate (di seguito AE) e all'Agenzia delle entrate OS (di seguito AdER), qui inviato con PEC in data
07/03/2024 e iscritto al n. 1978/2024 R.G.R., Nominativo_1 proponeva reclamo e contestualmente ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2023 90002335 79, notificata in data 11/09/2023, della somma complessiva di € 12.834,23, a titolo di Irpef, relative addizionali comunale e regionale ed Iva per l'anno d'imposta 2001, nonché avverso la sottostante cartella di pagamento n. 293 2006 00030239
06, emessa ai sensi dell'art. 36-bis DPR 600/1973. Il ricorrente deduceva: a) l'omessa notifica della presupposta cartella di pagamento;
b) la decadenza dell'Amministrazione dal potere di riscossione, ai sensi dell'art. 1, comma 5-ter, DL n. 106/2005; c) la prescrizione del credito, con riferimento sia al tributo che agli accessori. Chiedeva – previa sospensiva – dichiararsi l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi di difesa.
§2. L'AE notificava diniego all'istanza di mediazione e si costituiva in giudizio, contestando integralmente i motivi di ricorso, del quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
§3. Non si costituiva in giudizio l'AdER.
§4. Con successiva memoria, depositata in data 07/01/2026, il ricorrente ulteriormente precisava e dettagliava le proprie difese, deducendo l'inesistenza, nullità o illegittimità della notifica della cartella di pagamento avvenuta in data 09/10/2017.
§5. Con ordinanza resa all'udienza del 23/09/2024, questa Sezione X della Corte di Giustizia
Tributaria di I grado, in composizione monocratica, decidendo ex art. 47 D.lgs. 546/1992, rigettava l'istanza di sospensione e rinviava per la trattazione del merito del ricorso a nuovo ruolo.
§5. All'odierna udienza erano presenti il difensore del ricorrente ed il rappresentante del dell'AE, che insistevano nelle rispettive deduzioni. Il Giudice poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§6. Il ricorso è infondato.
§7. Il primo motivo va respinto.
Dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che la cartella di pagamento n. 293 2006 00030239 06 è stata regolarmente notificata in data 14/09/2006 nel domicilio del ricorrente a mani della di lui moglie convivente Nominativo_2, ed integrata dalla spedizione di apposita raccomandata informativa. Nessuna contestazione è stata sollevata al riguardo.
Ne consegue che l'intimazione di pagamento impugnata costituisce atto consequenziale legittimamente emesso. Secondo consolidata giurisprudenza, l'impugnazione congiunta dell'atto presupposto e di quello consequenziale è ammessa esclusivamente in caso di omessa notifica dell'atto presupposto (art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992). In presenza di rituale notifica della cartella, tutte le censure che attengono a vizi propri di quest'ultima sono inammissibili se fatte valere solo in sede di impugnazione dell'intimazione (Cass., sez. trib., n. 19704/2015; Cass. n. 23182/2020).
§8. Anche il secondo motivo, con cui si deduce la decadenza ex art. 1, comma 5-ter, DL n. 106/2005, non ha pregio.
Per le dichiarazioni presentate nell'anno 2002 (anno d'imposta 2001), il termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento, ai sensi dell'art. 25 DPR 602/1973 come modificato dal DL n.
106/2005, era fissato al 31 dicembre 2006. Poiché la cartella risulta notificata in data 14/09/2006, la decadenza non si è verificata.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, in caso di notifica effettuata entro il termine previsto, l'esercizio del potere di riscossione sia pienamente legittimo (Cass., sez. trib., n. 14373/2010;
Cass. n. 17396/2018).
§9. Infine, non ha fondamento il terzo motivo di ricorso, circa la asserita prescrizione del credito tributario.
Il termine di prescrizione del credito tributario, una volta notificata la cartella di pagamento, è decennale, ai sensi dell'art. 2946 c.c., come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., SS.
UU., n. 23397/2016; Cass. n. 25790/2009).
Nel caso di specie, la prescrizione è stata interrotta dalla notifica della cartella in data 14/09/2006; successivamente, è intervenuta ulteriore interruzione con la notifica di intimazione di pagamento in data
01/03/2017 (cfr. notifica in atti). Inoltre, deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione prevista dall'art. 1, comma 623, L. n. 147/2013, prorogata sino al 15 giugno 2014, con conseguente differimento dell'originario termine decennale (che scadeva il 14/09/2016) di ulteriori cinque mesi e quindici giorni, sino al 30/03/2017.
§10. Per mera completezza di esposizione, giova in proposito soggiungere come in materia abbia inciso la sospensione disposta dalla legislazione emergenziale per l'epidemia Covid-19,
Come noto, infatti, l'art. 68 del DL n. 18/2020 nella versione attualmente vigente ha sancito che:
“1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma
792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.”
Le previsioni appena ritrascritte vanno necessariamente lette in una prospettiva sistematica e, quindi, anche alla luce delle disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 - peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020 - la cui ratio è da ravvisare nell'esigenza di evitare di effettuare, nei confronti di soggetti che si trovano in manifesta situazione di difficoltà a causa della calamità occorsa, qualunque attività di notifica o di riscossione di crediti rientranti nelle tipologie oggetto di sospensione.
In particolare, l'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 159/2015 dispone espressamente che:
“1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione…”
Ciò posto, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 31 agosto 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n.
160/2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza.
La “sospensione” legale dell'attività notificatoria e di riscossione dell'ADER ha comportato la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività.
In tale contesto, a meri fini esaustivi, si evidenzia altresì l'ulteriore disposto della lett. b del comma 4-bis del citato articolo 68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel
2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, nei termini che seguono:
“4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, www.agenziaentrateriscossione.gov.it 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
Tenuto conto delle sospensioni e degli atti interruttivi, il termine prescrizionale non risulta decorso.
§11. È infondato, infine, anche il quarto motivo di ricorso, con cui si lamenta la prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi.
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, nella valutazione del Decidente anche sanzioni e interessi soggiacciono al termine di prescrizione decennale, in quanto accessori del tributo principale. Sul punto, nonostante dissonanti opinioni della Corte di cassazione, si ritiene di dare continuità all'orientamento secondo cui l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria hanno carattere unitario, con conseguente identità del termine prescrizionale (Cass., SS.UU., n. 25790/2009; Cass. n.
8814/2008; Cass., ord. n. 10549/2019). A ritenere diversamente si imporrebbe, in modo irrazionale e ingiustificato, all'Agente della OS, al fine di non veder vanificato il suo diritto alla corresponsione degli interessi dovuti e delle sanzioni di legge, di duplicare le attività di esazione, inviando distinti solleciti per la sorte capitale e per gli oneri accessori, ovvero di tener conto solo del più breve termine
(quinquennale) di prescrizione, rendendo vana la previsione del più ampio termine decennale previsto per i crediti tributari. Tale orientamento è stato esteso anche agli interessi dalla giurisprudenza di merito (CTR Toscana, sent.
n. 619/01/2020), la quale ha escluso l'applicabilità dell'art. 2948 n. 4 c.c. agli interessi tributari, in quanto privi di autonoma periodicità (conf. CTP Pisa n. 207/01/2020; CTP Sassari n. 126/03/2021).
§12. In conclusione, il ricorso va integralmente rigettato.
§13. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso, conferma l'atto impugnato e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida, ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 546/1992, tenuto conto della fase di mediazione, in complessivi €.600,00= (400+200) oltre accessori di legge.
Così deciso in Catania il 19.01.2026.
Il Giudice estensore
CE EI