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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/10/2025, n. 14524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14524 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione IV
In composizione monocratica, in persona del giudice dr. Giuseppe Lauropoli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 33322 del R.G. dell'anno 2024, trattenuta in decisione nel corso dell'udienza del 23.9.2025 e vertente
TRA
C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Pascone ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso il suo studio, in Roma, via Toscana 10, come da procura in atti
- attori/opponenti -
E società a responsabilità limitata con socio unico, con sede legale in Controparte_1
Roma, via Piemonte 38, c.f./p.iva e n. di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma
e per essa, quale mandataria, come da procura speciale a rogito notaio P.IVA_1 Per_1 di Roma del 7.6.2021 (rep. 15823 – racc. 7715),
[...] Parte_3
(già , con sede legale in Roma, via
[...] Controparte_2
Piemonte 38, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle P.IVA_2
Imprese di Roma REA 1581658, in persona del procuratore speciale, dott. Parte_4 come da procura richiamata in atti, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca
[...]
IC ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore sito in Roma, via Flaminia 441, come da procura in atti
- convenuta/opposta -
NONCHE'
, agente per la riscossione per le province di Roma, Rieti, Controparte_3
Latina, Viterbo e Frosinone, P. IVA , in persona del legale rappresentante p.t. P.IVA_3
- convenuta/opposta contumace-
NONCHE'
1 , nato a [...], il [...], , CP_4 CodiceFiscale_3 residente in [...]
- convenuto/opposto contumace -
CONCLUSIONI nel corso dell'udienza di rimessione della causa in decisione, le parti si riportano ai rispettivi atti.
Atto di citazione: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare - previa adozione di apposito provvedimento di sospensione atteso il danno derivante dalla perdita dell' immobile che è anche abitazione principale e di residenza delle parti istanti, per il quale si chiede che lo stesso venga emesso, tenuto conto della imminente esecuzione fissata per il giorno 31 luglio 2024 anche, “inaudita altera parte” fino all' esaurimento del giudizio di merito - la illegittimità del provvedimento adottato da Giudice dell' esecuzione dott.ssa Miriam Iappelli in data 11 luglio 2024 sulla base delle seguenti conclusioni: Previo accertamento della ritualità, tempestività e legittimazione alla presente opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., accertare e dichiarare, sulla base dei motivi di impugnazione già proposti in sede di opposizione ex art. 617 c.p.c. e sulla base del presente atto di citazione, l'invalidità ed inefficacia dell'atto di trasferimento dell' immobile di Piazza
Fonte degli Acilii n. 5 Roma al terzo acquirente previa declaratoria di accoglimento dei vizi esposti nella narrativa del presente atto. CA , in quanto non dovuta, la condanna alle spese disposta”.
Conclusioni di cui alla comparsa di risposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi tutti esposti in premessa, rigettare le domande attoree tutte, perché inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto, oltreché integralmente sfornite di prova. Con vittoria di spese e compensi, oltre iva, cassa e spese generali come per legge”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
I sig.ri e hanno proposto opposizione agli atti esecutivi contro il decreto di Parte_1 Pt_2 trasferimento emesso in data 19.3.2024 nel corso della procedura esecutiva r.g.e. 1806/2018.
In particolare, gli stessi hanno dedotto di essere parti esecutate nella predetta procedura, Cont instaurata da parte di in relazione ad un credito di € 118.609,78 vantato in relazione ad un contratto di finanziamento dagli stessi stipulato.
Hanno rilevato come il trasferimento dell'immobile risulti viziato quanto meno sotto due profili: innanzi tutto, con riguardo all'avviso di vendita, che non veniva tempestivamente notificato agli esecutati, non consentendo ai medesimi di esercitare appieno il proprio diritto di difesa;
in secondo luogo, con riguardo alla identificazione del bene oggetto di trasferimento, atteso che del tutto pacificamente tale bene risulta identificato con un numero di particella (si tratta del n. 671) differente da quello corretto, con l'effetto di rendere non inequivoca l'identificazione del bene oggetto di pignoramento e poi di trasferimento. Hanno chiesto, per l'effetto, la pronuncia di invalidità e di inefficacia del decreto di trasferimento opposto. Hanno
2 inoltre contestato la condanna alle spese contenuta nell'ordinanza che definiva la fase cautelare dell'opposizione.
Si è costituita la sola a mezzo della propria mandataria, mentre sono rimasti CP_1 contumaci gli altri due convenuti, (creditrice intervenuta) e Controparte_3
(aggiudicatario del bene). CP_4
La convenuta costituita ha evidenziato, nella propria comparsa, preliminarmente la inammissibilità della proposta opposizione, atteso che parte opponente avrebbe dovuto dolersi tempestivamente della omessa o tardiva notifica dell'avviso di vendita e considerato che il GE si era già espressamente pronunciato in punto di identificazione del bene oggetto di pignoramento a fronte di un reclamo ex art. 591-ter proposto dal professionista delegato e tale pronuncia del giudice dell'esecuzione non era stata in alcun modo opposta da parte esecutata.
Nel merito, ha evidenziato la sicura infondatezza della proposta opposizione sulla base dei motivi puntualmente evidenziati nella ordinanza resa dal GE a definizione della fase cautelare della opposizione.
Stante il carattere documentale della causa, all'esito del deposito delle memorie istruttorie è stato disposto rinvio per la rimessione della causa in decisione.
In data 23.9.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, sulla precisazione delle conclusioni delle parti.
***
L'opposizione non è suscettibile di accoglimento.
Non pare invero destituito di fondamento il rilievo di tardività della opposizione così come formulato da parte convenuta.
A riguardo, le due censure formulate da parte opponente con riguardo alla procedura di vendita derivano, nel primo caso, dalla tardiva notifica dell'avviso di vendita (stante il mancato rispetto del termine di 45 giorni fra la data della notifica e la data fissata per l'esperimento di vendita) e, nel secondo, dalla non precisa individuazione del bene oggetto di trasferimento.
Vengono in rilievo, in ambedue i casi, questioni emerse ben prima della emissione del decreto di trasferimento: in particolare, quanto al vizio concernente la non tempestiva pubblicità relativa alla vendita dell'immobile, deve osservarsi come la stessa parte opponente dia atto di aver ricevuto la notifica dell'avviso di vendita in data 2.10.2023, con l'effetto che la stessa ben avrebbe potuto contestare gli eventuali vizi derivanti da tale notifica nel termine di 20 giorni dalla notifica. Quanto, poi, al preteso difetto di individuazione del bene, occorre osservare come il giudice dell'esecuzione, a fronte del reclamo proposto ai sensi dell'art. 591-ter c.p.c. dal professionista delegato, ritenesse insussistenti i presupposti per provvedere sulla sospensione
3 con provvedimento del 14.11.2023, sicché da tale data doveva ritenersi che decorresse il termine per dolersi delle conclusioni tratte in tale statuizione.
A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità segnala come non sempre e non incondizionatamente l'emissione del decreto di trasferimento risulti il termine ultimo per dolersi degli eventuali vizi concernenti il procedimento di vendita.
Viene così precisato che, allorché nel corso del procedimento di vendita sia stato adottato dal giudice dell'esecuzione un provvedimento che non sia stato opposto, non può poi invocarsi la nullità dell'atto susseguente, costituito dal decreto di trasferimento, “se non è stato fatto valere il vizio dell'atto presupposto, salvo che l'opponente abbia incolpevolmente ignorato l'esistenza di quest'ultimo”
(Cass. 19 settembre 2023, n. 26824).
Anche a prescindere da tale preliminare rilievo di inammissibilità, poi, l'opposizione non risulta suscettibile di accoglimento.
A riguardo, occorre osservare come, stando alla documentazione in atti, gli adempimenti pubblicitari funzionali alla vendita risultino tempestivamente effettuati (si veda, in particolare, la documentazione allegata al verbale di aggiudicazione), risultando pienamente rispettato il termine di 45 giorni fra le pubblicazioni e lo svolgimento dell'esperimento di vendita.
Quanto alla circostanza che l'avviso di vendita relativo al secondo esperimento venisse comunicato agli esecutati solo in data 2.10.2023, deve osservarsi, sotto un primo profilo, come in ogni caso tale comunicazione avesse luogo 45 giorni prima dell'effettivo svolgimento dell'esperimento di vendita, fissato per il 16.11.2023 e, sotto altro profilo, come si tratti di adempimento (la notifica dell'avviso di vendita agli esecutati) che non inficia in alcun modo la correttezza delle attività di pubblicità della vendita così come prevista nella ordinanza di delega e nell'art. 570 c.p.c.
Senza considerare, poi, che anche a voler ritenere ravvisabile, per ipotesi, la sussistenza di un obbligo di comunicazione di tale avviso agli esecutati e la sussistenza di un qualche minimo ritardo nella sua esecuzione (ritardo che la stessa parte opponente assume essere di un solo giorno), comunque resterebbe del tutto non provato il concreto pregiudizio che sia conseguito per la parte da tale minimo ritardo.
Anche, poi, la seconda censura svolta da parte opponente con riguardo all'iter della vendita non pare fondata.
Nel presente caso emerge dalla documentazione in atti una possibile criticità concernente la individuazione degli estremi catastali relativi al bene oggetto di trasferimento, evincibile sia dalla perizia di stima del CTU, sia dal ricorso ex art. 591-ter c.p.c. che veniva formulato dal professionista delegato: in particolare, tale criticità è riconducibile, stando a quanto dichiarato in
4 corso di procedura dal C.T.U. (vedasi verbale di udienza dell'8.11.2023), ad un “disallineamento tra il Catasto fabbricati ( in cui la particella è correttamente identificata) ed il catasto RR ( in cui la particella non è correttamente identificata)”.
Non pare tuttavia, che tale difformità sia tale da rendere impossibile o equivoca la individuazione del bene oggetto di trasferimento.
A riguardo, deve ritenersi escluso qualsiasi vizio concernente la individuazione del bene, ogni qual volta i dati indicati nel pignoramento non comportino una reale incertezza e confusione circa i beni pignorati (Cass. n. 7342/2022 e Cass. n. 19123/2020).
In alcun modo viene segnalato, né dalla parte in sede di opposizione, né dalla stessa perizia del
CTU, che dall'evidenziato mancato allineamento delle mappe del catasto terreni con quelle del catasto fabbricati possa derivare, nel caso di specie, una obiettiva incertezza circa la individuazione del bene. Del resto, il bene viene individuato, oltre che mediante i suoi estremi catastali, anche mediante l'indicazione dei propri confini, del proprio atto di provenienza, della licenza edilizia e del certificato di agibilità, con l'effetto che davvero non pare emergano, dalla documentazione in atti, possibili equivoci circa la sua individuazione.
Quanto, infine, alla doglianza concernente l'ingiusta condanna di parte opponente alla rifusione delle spese di lite relativa alla fase cautelare della opposizione, è sufficiente osservare come la giurisprudenza di legittimità si sia da tempo pronunciata sulla necessità di provvedere, in sede di definizione della fase cautelare dell'opposizione, anche sulla regolamentazione delle spese, sia che l'istanza cautelare sia stata accolta, sia che la stessa venga respinta (si veda Cass. civ. 24 ottobre 2011, n. 22033).
Non resta, allora, che respingere la proposta opposizione (previa dichiarazione di contumacia di
, non dichiarata in precedenza), con ogni conseguente effetto in merito alla CP_4 condanna di parte opponente alla rifusione delle spese di lite, da ridursi, in relazione alla particolare concentrazione del presente giudizio (da ritenersi di valore indeterminabile – complessità media).
P.Q.M.
Dichiara la contumacia di . CP_4
Respinge l'opposizione.
Condanna e , in solido, alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 Parte_2 favore che si quantificano in complessivi € 5.431,00 per compensi, oltre Controparte_1 spese generali, iva e cpa.
Roma, 20.10.2025. Il Giudice dott. Giuseppe Lauropoli
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione IV
In composizione monocratica, in persona del giudice dr. Giuseppe Lauropoli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 33322 del R.G. dell'anno 2024, trattenuta in decisione nel corso dell'udienza del 23.9.2025 e vertente
TRA
C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Pascone ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso il suo studio, in Roma, via Toscana 10, come da procura in atti
- attori/opponenti -
E società a responsabilità limitata con socio unico, con sede legale in Controparte_1
Roma, via Piemonte 38, c.f./p.iva e n. di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma
e per essa, quale mandataria, come da procura speciale a rogito notaio P.IVA_1 Per_1 di Roma del 7.6.2021 (rep. 15823 – racc. 7715),
[...] Parte_3
(già , con sede legale in Roma, via
[...] Controparte_2
Piemonte 38, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle P.IVA_2
Imprese di Roma REA 1581658, in persona del procuratore speciale, dott. Parte_4 come da procura richiamata in atti, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca
[...]
IC ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore sito in Roma, via Flaminia 441, come da procura in atti
- convenuta/opposta -
NONCHE'
, agente per la riscossione per le province di Roma, Rieti, Controparte_3
Latina, Viterbo e Frosinone, P. IVA , in persona del legale rappresentante p.t. P.IVA_3
- convenuta/opposta contumace-
NONCHE'
1 , nato a [...], il [...], , CP_4 CodiceFiscale_3 residente in [...]
- convenuto/opposto contumace -
CONCLUSIONI nel corso dell'udienza di rimessione della causa in decisione, le parti si riportano ai rispettivi atti.
Atto di citazione: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare - previa adozione di apposito provvedimento di sospensione atteso il danno derivante dalla perdita dell' immobile che è anche abitazione principale e di residenza delle parti istanti, per il quale si chiede che lo stesso venga emesso, tenuto conto della imminente esecuzione fissata per il giorno 31 luglio 2024 anche, “inaudita altera parte” fino all' esaurimento del giudizio di merito - la illegittimità del provvedimento adottato da Giudice dell' esecuzione dott.ssa Miriam Iappelli in data 11 luglio 2024 sulla base delle seguenti conclusioni: Previo accertamento della ritualità, tempestività e legittimazione alla presente opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., accertare e dichiarare, sulla base dei motivi di impugnazione già proposti in sede di opposizione ex art. 617 c.p.c. e sulla base del presente atto di citazione, l'invalidità ed inefficacia dell'atto di trasferimento dell' immobile di Piazza
Fonte degli Acilii n. 5 Roma al terzo acquirente previa declaratoria di accoglimento dei vizi esposti nella narrativa del presente atto. CA , in quanto non dovuta, la condanna alle spese disposta”.
Conclusioni di cui alla comparsa di risposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi tutti esposti in premessa, rigettare le domande attoree tutte, perché inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto, oltreché integralmente sfornite di prova. Con vittoria di spese e compensi, oltre iva, cassa e spese generali come per legge”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
I sig.ri e hanno proposto opposizione agli atti esecutivi contro il decreto di Parte_1 Pt_2 trasferimento emesso in data 19.3.2024 nel corso della procedura esecutiva r.g.e. 1806/2018.
In particolare, gli stessi hanno dedotto di essere parti esecutate nella predetta procedura, Cont instaurata da parte di in relazione ad un credito di € 118.609,78 vantato in relazione ad un contratto di finanziamento dagli stessi stipulato.
Hanno rilevato come il trasferimento dell'immobile risulti viziato quanto meno sotto due profili: innanzi tutto, con riguardo all'avviso di vendita, che non veniva tempestivamente notificato agli esecutati, non consentendo ai medesimi di esercitare appieno il proprio diritto di difesa;
in secondo luogo, con riguardo alla identificazione del bene oggetto di trasferimento, atteso che del tutto pacificamente tale bene risulta identificato con un numero di particella (si tratta del n. 671) differente da quello corretto, con l'effetto di rendere non inequivoca l'identificazione del bene oggetto di pignoramento e poi di trasferimento. Hanno chiesto, per l'effetto, la pronuncia di invalidità e di inefficacia del decreto di trasferimento opposto. Hanno
2 inoltre contestato la condanna alle spese contenuta nell'ordinanza che definiva la fase cautelare dell'opposizione.
Si è costituita la sola a mezzo della propria mandataria, mentre sono rimasti CP_1 contumaci gli altri due convenuti, (creditrice intervenuta) e Controparte_3
(aggiudicatario del bene). CP_4
La convenuta costituita ha evidenziato, nella propria comparsa, preliminarmente la inammissibilità della proposta opposizione, atteso che parte opponente avrebbe dovuto dolersi tempestivamente della omessa o tardiva notifica dell'avviso di vendita e considerato che il GE si era già espressamente pronunciato in punto di identificazione del bene oggetto di pignoramento a fronte di un reclamo ex art. 591-ter proposto dal professionista delegato e tale pronuncia del giudice dell'esecuzione non era stata in alcun modo opposta da parte esecutata.
Nel merito, ha evidenziato la sicura infondatezza della proposta opposizione sulla base dei motivi puntualmente evidenziati nella ordinanza resa dal GE a definizione della fase cautelare della opposizione.
Stante il carattere documentale della causa, all'esito del deposito delle memorie istruttorie è stato disposto rinvio per la rimessione della causa in decisione.
In data 23.9.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, sulla precisazione delle conclusioni delle parti.
***
L'opposizione non è suscettibile di accoglimento.
Non pare invero destituito di fondamento il rilievo di tardività della opposizione così come formulato da parte convenuta.
A riguardo, le due censure formulate da parte opponente con riguardo alla procedura di vendita derivano, nel primo caso, dalla tardiva notifica dell'avviso di vendita (stante il mancato rispetto del termine di 45 giorni fra la data della notifica e la data fissata per l'esperimento di vendita) e, nel secondo, dalla non precisa individuazione del bene oggetto di trasferimento.
Vengono in rilievo, in ambedue i casi, questioni emerse ben prima della emissione del decreto di trasferimento: in particolare, quanto al vizio concernente la non tempestiva pubblicità relativa alla vendita dell'immobile, deve osservarsi come la stessa parte opponente dia atto di aver ricevuto la notifica dell'avviso di vendita in data 2.10.2023, con l'effetto che la stessa ben avrebbe potuto contestare gli eventuali vizi derivanti da tale notifica nel termine di 20 giorni dalla notifica. Quanto, poi, al preteso difetto di individuazione del bene, occorre osservare come il giudice dell'esecuzione, a fronte del reclamo proposto ai sensi dell'art. 591-ter c.p.c. dal professionista delegato, ritenesse insussistenti i presupposti per provvedere sulla sospensione
3 con provvedimento del 14.11.2023, sicché da tale data doveva ritenersi che decorresse il termine per dolersi delle conclusioni tratte in tale statuizione.
A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità segnala come non sempre e non incondizionatamente l'emissione del decreto di trasferimento risulti il termine ultimo per dolersi degli eventuali vizi concernenti il procedimento di vendita.
Viene così precisato che, allorché nel corso del procedimento di vendita sia stato adottato dal giudice dell'esecuzione un provvedimento che non sia stato opposto, non può poi invocarsi la nullità dell'atto susseguente, costituito dal decreto di trasferimento, “se non è stato fatto valere il vizio dell'atto presupposto, salvo che l'opponente abbia incolpevolmente ignorato l'esistenza di quest'ultimo”
(Cass. 19 settembre 2023, n. 26824).
Anche a prescindere da tale preliminare rilievo di inammissibilità, poi, l'opposizione non risulta suscettibile di accoglimento.
A riguardo, occorre osservare come, stando alla documentazione in atti, gli adempimenti pubblicitari funzionali alla vendita risultino tempestivamente effettuati (si veda, in particolare, la documentazione allegata al verbale di aggiudicazione), risultando pienamente rispettato il termine di 45 giorni fra le pubblicazioni e lo svolgimento dell'esperimento di vendita.
Quanto alla circostanza che l'avviso di vendita relativo al secondo esperimento venisse comunicato agli esecutati solo in data 2.10.2023, deve osservarsi, sotto un primo profilo, come in ogni caso tale comunicazione avesse luogo 45 giorni prima dell'effettivo svolgimento dell'esperimento di vendita, fissato per il 16.11.2023 e, sotto altro profilo, come si tratti di adempimento (la notifica dell'avviso di vendita agli esecutati) che non inficia in alcun modo la correttezza delle attività di pubblicità della vendita così come prevista nella ordinanza di delega e nell'art. 570 c.p.c.
Senza considerare, poi, che anche a voler ritenere ravvisabile, per ipotesi, la sussistenza di un obbligo di comunicazione di tale avviso agli esecutati e la sussistenza di un qualche minimo ritardo nella sua esecuzione (ritardo che la stessa parte opponente assume essere di un solo giorno), comunque resterebbe del tutto non provato il concreto pregiudizio che sia conseguito per la parte da tale minimo ritardo.
Anche, poi, la seconda censura svolta da parte opponente con riguardo all'iter della vendita non pare fondata.
Nel presente caso emerge dalla documentazione in atti una possibile criticità concernente la individuazione degli estremi catastali relativi al bene oggetto di trasferimento, evincibile sia dalla perizia di stima del CTU, sia dal ricorso ex art. 591-ter c.p.c. che veniva formulato dal professionista delegato: in particolare, tale criticità è riconducibile, stando a quanto dichiarato in
4 corso di procedura dal C.T.U. (vedasi verbale di udienza dell'8.11.2023), ad un “disallineamento tra il Catasto fabbricati ( in cui la particella è correttamente identificata) ed il catasto RR ( in cui la particella non è correttamente identificata)”.
Non pare tuttavia, che tale difformità sia tale da rendere impossibile o equivoca la individuazione del bene oggetto di trasferimento.
A riguardo, deve ritenersi escluso qualsiasi vizio concernente la individuazione del bene, ogni qual volta i dati indicati nel pignoramento non comportino una reale incertezza e confusione circa i beni pignorati (Cass. n. 7342/2022 e Cass. n. 19123/2020).
In alcun modo viene segnalato, né dalla parte in sede di opposizione, né dalla stessa perizia del
CTU, che dall'evidenziato mancato allineamento delle mappe del catasto terreni con quelle del catasto fabbricati possa derivare, nel caso di specie, una obiettiva incertezza circa la individuazione del bene. Del resto, il bene viene individuato, oltre che mediante i suoi estremi catastali, anche mediante l'indicazione dei propri confini, del proprio atto di provenienza, della licenza edilizia e del certificato di agibilità, con l'effetto che davvero non pare emergano, dalla documentazione in atti, possibili equivoci circa la sua individuazione.
Quanto, infine, alla doglianza concernente l'ingiusta condanna di parte opponente alla rifusione delle spese di lite relativa alla fase cautelare della opposizione, è sufficiente osservare come la giurisprudenza di legittimità si sia da tempo pronunciata sulla necessità di provvedere, in sede di definizione della fase cautelare dell'opposizione, anche sulla regolamentazione delle spese, sia che l'istanza cautelare sia stata accolta, sia che la stessa venga respinta (si veda Cass. civ. 24 ottobre 2011, n. 22033).
Non resta, allora, che respingere la proposta opposizione (previa dichiarazione di contumacia di
, non dichiarata in precedenza), con ogni conseguente effetto in merito alla CP_4 condanna di parte opponente alla rifusione delle spese di lite, da ridursi, in relazione alla particolare concentrazione del presente giudizio (da ritenersi di valore indeterminabile – complessità media).
P.Q.M.
Dichiara la contumacia di . CP_4
Respinge l'opposizione.
Condanna e , in solido, alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 Parte_2 favore che si quantificano in complessivi € 5.431,00 per compensi, oltre Controparte_1 spese generali, iva e cpa.
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