CASS
Sentenza 23 gennaio 2024
Sentenza 23 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/01/2024, n. 2889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2889 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CH DI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE di APPELLO di FIRENZE Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NT COCOMELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, Avv. MASSIMILIANO PALENA del foro di Firenze, che si è riportato ai motivi di ricorso insistendo per le conclusioni ivi rappresentate. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 08/03/2022 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa con rito abbreviato dal Tribunale di Firenze il 08/06/2018, appellata dall'imputato Claudio Tocchi, ha confermato il giudizio di responsabilità in ordine al reato di ricettazione di un ciclomotore, rideterminando la pena. 2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Tocchi, eccependo: Penale Sent. Sez. 2 Num. 2889 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 21/12/2023 - l'inosservanza di norma processuale, in relazione al contenuto delle dichiarazioni rese nell'immediatezza alla P.G., nonché il vizio di motivazione e travisamento della prova, con riferimento al contenuto del verbale di ritrovamento del veicolo e al giudizio di attendibilità delle suddette dichiarazioni, non verbalizzate né sottoscritte dal dichiarante;
- vizio di motivazione circa l'inattendibilità delle dichiarazioni rese in udienza dall'imputato, perché ritenute prive di riscontro;
- violazione di legge (art. 648 cod. pen.) in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. 3. Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 2, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., oltre che manifestamente infondati. 4. L'argomentazione sulla quale si fonda l'affermazione di responsabilità è costituita dall'indubbia detenzione da parte dell'imputato del motociclo di provenienza furtiva, a bordo del quale fu sorpreso dall'organo di polizia nel corso di un controllo, condotta integrante l'elemento oggettivo della ricettazione. Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato - unica questione sottesa ai motivi di ricorso - la prova, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente. Con valutazione in fatto, immune da rilievi sul piano logico, la corte territoriale ha ritenuto - a prescindere da quanto il Tocchi possa aver ammesso in sede di controllo di polizia - poco plausibile la prospettazione difensiva secondo cui il mezzo sarebbe stato utilizzato in buona fede, perché prestato da tale Massimo, nell'ignoranza della sua origine illecita. Inoltre, trattandosi di procedimento definito con rito abbreviato tale deduzione, oltre che inverosimile, non risulta provata allo stato degli atti, essendo evidente che, se il ricorrente avesse voluto ampliare le possibilità di difesa, attraverso la formazione delle prove in contraddittorio, avrebbe dovuto optare per il rito ordinario. Non senza evidenziare, infine, che, anche in tal caso, solo in presenza di una giustificazione non implausibile del possesso della res è onere del giudice verificare in concreto la fondatezza di questa nel contesto del comportamento tenuto dall'agente (Sez. 2, n. 50952 del 26/11/2013, Telli, Rv. 257983). 2 La Presidente 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 21 dicembre 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NT COCOMELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, Avv. MASSIMILIANO PALENA del foro di Firenze, che si è riportato ai motivi di ricorso insistendo per le conclusioni ivi rappresentate. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 08/03/2022 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa con rito abbreviato dal Tribunale di Firenze il 08/06/2018, appellata dall'imputato Claudio Tocchi, ha confermato il giudizio di responsabilità in ordine al reato di ricettazione di un ciclomotore, rideterminando la pena. 2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Tocchi, eccependo: Penale Sent. Sez. 2 Num. 2889 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 21/12/2023 - l'inosservanza di norma processuale, in relazione al contenuto delle dichiarazioni rese nell'immediatezza alla P.G., nonché il vizio di motivazione e travisamento della prova, con riferimento al contenuto del verbale di ritrovamento del veicolo e al giudizio di attendibilità delle suddette dichiarazioni, non verbalizzate né sottoscritte dal dichiarante;
- vizio di motivazione circa l'inattendibilità delle dichiarazioni rese in udienza dall'imputato, perché ritenute prive di riscontro;
- violazione di legge (art. 648 cod. pen.) in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. 3. Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 2, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., oltre che manifestamente infondati. 4. L'argomentazione sulla quale si fonda l'affermazione di responsabilità è costituita dall'indubbia detenzione da parte dell'imputato del motociclo di provenienza furtiva, a bordo del quale fu sorpreso dall'organo di polizia nel corso di un controllo, condotta integrante l'elemento oggettivo della ricettazione. Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato - unica questione sottesa ai motivi di ricorso - la prova, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente. Con valutazione in fatto, immune da rilievi sul piano logico, la corte territoriale ha ritenuto - a prescindere da quanto il Tocchi possa aver ammesso in sede di controllo di polizia - poco plausibile la prospettazione difensiva secondo cui il mezzo sarebbe stato utilizzato in buona fede, perché prestato da tale Massimo, nell'ignoranza della sua origine illecita. Inoltre, trattandosi di procedimento definito con rito abbreviato tale deduzione, oltre che inverosimile, non risulta provata allo stato degli atti, essendo evidente che, se il ricorrente avesse voluto ampliare le possibilità di difesa, attraverso la formazione delle prove in contraddittorio, avrebbe dovuto optare per il rito ordinario. Non senza evidenziare, infine, che, anche in tal caso, solo in presenza di una giustificazione non implausibile del possesso della res è onere del giudice verificare in concreto la fondatezza di questa nel contesto del comportamento tenuto dall'agente (Sez. 2, n. 50952 del 26/11/2013, Telli, Rv. 257983). 2 La Presidente 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 21 dicembre 2023 Il Consigliere estensore