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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/11/2025, n. 3133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3133 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 28/09/2021 al n. 5871/2021 R.G. avente ad oggetto:
Separazione giudiziale promosso da:
nata a [...] il [...], Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. NUNZIATA PAOLO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
nato a [...] il [...], Controparte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. DI CAPRIO ROSA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-resistente- con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interveniente necessario-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27.09.2021, la ricorrente, sig.ra
[...]
, premesso di aver contratto matrimonio concordatario Parte_1
con il sig. in RR (NA) il 29.06.2013, dalla cui Controparte_1
unione nasceva una figlia, , il 13.03.2014 in RR, chiedeva pronunciarsi Per_1
la separazione personale dei coniugi, l'affidamento condiviso della minore con collocazione presso la madre, assegnazione della casa coniugale per sé e la previsione di un assegno di mantenimento per la figlia nella misura di euro 800,00, oltre il 100% delle spese straordinarie a carico del coniuge.
Il resistente si costituiva regolarmente in giudizio e instava altrettanto per una pronuncia di separazione personale dei coniugi, l'affidamento condiviso della minore con collocazione presso la madre e con la previsione di un preciso calendario per il diritto di visita paterno, determinarsi, infine, a suo carico il mantenimento per la figlia minore nella misura di euro 300,00, oltre il concorso al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 28.02.2022, rilevata la forte conflittualità delle parti, soprattutto in merito alla determinazione di un congruo assegno di mantenimento per la minore, stante anche le contrastanti versioni in merito alla capacità reddituale del sig. , il Giudice si riservava, concedendo termine per note CP_1
ex art. 127ter c.p.c. per consentire alle parti di depositare documentazione attestante la propria condizione reddituale. Pertanto, con ordinanza del
26.03.2022, esaminata la documentazione prodotta telematicamente dalle parti, autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva l'affido condiviso della minore con collocazione presso la madre, assegnava la casa coniugale alla stessa e determinava in euro 350,00 il contributo per il mantenimento della minore a carico del padre, sig. . CP_1
A seguito di una lunga fase istruttoria in cui si è proceduto all'audizione di testi nonché all'ascolto della figlia minore della coppia, , con ordinanza del Per_1 30.10.2025, il Giudice riteneva di poter formulare una proposta conciliativa alle parti e, pertanto, convocava le stesse all'udienza del 03.11.2025 per esporla alle stesse.
Alla predetta udienza presidenziale, dunque, a seguito di contraddittorio col
Giudice, le parti accettavano la proposta conciliativa formulata dallo stesso.
Dunque, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, il Giudice si riservava e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Per_
“ – Affido condiviso della minore , nato ad [...] il [...] di anni 11, con domiciliazione della stessa presso il domicilio materno;
- assegnazione della casa coniugale alla sig.ra
; - contributo paterno per il mantenimento della figlia minorenne di Parte_1
350,00 € al mese , da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese Parte_1
a mezzo bonifico, vaglia postale o contanti con indicizzazione annuale ST , con contribuzione a carico del nella misura del 50% delle spese straordinarie a favore della minore (mediche Controparte_1 non coperte dal SN , scolastiche, parascolastiche) previamente concordate ed in ogni caso documentate secondo le linee guida del Protocollo COA-Tribunale Nola 21.5.2021 ; attribuzione del 100% dell'
Assegno Unico in capo alla madre;
con il diritto dovere del padre di tenere con sé la figlia per due pomeriggi a settimana che in mancanza di diversa intesa delle parti e stante le dichiarazioni prese a verbale si indicano nel martedì e giovedì dalle ore 17,00 fino alle ore 20:00 e il primo e il terzo weekend del mese dalle 13:30 del sabato alle ore 20,00 della domenica;
il padre sarà con la minore nel periodo natalizio secondo la regola dell'alternanza dalle ore 15.00 alle ore 24,00 del 24 o dalle ore 13,00 alle ore 21,00 del 25 dicembre dalle ore 15.00 del 31, dicembre fino alla fine dei festeggiamenti e dalle
13,00 alle ore 21,00 del 1 gennaio;
la giornata del 6 gennaio dalle ore 12,00 alle 21,00 ; nel periodo pasquale, sempre ad anni alterni, dalle ore 10,00 alle ore 20.00 della domenica di Pasqua o dalle ore
10.00 sino alle ore 20.00 del lunedì in Albis;
quindici giorni anche non consecutivi nei mesi di luglio
o di agosto da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
il giorno dell'onomastico o del compleanno ad anni alterni.
Potrà trascorrere la festa del papà nonché il giorno del suo compleanno e del suo onomastico con il minore tenuto conto dell'esigenze dello stesso e di quelle lavorative di entrambi i genitori.
Nel caso di impedimento della madre e/o di impegno concomitante del minore – festa, momenti di gioco in compagnia , sport….. – la ricorrente comunicherà diversa fascia oraria. Nel caso di impedimento del padre sarà sua cura comunicarlo per tempo alla madre e magari concordare per le vie brevi (messagistica istantanea watsupp, altro orario) .
Dispone che i genitori si scambino un recapito telefonico al quale siano reperibili per qualsiasi comunicazione urgente riguardante la figlia minore.
Nei giorni e nei periodi in cui il minore sta con un genitore, l'altro dovrà impegnarsi a garantire e ad assicurare almeno contatti telefonici.
Il Giudice prescrive ai coniugi una positiva collaborazione per una gestione coesa della genitorialità e per incrementare la serenità psicologica del minore.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c. Va precisato, infatti, che il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso, risultando sufficiente che l'ufficio del Pubblico
Ministero risulti informato onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dall'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ.
13062/2000).
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Risulta esperito invano il tentativo di conciliazione nell'udienza presidenziale del
28.10.2025.
Nel merito, va accolta la domanda di separazione, sulla quale concordano entrambe le parti.
Appare evidente, infatti, che è diventata intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi, che è venuta meno tra gli stessi la comunione materiale e spirituale instauratasi con la celebrazione del matrimonio, contratto in data
29.06.2013 in RR (NA), come dimostra la circostanza che essi vivono separati di fatto da tempo. Non vi è dubbio, invero, che si è verificata una frattura, un dissidio, oggettivamente accertabile, che attiene al rapporto coniugale complessivamente considerato, che li ha portati a non coabitare più e a chiedere la separazione.
Appaiono conformi agli interessi della figlia minore, , come sopra Persona_2
generalizzata, rispettose delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle nuove norme del codice civile, le seguenti condizioni della separazione, concordate nella fase presidenziale:
Per_
“ – Affido condiviso della minore , nato ad [...] il [...] di anni 11, con domiciliazione della stessa presso il domicilio materno;
- assegnazione della casa coniugale alla sig.ra
; - contributo paterno per il mantenimento della figlia minorenne di Parte_1
350,00 € al mese , da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese Parte_1
a mezzo bonifico, vaglia postale o contanti con indicizzazione annuale ST , con contribuzione a carico del nella misura del 50% delle spese straordinarie a favore della minore (mediche Controparte_1 non coperte dal SN , scolastiche, parascolastiche) previamente concordate ed in ogni caso documentate secondo le linee guida del Protocollo COA-Tribunale Nola 21.5.2021 ; attribuzione del 100% dell'
Assegno Unico in capo alla madre;
con il diritto dovere del padre di tenere con sé la figlia per due pomeriggi a settimana che in mancanza di diversa intesa delle parti e stante le dichiarazioni prese a verbale si indicano nel martedì e giovedì dalle ore 17,00 fino alle ore 20:00 e il primo e il terzo weekend del mese dalle 13:30 del sabato alle ore 20,00 della domenica;
il padre sarà con la minore nel periodo natalizio secondo la regola dell'alternanza dalle ore 15.00 alle ore 24,00 del 24 o dalle ore 13,00 alle ore 21,00 del 25 dicembre dalle ore 15.00 del 31, dicembre fino alla fine dei festeggiamenti e dalle
13,00 alle ore 21,00 del 1 gennaio;
la giornata del 6 gennaio dalle ore 12,00 alle 21,00 ; nel periodo pasquale, sempre ad anni alterni, dalle ore 10,00 alle ore 20.00 della domenica di Pasqua o dalle ore
10.00 sino alle ore 20.00 del lunedì in Albis;
quindici giorni anche non consecutivi nei mesi di luglio
o di agosto da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
il giorno dell'onomastico o del compleanno ad anni alterni.
Potrà trascorrere la festa del papà nonché il giorno del suo compleanno e del suo onomastico con il minore tenuto conto dell'esigenze dello stesso e di quelle lavorative di entrambi i genitori. Nel caso di impedimento della madre e/o di impegno concomitante del minore – festa, momenti di gioco in compagnia , sport….. – la ricorrente comunicherà diversa fascia oraria.
Nel caso di impedimento del padre sarà sua cura comunicarlo per tempo alla madre e magari concordare per le vie brevi (messagistica istantanea watsupp, altro orario) .
Dispone che i genitori si scambino un recapito telefonico al quale siano reperibili per qualsiasi comunicazione urgente riguardante la figlia minore.
Nei giorni e nei periodi in cui il minore sta con un genitore, l'altro dovrà impegnarsi a garantire e ad assicurare almeno contatti telefonici.
Il Giudice prescrive ai coniugi una positiva collaborazione per una gestione coesa della genitorialità e per incrementare la serenità psicologica del minore.”
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata a [...] il [...] e
[...] CP_1
nato a [...] il [...], che hanno contratto
[...]
matrimonio il giorno 29.06.2013 in ACERRA (NA), trascritto presso l'Ufficio di
Stato Civile di detto Comune (Atto n. 64, Parte II, Serie A);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
c) dichiara cessata la materia del contendere su ogni altra domanda.
d) prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex artt. 1321 e 1322 cc. e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello
Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile;
f) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 06.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 28/09/2021 al n. 5871/2021 R.G. avente ad oggetto:
Separazione giudiziale promosso da:
nata a [...] il [...], Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. NUNZIATA PAOLO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
nato a [...] il [...], Controparte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. DI CAPRIO ROSA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-resistente- con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interveniente necessario-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27.09.2021, la ricorrente, sig.ra
[...]
, premesso di aver contratto matrimonio concordatario Parte_1
con il sig. in RR (NA) il 29.06.2013, dalla cui Controparte_1
unione nasceva una figlia, , il 13.03.2014 in RR, chiedeva pronunciarsi Per_1
la separazione personale dei coniugi, l'affidamento condiviso della minore con collocazione presso la madre, assegnazione della casa coniugale per sé e la previsione di un assegno di mantenimento per la figlia nella misura di euro 800,00, oltre il 100% delle spese straordinarie a carico del coniuge.
Il resistente si costituiva regolarmente in giudizio e instava altrettanto per una pronuncia di separazione personale dei coniugi, l'affidamento condiviso della minore con collocazione presso la madre e con la previsione di un preciso calendario per il diritto di visita paterno, determinarsi, infine, a suo carico il mantenimento per la figlia minore nella misura di euro 300,00, oltre il concorso al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 28.02.2022, rilevata la forte conflittualità delle parti, soprattutto in merito alla determinazione di un congruo assegno di mantenimento per la minore, stante anche le contrastanti versioni in merito alla capacità reddituale del sig. , il Giudice si riservava, concedendo termine per note CP_1
ex art. 127ter c.p.c. per consentire alle parti di depositare documentazione attestante la propria condizione reddituale. Pertanto, con ordinanza del
26.03.2022, esaminata la documentazione prodotta telematicamente dalle parti, autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva l'affido condiviso della minore con collocazione presso la madre, assegnava la casa coniugale alla stessa e determinava in euro 350,00 il contributo per il mantenimento della minore a carico del padre, sig. . CP_1
A seguito di una lunga fase istruttoria in cui si è proceduto all'audizione di testi nonché all'ascolto della figlia minore della coppia, , con ordinanza del Per_1 30.10.2025, il Giudice riteneva di poter formulare una proposta conciliativa alle parti e, pertanto, convocava le stesse all'udienza del 03.11.2025 per esporla alle stesse.
Alla predetta udienza presidenziale, dunque, a seguito di contraddittorio col
Giudice, le parti accettavano la proposta conciliativa formulata dallo stesso.
Dunque, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, il Giudice si riservava e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Per_
“ – Affido condiviso della minore , nato ad [...] il [...] di anni 11, con domiciliazione della stessa presso il domicilio materno;
- assegnazione della casa coniugale alla sig.ra
; - contributo paterno per il mantenimento della figlia minorenne di Parte_1
350,00 € al mese , da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese Parte_1
a mezzo bonifico, vaglia postale o contanti con indicizzazione annuale ST , con contribuzione a carico del nella misura del 50% delle spese straordinarie a favore della minore (mediche Controparte_1 non coperte dal SN , scolastiche, parascolastiche) previamente concordate ed in ogni caso documentate secondo le linee guida del Protocollo COA-Tribunale Nola 21.5.2021 ; attribuzione del 100% dell'
Assegno Unico in capo alla madre;
con il diritto dovere del padre di tenere con sé la figlia per due pomeriggi a settimana che in mancanza di diversa intesa delle parti e stante le dichiarazioni prese a verbale si indicano nel martedì e giovedì dalle ore 17,00 fino alle ore 20:00 e il primo e il terzo weekend del mese dalle 13:30 del sabato alle ore 20,00 della domenica;
il padre sarà con la minore nel periodo natalizio secondo la regola dell'alternanza dalle ore 15.00 alle ore 24,00 del 24 o dalle ore 13,00 alle ore 21,00 del 25 dicembre dalle ore 15.00 del 31, dicembre fino alla fine dei festeggiamenti e dalle
13,00 alle ore 21,00 del 1 gennaio;
la giornata del 6 gennaio dalle ore 12,00 alle 21,00 ; nel periodo pasquale, sempre ad anni alterni, dalle ore 10,00 alle ore 20.00 della domenica di Pasqua o dalle ore
10.00 sino alle ore 20.00 del lunedì in Albis;
quindici giorni anche non consecutivi nei mesi di luglio
o di agosto da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
il giorno dell'onomastico o del compleanno ad anni alterni.
Potrà trascorrere la festa del papà nonché il giorno del suo compleanno e del suo onomastico con il minore tenuto conto dell'esigenze dello stesso e di quelle lavorative di entrambi i genitori.
Nel caso di impedimento della madre e/o di impegno concomitante del minore – festa, momenti di gioco in compagnia , sport….. – la ricorrente comunicherà diversa fascia oraria. Nel caso di impedimento del padre sarà sua cura comunicarlo per tempo alla madre e magari concordare per le vie brevi (messagistica istantanea watsupp, altro orario) .
Dispone che i genitori si scambino un recapito telefonico al quale siano reperibili per qualsiasi comunicazione urgente riguardante la figlia minore.
Nei giorni e nei periodi in cui il minore sta con un genitore, l'altro dovrà impegnarsi a garantire e ad assicurare almeno contatti telefonici.
Il Giudice prescrive ai coniugi una positiva collaborazione per una gestione coesa della genitorialità e per incrementare la serenità psicologica del minore.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c. Va precisato, infatti, che il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso, risultando sufficiente che l'ufficio del Pubblico
Ministero risulti informato onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dall'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ.
13062/2000).
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Risulta esperito invano il tentativo di conciliazione nell'udienza presidenziale del
28.10.2025.
Nel merito, va accolta la domanda di separazione, sulla quale concordano entrambe le parti.
Appare evidente, infatti, che è diventata intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi, che è venuta meno tra gli stessi la comunione materiale e spirituale instauratasi con la celebrazione del matrimonio, contratto in data
29.06.2013 in RR (NA), come dimostra la circostanza che essi vivono separati di fatto da tempo. Non vi è dubbio, invero, che si è verificata una frattura, un dissidio, oggettivamente accertabile, che attiene al rapporto coniugale complessivamente considerato, che li ha portati a non coabitare più e a chiedere la separazione.
Appaiono conformi agli interessi della figlia minore, , come sopra Persona_2
generalizzata, rispettose delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle nuove norme del codice civile, le seguenti condizioni della separazione, concordate nella fase presidenziale:
Per_
“ – Affido condiviso della minore , nato ad [...] il [...] di anni 11, con domiciliazione della stessa presso il domicilio materno;
- assegnazione della casa coniugale alla sig.ra
; - contributo paterno per il mantenimento della figlia minorenne di Parte_1
350,00 € al mese , da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese Parte_1
a mezzo bonifico, vaglia postale o contanti con indicizzazione annuale ST , con contribuzione a carico del nella misura del 50% delle spese straordinarie a favore della minore (mediche Controparte_1 non coperte dal SN , scolastiche, parascolastiche) previamente concordate ed in ogni caso documentate secondo le linee guida del Protocollo COA-Tribunale Nola 21.5.2021 ; attribuzione del 100% dell'
Assegno Unico in capo alla madre;
con il diritto dovere del padre di tenere con sé la figlia per due pomeriggi a settimana che in mancanza di diversa intesa delle parti e stante le dichiarazioni prese a verbale si indicano nel martedì e giovedì dalle ore 17,00 fino alle ore 20:00 e il primo e il terzo weekend del mese dalle 13:30 del sabato alle ore 20,00 della domenica;
il padre sarà con la minore nel periodo natalizio secondo la regola dell'alternanza dalle ore 15.00 alle ore 24,00 del 24 o dalle ore 13,00 alle ore 21,00 del 25 dicembre dalle ore 15.00 del 31, dicembre fino alla fine dei festeggiamenti e dalle
13,00 alle ore 21,00 del 1 gennaio;
la giornata del 6 gennaio dalle ore 12,00 alle 21,00 ; nel periodo pasquale, sempre ad anni alterni, dalle ore 10,00 alle ore 20.00 della domenica di Pasqua o dalle ore
10.00 sino alle ore 20.00 del lunedì in Albis;
quindici giorni anche non consecutivi nei mesi di luglio
o di agosto da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
il giorno dell'onomastico o del compleanno ad anni alterni.
Potrà trascorrere la festa del papà nonché il giorno del suo compleanno e del suo onomastico con il minore tenuto conto dell'esigenze dello stesso e di quelle lavorative di entrambi i genitori. Nel caso di impedimento della madre e/o di impegno concomitante del minore – festa, momenti di gioco in compagnia , sport….. – la ricorrente comunicherà diversa fascia oraria.
Nel caso di impedimento del padre sarà sua cura comunicarlo per tempo alla madre e magari concordare per le vie brevi (messagistica istantanea watsupp, altro orario) .
Dispone che i genitori si scambino un recapito telefonico al quale siano reperibili per qualsiasi comunicazione urgente riguardante la figlia minore.
Nei giorni e nei periodi in cui il minore sta con un genitore, l'altro dovrà impegnarsi a garantire e ad assicurare almeno contatti telefonici.
Il Giudice prescrive ai coniugi una positiva collaborazione per una gestione coesa della genitorialità e per incrementare la serenità psicologica del minore.”
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata a [...] il [...] e
[...] CP_1
nato a [...] il [...], che hanno contratto
[...]
matrimonio il giorno 29.06.2013 in ACERRA (NA), trascritto presso l'Ufficio di
Stato Civile di detto Comune (Atto n. 64, Parte II, Serie A);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
c) dichiara cessata la materia del contendere su ogni altra domanda.
d) prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex artt. 1321 e 1322 cc. e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello
Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile;
f) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 06.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca