Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 2787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2787 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02787/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01471/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1471 del 2024, proposto da
RO RB, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Tamborino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziana Giovanna Norrito, Francesco Gramuglia, Francesco Velardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del proprio trattamento di fine servizio con inclusione dei benefici economici normativamente contemplati all’art. 6 bis D.L. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987 n. 472, come introdotto dall’articolo 21, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 232, con il conseguente obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo, dei “sei scatti stipendiali” contemplati dalle disposizioni citate, nonché la condanna dell’Amministrazione resistente alla corresponsione in favore del ricorrente delle spettanti somme aggiuntive a titolo di indennità di buonuscita, scaturenti dalla differenza tra il TFS effettivamente calcolato dall’Istituto e quello ricalcolato mediante inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Istituto Nazionale Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. TO LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha riferito di avere svolto servizio presso l’Arma dei Carabinieri e di essere stato collocato a riposo a domanda, in data 30/09/2021, dopo aver conseguito il cinquantacinquesimo anno di età ed oltre trentacinque anni di servizio utile ai fini contributivi, con TFS liquidato in data 01/11/2023.
Ha, quindi, chiesto l’accertamento del diritto ad avere riconosciuto, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, il beneficio previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, che stabilisce:
«1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovraintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all’articolo 2,commi 5, 6 e 10 e all’articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990 »,
chiedendo la condanna dell’Istituto pensionistico al pagamento dovuto quale differenza rispetto al TFS liquidato, oltre interessi e rivalutazione.
L’applicabilità di tali disposizioni ai dipendenti dell’Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza e, in generale, ai corpi militari, ad avviso dei ricorrenti, risulterebbe dal terzo comma dell’articolo 1911 del d.lgs. n. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare), che testualmente prevede:
« Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 ».
Si è costituito in giudizio l’I.N.P.S., con atto di mera forma.
Alla pubblica udienza del 18 novembre 2025, alla presenza dei difensori, la causa è stata posta in decisione.
Preliminarmente, il collegio rileva la sussistenza della legittimazione passiva dell’I.N.P.S., che, per consolidata giurisprudenza, è da individuare quale l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita (cfr. ex multis , Cons. Stato, Sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231, Cons. Stato, Sez. VI, 6 settembre 2010, n. 6465, Cons. Stato, sez. VI, 31 gennaio 2006, n. 329), nei cui confronti, quindi, è stata ritualmente instaurata la controversia.
Nel merito, il ricorso è da accogliere per le considerazioni e nei limiti che seguono.
La questione relativa all’applicabilità del beneficio in questione a coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi dell’art. 2 della legge 232/1990, ossia coloro che conseguono il requisito di 55 anni in presenza di un servizio utile di 35 anni, è stata ripetutamente affrontata dal giudice d’appello (C.G.A.R.S. 28 giugno 2022, n.770, cui si rinvia per una dettagliata ricostruzione dell’istituto; cfr. anche, nello stesso senso, cfr. C.G.A.R.S. dalla n. 471 alla n. 487 del 27 luglio 2023 e Cons. Stato, sez. II, 5 dicembre 2023, n. 10524 e 18 dicembre 2023, n. 10916):
“ L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 dispone l’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 503, che riguarda l’importo della pensione: al comma 1 con riferimento ai casi di cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e al comma 2 con riferimento al personale che cessa dal servizio a domanda, ma previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito. Detta disposizione si applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della disposizione (“sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile [...]”) e dal riferimento all’articolo 13 del d. lgs. n. 503/1992, che riguarda l’importo della pensione. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non modifica pertanto il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione, per quanto rileva nella presente controversia, all’attribuzione dei sei scatti contributi di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ” (C.G.A.R.S. 28 giugno 2022, n.770; cfr. anche, ex multis , T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, n. 2550/2023).
Ulteriore argomento a supporto della tesi accolta dal giudice di appello – e condivisa da questo Tribunale – si trae dall’art. 1911 del codice dell’ordinamento militare:
“ 13.8. Nel quadro così delineato, che vede l’applicazione dell’istituto de quo al trattamento di fine rapporto del personale delle forze di polizia ai sensi dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, trova la propria ragion d’essere l’art. 1911 comma 3 del c.o.m. Detta disposizione, che si applica a tutte le forze di polizia ad ordinamento militare in ragione della collocazione della stessa all'interno del Codice dell'ordinamento militare, dispone, con riferimento all'attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio, che “continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472” ai soli fini del trattamento di fine rapporto (così la rubrica dell’articolo). Il Codice dell’ordinamento militare si è quindi limitato a non innovare (anzi sottolineando la perdurante vigenza), con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare (essendo questo l'ambito di applicazione del Codice), il regime in vigore per il calcolo dell'indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, che comprende, come visto, sia gli appartenenti all’ordinamento militare, sia gli appartenenti all’ordinamento civile delle forze di polizia ” (così C.G.A.R.S. cit.).
Il Consiglio di giustizia amministrativa ha risolto in senso favorevole per i dipendenti anche l’ulteriore questione, relativa alla natura decadenziale (o meno) del termine previsto per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza (questione sollevata dall’ente previdenziale anche nel presente giudizio):
“… il rispetto del termine del 30 giugno è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo. Il termine del 30 giugno non è quindi un termine di decadenza ma rappresenta un onere per l'interessato, che incide sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa di collocamento a riposo del medesimo. Né può ammettersi una diversa interpretazione di detto termine, riferito espressamente alla domanda di collocamento a riposo. Invero, il rispetto del termine del 30 giugno non può essere considerato una condizione la cui inottemperanza impedisce il collocamento a riposo a domanda (nel senso quindi di ritenere che il collocamento a riposo a domanda sia ammissibile solo se richiesto nel periodo immediatamente seguente al verificarsi delle due condizioni predette). Il già richiamato comma 3 lascia intendere infatti che il collocamento a riposo a domanda possa avvenire anche in anni successivi, dipendendo esclusivamente dalla data di presentazione dell’istanza. Neppure può considerarsi che la presentazione della domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno incida esclusivamente sull'attribuzione dei sei scatti ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita, dal momento che non si rinviene una ragionevole giustificazione della diversità di trattamento che sarebbe riservata a coloro che presentano la domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le condizioni di anzianità, che si gioverebbero dell'attribuzione dei sei scatti, rispetto a coloro che la presentano nelle annualità successive (essendo quindi collocati a riposo entro il successivo primo gennaio), che non si gioverebbero di detta attribuzione. Sicché solo una norma chiara nel senso della natura decadenziale del termine potrebbe fondare una diversità di trattamento non passibile di interpretazione costituzionalmente orientata, atteso che “le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali (Corte cost., sentenza 22 ottobre 1996 n. 356 e ordinanza 19 giugno 2019 n. 151). Quindi, anche a ritenere (soltanto) ambigua la disposizione sul termine del 30 giugno, detta ambiguità “non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6-bis comma 2 del d.l. n. 387 del 1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti” (Cons. St. sez. III, 22 febbraio 2019 n. 1231) ” (cfr. C.G.A.R.S. cit.).
Né il collegio nutre duddi sulla compatibilità costituzionale delle norma in narrativa.
A tal riguardo occorre innanzitutto chiarire che l’indennità di buonuscita dei dipendenti statali, pur realizzando una funzione previdenziale, ha natura retributiva e, alla luce del principio di proporzionalità sancito dall’art. 36 Cost., deve essere commisurata all’ultima retribuzione (Cass., sez. L, 13/06/2012, n. 9646).
Il carattere retributivo della prestazione in esame impedisce, di conseguenza, di assumere quale tertium comparationis , nel giudizio di ragionevolezza della norma (i.e.: dell’art. 6-bis, d.l. 387/1987), l’art. 52, del d.p.r. 1093 del 1972, che individua propriamente i requisiti di anzianità per il diritto alla pensione dei militari. Sotto il diverso profilo della razionalità intrinseca della norma, non può altresì non evidenziarsi come l’interpretazione ampia della definizione di “forza di polizia” richiamata dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 risponde, nell’intento della giurisprudenza amministrativa consolidatasi in materia, all’esigenza di rendere coerente l’istituto esaminato con la ratio legis (di omogeneizzazione del trattamento retributivo degli appartenenti alle diverse forze di polizia) quale desumibile dall’art. 1 del medesimo decreto-legge, in conformità appunto con il canone della ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., e di prevenire applicazioni ingiustificatamente restrittive ai danni di quanti esercitano funzioni di polizia all’interno di forze a ordinamento militare (quali appunto l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di finanza).
Così definito l’ambito di applicazione soggettiva del beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6- bis del d.l. n. 387/1987, ne consegue che la disposizione di copertura finanziaria recata dall’art. 1 del citato decreto va riferita di necessità a tutti i soggetti beneficiari della normativa di favore. Non può quindi ravvisarsi nessuna violazione del principio costituzionale di copertura finanziaria (art. 81, comma 3, Cost.), sia perché una norma di copertura finanziaria effettivamente esiste (v. art. 1, d.l. n. 387/1987) sia perché il principio della copertura finanziaria costituisce un limite per il legislatore, non per il giudice chiamato a interpretare e applicare la legge in coerenza con il complessivo quadro normativo e ordinamentale.
In conclusione, il ricorso merita accoglimento nei termini sopra detti, ad esclusione della domanda di riconoscimento, oltre che degli interessi, anche della rivalutazione delle somme dovute dall’Amministrazione a valle del ricalcolo del TFS: ed invero, osta all’ultima richiesta di parte ricorrente il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione previsto sul piano normativo dall’art. 22, comma 36, della legge 724/1994 (cfr. Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza 8 marzo 2024, n. 6265): né parte ricorrente ha documentato in atti la sussistenza di un maggior danno dovuto alla mancata rivalutazione.
Sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
l Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento di fine servizio; condanna l’Amministrazione a provvedere al ricalcolo del TFS nei sensi sopra indicati e al pagamento dell’eventuale differenza dovuta, oltre interessi dalla maturazione del diritto sino all’effettivo soddisfo.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO LE, Presidente, Estensore
LA SA US, Primo Referendario
Marco Maria Cellini, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TO LE |
IL SEGRETARIO