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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 09/10/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.C. 1095/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minori
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott.ssa Carmela Mascarello Presidente dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere Consigliere Relatore dott.ssa Roberta Collidà Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile per separazione personale dei coniugi iscritta al numero di R.G.C. sopra indicato, promossa in grado di appello da:
elettivamente domiciliata in Paruzzo (NO), Via Piana n. 4/A, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Barbara Pirali che la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTE
contro
:
, elettivamente domiciliato in Galliate (NO), Via Rigorini n. 51, COroparte_1 presso lo studio dell'Avv. Laura Pollastro che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLATO
nei confronti delle minori:
nata a [...] il [...] (C.F. Persona_1
), nata a [...] il [...] (C.F. C.F._1 Parte_2
) e nata a [...] il [...] (C.F. C.F._2 COroparte_2
) rappresentate e difese dal curatore speciale Avv. Stefano C.F._3
AR (C.F. ) nominato con provvedimento di questa Corte CodiceFiscale_4
d'Appello del 24.01.2025, presso lo studio del quale sono domiciliate (parti ammesse al patrocinio a Spese dello Stato - Prot. 752/2025)
E con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, contrario all'accoglimento del gravame.
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 268/2024 del Tribunale di Novara emessa nella causa civile di primo grado tra le parti, iscritta al n. r.g. 807/2021.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in parziale riforma della sentenza impugnata:
- avuto riguardo ai preminenti interessi delle minori come risultanti all'esito degli espletati accertamenti tecnico-psicologici e delle relazioni dei Servizi Sociali, AFFIDARE le figlie minori e in via COroparte_2 Parte_2 Persona_1 esclusiva alla madre con collocazione delle minori presso la medesima, adottando i provvedimenti ritenuti convenienti in merito alla presa in carico da parte dei Servizi Sociali e del NPI.
- DISCIPLINARE le modalità di visita delle minori al padre , avuto riguardo ai Parte_3 preminenti interessi delle minori come risultanti all'esito degli espletati accertamenti tecnico-psicologici e delle relazioni dei Servizi Sociali, che gli incontri avvengano alla presenza degli Operatori del Servizio Sociale territorialmente competente in base al luogo di residenza delle minori;
- PORRE A CARICO del padre, a titolo di concorso al mantenimento di ciascuna minore, la somma di € 150,00 mensili per ciascuna figlia, somma da adeguarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, in considerazione del significativo decremento delle di lei condizioni reddituali, precisando che per spese straordinarie saranno da intendersi unicamente quelle indicate in materia nel Protocollo del Tribunale di Torino;
- attesa la piena indisponibilità del padre a collaborare con la ricorrente, AUTORIZZARE la madre a richiedere in autonomia il trasferimento della residenza delle minori, il rilascio della carta d'identità per le minori valida per l'espatrio, la regolarizzazione di eventuali libretti di risparmio intestati alle minori, nonché in generale a compiere tutti gli atti e le formalità necessarie alla tutela degli interessi delle minori, ivi comprese le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, senza necessità di acquisizione del consenso paterno;
- ORDINARE in ogni caso ai Servizi Sociali e di NPI territorialmente competenti l'avvio in favore di e di un percorso di affrancamento dalle condotte Parte_4 Pt_2 manipolative e di assoggettamento psicologico messe in atto dal padre;
- ORDINARE in ogni caso al sig. di intraprendere: a) un percorso COroparte_1 presso il CSM territorialmente competente volto a migliorare la sua consapevolezza rispetto al proprio funzionamento ed alla propria patologia psichica;
b) un percorso di sostegno alla genitorialità presso l'NPI territorialmente competente;
- CONDANNARE ex art 96 cpc parte convenuta appellata al risarcimento dei danni in favore di parte appellante da liquidarsi anche d'ufficio in sentenza, ovvero di una somma da determinarsi in via equitativa secondo giustizia. In ogni caso con il favore di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria si chiede che l'Ill.ma Corte d'Appello adita voglia acquisire d'ufficio: a) copia integrale del fascicolo rubricato n. 486/2024 U.A.C. Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta PM dott.ssa Vittina Pinto;
c) copia integrale del fascicolo rubricato n. 980/2023 RG Trib. Dibattimento - Tribunale di Novara
2 Sezione Penale GOT dott.ssa Giuseppina Maria Rossi.
Per parte appellata:
IN VIA PRINCIPALE - Disporre l'affidamento esclusivo di e al padre, con Persona_1 Pt_2 collocamento presso di lui;
Con
-Disporre l'affidamento condiviso di , con collocamento presso il padre insieme alle sorelle;
- Disporre un contributo mensile al mantenimento delle minori, a carico della madre da versare al padre entro il primo di ogni mese, pari ad euro 600,00, oltre il 100% delle spese straordinarie.
- Stabilire per la madre un diritto di visita di e , purché nel rispetto della Persona_1 Pt_2 Con volontà di queste ultime, e ben disciplinato per , prevedendo: due incontri infrasettimanali, weekend alternati, alternanza nelle festività e vacanze. IN SUBORDINE - Disporre l'affidamento esclusivo e il collocamento presso il padre per le minori e Persona_1 Pt_2 Con
-Disporre l'affidamento condiviso della minore , con collocamento prevalente presso la madre, Con
-Prevedere, per il padre ampio diritto di visita con la figlia da calendarizzarsi in modo graduale, ma con una frequenza crescente,
-Stabilire, a carico della madre, un assegno di mantenimento pari a euro 500,00 per
[...]
e da versare al padre entro il primo di ogni mese, oltre il 100% delle spese Per_1 Pt_2 straordinarie.
-Stabilire per la madre un diritto di visita di e purché sia nel rispetto Persona_1 Pt_2 della volontà di queste ultime. CO In ogni caso presa in carico del nucleo famigliare da parte della Con il favore di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Per il Curatore speciale: respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, a parziale riforma della sentenza impugnata, confermare l'affido di e di al servizio sociale per la durata massima di Persona_1 Pt_2 due anni con le modalità individuate nella sentenza di primo grado;
disporre la collocazione prevalente di e di presso il padre demandando Persona_1 Pt_2 tuttavia al servizio affidatario la collocazione diurna delle medesime presso un soggetto terzo;
disporre il mantenimento dei rapporti tra le sorelle secondo tempi e modalità individuate dai servizi;
invitare il signor ad intraprendere un percorso presso il CSM volto a Persona_1 migliorare la sua consapevolezza rispetto al proprio funzionamento ed alla propria patologia psichica, nonché presso il Servizio di NPI al fine di iniziare un serio percorso di sostegno alla genitorialità; Con accogliere la domanda di appello in punto affido esclusivo rafforzato della minore alla madre disponendo incontri tra padre e figlia secondo le modalità e i tempi individuate dai servizi incaricati;
respingere le altre domande di appello relative all'affidamento esclusivo di e Persona_1 di alla madre e di collocazione presso di lei;
Pt_2 confermare nel resto la sentenza di primo grado.
3
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante signora agisce contro il marito separato, signor Parte_1 [...] per la parziale riforma della sentenza n. 268/2024, pubblicata in data CP_1
02.04.2024, emessa dal Tribunale di Novara, che ha pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi con addebito al marito e disposto in ordine ai rapporti economici tra coniugi e all'affidamento delle tre figlie minori della coppia. I signori e hanno contratto matrimonio concordatario il Persona_1 Pt_1
30.08.2009. Dall'unione sono nate tre figlie: (26.07.2010), Persona_1 Pt_2 Con (11.02.2014) e (22.08.2017). Con l'appellata sentenza, il Tribunale di Novara ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, con addebito di colpa al in quanto ritenuto responsabile di Persona_1 condotte offensive della dignità della moglie, inclusi epiteti ingiuriosi (come "scema", "ignorante") e aggressioni fisiche (un pugno al volto, un tentativo di defenestrazione), eventi che hanno determinato l'intollerabilità della convivenza, mentre la domanda di addebito avanzata dal ontro la è stata respinta per mancanza Persona_1 Pt_1 di prova. Il Tribunale ha accertato, tramite CTU e audizione della minore che la stessa, come Per_1 la OR entrambe conviventi con il padre sin dal provvedimento presidenziale, Pt_2 Con ha un netto rifiuto verso la madre, con la quale, invece, vive la OR più piccola, (audizione del 7.3.2023: “non la sento mai, non voglio avere niente a che fare con lei, Per_1 mi fa stare male, per l'abbandono e per avere portato via la OR più piccola e per avere accusato mio padre di cose mai accadute. Ha accusato mio padre di tentato femminicidio, mai successo ... Io non la penso neanche, non voglio vederla … è come se non provassi più niente per lei ... Io so che è mia madre, ma non potete obbligarmi a vederla anche se non voglio … (Voglio vivere) da mio padre, insieme alle due mie sorelle”). I Servizi sociali hanno rilevato nella relazione in data 25-05-2022 che “le comunicazioni con il padre delle minori sono caratterizzate da una chiusura alla collaborazione e da un atteggiamento che sembra voler imporre esclusivamente il proprio punto di vista e le proprie decisioni sulle minori. In considerazione della mancata collaborazione del sig. non è stato possibile attivare alcun tipo di intervento educativo individuale Persona_1 con e pur ravvisandone la necessità. Anche la presa in carico psicologica di Per_1 Pt_2
e da parte del Servizio di NPI non è stata attivata, in quanto, per entrambe, il Per_1 Pt_2 sig. aveva espresso il proprio dissenso, poi concretizzandosi nel rifiuto sia Persona_1 di che di a parlare con la psicologa. Il sig. ha espresso sia a Per_1 Pt_2 Persona_1 parole che con i suoi comportamenti ed atteggiamenti la volontà di non accogliere alcun tipo di indicazione, di proposta e di intervento professionale, incurante anche del richiamo del Giudice contenuto nel verbale del 13.07.2021”. Nella relazione dei Servizi sociali del 28.06.2021 si riporta che, in occasione della visita domiciliare, l'assistente sociale osserva come nella foto di famiglia sia stata tagliata la testa della sig.ra ; le Pt_1 figlie spiegano di essere state loro a farlo. Il CTU ha ripreso questo dato nel corso dell'istruttoria peritale, evidenziando che il signor ha dichiarato di non Persona_1 essere intervenuto a fermare le figlie, “lasciandole fare”. La CTU riporta: “significativo come il sig. ribadisca più volte negli incontri peritali che le figlie da sole Persona_1
“sono arrivate ad avere un pregiudizio verso la madre”, perché “la sig.ra le ha abbandonate e le fa tutt'ora soffrire”.
4 La CTU ha osservato che “negli incontri peritali si osserva un'alleanza padre-figlia che risulta fortemente disfunzionale, si fa carico della sofferenza del padre ritenendolo
Per_1 vittima della separazione, osservando che il padre non si merita quanto accaduto e accusando la madre di averli lasciati e fatti soffrire. Riversa una significativa carica di rabbia verso la figura materna, tutt'ora la madre li sta facendo soffrire perché non permette Con a di vivere con loro … ha interiorizzato la narrazione del padre, ha fatto suoi i
Per_1 bisogni e le richieste del padre occupandosi della sofferenza paterna, si osserva inoltre come sia anche portavoce della sintomatologia psicofisica del padre mostrando una
Per_1 sintomatologia fisica analoga a quella paterna (svenimenti). Nel corso dell'incontro peritale congiunto tra sorelle si mostra svalutante la figura materna quando ne parla dinanzi
Per_1 Con a e alla piccola;
risulta inoltre svalutante nei confronti della sorella Pt_2
Per_1 Pt_2 in linea con una svalutazione paterna verso ”. La CTU ha evidenziato che “la Pt_2 Con frequentazione di con risulta pertanto pericolosa per gli attacchi di alla
Per_1
Per_1 figura materna”.
La CTU ha concluso che “il quadro clinico-evolutivo di è seriamente preoccupante” Per_1 per l'esistenza di “un rischio evolutivo importante per la minore”. Quanto a la CTU Pt_2 ha rilevato che “l'evoluzione prognostica del quadro clinico … è negativa, è possibile una evoluzione in una dimensione depressiva, con vissuti di tristezza, isolamento e ritiro in sé stessa, già in parte osservati”.
La CTU ha concluso che “la relazione del sig. con le figlie maggiori è una Persona_1 relazione disfunzionale con tratti patologici, in particolare è invischiata in una Per_1 relazione in cui è adesiva al pensiero paterno senza possibilità di riflessione critica avendo interiorizzato bisogni, aspettative, desideri del padre in una relazione in cui da subito, a causa della manipolazione del sig. si è fatta carico della sua sofferenza Persona_1 emotiva, tra l'altro mai nascosta ma anzi esplicitata, sostenendolo, proteggendolo e facendosi portavoce dei suoi pensieri. La pericolosità di questa relazione con le figlie è legata anche all'assenza di un pensiero critico nel sig. il quale nega ogni Persona_1 forma di condizionamento anche posto dinanzi alla evidenza delle frasi da lui riportate alle figlie, frasi come “vostra madre vi ha abbandonate e non si è mai occupata di voi, è una bugiarda che racconta che l'ho aggredita, ecc” che di certo non hanno tutelato ma anzi hanno esposto le figlie ad una situazione di grave conflitto. L'intero nucleo famigliare, inclusa la nonna paterna è adesivo ad un unico pensiero, la sig.ra è colpevole di Pt_1 aver abbandonato marito e figlie e di averli fatti soffrire assumendo in questo modo il ruolo di persecutore esterno su cui riversare rabbia e aggressività. La manipolazione delle figlie, da parte del sig. in particolare di ha fatto sì che la ragazzina sia Persona_1 Per_1 diventata uno strumento delle proprie rivendicazioni verso la sig.ra , al punto da Pt_1 investirla del ruolo di portavoce e interfaccia con i Servizi e ogni altra figura istituzionale verso le quali lo stesso dimostra insofferenza e rifiuto ad attenersi alle indicazioni, ad es. Con sulle modalità di incontro con la figlia , sulle indicazioni della necessità di un intervento psicologico, sociale ed educativo delle figlie maggiori, e in generale sulle indicazioni date nella relazione con le figlie maggiori. Ogni modalità concordata, anche con il suo CTP non è stata osservata dal sig. anto che la sua CTP ha dismesso il mandato. E' di Persona_1 particolare allarme la dinamica del rapporto del padre con le figlie maggiori. Nello specifico
si è identificata con la figura paterna, il quale non è in grado di proteggerla e Per_1 tutelarla, ma anzi, viene utilizzata come strumento per demolire l'immagine materna, mantenendo il sig. una autocentratura assoluta, non negoziabile o Persona_1
5 modificabile. presenta gli indicatori di una “identificazione con l'aggressore”, una Per_1 richiesta che il padre in una dimensione patologica muove alla bambina chiedendole di aderire ai suoi pensieri e agire per sua parte. Tale dinamica patologica rappresenta un gravissimo rischio evolutivo e un pregiudizio elevato per le minori, le quali non possono permettersi di dare avvio al naturale processo di separazione-individuazione verso una propria identità e autonomia anche di pensiero, ma si posizionano su funzionamenti psichici di tipo collusivo e sulla dimensione depressiva ( ). A ciò si aggiunga che Per_1 Pt_2 seppur l'immagine materna al momento appare ancora in parte conservata, tale esacerbata demolizione della figura materna da parte del sig. di fatto rischia di Persona_1 compromettere l'identificazione delle bambine con un femminile che attualmente non risulta essere accettabile proprio per l'ingerenza paterna, ponendo le basi per la strutturazione di un possibile disturbo di personalità. La sintomatologia psicofisica espressa da esemplifica quanto sopra riportato: la ragazzina è talmente identificata Per_1 con il padre che manifesta gli stessi sintomi paterni, elicitati dallo stesso che indirizza la bambina anche nel tipo di sintomatologia (“adesso svieni”, “lo so che svieni”, osservato dalla scrivente in un momento di incontro padre-figlia). infine risulta invischiata in Per_1 una relazione in cui sembra pericolosamente essere investita del ruolo sostitutivo della Con madre anche nella relazione con … La gravità del condizionamento su e Per_1
è elevata e sta portando il processo evolutivo delle minori a posizionarsi su Pt_2 funzionamenti patologici della personalità. I tratti psichici e comportamentali del sig. fanno concretamente temere per eventuali agiti del padre nel caso in cui le Persona_1 figlie fossero domiciliate o riprendessero i rapporti con la madre …”.
Con Diversa e positiva è invece la situazione di la OR più piccola che vive con la
Con mamma. La CTU ha osservato che “ si presenta come una bambina serena, in linea alla sua età per quanto riguarda la crescita psicofisica. La relazione con la figura materna è strutturata, l'interazione madre-figlia è adeguata come si osserva nelle sedute di gioco.
Con La madre rappresenta la figura affettiva di riferimento primaria della bambina, è in
Con grado di separarsi dalla madre in modo adeguato. esprime il legame affettivo verso il padre e le sorelle e il desiderio di incontrarle … La sig.ra è stata in grado di Pt_1
Con favorire la relazione di con il padre, al momento la figura paterna non è investita da sentimenti come paura o ansie”.
La CTU ha suggerito, alla luce di un quadro di sofferenza psichica delle minori e di rischio di agiti del padre dannosi per le figlie, la collocazione di in una Comunità Persona_1
Terapeutica, preceduta da un periodo di ricovero presso il reparto di NPI, ciò che
“rappresenterebbe il miglior intervento a tutela della minore, della sua integrità psicofisica, e l'ambiente in cui avviare il miglior inserimento in una struttura terapeutica. La Comunità Terapeutica appare la soluzione più adeguata perché strutturata e quindi in grado di monitorare la condizione psichica della minore al fine di preservarla da eventuali agiti ma anche di lavorare sul decondizionamento dal pensiero paterno, sul recupero di una autonoma capacità critica e di giudizio, nonché di un riavvicinamento alla figura materna”. Per la CTU ha prospettato come adeguato, invece, “l'inserimento temporaneo in una Pt_2
Comunità Educativa al fine di un distacco dal contesto paterno ed un graduale Con riavvicinamento alla madre ed alla OR , alla presenza di figure educative nella comunità che possano sostenere la figlia e la madre nelle fasi successive del percorso di ripristino della naturale relazione”.
6 CO Quanto a la CTU ha suggerito l'affidamento esclusivo alla madre con domicilio materno.
Poiché la CTU sulle minori ha evidenziato il rischio che il signor fosse Persona_1 portatore di una franca patologia psichiatrica, il Tribunale ha disposto anche una CTU psichiatrica su entrambi i genitori.
Lo psichiatra ha concluso escludendo la presenza di evidenti elementi psicopatologici o di alterazioni patologiche della personalità nella signora . Quanto al signor Pt_1 il CTU ha rilevato una patologia psichica definibile Disturbo Neuro Persona_1
Cognitivo Lieve dovuto ad Altra Condizione Medica (G31.84 come da DSM 5) nonché una Modificazione della Personalità dovuta ad Altra Condizione Medica Tipo Paranoide (F07.0 come da DSM 5), concludendo che “egli necessita di un percorso psicoeducazionale che lo aiuti a migliorare la consapevolezza rispetto al proprio funzionamento, a quanto accaduto a lui e alla sua famiglia, e ad affrontare i nodi problematici esistenti con la madre delle minori. Necessita inoltre di un supporto alla genitorialità”.
Nonostante le risultanze, chiarissime, delle due CTU, il Tribunale ha disposto Con l'affidamento delle tre figlie minori ( e ai Servizi Sociali territorialmente Per_1 Pt_2 competenti (CISAS), incaricati di assumere tutte le decisioni di maggiore rilievo relative alla salute, istruzione ed educazione delle bambine;
ha mantenuto la collocazione Con prevalente delle figlie e presso il padre e della minore presso la madre, Per_1 Pt_2 anche ai fini della residenza anagrafica;
ha prescritto ai Servizi Sociali affidatari di predisporre un "massiccio intervento di educativa domiciliare" a favore di e e Per_1 Pt_2 di attivarsi per il loro inserimento in un "Centro educativo diurno"; ha disposto la prosecuzione della presa in carico delle minori da parte del Servizio di NPI dell'ASL di Novara, al fine di garantire loro adeguato sostegno per rielaborare i vissuti traumatici legati alla separazione e supporto nell'evoluzione psico-fisica; ha stabilito che gli incontri Con tra il padre e dovessero avvenire in luogo neutro con un operatore per un periodo non inferiore a sei mesi, con possibilità di progressiva liberalizzazione successiva, previo parere positivo del Servizio di NPI;
ha stabilito che gli incontri tra la madre e e Per_1 potessero riprendere secondo tempi e modalità stabiliti congiuntamente dai Servizi Pt_2 CO Sociali e dato il loro attuale "netto rifiuto" verso la figura materna. Sotto il profilo economico, ha posto a carico della signora un contributo indiretto al Pt_1 mantenimento ordinario di e pari a €400,00 mensili (€200,00 per figlia), con Per_1 Pt_2 rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, Con ludico-ricreative). La signora provvede al mantenimento ordinario di Pt_1 Con mentre le spese straordinarie per sono a carico della madre per il 70% e del padre per il restante 30%. Il Tribunale ha infine compensato integralmente le spese di lite tra le parti e posto le spese delle CTU al 50% a carico di ciascun coniuge.
La signora ha proposto appello avverso la suddetta sentenza per i seguenti Pt_1 motivi:
1. carenza di motivazione in punto affidamento e collocamento delle minori: il Tribunale avrebbe omesso di motivare il proprio discostamento dalle risultanze e
7 indicazioni contenute nelle due Consulenze Tecniche d'Ufficio (CTU psicologica e psichiatrica) e nelle dieci relazioni depositate dall'Ente affidatario. Rileva essersi evidenziata in particolare la patologia psichica del padre ("Disturbo Neuro Cognitivo Lieve" e "Modificazione della Personalità tipo Paranoide") e la necessità di un "percorso psicoeducazionale" e di "supporto alla genitorialità", nonché la manipolazione delle figlie e fattori ignorati dal Giudice. Inoltre, la soluzione proposta dal Tribunale Per_1 Pt_2
(Centro Educativo Diurno e intervento educativo domiciliare) sarebbe rimasta inattuata.
2. Erronea applicazione e/o interpretazione dell'art. 337 ter c.p.c. in punto affidamento e collocamento: il Tribunale avrebbe erroneamente valutato le prove documentali e testimoniali e le relazioni peritali e dell'Ente affidatario, sottovalutando la capacità genitoriale materna (definita solo come "capacità di accudimento primario", mentre le CTU avrebbero attestato maggiori competenze) e non considerando le criticità nella gestione paterna delle figlie maggiori (trascuratezza di manipolazione di Pt_2
. Chiede quindi l'affidamento esclusivo rafforzato delle tre figlie alla sé, con Per_1 collocazione presso la medesima, e la disciplina delle visite paterne con la presenza di operatori sociali.
3. Erronea valutazione delle prove relative alle risorse economiche per il mantenimento: l'appellante lamenta l'ingiustizia e la sperequazione del contributo posto a suo carico, chiedendo una riduzione dell'assegno mensile a €150,00 per ciascuna figlia e al 50% delle spese straordinarie, motivando con un significativo decremento del proprio Con reddito (dovuto alla riduzione dell'orario di lavoro per accudire e la presunta attività lucrativa del padre (allevamento di cani).
4. Erronea compensazione delle spese di lite: l'appellante ritiene non condivisibile la compensazione integrale delle spese di primo grado, considerando il contegno processuale del e l'accoglimento della domanda di addebito a suo carico, Persona_1 richiedendo la condanna del al pagamento delle spese in misura non Persona_1 inferiore all'80%. Richiede inoltre l'acquisizione d'ufficio della copia integrale di fascicoli penali e minorili pendenti a carico del relativi alle figlie. Persona_1
Il signor si è costituito tardivamente nel giudizio d'appello, essendo stato Persona_1 inizialmente dichiarato contumace dalla Corte. Egli contesta integralmente le argomentazioni avversarie, definendole "distorte, infondate e non rispondenti alla realtà familiare". In particolare, sostiene che le figlie e hanno un "legame profondo, Per_1 Pt_2 sincero e stabile" con lui e rifiutano la madre "spontaneamente e senza alcuna pressione", anche a causa di episodi passati. Separare le minori dal padre recherebbe Con loro "grave pregiudizio". Anche è "molto legata al padre e alle sorelle maggiori", manifestando "forte sofferenza" nei saluti di commiato, il che giustificherebbe un aumento dei tempi di frequentazione con il padre. Egli avrebbe sempre dimostrato "piena disponibilità e apertura al dialogo e alla collaborazione" con i Servizi Sociali, negando ogni accusa di condizionamento od ostacolo. Il forte legame con le figlie sarebbe "genuino". Si dichiara disponibile a intraprendere un percorso pubblico di sostegno alla genitorialità. Solleva dubbi sulle capacità genitoriali della signora , affermando Pt_1 che la CTU avrebbe "mancato di offrire una spiegazione" sull'assenza di attaccamento delle bambine alla madre e sulle sue "verosimili carenze materne". Chiede, in via principale, l'affidamento esclusivo e collocamento di e presso di lui, Per_1 Pt_2 Con l'affidamento condiviso e collocamento di presso di lui assieme alle sorelle, con un contributo materno di €600,00 mensili e il 100% delle spese straordinarie. Chiede un diritto di visita per la madre verso e che tenga conto della loro volontà, e ben Per_1 Pt_2
8 Con disciplinato per In subordine, chiede l'affidamento esclusivo di e presso Per_1 Pt_2 Con di sé, l'affidamento condiviso di con collocamento prevalente presso la madre, un Con ampio diritto di visita per il padre verso e un contributo materno di €500,00 per e oltre al 100% delle spese straordinarie. Per_1 Pt_2
La Corte d'Appello, con ordinanza del 24.01.2025, rilevando una violazione del contraddittorio in primo grado per l'assenza di un curatore speciale delle minori, ha provveduto a nominare l'Avv. Stefano Ardagna quale Curatore Speciale delle tre minori Con ( . La Corte ha anche disposto l'acquisizione di relazioni Persona_1 Pt_2 aggiornate dai Servizi Sociali e dalla N.P.I.
Il Curatore Speciale, costituitosi, ha sottolineato la persistente conflittualità tra i coniugi e l'incapacità di prendere decisioni nell'interesse delle figlie. Ha confermato la preoccupante "condotta manipolativa del padre" verso e che le ha portate a Per_1 Pt_2
"colludere con i pensieri, con gli atteggiamenti rivendicativi e con i sentimenti di astio del padre", esaltando la figura paterna e percependola come l'unica figura di riferimento. Il Curatore ha evidenziato che la proposta della CTU di collocare le figlie in comunità (terapeutica per educativa per era motivata dal "gravissimo rischio Per_1 Pt_2 evolutivo" e dal rischio di "funzionamenti patologici della personalità". Pur riconoscendo che la decisione del Tribunale di non accogliere tale soluzione, ma di mantenere il collocamento presso il padre con l'obbligo di inserimento in un centro diurno e intervento educativo domiciliare, potrebbe sembrare condivisibile nel contesto familiare, ha sottolineato che tali interventi non sono stati attuati a causa della "pervicace e reiterata volontà di assecondata dal padre, di non accettare Per_1
l'intervento educativo domiciliare" e del "palese condizionamento di . Il Pt_2
Curatore non ha ritenuto opportuno incontrare per evitare un ulteriore carico Per_1 emotivo e strumentalizzazioni. Il Curatore conclude che l'attuale ambiente familiare è "inadeguato" e che le minori sono "imprigionate" in meccanismi di difesa e vittimismo del padre. Auspica un "allontanamento graduale e non drastico" dalla casa paterna. Chiede quindi di confermare l'affidamento di e ai Servizi Sociali per un Persona_1 Pt_2 massimo di due anni, con collocazione prevalente presso il padre, ma demandando al servizio affidatario la collocazione diurna delle medesime presso un soggetto terzo;
di invitare il signor a intraprendere un percorso psicoeducazionale presso il Persona_1
CSM per migliorare la consapevolezza della sua patologia psichica e un percorso di sostegno alla genitorialità presso il Servizio di NPI;
di accogliere la domanda della madre Con di affido esclusivo rafforzato della minore alla madre stessa, con incontri tra padre e figlia secondo modalità e tempi individuati dai Servizi.
A seguito dell'ordinanza della Corte d'Appello del 24.01.2025, sono state acquisite relazioni aggiornate dal Servizio Sociale (CISAS) e dalla Neuropsichiatria Infantile (NPI). Da tali relazioni si evince la sostanziale inattuazione delle misure di sostegno educativo di e di e la staticità della situazione relazionale del nucleo familiare, ad Per_1 Pt_2 eccezione della ripresa dei contatti in luogo neutro tra il padre e le sorelle e Per_1 Pt_2 Con con la piccola e continuano a esprimere un categorico rifiuto a vedere la madre, Per_1 Pt_2 accusandola di inadeguatezza nel ruolo genitoriale. Il padre e la nonna paterna mostrano una "scarsa consapevolezza delle difficoltà" delle minori e attribuiscono ogni
9 responsabilità all'incompetenza della madre, ritenendo gli interventi degli operatori "inutili". Le prescrizioni del Tribunale di primo grado relative al "massiccio intervento di educativa domiciliare" e all'inserimento in un "Centro educativo diurno" per e non sono Per_1 Pt_2 state attuate sostanzialmente in ragione del rifiuto del padre e delle stesse minori. Sono emerse nuove gravi problematiche in una "bocciatura" scolastica Persona_1 inaspettata per il padre (ma non per la madre), il rifiuto di qualsiasi aiuto o sostegno per difficoltà di apprendimento (BES o DSA) e affiancamento educativo. manifesta Per_1
"escalation di rabbia" verso la madre e comportamenti "esagerati e al limite del Con Con pericoloso" negli incontri con a volte inducendo al vomito. La ragazza tenta di evitare prove scolastiche "provocandosi malesseri" (vomito, lamentele di malessere). Nonostante le resistenze passate, il padre ha recentemente (giugno 2025) autorizzato l'avvio di una psicoterapia privata per Per_1
La minore continua a essere soggetta a un "doppio condizionamento" da parte del Pt_2 padre e della sorella È stata riscontrata una grave trascuratezza nella cura della Per_1 sua persona e l'inidoneità del padre a gestire i suoi bisogni scolastici (rifiuto di firmare il PDP – piano didattico personalizzato – per disturbi specifici dell'apprendimento), nonostante le costanti segnalazioni di difficoltà. nonostante il disagio emotivo che Pt_2 la porta a piangere quando si parla della madre, ascolta e recepisce i tentativi costanti della sua maestra di ripristinare e migliorare la percezione della figura materna ai suoi occhi. Con Per la minore è confermata la sua collocazione con la madre come rispondente alle Con sue necessità. ha riproposto alla madre "tematiche passate inerenti all'aggressione alla base della separazione" (il ricordo del "papà che voleva buttare la mamma dal balcone"), ma sogna una "riconciliazione familiare" e di "vivere tutti insieme". Vi sono Con stati episodi di rifiuto dei regali di da parte di e (poiché provenienti "dalla Per_1 Pt_2 mamma"), con il padre che minimizza l'accaduto. Il padre ha sollevato dubbi sulla Con idoneità del nonno materno, impedendogli il ritiro di dalla scuola, ma l'Ente Affidatario ha confermato la delega.
Infine, in data 06.05.2024 il Tribunale di Novara, sezione penale, ha ritenuto il signor responsabile dei reati p. e p. dagli artt. 61 n. 11 quinquies, 582 e 585 in Persona_1 relazione all'art. 577 n. 1 c.p. (lesioni) ai danni della moglie, condannandolo alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore della signora , sentenza non Pt_1 ancora passata in giudicato perché impugnata dal Persona_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che la tardiva costituzione dell'appellato implica l'inammissibilità delle sue domande di riforma della sentenza di primo grado.
L'appello proposto dalla signora può trovare accoglimento nei limiti di cui si Pt_1 dirà.
Con L'unica situazione che non desta particolari preoccupazioni è quella di la più piccola delle tre sorelle, collocata stabilmente con la madre, la quale ha mostrato negli anni la
10 propria disponibilità a collaborare con i Servizi e ad intraprendere percorsi di sostegno
Con personale e genitoriale. Le relazioni evidenziano nel complesso una crescita sana di
Con (pur con qualche difficoltà scolastica), una relazione positiva e significativa tra e la madre, nonché la capacità di quest'ultima di preservare, per quanto possibile, il rapporto
Con di con il padre e le sorelle. D'altro canto, è emerso che il padre ha posto in essere condotte ostruzionistiche per quanto riguarda la gestione quotidiana della minore da parte della madre (ad esempio, opponendo un rifiuto immotivato di consentire al nonno
Con materno il ritiro a scuola di . In tale contesto, appare conforme all'interesse della CO minore disporne l'affidamento esclusivo rafforzato alla madre, signora Parte_1
, con contestuale revoca sia dell'affidamento ai Servizi sia della nomina
[...] del Curatore speciale, fermo restando il diritto della minore a mantenere rapporti significativi con il padre, da svolgersi secondo le modalità e i tempi individuati dai Servizi competenti come si dirà infra.
Il contesto è invece gravemente allarmante per e per le quali hanno Persona_1 Pt_2 sviluppato, negli anni, un forte legame simbiotico con la figura paterna, accompagnato da un atteggiamento di rifiuto ostinato verso la madre e dall'insorgenza di una situazione complessiva di profondo malessere che via via si sta manifestando con sempre maggiori ripercussioni nella vita quotidiana delle due ragazzine (in particolare, la bocciatura scolastica di e i suoi comportamenti aggressivi, costituenti, evidentemente, risposte Per_1 inadeguate a un senso di frustrazione). Tale perniciosa dinamica deve ritenersi ricollegabile al già acclarato e nefasto condizionamento psicoaffettivo da parte del padre. Una simile situazione deve essere interrotta nel più breve tempo possibile, visto l'elevato rischio di danni irreversibili per l'equilibrata crescita psicoemotiva delle minori.
La strada percorsa dal Tribunale, evidentemente volta a privilegiare l'esigenza di gradualità degli interventi rispetto alla loro urgenza, non ha portato ad alcun risultato, se non all'incancrenirsi della situazione negativa per e descritta, in termini Per_1 Pt_2 drammatici, dalla CTU sopra brevemente ripercorsa nelle sue indicazioni principali. Questa Corte intende ora privilegiare l'urgenza sulla gradualità, dando atto che la gradualità viene comunque salvaguardata considerando il collocamento etero familiare dei minori quale extrema ratio.
Appare assolutamente indispensabile collocare immediatamente la sorella Pt_2 Con
con la mamma e la OR tenuto conto delle aperture rilevate in questo Per_2 senso dalla C.T.U. In particolare, l'analisi del test proiettivo Blacky Pictures su ha Pt_2 rilevato una "figura materna interiorizzata positiva" e la madre come un "modello di identificazione positivo". Sebbene la figura materna edipica sia simbolicamente "eliminata" nelle risposte (riflettendo l'esclusione reale operata dal padre), il nucleo affettivo positivo persiste. Il condizionamento di è fortemente legato alla rigida Pt_2 posizione della sorella di chiusura verso la madre e di subalternità verso il padre. Per_1
Tuttavia, ha mostrato segnali di affrancamento, riferendo a bassa voce Pt_2 all'assistente sociale la sua intenzione di effettuare un incontro da sola con l'educatrice, in un momento di distrazione della sorella Questo segnale indica una Persona_1
"minima apertura" e il potenziale per la formazione di un proprio autonomo pensiero, separato dalle dinamiche morbose del padre e della sorella . Persona_1
11 Con Il collocamento immediato di con la madre e la piccola in un contesto affettivo
Pt_2 stabile e collaborativo, costituisce la misura necessaria per avviare il percorso di affrancamento dalle condotte manipolative e di assoggettamento psicologico paterno, garantendo alla minore la possibilità di risolvere il proprio conflitto evolutivo
Pt_2 rimanendo comunque nella propria famiglia. Per tali ragioni, si dispone il collocamento della minore presso la madre,
Pt_2 signora , la quale avrà l'affido esclusivo rafforzato non solo della Parte_1 CO Con figlia ma anche della figlia Ciò comporta, come per la revoca, per
Pt_2
dell'affidamento ai Servizi sociali nonché della nomina del Curatore speciale. A
Pt_2 favore di deve tuttavia attivarsi con urgenza un supporto domiciliare
Pt_2 educativo ad alta intensità. Parallelamente, dovrà essere presa in carico dal
Pt_2 servizio di N.P.I. per essere supportata nella gestione del cambiamento di vita, nel riavvicinamento alla madre e alla OR e nella costruzione di un nuovo rapporto con il padre, scevro da condizionamenti impropri e dannosi. CO e potranno incontrare il padre e/o i membri della famiglia paterna con i
Pt_2 quali le minori abbiano un vissuto di rapporti significativi soltanto in sede protetta e necessariamente alla presenza di operatori qualificati (quali assistenti sociali, educatori, psicologi). Gli incontri saranno organizzati a cura dei Servizi sociali in coordinamento con l' e con il servizio di educativa. CP_3
Quanto a , la stessa presenta un funzionamento psichico di tipo collusivo ed Persona_1
è adesiva al pensiero paterno senza possibilità di riflessione critica, dinamica che sta evolvendo verso funzionamenti patologici della personalità, manifestando la minore persino atti autolesionistici. Come detto, occorre interrompere il più presto possibile questo tipo di dinamica mediante la separazione dal padre. D'altro canto, però, non è possibile, per , ipotizzare la collocazione presso la
Persona_1 madre con le sorelline. Il pervicace ed ossessivo atteggiamento di chiusura della ragazza verso la figura materna, tuttora persistente e profondamente radicato, non ne consentono il trasferimento ex abrupto presso l'abitazione della signora , senza Pt_1 il rischio (assai concreto) di reazioni disfunzionali e dirompenti di che
Persona_1 potrebbero anche impedire od ostacolare il sereno percorso di crescita delle sorelle più piccole. infatti, ha da poco compiuto quindici anni e somma quindi il
Persona_1 disagio per la situazione specifica alla conflittualità emotiva tipica dell'adolescenza. Per non resta quindi che il collocamento etero-familiare, non essendovi,
Persona_1 nell'ambito della famiglia biologica, anche allargata, alcuna figura di riferimento che possa adeguatamente vicariare il ruolo genitoriale, in una situazione, come quella descritta, tanto complessa quanto incancrenita. L'unica via in grado di assicurare a quel monitoraggio specialistico costante
Persona_1
e quell'incessante supporto terapeutico necessari a scardinare le dinamiche patologiche, a prevenire potenziali agiti di auto ed etero pregiudizio e a promuovere, in via esclusiva e definitiva, la ricostruzione della sua autonoma capacità critica e di pensiero è il suo collocamento in una Comunità. Si ritiene, quindi, di mantenere l'affidamento di ai Servizi Sociali e la Persona_1 permanenza, per lei, della nomina del Curatore speciale, disponendo l'urgentissimo collocamento della minore, almeno per un anno, presso una Comunità educativa rinforzata (C.E.R.), se del caso fuori provincia, con presa in carico dell'N.P.I. e valutazione psicodiagnostica. In subordine, ove la minore necessiti di un più
12 intenso percorso terapeutico o farmacologico, se ne dispone sin d'ora la collocazione in Comunità terapeutica minorile (C.T.M.), ferma restando la presa in carico della potrà incontrare i familiari secondo le modalità e i COroparte_4 tempi indicati dalla Comunità, di concerto con il servizio di N.P.I.
La collocazione delle minori come disposta con la presente sentenza comporta la revoca dell'assegno a favore del padre a carico della madre, con decorrenza dal mese di novembre 2025 e con l'imposizione al padre di versare alla madre un assegno complessivo di euro 400,00 al mese per le due figlie collocate presso la casa materna CO (quindi euro 200 per ed euro 200 per , a partire dalla mensilità di Pt_2 novembre 2025, quale contributo indiretto al mantenimento ordinario delle due minori.
Quanto alla disciplina delle spese straordinarie, tenuto conto della frequente insorgenza di controversie interpretative in materia, appare conforme al principio di chiarezza e certezza del diritto adottare quale parametro operativo il protocollo d'intesa attualmente in uso presso il Tribunale di Torino, in accordo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, che offre una tassonomia chiara e condivisa delle spese straordinarie. Deve quindi disporsi che le spese straordinarie siano sostenute da entrambi i genitori in relazione a tutte e tre le figlie nella misura del 50% per ciascun genitore, con riferimento a tutte le spese previste dal suddetto protocollo e con le modalità ivi indicate.
Anche le spese della Comunità per se dovute, saranno sostenute dai Persona_1 genitori in ragione della metà ciascuno (salva la solidarietà nei confronti del soggetto creditore secondo i principii generali).
Le ulteriori determinazioni della sentenza (sulla separazione e sull'addebito, sulle spese processuali e di C.T.U., sulla presa in carico di Joy da parte del Servizio di N.P.I.) restano confermate.
La necessità di trovare soluzioni, anche al di là delle richieste delle parti, che mirino a garantire l'interesse delle minori giustifica la compensazione integrale delle spese processuali, anche del grado di appello (come peraltro disposto dal Tribunale per le spese del primo grado).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Famiglia e Minori, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Novara Parte_1
n. 268/2024 del 28 marzo 2024, depositata il 2 aprile 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede, in parziale riforma della sentenza stessa e in parziale accoglimento dell'appello proposto:
1. DISPONE l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato delle minori e COroparte_2 alla madre, signora la quale potrà Parte_2 Parte_1
13 autonomamente assumere anche le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute delle minori medesime.
2. DISPONE la collocazione immediata, ad opera dei Servizi Sociali, se del caso con l'intervento della N.P.I. e della Forza pubblica, di presso la madre, Parte_2 signora Parte_1
3. REVOCA l'affidamento ai Servizi Sociali delle minori e COroparte_2
Parte_2
4. REVOCA la nomina del Curatore speciale per le minori e COroparte_2
Parte_2
5. DISPONE che i Servizi provvedano con urgenza all'attuazione di un supporto domiciliare educativo ad alta intensità a favore di e che la stessa Parte_2 minore sia presa in carico dall'N.P.I. per il necessario supporto in relazione al Con cambiamento abitativo e al riavvicinamento alla madre e alla OR (la quale resta in carico al Servizio di N.P.I. come il Tribunale già aveva disposto) nonché in relazione alla futura, graduale e controllata ripresa dei contatti con il padre.
6. DISPONE che e possano vedere, anche COroparte_2 Parte_2 separatamente, il padre, signor e/o i membri della famiglia COroparte_1 paterna con i quali le minori abbiano un vissuto di rapporti significativi, soltanto nell'ambito di incontri protetti alla presenza di operatori qualificati dei Servizi, incontri la cui organizzazione e attuazione si demanda sin d'ora ai Servizi Sociali.
7. PRESCRIVE alla madre, signora di continuare a collaborare Parte_1 strettamente con i Servizi.
8. DISPONE che la minore sia collocata con estrema Persona_1 urgenza, per la durata di un anno (salva motivata proroga), se del caso mediante l'ausilio del servizio di N.P.I. e della forza pubblica, presso una Comunità educativa rinforzata (C.E.R.), se necessario fuori provincia, con presa in carico dell'N.P.I. e valutazione psicodiagnostica. In subordine, ove la minore necessiti di un più intenso percorso terapeutico o farmacologico, se ne dispone sin d'ora la collocazione, con le medesime modalità e durata, in Comunità terapeutica minorile (C.T.M.), se necessario fuori provincia, sempre con presa in carico della N.P.I.
9. DISPONE che la minore possa incontrare i familiari Persona_1 secondo le modalità e i tempi indicati dalla Comunità, di concerto con il servizio di N.P.I.
10. REVOCA ogni obbligo a carico di di versare un contributo Parte_1 indiretto mensile per il mantenimento ordinario delle figlie.
11. DISPONE che corrisponda a a titolo di COroparte_1 Parte_1 contributo indiretto al mantenimento ordinario delle minori e COroparte_2
un importo mensile complessivo di euro 400,00 (euro 200,00 per Parte_2
14 figlia) a partire dalla mensilità di novembre 2025, importo soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
12. DISPONE che le spese straordinarie per COroparte_2 Parte_2
e spese straordinarie determinate come da protocollo Persona_1
d'intesa attualmente in uso presso il Tribunale di Torino, in accordo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, siano sostenute da ciascun genitore in ragione della metà.
13. DISPONE che le spese per la Comunità in cui sarà inserita Persona_1
, se dovute, siano sostenute da ciascun genitore in ragione della metà.
[...]
14. CONFERMA, nel resto, la sentenza impugnata.
15. DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
16. MANDA alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza ai Servizi Sociali e al Servizio di N.P.I.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Sezione Famiglia e Minori della Corte d'Appello, il 24 settembre 2025
Il Presidente Dott.ssa Carmela Mascarello Il Consigliere Estensore Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
15
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minori
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott.ssa Carmela Mascarello Presidente dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere Consigliere Relatore dott.ssa Roberta Collidà Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile per separazione personale dei coniugi iscritta al numero di R.G.C. sopra indicato, promossa in grado di appello da:
elettivamente domiciliata in Paruzzo (NO), Via Piana n. 4/A, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Barbara Pirali che la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTE
contro
:
, elettivamente domiciliato in Galliate (NO), Via Rigorini n. 51, COroparte_1 presso lo studio dell'Avv. Laura Pollastro che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLATO
nei confronti delle minori:
nata a [...] il [...] (C.F. Persona_1
), nata a [...] il [...] (C.F. C.F._1 Parte_2
) e nata a [...] il [...] (C.F. C.F._2 COroparte_2
) rappresentate e difese dal curatore speciale Avv. Stefano C.F._3
AR (C.F. ) nominato con provvedimento di questa Corte CodiceFiscale_4
d'Appello del 24.01.2025, presso lo studio del quale sono domiciliate (parti ammesse al patrocinio a Spese dello Stato - Prot. 752/2025)
E con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, contrario all'accoglimento del gravame.
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 268/2024 del Tribunale di Novara emessa nella causa civile di primo grado tra le parti, iscritta al n. r.g. 807/2021.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in parziale riforma della sentenza impugnata:
- avuto riguardo ai preminenti interessi delle minori come risultanti all'esito degli espletati accertamenti tecnico-psicologici e delle relazioni dei Servizi Sociali, AFFIDARE le figlie minori e in via COroparte_2 Parte_2 Persona_1 esclusiva alla madre con collocazione delle minori presso la medesima, adottando i provvedimenti ritenuti convenienti in merito alla presa in carico da parte dei Servizi Sociali e del NPI.
- DISCIPLINARE le modalità di visita delle minori al padre , avuto riguardo ai Parte_3 preminenti interessi delle minori come risultanti all'esito degli espletati accertamenti tecnico-psicologici e delle relazioni dei Servizi Sociali, che gli incontri avvengano alla presenza degli Operatori del Servizio Sociale territorialmente competente in base al luogo di residenza delle minori;
- PORRE A CARICO del padre, a titolo di concorso al mantenimento di ciascuna minore, la somma di € 150,00 mensili per ciascuna figlia, somma da adeguarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, in considerazione del significativo decremento delle di lei condizioni reddituali, precisando che per spese straordinarie saranno da intendersi unicamente quelle indicate in materia nel Protocollo del Tribunale di Torino;
- attesa la piena indisponibilità del padre a collaborare con la ricorrente, AUTORIZZARE la madre a richiedere in autonomia il trasferimento della residenza delle minori, il rilascio della carta d'identità per le minori valida per l'espatrio, la regolarizzazione di eventuali libretti di risparmio intestati alle minori, nonché in generale a compiere tutti gli atti e le formalità necessarie alla tutela degli interessi delle minori, ivi comprese le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, senza necessità di acquisizione del consenso paterno;
- ORDINARE in ogni caso ai Servizi Sociali e di NPI territorialmente competenti l'avvio in favore di e di un percorso di affrancamento dalle condotte Parte_4 Pt_2 manipolative e di assoggettamento psicologico messe in atto dal padre;
- ORDINARE in ogni caso al sig. di intraprendere: a) un percorso COroparte_1 presso il CSM territorialmente competente volto a migliorare la sua consapevolezza rispetto al proprio funzionamento ed alla propria patologia psichica;
b) un percorso di sostegno alla genitorialità presso l'NPI territorialmente competente;
- CONDANNARE ex art 96 cpc parte convenuta appellata al risarcimento dei danni in favore di parte appellante da liquidarsi anche d'ufficio in sentenza, ovvero di una somma da determinarsi in via equitativa secondo giustizia. In ogni caso con il favore di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria si chiede che l'Ill.ma Corte d'Appello adita voglia acquisire d'ufficio: a) copia integrale del fascicolo rubricato n. 486/2024 U.A.C. Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta PM dott.ssa Vittina Pinto;
c) copia integrale del fascicolo rubricato n. 980/2023 RG Trib. Dibattimento - Tribunale di Novara
2 Sezione Penale GOT dott.ssa Giuseppina Maria Rossi.
Per parte appellata:
IN VIA PRINCIPALE - Disporre l'affidamento esclusivo di e al padre, con Persona_1 Pt_2 collocamento presso di lui;
Con
-Disporre l'affidamento condiviso di , con collocamento presso il padre insieme alle sorelle;
- Disporre un contributo mensile al mantenimento delle minori, a carico della madre da versare al padre entro il primo di ogni mese, pari ad euro 600,00, oltre il 100% delle spese straordinarie.
- Stabilire per la madre un diritto di visita di e , purché nel rispetto della Persona_1 Pt_2 Con volontà di queste ultime, e ben disciplinato per , prevedendo: due incontri infrasettimanali, weekend alternati, alternanza nelle festività e vacanze. IN SUBORDINE - Disporre l'affidamento esclusivo e il collocamento presso il padre per le minori e Persona_1 Pt_2 Con
-Disporre l'affidamento condiviso della minore , con collocamento prevalente presso la madre, Con
-Prevedere, per il padre ampio diritto di visita con la figlia da calendarizzarsi in modo graduale, ma con una frequenza crescente,
-Stabilire, a carico della madre, un assegno di mantenimento pari a euro 500,00 per
[...]
e da versare al padre entro il primo di ogni mese, oltre il 100% delle spese Per_1 Pt_2 straordinarie.
-Stabilire per la madre un diritto di visita di e purché sia nel rispetto Persona_1 Pt_2 della volontà di queste ultime. CO In ogni caso presa in carico del nucleo famigliare da parte della Con il favore di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Per il Curatore speciale: respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, a parziale riforma della sentenza impugnata, confermare l'affido di e di al servizio sociale per la durata massima di Persona_1 Pt_2 due anni con le modalità individuate nella sentenza di primo grado;
disporre la collocazione prevalente di e di presso il padre demandando Persona_1 Pt_2 tuttavia al servizio affidatario la collocazione diurna delle medesime presso un soggetto terzo;
disporre il mantenimento dei rapporti tra le sorelle secondo tempi e modalità individuate dai servizi;
invitare il signor ad intraprendere un percorso presso il CSM volto a Persona_1 migliorare la sua consapevolezza rispetto al proprio funzionamento ed alla propria patologia psichica, nonché presso il Servizio di NPI al fine di iniziare un serio percorso di sostegno alla genitorialità; Con accogliere la domanda di appello in punto affido esclusivo rafforzato della minore alla madre disponendo incontri tra padre e figlia secondo le modalità e i tempi individuate dai servizi incaricati;
respingere le altre domande di appello relative all'affidamento esclusivo di e Persona_1 di alla madre e di collocazione presso di lei;
Pt_2 confermare nel resto la sentenza di primo grado.
3
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante signora agisce contro il marito separato, signor Parte_1 [...] per la parziale riforma della sentenza n. 268/2024, pubblicata in data CP_1
02.04.2024, emessa dal Tribunale di Novara, che ha pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi con addebito al marito e disposto in ordine ai rapporti economici tra coniugi e all'affidamento delle tre figlie minori della coppia. I signori e hanno contratto matrimonio concordatario il Persona_1 Pt_1
30.08.2009. Dall'unione sono nate tre figlie: (26.07.2010), Persona_1 Pt_2 Con (11.02.2014) e (22.08.2017). Con l'appellata sentenza, il Tribunale di Novara ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, con addebito di colpa al in quanto ritenuto responsabile di Persona_1 condotte offensive della dignità della moglie, inclusi epiteti ingiuriosi (come "scema", "ignorante") e aggressioni fisiche (un pugno al volto, un tentativo di defenestrazione), eventi che hanno determinato l'intollerabilità della convivenza, mentre la domanda di addebito avanzata dal ontro la è stata respinta per mancanza Persona_1 Pt_1 di prova. Il Tribunale ha accertato, tramite CTU e audizione della minore che la stessa, come Per_1 la OR entrambe conviventi con il padre sin dal provvedimento presidenziale, Pt_2 Con ha un netto rifiuto verso la madre, con la quale, invece, vive la OR più piccola, (audizione del 7.3.2023: “non la sento mai, non voglio avere niente a che fare con lei, Per_1 mi fa stare male, per l'abbandono e per avere portato via la OR più piccola e per avere accusato mio padre di cose mai accadute. Ha accusato mio padre di tentato femminicidio, mai successo ... Io non la penso neanche, non voglio vederla … è come se non provassi più niente per lei ... Io so che è mia madre, ma non potete obbligarmi a vederla anche se non voglio … (Voglio vivere) da mio padre, insieme alle due mie sorelle”). I Servizi sociali hanno rilevato nella relazione in data 25-05-2022 che “le comunicazioni con il padre delle minori sono caratterizzate da una chiusura alla collaborazione e da un atteggiamento che sembra voler imporre esclusivamente il proprio punto di vista e le proprie decisioni sulle minori. In considerazione della mancata collaborazione del sig. non è stato possibile attivare alcun tipo di intervento educativo individuale Persona_1 con e pur ravvisandone la necessità. Anche la presa in carico psicologica di Per_1 Pt_2
e da parte del Servizio di NPI non è stata attivata, in quanto, per entrambe, il Per_1 Pt_2 sig. aveva espresso il proprio dissenso, poi concretizzandosi nel rifiuto sia Persona_1 di che di a parlare con la psicologa. Il sig. ha espresso sia a Per_1 Pt_2 Persona_1 parole che con i suoi comportamenti ed atteggiamenti la volontà di non accogliere alcun tipo di indicazione, di proposta e di intervento professionale, incurante anche del richiamo del Giudice contenuto nel verbale del 13.07.2021”. Nella relazione dei Servizi sociali del 28.06.2021 si riporta che, in occasione della visita domiciliare, l'assistente sociale osserva come nella foto di famiglia sia stata tagliata la testa della sig.ra ; le Pt_1 figlie spiegano di essere state loro a farlo. Il CTU ha ripreso questo dato nel corso dell'istruttoria peritale, evidenziando che il signor ha dichiarato di non Persona_1 essere intervenuto a fermare le figlie, “lasciandole fare”. La CTU riporta: “significativo come il sig. ribadisca più volte negli incontri peritali che le figlie da sole Persona_1
“sono arrivate ad avere un pregiudizio verso la madre”, perché “la sig.ra le ha abbandonate e le fa tutt'ora soffrire”.
4 La CTU ha osservato che “negli incontri peritali si osserva un'alleanza padre-figlia che risulta fortemente disfunzionale, si fa carico della sofferenza del padre ritenendolo
Per_1 vittima della separazione, osservando che il padre non si merita quanto accaduto e accusando la madre di averli lasciati e fatti soffrire. Riversa una significativa carica di rabbia verso la figura materna, tutt'ora la madre li sta facendo soffrire perché non permette Con a di vivere con loro … ha interiorizzato la narrazione del padre, ha fatto suoi i
Per_1 bisogni e le richieste del padre occupandosi della sofferenza paterna, si osserva inoltre come sia anche portavoce della sintomatologia psicofisica del padre mostrando una
Per_1 sintomatologia fisica analoga a quella paterna (svenimenti). Nel corso dell'incontro peritale congiunto tra sorelle si mostra svalutante la figura materna quando ne parla dinanzi
Per_1 Con a e alla piccola;
risulta inoltre svalutante nei confronti della sorella Pt_2
Per_1 Pt_2 in linea con una svalutazione paterna verso ”. La CTU ha evidenziato che “la Pt_2 Con frequentazione di con risulta pertanto pericolosa per gli attacchi di alla
Per_1
Per_1 figura materna”.
La CTU ha concluso che “il quadro clinico-evolutivo di è seriamente preoccupante” Per_1 per l'esistenza di “un rischio evolutivo importante per la minore”. Quanto a la CTU Pt_2 ha rilevato che “l'evoluzione prognostica del quadro clinico … è negativa, è possibile una evoluzione in una dimensione depressiva, con vissuti di tristezza, isolamento e ritiro in sé stessa, già in parte osservati”.
La CTU ha concluso che “la relazione del sig. con le figlie maggiori è una Persona_1 relazione disfunzionale con tratti patologici, in particolare è invischiata in una Per_1 relazione in cui è adesiva al pensiero paterno senza possibilità di riflessione critica avendo interiorizzato bisogni, aspettative, desideri del padre in una relazione in cui da subito, a causa della manipolazione del sig. si è fatta carico della sua sofferenza Persona_1 emotiva, tra l'altro mai nascosta ma anzi esplicitata, sostenendolo, proteggendolo e facendosi portavoce dei suoi pensieri. La pericolosità di questa relazione con le figlie è legata anche all'assenza di un pensiero critico nel sig. il quale nega ogni Persona_1 forma di condizionamento anche posto dinanzi alla evidenza delle frasi da lui riportate alle figlie, frasi come “vostra madre vi ha abbandonate e non si è mai occupata di voi, è una bugiarda che racconta che l'ho aggredita, ecc” che di certo non hanno tutelato ma anzi hanno esposto le figlie ad una situazione di grave conflitto. L'intero nucleo famigliare, inclusa la nonna paterna è adesivo ad un unico pensiero, la sig.ra è colpevole di Pt_1 aver abbandonato marito e figlie e di averli fatti soffrire assumendo in questo modo il ruolo di persecutore esterno su cui riversare rabbia e aggressività. La manipolazione delle figlie, da parte del sig. in particolare di ha fatto sì che la ragazzina sia Persona_1 Per_1 diventata uno strumento delle proprie rivendicazioni verso la sig.ra , al punto da Pt_1 investirla del ruolo di portavoce e interfaccia con i Servizi e ogni altra figura istituzionale verso le quali lo stesso dimostra insofferenza e rifiuto ad attenersi alle indicazioni, ad es. Con sulle modalità di incontro con la figlia , sulle indicazioni della necessità di un intervento psicologico, sociale ed educativo delle figlie maggiori, e in generale sulle indicazioni date nella relazione con le figlie maggiori. Ogni modalità concordata, anche con il suo CTP non è stata osservata dal sig. anto che la sua CTP ha dismesso il mandato. E' di Persona_1 particolare allarme la dinamica del rapporto del padre con le figlie maggiori. Nello specifico
si è identificata con la figura paterna, il quale non è in grado di proteggerla e Per_1 tutelarla, ma anzi, viene utilizzata come strumento per demolire l'immagine materna, mantenendo il sig. una autocentratura assoluta, non negoziabile o Persona_1
5 modificabile. presenta gli indicatori di una “identificazione con l'aggressore”, una Per_1 richiesta che il padre in una dimensione patologica muove alla bambina chiedendole di aderire ai suoi pensieri e agire per sua parte. Tale dinamica patologica rappresenta un gravissimo rischio evolutivo e un pregiudizio elevato per le minori, le quali non possono permettersi di dare avvio al naturale processo di separazione-individuazione verso una propria identità e autonomia anche di pensiero, ma si posizionano su funzionamenti psichici di tipo collusivo e sulla dimensione depressiva ( ). A ciò si aggiunga che Per_1 Pt_2 seppur l'immagine materna al momento appare ancora in parte conservata, tale esacerbata demolizione della figura materna da parte del sig. di fatto rischia di Persona_1 compromettere l'identificazione delle bambine con un femminile che attualmente non risulta essere accettabile proprio per l'ingerenza paterna, ponendo le basi per la strutturazione di un possibile disturbo di personalità. La sintomatologia psicofisica espressa da esemplifica quanto sopra riportato: la ragazzina è talmente identificata Per_1 con il padre che manifesta gli stessi sintomi paterni, elicitati dallo stesso che indirizza la bambina anche nel tipo di sintomatologia (“adesso svieni”, “lo so che svieni”, osservato dalla scrivente in un momento di incontro padre-figlia). infine risulta invischiata in Per_1 una relazione in cui sembra pericolosamente essere investita del ruolo sostitutivo della Con madre anche nella relazione con … La gravità del condizionamento su e Per_1
è elevata e sta portando il processo evolutivo delle minori a posizionarsi su Pt_2 funzionamenti patologici della personalità. I tratti psichici e comportamentali del sig. fanno concretamente temere per eventuali agiti del padre nel caso in cui le Persona_1 figlie fossero domiciliate o riprendessero i rapporti con la madre …”.
Con Diversa e positiva è invece la situazione di la OR più piccola che vive con la
Con mamma. La CTU ha osservato che “ si presenta come una bambina serena, in linea alla sua età per quanto riguarda la crescita psicofisica. La relazione con la figura materna è strutturata, l'interazione madre-figlia è adeguata come si osserva nelle sedute di gioco.
Con La madre rappresenta la figura affettiva di riferimento primaria della bambina, è in
Con grado di separarsi dalla madre in modo adeguato. esprime il legame affettivo verso il padre e le sorelle e il desiderio di incontrarle … La sig.ra è stata in grado di Pt_1
Con favorire la relazione di con il padre, al momento la figura paterna non è investita da sentimenti come paura o ansie”.
La CTU ha suggerito, alla luce di un quadro di sofferenza psichica delle minori e di rischio di agiti del padre dannosi per le figlie, la collocazione di in una Comunità Persona_1
Terapeutica, preceduta da un periodo di ricovero presso il reparto di NPI, ciò che
“rappresenterebbe il miglior intervento a tutela della minore, della sua integrità psicofisica, e l'ambiente in cui avviare il miglior inserimento in una struttura terapeutica. La Comunità Terapeutica appare la soluzione più adeguata perché strutturata e quindi in grado di monitorare la condizione psichica della minore al fine di preservarla da eventuali agiti ma anche di lavorare sul decondizionamento dal pensiero paterno, sul recupero di una autonoma capacità critica e di giudizio, nonché di un riavvicinamento alla figura materna”. Per la CTU ha prospettato come adeguato, invece, “l'inserimento temporaneo in una Pt_2
Comunità Educativa al fine di un distacco dal contesto paterno ed un graduale Con riavvicinamento alla madre ed alla OR , alla presenza di figure educative nella comunità che possano sostenere la figlia e la madre nelle fasi successive del percorso di ripristino della naturale relazione”.
6 CO Quanto a la CTU ha suggerito l'affidamento esclusivo alla madre con domicilio materno.
Poiché la CTU sulle minori ha evidenziato il rischio che il signor fosse Persona_1 portatore di una franca patologia psichiatrica, il Tribunale ha disposto anche una CTU psichiatrica su entrambi i genitori.
Lo psichiatra ha concluso escludendo la presenza di evidenti elementi psicopatologici o di alterazioni patologiche della personalità nella signora . Quanto al signor Pt_1 il CTU ha rilevato una patologia psichica definibile Disturbo Neuro Persona_1
Cognitivo Lieve dovuto ad Altra Condizione Medica (G31.84 come da DSM 5) nonché una Modificazione della Personalità dovuta ad Altra Condizione Medica Tipo Paranoide (F07.0 come da DSM 5), concludendo che “egli necessita di un percorso psicoeducazionale che lo aiuti a migliorare la consapevolezza rispetto al proprio funzionamento, a quanto accaduto a lui e alla sua famiglia, e ad affrontare i nodi problematici esistenti con la madre delle minori. Necessita inoltre di un supporto alla genitorialità”.
Nonostante le risultanze, chiarissime, delle due CTU, il Tribunale ha disposto Con l'affidamento delle tre figlie minori ( e ai Servizi Sociali territorialmente Per_1 Pt_2 competenti (CISAS), incaricati di assumere tutte le decisioni di maggiore rilievo relative alla salute, istruzione ed educazione delle bambine;
ha mantenuto la collocazione Con prevalente delle figlie e presso il padre e della minore presso la madre, Per_1 Pt_2 anche ai fini della residenza anagrafica;
ha prescritto ai Servizi Sociali affidatari di predisporre un "massiccio intervento di educativa domiciliare" a favore di e e Per_1 Pt_2 di attivarsi per il loro inserimento in un "Centro educativo diurno"; ha disposto la prosecuzione della presa in carico delle minori da parte del Servizio di NPI dell'ASL di Novara, al fine di garantire loro adeguato sostegno per rielaborare i vissuti traumatici legati alla separazione e supporto nell'evoluzione psico-fisica; ha stabilito che gli incontri Con tra il padre e dovessero avvenire in luogo neutro con un operatore per un periodo non inferiore a sei mesi, con possibilità di progressiva liberalizzazione successiva, previo parere positivo del Servizio di NPI;
ha stabilito che gli incontri tra la madre e e Per_1 potessero riprendere secondo tempi e modalità stabiliti congiuntamente dai Servizi Pt_2 CO Sociali e dato il loro attuale "netto rifiuto" verso la figura materna. Sotto il profilo economico, ha posto a carico della signora un contributo indiretto al Pt_1 mantenimento ordinario di e pari a €400,00 mensili (€200,00 per figlia), con Per_1 Pt_2 rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, Con ludico-ricreative). La signora provvede al mantenimento ordinario di Pt_1 Con mentre le spese straordinarie per sono a carico della madre per il 70% e del padre per il restante 30%. Il Tribunale ha infine compensato integralmente le spese di lite tra le parti e posto le spese delle CTU al 50% a carico di ciascun coniuge.
La signora ha proposto appello avverso la suddetta sentenza per i seguenti Pt_1 motivi:
1. carenza di motivazione in punto affidamento e collocamento delle minori: il Tribunale avrebbe omesso di motivare il proprio discostamento dalle risultanze e
7 indicazioni contenute nelle due Consulenze Tecniche d'Ufficio (CTU psicologica e psichiatrica) e nelle dieci relazioni depositate dall'Ente affidatario. Rileva essersi evidenziata in particolare la patologia psichica del padre ("Disturbo Neuro Cognitivo Lieve" e "Modificazione della Personalità tipo Paranoide") e la necessità di un "percorso psicoeducazionale" e di "supporto alla genitorialità", nonché la manipolazione delle figlie e fattori ignorati dal Giudice. Inoltre, la soluzione proposta dal Tribunale Per_1 Pt_2
(Centro Educativo Diurno e intervento educativo domiciliare) sarebbe rimasta inattuata.
2. Erronea applicazione e/o interpretazione dell'art. 337 ter c.p.c. in punto affidamento e collocamento: il Tribunale avrebbe erroneamente valutato le prove documentali e testimoniali e le relazioni peritali e dell'Ente affidatario, sottovalutando la capacità genitoriale materna (definita solo come "capacità di accudimento primario", mentre le CTU avrebbero attestato maggiori competenze) e non considerando le criticità nella gestione paterna delle figlie maggiori (trascuratezza di manipolazione di Pt_2
. Chiede quindi l'affidamento esclusivo rafforzato delle tre figlie alla sé, con Per_1 collocazione presso la medesima, e la disciplina delle visite paterne con la presenza di operatori sociali.
3. Erronea valutazione delle prove relative alle risorse economiche per il mantenimento: l'appellante lamenta l'ingiustizia e la sperequazione del contributo posto a suo carico, chiedendo una riduzione dell'assegno mensile a €150,00 per ciascuna figlia e al 50% delle spese straordinarie, motivando con un significativo decremento del proprio Con reddito (dovuto alla riduzione dell'orario di lavoro per accudire e la presunta attività lucrativa del padre (allevamento di cani).
4. Erronea compensazione delle spese di lite: l'appellante ritiene non condivisibile la compensazione integrale delle spese di primo grado, considerando il contegno processuale del e l'accoglimento della domanda di addebito a suo carico, Persona_1 richiedendo la condanna del al pagamento delle spese in misura non Persona_1 inferiore all'80%. Richiede inoltre l'acquisizione d'ufficio della copia integrale di fascicoli penali e minorili pendenti a carico del relativi alle figlie. Persona_1
Il signor si è costituito tardivamente nel giudizio d'appello, essendo stato Persona_1 inizialmente dichiarato contumace dalla Corte. Egli contesta integralmente le argomentazioni avversarie, definendole "distorte, infondate e non rispondenti alla realtà familiare". In particolare, sostiene che le figlie e hanno un "legame profondo, Per_1 Pt_2 sincero e stabile" con lui e rifiutano la madre "spontaneamente e senza alcuna pressione", anche a causa di episodi passati. Separare le minori dal padre recherebbe Con loro "grave pregiudizio". Anche è "molto legata al padre e alle sorelle maggiori", manifestando "forte sofferenza" nei saluti di commiato, il che giustificherebbe un aumento dei tempi di frequentazione con il padre. Egli avrebbe sempre dimostrato "piena disponibilità e apertura al dialogo e alla collaborazione" con i Servizi Sociali, negando ogni accusa di condizionamento od ostacolo. Il forte legame con le figlie sarebbe "genuino". Si dichiara disponibile a intraprendere un percorso pubblico di sostegno alla genitorialità. Solleva dubbi sulle capacità genitoriali della signora , affermando Pt_1 che la CTU avrebbe "mancato di offrire una spiegazione" sull'assenza di attaccamento delle bambine alla madre e sulle sue "verosimili carenze materne". Chiede, in via principale, l'affidamento esclusivo e collocamento di e presso di lui, Per_1 Pt_2 Con l'affidamento condiviso e collocamento di presso di lui assieme alle sorelle, con un contributo materno di €600,00 mensili e il 100% delle spese straordinarie. Chiede un diritto di visita per la madre verso e che tenga conto della loro volontà, e ben Per_1 Pt_2
8 Con disciplinato per In subordine, chiede l'affidamento esclusivo di e presso Per_1 Pt_2 Con di sé, l'affidamento condiviso di con collocamento prevalente presso la madre, un Con ampio diritto di visita per il padre verso e un contributo materno di €500,00 per e oltre al 100% delle spese straordinarie. Per_1 Pt_2
La Corte d'Appello, con ordinanza del 24.01.2025, rilevando una violazione del contraddittorio in primo grado per l'assenza di un curatore speciale delle minori, ha provveduto a nominare l'Avv. Stefano Ardagna quale Curatore Speciale delle tre minori Con ( . La Corte ha anche disposto l'acquisizione di relazioni Persona_1 Pt_2 aggiornate dai Servizi Sociali e dalla N.P.I.
Il Curatore Speciale, costituitosi, ha sottolineato la persistente conflittualità tra i coniugi e l'incapacità di prendere decisioni nell'interesse delle figlie. Ha confermato la preoccupante "condotta manipolativa del padre" verso e che le ha portate a Per_1 Pt_2
"colludere con i pensieri, con gli atteggiamenti rivendicativi e con i sentimenti di astio del padre", esaltando la figura paterna e percependola come l'unica figura di riferimento. Il Curatore ha evidenziato che la proposta della CTU di collocare le figlie in comunità (terapeutica per educativa per era motivata dal "gravissimo rischio Per_1 Pt_2 evolutivo" e dal rischio di "funzionamenti patologici della personalità". Pur riconoscendo che la decisione del Tribunale di non accogliere tale soluzione, ma di mantenere il collocamento presso il padre con l'obbligo di inserimento in un centro diurno e intervento educativo domiciliare, potrebbe sembrare condivisibile nel contesto familiare, ha sottolineato che tali interventi non sono stati attuati a causa della "pervicace e reiterata volontà di assecondata dal padre, di non accettare Per_1
l'intervento educativo domiciliare" e del "palese condizionamento di . Il Pt_2
Curatore non ha ritenuto opportuno incontrare per evitare un ulteriore carico Per_1 emotivo e strumentalizzazioni. Il Curatore conclude che l'attuale ambiente familiare è "inadeguato" e che le minori sono "imprigionate" in meccanismi di difesa e vittimismo del padre. Auspica un "allontanamento graduale e non drastico" dalla casa paterna. Chiede quindi di confermare l'affidamento di e ai Servizi Sociali per un Persona_1 Pt_2 massimo di due anni, con collocazione prevalente presso il padre, ma demandando al servizio affidatario la collocazione diurna delle medesime presso un soggetto terzo;
di invitare il signor a intraprendere un percorso psicoeducazionale presso il Persona_1
CSM per migliorare la consapevolezza della sua patologia psichica e un percorso di sostegno alla genitorialità presso il Servizio di NPI;
di accogliere la domanda della madre Con di affido esclusivo rafforzato della minore alla madre stessa, con incontri tra padre e figlia secondo modalità e tempi individuati dai Servizi.
A seguito dell'ordinanza della Corte d'Appello del 24.01.2025, sono state acquisite relazioni aggiornate dal Servizio Sociale (CISAS) e dalla Neuropsichiatria Infantile (NPI). Da tali relazioni si evince la sostanziale inattuazione delle misure di sostegno educativo di e di e la staticità della situazione relazionale del nucleo familiare, ad Per_1 Pt_2 eccezione della ripresa dei contatti in luogo neutro tra il padre e le sorelle e Per_1 Pt_2 Con con la piccola e continuano a esprimere un categorico rifiuto a vedere la madre, Per_1 Pt_2 accusandola di inadeguatezza nel ruolo genitoriale. Il padre e la nonna paterna mostrano una "scarsa consapevolezza delle difficoltà" delle minori e attribuiscono ogni
9 responsabilità all'incompetenza della madre, ritenendo gli interventi degli operatori "inutili". Le prescrizioni del Tribunale di primo grado relative al "massiccio intervento di educativa domiciliare" e all'inserimento in un "Centro educativo diurno" per e non sono Per_1 Pt_2 state attuate sostanzialmente in ragione del rifiuto del padre e delle stesse minori. Sono emerse nuove gravi problematiche in una "bocciatura" scolastica Persona_1 inaspettata per il padre (ma non per la madre), il rifiuto di qualsiasi aiuto o sostegno per difficoltà di apprendimento (BES o DSA) e affiancamento educativo. manifesta Per_1
"escalation di rabbia" verso la madre e comportamenti "esagerati e al limite del Con Con pericoloso" negli incontri con a volte inducendo al vomito. La ragazza tenta di evitare prove scolastiche "provocandosi malesseri" (vomito, lamentele di malessere). Nonostante le resistenze passate, il padre ha recentemente (giugno 2025) autorizzato l'avvio di una psicoterapia privata per Per_1
La minore continua a essere soggetta a un "doppio condizionamento" da parte del Pt_2 padre e della sorella È stata riscontrata una grave trascuratezza nella cura della Per_1 sua persona e l'inidoneità del padre a gestire i suoi bisogni scolastici (rifiuto di firmare il PDP – piano didattico personalizzato – per disturbi specifici dell'apprendimento), nonostante le costanti segnalazioni di difficoltà. nonostante il disagio emotivo che Pt_2 la porta a piangere quando si parla della madre, ascolta e recepisce i tentativi costanti della sua maestra di ripristinare e migliorare la percezione della figura materna ai suoi occhi. Con Per la minore è confermata la sua collocazione con la madre come rispondente alle Con sue necessità. ha riproposto alla madre "tematiche passate inerenti all'aggressione alla base della separazione" (il ricordo del "papà che voleva buttare la mamma dal balcone"), ma sogna una "riconciliazione familiare" e di "vivere tutti insieme". Vi sono Con stati episodi di rifiuto dei regali di da parte di e (poiché provenienti "dalla Per_1 Pt_2 mamma"), con il padre che minimizza l'accaduto. Il padre ha sollevato dubbi sulla Con idoneità del nonno materno, impedendogli il ritiro di dalla scuola, ma l'Ente Affidatario ha confermato la delega.
Infine, in data 06.05.2024 il Tribunale di Novara, sezione penale, ha ritenuto il signor responsabile dei reati p. e p. dagli artt. 61 n. 11 quinquies, 582 e 585 in Persona_1 relazione all'art. 577 n. 1 c.p. (lesioni) ai danni della moglie, condannandolo alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore della signora , sentenza non Pt_1 ancora passata in giudicato perché impugnata dal Persona_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che la tardiva costituzione dell'appellato implica l'inammissibilità delle sue domande di riforma della sentenza di primo grado.
L'appello proposto dalla signora può trovare accoglimento nei limiti di cui si Pt_1 dirà.
Con L'unica situazione che non desta particolari preoccupazioni è quella di la più piccola delle tre sorelle, collocata stabilmente con la madre, la quale ha mostrato negli anni la
10 propria disponibilità a collaborare con i Servizi e ad intraprendere percorsi di sostegno
Con personale e genitoriale. Le relazioni evidenziano nel complesso una crescita sana di
Con (pur con qualche difficoltà scolastica), una relazione positiva e significativa tra e la madre, nonché la capacità di quest'ultima di preservare, per quanto possibile, il rapporto
Con di con il padre e le sorelle. D'altro canto, è emerso che il padre ha posto in essere condotte ostruzionistiche per quanto riguarda la gestione quotidiana della minore da parte della madre (ad esempio, opponendo un rifiuto immotivato di consentire al nonno
Con materno il ritiro a scuola di . In tale contesto, appare conforme all'interesse della CO minore disporne l'affidamento esclusivo rafforzato alla madre, signora Parte_1
, con contestuale revoca sia dell'affidamento ai Servizi sia della nomina
[...] del Curatore speciale, fermo restando il diritto della minore a mantenere rapporti significativi con il padre, da svolgersi secondo le modalità e i tempi individuati dai Servizi competenti come si dirà infra.
Il contesto è invece gravemente allarmante per e per le quali hanno Persona_1 Pt_2 sviluppato, negli anni, un forte legame simbiotico con la figura paterna, accompagnato da un atteggiamento di rifiuto ostinato verso la madre e dall'insorgenza di una situazione complessiva di profondo malessere che via via si sta manifestando con sempre maggiori ripercussioni nella vita quotidiana delle due ragazzine (in particolare, la bocciatura scolastica di e i suoi comportamenti aggressivi, costituenti, evidentemente, risposte Per_1 inadeguate a un senso di frustrazione). Tale perniciosa dinamica deve ritenersi ricollegabile al già acclarato e nefasto condizionamento psicoaffettivo da parte del padre. Una simile situazione deve essere interrotta nel più breve tempo possibile, visto l'elevato rischio di danni irreversibili per l'equilibrata crescita psicoemotiva delle minori.
La strada percorsa dal Tribunale, evidentemente volta a privilegiare l'esigenza di gradualità degli interventi rispetto alla loro urgenza, non ha portato ad alcun risultato, se non all'incancrenirsi della situazione negativa per e descritta, in termini Per_1 Pt_2 drammatici, dalla CTU sopra brevemente ripercorsa nelle sue indicazioni principali. Questa Corte intende ora privilegiare l'urgenza sulla gradualità, dando atto che la gradualità viene comunque salvaguardata considerando il collocamento etero familiare dei minori quale extrema ratio.
Appare assolutamente indispensabile collocare immediatamente la sorella Pt_2 Con
con la mamma e la OR tenuto conto delle aperture rilevate in questo Per_2 senso dalla C.T.U. In particolare, l'analisi del test proiettivo Blacky Pictures su ha Pt_2 rilevato una "figura materna interiorizzata positiva" e la madre come un "modello di identificazione positivo". Sebbene la figura materna edipica sia simbolicamente "eliminata" nelle risposte (riflettendo l'esclusione reale operata dal padre), il nucleo affettivo positivo persiste. Il condizionamento di è fortemente legato alla rigida Pt_2 posizione della sorella di chiusura verso la madre e di subalternità verso il padre. Per_1
Tuttavia, ha mostrato segnali di affrancamento, riferendo a bassa voce Pt_2 all'assistente sociale la sua intenzione di effettuare un incontro da sola con l'educatrice, in un momento di distrazione della sorella Questo segnale indica una Persona_1
"minima apertura" e il potenziale per la formazione di un proprio autonomo pensiero, separato dalle dinamiche morbose del padre e della sorella . Persona_1
11 Con Il collocamento immediato di con la madre e la piccola in un contesto affettivo
Pt_2 stabile e collaborativo, costituisce la misura necessaria per avviare il percorso di affrancamento dalle condotte manipolative e di assoggettamento psicologico paterno, garantendo alla minore la possibilità di risolvere il proprio conflitto evolutivo
Pt_2 rimanendo comunque nella propria famiglia. Per tali ragioni, si dispone il collocamento della minore presso la madre,
Pt_2 signora , la quale avrà l'affido esclusivo rafforzato non solo della Parte_1 CO Con figlia ma anche della figlia Ciò comporta, come per la revoca, per
Pt_2
dell'affidamento ai Servizi sociali nonché della nomina del Curatore speciale. A
Pt_2 favore di deve tuttavia attivarsi con urgenza un supporto domiciliare
Pt_2 educativo ad alta intensità. Parallelamente, dovrà essere presa in carico dal
Pt_2 servizio di N.P.I. per essere supportata nella gestione del cambiamento di vita, nel riavvicinamento alla madre e alla OR e nella costruzione di un nuovo rapporto con il padre, scevro da condizionamenti impropri e dannosi. CO e potranno incontrare il padre e/o i membri della famiglia paterna con i
Pt_2 quali le minori abbiano un vissuto di rapporti significativi soltanto in sede protetta e necessariamente alla presenza di operatori qualificati (quali assistenti sociali, educatori, psicologi). Gli incontri saranno organizzati a cura dei Servizi sociali in coordinamento con l' e con il servizio di educativa. CP_3
Quanto a , la stessa presenta un funzionamento psichico di tipo collusivo ed Persona_1
è adesiva al pensiero paterno senza possibilità di riflessione critica, dinamica che sta evolvendo verso funzionamenti patologici della personalità, manifestando la minore persino atti autolesionistici. Come detto, occorre interrompere il più presto possibile questo tipo di dinamica mediante la separazione dal padre. D'altro canto, però, non è possibile, per , ipotizzare la collocazione presso la
Persona_1 madre con le sorelline. Il pervicace ed ossessivo atteggiamento di chiusura della ragazza verso la figura materna, tuttora persistente e profondamente radicato, non ne consentono il trasferimento ex abrupto presso l'abitazione della signora , senza Pt_1 il rischio (assai concreto) di reazioni disfunzionali e dirompenti di che
Persona_1 potrebbero anche impedire od ostacolare il sereno percorso di crescita delle sorelle più piccole. infatti, ha da poco compiuto quindici anni e somma quindi il
Persona_1 disagio per la situazione specifica alla conflittualità emotiva tipica dell'adolescenza. Per non resta quindi che il collocamento etero-familiare, non essendovi,
Persona_1 nell'ambito della famiglia biologica, anche allargata, alcuna figura di riferimento che possa adeguatamente vicariare il ruolo genitoriale, in una situazione, come quella descritta, tanto complessa quanto incancrenita. L'unica via in grado di assicurare a quel monitoraggio specialistico costante
Persona_1
e quell'incessante supporto terapeutico necessari a scardinare le dinamiche patologiche, a prevenire potenziali agiti di auto ed etero pregiudizio e a promuovere, in via esclusiva e definitiva, la ricostruzione della sua autonoma capacità critica e di pensiero è il suo collocamento in una Comunità. Si ritiene, quindi, di mantenere l'affidamento di ai Servizi Sociali e la Persona_1 permanenza, per lei, della nomina del Curatore speciale, disponendo l'urgentissimo collocamento della minore, almeno per un anno, presso una Comunità educativa rinforzata (C.E.R.), se del caso fuori provincia, con presa in carico dell'N.P.I. e valutazione psicodiagnostica. In subordine, ove la minore necessiti di un più
12 intenso percorso terapeutico o farmacologico, se ne dispone sin d'ora la collocazione in Comunità terapeutica minorile (C.T.M.), ferma restando la presa in carico della potrà incontrare i familiari secondo le modalità e i COroparte_4 tempi indicati dalla Comunità, di concerto con il servizio di N.P.I.
La collocazione delle minori come disposta con la presente sentenza comporta la revoca dell'assegno a favore del padre a carico della madre, con decorrenza dal mese di novembre 2025 e con l'imposizione al padre di versare alla madre un assegno complessivo di euro 400,00 al mese per le due figlie collocate presso la casa materna CO (quindi euro 200 per ed euro 200 per , a partire dalla mensilità di Pt_2 novembre 2025, quale contributo indiretto al mantenimento ordinario delle due minori.
Quanto alla disciplina delle spese straordinarie, tenuto conto della frequente insorgenza di controversie interpretative in materia, appare conforme al principio di chiarezza e certezza del diritto adottare quale parametro operativo il protocollo d'intesa attualmente in uso presso il Tribunale di Torino, in accordo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, che offre una tassonomia chiara e condivisa delle spese straordinarie. Deve quindi disporsi che le spese straordinarie siano sostenute da entrambi i genitori in relazione a tutte e tre le figlie nella misura del 50% per ciascun genitore, con riferimento a tutte le spese previste dal suddetto protocollo e con le modalità ivi indicate.
Anche le spese della Comunità per se dovute, saranno sostenute dai Persona_1 genitori in ragione della metà ciascuno (salva la solidarietà nei confronti del soggetto creditore secondo i principii generali).
Le ulteriori determinazioni della sentenza (sulla separazione e sull'addebito, sulle spese processuali e di C.T.U., sulla presa in carico di Joy da parte del Servizio di N.P.I.) restano confermate.
La necessità di trovare soluzioni, anche al di là delle richieste delle parti, che mirino a garantire l'interesse delle minori giustifica la compensazione integrale delle spese processuali, anche del grado di appello (come peraltro disposto dal Tribunale per le spese del primo grado).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Famiglia e Minori, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Novara Parte_1
n. 268/2024 del 28 marzo 2024, depositata il 2 aprile 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede, in parziale riforma della sentenza stessa e in parziale accoglimento dell'appello proposto:
1. DISPONE l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato delle minori e COroparte_2 alla madre, signora la quale potrà Parte_2 Parte_1
13 autonomamente assumere anche le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute delle minori medesime.
2. DISPONE la collocazione immediata, ad opera dei Servizi Sociali, se del caso con l'intervento della N.P.I. e della Forza pubblica, di presso la madre, Parte_2 signora Parte_1
3. REVOCA l'affidamento ai Servizi Sociali delle minori e COroparte_2
Parte_2
4. REVOCA la nomina del Curatore speciale per le minori e COroparte_2
Parte_2
5. DISPONE che i Servizi provvedano con urgenza all'attuazione di un supporto domiciliare educativo ad alta intensità a favore di e che la stessa Parte_2 minore sia presa in carico dall'N.P.I. per il necessario supporto in relazione al Con cambiamento abitativo e al riavvicinamento alla madre e alla OR (la quale resta in carico al Servizio di N.P.I. come il Tribunale già aveva disposto) nonché in relazione alla futura, graduale e controllata ripresa dei contatti con il padre.
6. DISPONE che e possano vedere, anche COroparte_2 Parte_2 separatamente, il padre, signor e/o i membri della famiglia COroparte_1 paterna con i quali le minori abbiano un vissuto di rapporti significativi, soltanto nell'ambito di incontri protetti alla presenza di operatori qualificati dei Servizi, incontri la cui organizzazione e attuazione si demanda sin d'ora ai Servizi Sociali.
7. PRESCRIVE alla madre, signora di continuare a collaborare Parte_1 strettamente con i Servizi.
8. DISPONE che la minore sia collocata con estrema Persona_1 urgenza, per la durata di un anno (salva motivata proroga), se del caso mediante l'ausilio del servizio di N.P.I. e della forza pubblica, presso una Comunità educativa rinforzata (C.E.R.), se necessario fuori provincia, con presa in carico dell'N.P.I. e valutazione psicodiagnostica. In subordine, ove la minore necessiti di un più intenso percorso terapeutico o farmacologico, se ne dispone sin d'ora la collocazione, con le medesime modalità e durata, in Comunità terapeutica minorile (C.T.M.), se necessario fuori provincia, sempre con presa in carico della N.P.I.
9. DISPONE che la minore possa incontrare i familiari Persona_1 secondo le modalità e i tempi indicati dalla Comunità, di concerto con il servizio di N.P.I.
10. REVOCA ogni obbligo a carico di di versare un contributo Parte_1 indiretto mensile per il mantenimento ordinario delle figlie.
11. DISPONE che corrisponda a a titolo di COroparte_1 Parte_1 contributo indiretto al mantenimento ordinario delle minori e COroparte_2
un importo mensile complessivo di euro 400,00 (euro 200,00 per Parte_2
14 figlia) a partire dalla mensilità di novembre 2025, importo soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
12. DISPONE che le spese straordinarie per COroparte_2 Parte_2
e spese straordinarie determinate come da protocollo Persona_1
d'intesa attualmente in uso presso il Tribunale di Torino, in accordo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, siano sostenute da ciascun genitore in ragione della metà.
13. DISPONE che le spese per la Comunità in cui sarà inserita Persona_1
, se dovute, siano sostenute da ciascun genitore in ragione della metà.
[...]
14. CONFERMA, nel resto, la sentenza impugnata.
15. DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
16. MANDA alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza ai Servizi Sociali e al Servizio di N.P.I.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Sezione Famiglia e Minori della Corte d'Appello, il 24 settembre 2025
Il Presidente Dott.ssa Carmela Mascarello Il Consigliere Estensore Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
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