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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/12/2025, n. 12151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12151 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 30431/2022 R.G.
TRIBUNALE DI NAPOLI XII SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Lucia Vietri, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, a seguito di deposito di note scritte, ex. art. 127 ter c.p.c, in sostituzione dell'udienza dell'11.12.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.30431 /2022 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente TRA
C.F./P.IVA , in persona del liquidatore pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, sig. , elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Santa Lucia n.29 presso Parte_2
lo studio degli Avv.ti Oreste Cardillo e Antonella TO, che la rappresentano e difendono, in virtu' di procura in calce all'atto di opposizione OPPONENTE
CONTRO
, C.F./P.IVA , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, sig. , elettivamente domiciliata in Aorta di Atella (CE) alla Via S. Parte_3
Donato 41 presso lo studio dell'Avv. Luigi La Bella che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti OPPOSTA
CONCLUSIONI
La , riportandosi ai propri scritti difensivi, ha concluso chiedendo Controparte_1 la conferma del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
A) Con atto di citazione regolarmente notificato la società , Parte_1 in persona del suo legale rappresentante p.t., proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
8229/22 ( 25183/2022 R.G.) emesso dal Tribunale di Napoli in data 16.11.2022 , con il quale era ingiunto il pagamento, in favore della ricorrente, , della somma Controparte_1 di €. 7.400,00 oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora e sino al soddisfo nonché le spese
1 della procedura monitoria, per il pagamento di lavori in cartongesso eseguiti presso il cantiere sito in Torre Annunziata alla via Vittorio Veneto n. 486, commissionati all'opponente dal Sig. Pt_4
. A sostegno dell'opposizione, la società opponente eccepiva, preliminarmente, la nullità della
[...] notifica e l'inefficacia del decreto ingiuntivo. Assumeva la totale invalidità di detta notifica per violazione dell'art. 643 c.p.c., essendo stato notificato alla solo il decreto senza il Parte_1 ricorso. Tale mancanza, precludendo la piena conoscenza dei motivi della pretesa creditoria, aveva leso il diritto di difesa, rendendo inefficace il decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 644 c.p.c.. Eccepiva, altresì, la indeterminatezza del ricorso perché, avendo acquisito piena conoscenza del contenuto del predetto atto attraverso l'accesso al fascicolo telematico, tale ricorso non specificava il rapporto contrattuale intercorso tra le parti, le opere eseguite e i prezzi pattuiti. Evidenziava inoltre discrasie tra gli importi fatturati nel ricorso e quelli risultanti dai documenti fiscali prodotti. Nel merito, eccepiva la mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del decreto ingiuntivo essendo lo stesso fondato su mere fatture commerciali, le quali, in quanto atti unilaterali, non potevano costituire prova del credito in sede di opposizione. Sosteneva che la fornitura e posa in opera di cartongesso richiamata dalla controparte rappresentava solo una parte marginale dei più ampi lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Torre Annunziata, alla via Vittorio Veneto n. 486, commissionati alla opponente dal sig. . Invero, la opponente trasmetteva al sig. Parte_4 Pt_4
il preventivo datato 29.04.2021 relativo all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione edilizia
[...]
del suddetto immobile, per un importo complessivo pari a euro 31.000,00. Successivamente, in data
07.06.2021, la ed il Sig, procedevano alla sottoscrizione del contratto di Parte_1 Pt_4
appalto, con il quale la opponente si obbligava a eseguire i lavori entro e non oltre il 30.09.2021.
La affidava , poi, i lavori di cartongesso alla , che eseguiva la fornitura Parte_1 CP_1 di materiale e la esecuzione delle opere in favore della In virtù dell'accordo Parte_1 intercorso tra le parti, la aveva versato alla la somma di € 2.400,00, Parte_1 CP_1 quale saldo integrale della fornitura di materiale ed esecuzione dei lavori , sicché non sarebbe rimasto alcun credito residuo. Concludeva, affinchè il Tribunale adito dichiarasse la nullità della notifica e l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 8229/2022;la nullità del decreto per indeterminatezza e carenza dei presupposti di legge;
nel merito, accertasse l'infondatezza del credito con conseguente revoca del decreto ingiuntivo. Vinte le spese.
B) Si costituiva con comparsa la la quale deduceva l'inammissibilità Controparte_1
dell'eccezione di nullità della notifica del solo decreto ingiuntivo in assenza del ricorso. L'opponente aveva avuto, infatti, piena conoscenza degli atti di causa attraverso l'accesso al fascicolo telematico.
In ogni caso, la società opposta aveva provveduto a notificare entrambi gli atti (decreto + ricorso) entro il termine di cui all'art. 644 c.p.c. Quanto, poi, alla fondatezza del credito azionato e alla
2 regolarità delle fatture emesse, la società opposta deduceva che il credito di €. 7.400,00 trovava origine in un accordo verbale intercorso tra le parti, le quali avevano convenuto il corrispettivo complessivo di €.9.800,00 per la fornitura e la posa in opera del cartongesso. A seguito dei lavori commissionati e correttamente eseguiti, venivano emesse le seguenti fatture: n. 27/2021 del
27/07/2021 di € 3.000,00; n. 2/2022 del 09/01/2022 di € 6.000,00; n. 62/2022 del 26/10/2022 di €
800,00. L'opponente aveva, però, pagato solo € 2.400,00 (mediante due assegni da € 1.900,00, di cui uno insoluto, e € 500,00 in contanti). Rappresentava, inoltre, che la fattura n. 62/2022 era stata indicata erroneamente nel ricorso per l'importo di euro 9.000,00, in luogo dell' importo corretto della medesima fattura pari a €.800,00. Deduceva, inoltre, che l'esistenza del rapporto contrattuale risultava provata non solo dall'emissione delle fatture, regolarmente trasmesse e accettate tramite il
Sistema di Interscambio (SDI), ma anche dal pagamento parziale effettuato da mediante Parte_1 assegni, circostanza che comprovava l'accettazione tacita dell'accordo intercorso tra le parti. Il contratto di appalto prodotto dall'opponente riguardava invece un rapporto diverso (con il committente finale, Sig. ) e non era opponibile alla Evidenziava che Parte_4 CP_1
l'opponente non aveva mai contestato le fatture prima del decreto ingiuntivo, anzi le aveva contabilizzate sicchè le contestazioni erano strumentali e tardive. Concludeva chiedendo al Tribunale di dichiarare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 8229/2022 non essendo l'opposizione fondata su prova scritta nè di pronta soluzione;
nel merito di rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e di conseguenza confermare il decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
C) Istauratosi il contraddittorio, la prima udienza del 15.05.2023, svoltasi in modalità telematica, veniva differita al 19.02.2024 per esigenze di ruolo. A tale udienza il Giudice non concedeva la provvisoria esecutività del D.I. e rinviava la causa al 16.09.24, rinviata di nuovo al 03.02.2025 per consentire alla di nominare un nuovo procuratore e difensore, avendo gli Avvocati Parte_1
LO ed TO rinunciato al mandato. La non provvedeva alla nomina di un Parte_1
nuovo difensore ed all'udienza del 03.02.2025, il Giudice ammetteva le prove articolate dalla
Espletata l'attività istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice CP_1 fissava l'udienza dell'11.12.2025 per la decisione e discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, il Tribunale rileva che l'opposizione è infondata e deve pertanto, essere rigettata per i motivi di seguito precisati.
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di nullità della notifica e di inefficacia del decreto ingiuntivo sollevata dalla società opponente.
3 L'art. 643 c.p.c. dispone che il ricorrente debba notificare al debitore ingiunto, contestualmente, il ricorso e il decreto ingiuntivo. Nel caso di specie, la prima notificazione eseguita in data 16.11.2022 risultava incompleta, in quanto recava il solo decreto ingiuntivo, senza il ricorso.
Tuttavia, l'opponente ha acquisito piena ed effettiva conoscenza del contenuto del ricorso mediante accesso al fascicolo telematico, previa istanza di visibilità, ed ha potuto proporre tempestivamente opposizione, articolata e circostanziata, nel rispetto del termine di legge.
Tale conoscenza effettiva e tempestiva degli atti processuali è idonea a sanare il vizio formale della notificazione, avendo comunque consentito il pieno ed effettivo esercizio del diritto di difesa.
In ogni caso, la società opposta ha successivamente provveduto, alla rinotificazione integrale del decreto ingiuntivo e del ricorso in data 23.12.2023, nei termini di legge, sanando ogni eventuale vizio formale.
L'eccezione di nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo è, pertanto, infondata e deve essere rigettata.
Riguardo alla fondatezza del credito ingiunto, la ha dedotto che il credito di €. 7.400,00 CP_1
trova origine da un accordo verbale intercorso tra le parti, le quali avevano convenuto, il corrispettivo complessivo di €.9.800,00 per la fornitura e lavori di posa in opera di cartongesso, commissionati alla società opponente dal Sig. proprietario dell'immobile sito in Torre Annunziata Parte_4
alla via Vittorio Veneto n. 486.
Si rileva che il contratto di appalto ha forma libera e può essere concluso, come nel caso di specie, anche verbalmente. Per tale contratto, infatti, la legge non richiede la forma scritta nè ad substantiam né ad probationem sicchè il contratto di appalto può essere stipulato per facta concludentia, ovvero attraverso comportamenti che, alla luce delle circostanze cui si accompagnano, lasciano inequivocabilmente intendere l'esistenza di un'implicita volontà negoziale. Tale principio è stato affermato in diverse occasioni dalla giurisprudenza di legittimità che, in una recente pronuncia, ha statuito: “la stipulazione del contratto d'appalto tra privati non richiede la forma scritta ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso essere concluso anche per facta concludentia. Ne consegue che la prova del contratto può essere data per testimoni e per presunzioni ma le stesse devono necessariamente rivestire, a norma dell'articolo 2729 del Codice civile, i caratteri della gravità e precisione nonché, qualora siano più d'una, della concordanza” (Cassazione civile sez. II,
26/01/2023, n. 2386).
Spetta, quindi, alla società opposta che agisce in giudizio per ottenere il pagamento dei lavori eseguiti nell'immobile sito in Torre Annunziata dimostrare l'effettivo conferimento dell'incarico, la realizzazione dell'opera e la congruità del corrispettivo richiesto rispetto all'entità del lavoro svolto sicchè per darne dimostrazione in giudizio possono assume rilevanza le prove testimoniali,
4 documentali o le presunzioni che, ai fini della decisione, devono essere attentamente valutati dal
Giudice secondo il suo libero e prudente apprezzamento.
Nel presente giudizio la società ha depositato agli atti di causa le fatture n. 27/2021 di € CP_1
3.000,00; n. 2/2022 di € 6.000,00; n. 62/2022 di € 800,00, regolarmente emesse e trasmesse tramite il Sistema di Interscambio, come dimostrato dalle ricevute di consegna prodotte. Tali fatture, dell'importo complessivo di €. 9.800, pur essendo documenti unilaterali, assumono pieno valore probatorio nel procedimento monitorio quando, come nel caso di specie, risultano tacitamente accettate dalla la quale non le ha mai contestate fino al presente giudizio e le ha Parte_1 regolarmente contabilizzate, come è desumibile dalla loro ricezione nel "cassetto fiscale”.
Agli atti di causa risultano , poi, depositati gli assegni bancari emessi dalla opponente a favore della che dimostrano l'esistenza del rapporto negoziale tra le parti e l'accettazione CP_1
dell'obbligazione.
Le discordanze formali riscontrate nella descrizione degli importi nel ricorso (refuso della fattura n.
62/2022) non inficiano la sostanza della pretesa creditoria, essendo gli importi esatti chiaramente indicati nei documenti fiscali allegati e costituendo oggetto del decreto ingiuntivo la somma corretta di € 7.400,00. Si ritiene ,poi, che la ricostruzione contabile effettuata dalla parte opposta (accordi per
€ 9.800,00, pagamenti per € 2.400,00, residuo di € 7.400,00) sia corretta e supportata dai documenti.
Le deposizioni dei testi escussi confermano, inoltre, in modo univoco l'esecuzione materiale delle opere, il luogo della prestazione e l'assenza di contestazioni in corso d'opera, rafforzando ulteriormente il quadro probatorio a favore della società creditrice.
All'udienza del 19.06.2025, i testi, e , entrambi dipendenti Testimone_1 Testimone_2
della società hanno, infatti, dichiarato che i lavori in cartongesso a Torre Annunziata furono CP_1
commissionati alla società opposta da eseguiti completamente e senza Parte_1
contestazioni, e che non fu corrisposto il pagamento del saldo.
Tali dichiarazioni sono dotate di attendibilità e valenza probatoria, in quanto caratterizzate da precisione espositiva e assenza di elementi contraddittori, anche in relazione ai documenti prodotti in atti, rispetto ai quali risultano pienamente conformi.
Di contro le eccezioni sollevate dalla società opponente risultano infondate.
Il contratto di appalto prodotto dalla società opponente, stipulato tra ed il Sig. Parte_1
, proprietario dell'immobile sito in Torre Annunziata, è irrilevante nel rapporto tra le Parte_4
parti presenti in causa. Le condizioni economiche pattuite dalla con il proprio Parte_1
committente non sono opponibili alla creditrice con la quale è stato instaurato un autonomo CP_1
e distinto rapporto contrattuale. L'affermazione della circa il presunto pagamento Parte_1 integrale dei lavori per la somma di € 2.400,00 è contraddetta dalla documentazione prodotta, che
5 evidenzia fatture per un importo complessivo di € 9.800,00 . La condotta della opponente, che ha ricevuto e contabilizzato le fatture senza mai sollevare contestazioni fino alla notifica del decreto ingiuntivo, che ha beneficiato delle opere eseguite ed emesso acconti di pagamento, rende del tutto inverosimile la sua tesi secondo cui il pagamento di € 2.400,00 avrebbe saldato lavori eseguiti dalla di entità modesta. CP_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, s'impone il rigetto della proposta opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con conseguente declaratoria di esecutorietà .
Le spese di lite, il cui ammontare è stato calcolato sulla base dei parametri introdotti dal D.M.
n.55/2014, così come riformato con il D.M. n. 147/2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022, seguono la soccombenza della società opponente e vengono liquidate nella misura indicata in parte dispositiva, tenuto conto dell'effettiva attività processuale espletata e del valore minimo della controversia , con attribuzione all'Avv. Luigi La Bella, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XII civile, in persona del GOP, Dott.ssa Lucia Vietri, definitivamente pronunziando in funzione di giudice monocratico in primo grado, così decide:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 8229/22 ( 25183/2022 R.G.) emesso dal Tribunale di Napoli in data 16.11.2022 con conseguente declaratoria di esecutorietà;
2) condanna la in persona del liquidatore e legale Parte_1
rappresentante p.t., al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore di
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in complessivi € Controparte_1
2.540,00 per compenso avvocato, oltre spese forfettarie pari al 15% , IVA e Cap , come per legge, con attribuzione all'Avv. Luigi La Bella , dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 16.12.2025 Il GOP
Dott.ssa Lucia Vietri
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TRIBUNALE DI NAPOLI XII SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Lucia Vietri, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, a seguito di deposito di note scritte, ex. art. 127 ter c.p.c, in sostituzione dell'udienza dell'11.12.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.30431 /2022 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente TRA
C.F./P.IVA , in persona del liquidatore pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, sig. , elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Santa Lucia n.29 presso Parte_2
lo studio degli Avv.ti Oreste Cardillo e Antonella TO, che la rappresentano e difendono, in virtu' di procura in calce all'atto di opposizione OPPONENTE
CONTRO
, C.F./P.IVA , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, sig. , elettivamente domiciliata in Aorta di Atella (CE) alla Via S. Parte_3
Donato 41 presso lo studio dell'Avv. Luigi La Bella che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti OPPOSTA
CONCLUSIONI
La , riportandosi ai propri scritti difensivi, ha concluso chiedendo Controparte_1 la conferma del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
A) Con atto di citazione regolarmente notificato la società , Parte_1 in persona del suo legale rappresentante p.t., proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
8229/22 ( 25183/2022 R.G.) emesso dal Tribunale di Napoli in data 16.11.2022 , con il quale era ingiunto il pagamento, in favore della ricorrente, , della somma Controparte_1 di €. 7.400,00 oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora e sino al soddisfo nonché le spese
1 della procedura monitoria, per il pagamento di lavori in cartongesso eseguiti presso il cantiere sito in Torre Annunziata alla via Vittorio Veneto n. 486, commissionati all'opponente dal Sig. Pt_4
. A sostegno dell'opposizione, la società opponente eccepiva, preliminarmente, la nullità della
[...] notifica e l'inefficacia del decreto ingiuntivo. Assumeva la totale invalidità di detta notifica per violazione dell'art. 643 c.p.c., essendo stato notificato alla solo il decreto senza il Parte_1 ricorso. Tale mancanza, precludendo la piena conoscenza dei motivi della pretesa creditoria, aveva leso il diritto di difesa, rendendo inefficace il decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 644 c.p.c.. Eccepiva, altresì, la indeterminatezza del ricorso perché, avendo acquisito piena conoscenza del contenuto del predetto atto attraverso l'accesso al fascicolo telematico, tale ricorso non specificava il rapporto contrattuale intercorso tra le parti, le opere eseguite e i prezzi pattuiti. Evidenziava inoltre discrasie tra gli importi fatturati nel ricorso e quelli risultanti dai documenti fiscali prodotti. Nel merito, eccepiva la mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del decreto ingiuntivo essendo lo stesso fondato su mere fatture commerciali, le quali, in quanto atti unilaterali, non potevano costituire prova del credito in sede di opposizione. Sosteneva che la fornitura e posa in opera di cartongesso richiamata dalla controparte rappresentava solo una parte marginale dei più ampi lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Torre Annunziata, alla via Vittorio Veneto n. 486, commissionati alla opponente dal sig. . Invero, la opponente trasmetteva al sig. Parte_4 Pt_4
il preventivo datato 29.04.2021 relativo all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione edilizia
[...]
del suddetto immobile, per un importo complessivo pari a euro 31.000,00. Successivamente, in data
07.06.2021, la ed il Sig, procedevano alla sottoscrizione del contratto di Parte_1 Pt_4
appalto, con il quale la opponente si obbligava a eseguire i lavori entro e non oltre il 30.09.2021.
La affidava , poi, i lavori di cartongesso alla , che eseguiva la fornitura Parte_1 CP_1 di materiale e la esecuzione delle opere in favore della In virtù dell'accordo Parte_1 intercorso tra le parti, la aveva versato alla la somma di € 2.400,00, Parte_1 CP_1 quale saldo integrale della fornitura di materiale ed esecuzione dei lavori , sicché non sarebbe rimasto alcun credito residuo. Concludeva, affinchè il Tribunale adito dichiarasse la nullità della notifica e l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 8229/2022;la nullità del decreto per indeterminatezza e carenza dei presupposti di legge;
nel merito, accertasse l'infondatezza del credito con conseguente revoca del decreto ingiuntivo. Vinte le spese.
B) Si costituiva con comparsa la la quale deduceva l'inammissibilità Controparte_1
dell'eccezione di nullità della notifica del solo decreto ingiuntivo in assenza del ricorso. L'opponente aveva avuto, infatti, piena conoscenza degli atti di causa attraverso l'accesso al fascicolo telematico.
In ogni caso, la società opposta aveva provveduto a notificare entrambi gli atti (decreto + ricorso) entro il termine di cui all'art. 644 c.p.c. Quanto, poi, alla fondatezza del credito azionato e alla
2 regolarità delle fatture emesse, la società opposta deduceva che il credito di €. 7.400,00 trovava origine in un accordo verbale intercorso tra le parti, le quali avevano convenuto il corrispettivo complessivo di €.9.800,00 per la fornitura e la posa in opera del cartongesso. A seguito dei lavori commissionati e correttamente eseguiti, venivano emesse le seguenti fatture: n. 27/2021 del
27/07/2021 di € 3.000,00; n. 2/2022 del 09/01/2022 di € 6.000,00; n. 62/2022 del 26/10/2022 di €
800,00. L'opponente aveva, però, pagato solo € 2.400,00 (mediante due assegni da € 1.900,00, di cui uno insoluto, e € 500,00 in contanti). Rappresentava, inoltre, che la fattura n. 62/2022 era stata indicata erroneamente nel ricorso per l'importo di euro 9.000,00, in luogo dell' importo corretto della medesima fattura pari a €.800,00. Deduceva, inoltre, che l'esistenza del rapporto contrattuale risultava provata non solo dall'emissione delle fatture, regolarmente trasmesse e accettate tramite il
Sistema di Interscambio (SDI), ma anche dal pagamento parziale effettuato da mediante Parte_1 assegni, circostanza che comprovava l'accettazione tacita dell'accordo intercorso tra le parti. Il contratto di appalto prodotto dall'opponente riguardava invece un rapporto diverso (con il committente finale, Sig. ) e non era opponibile alla Evidenziava che Parte_4 CP_1
l'opponente non aveva mai contestato le fatture prima del decreto ingiuntivo, anzi le aveva contabilizzate sicchè le contestazioni erano strumentali e tardive. Concludeva chiedendo al Tribunale di dichiarare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 8229/2022 non essendo l'opposizione fondata su prova scritta nè di pronta soluzione;
nel merito di rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e di conseguenza confermare il decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
C) Istauratosi il contraddittorio, la prima udienza del 15.05.2023, svoltasi in modalità telematica, veniva differita al 19.02.2024 per esigenze di ruolo. A tale udienza il Giudice non concedeva la provvisoria esecutività del D.I. e rinviava la causa al 16.09.24, rinviata di nuovo al 03.02.2025 per consentire alla di nominare un nuovo procuratore e difensore, avendo gli Avvocati Parte_1
LO ed TO rinunciato al mandato. La non provvedeva alla nomina di un Parte_1
nuovo difensore ed all'udienza del 03.02.2025, il Giudice ammetteva le prove articolate dalla
Espletata l'attività istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice CP_1 fissava l'udienza dell'11.12.2025 per la decisione e discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, il Tribunale rileva che l'opposizione è infondata e deve pertanto, essere rigettata per i motivi di seguito precisati.
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di nullità della notifica e di inefficacia del decreto ingiuntivo sollevata dalla società opponente.
3 L'art. 643 c.p.c. dispone che il ricorrente debba notificare al debitore ingiunto, contestualmente, il ricorso e il decreto ingiuntivo. Nel caso di specie, la prima notificazione eseguita in data 16.11.2022 risultava incompleta, in quanto recava il solo decreto ingiuntivo, senza il ricorso.
Tuttavia, l'opponente ha acquisito piena ed effettiva conoscenza del contenuto del ricorso mediante accesso al fascicolo telematico, previa istanza di visibilità, ed ha potuto proporre tempestivamente opposizione, articolata e circostanziata, nel rispetto del termine di legge.
Tale conoscenza effettiva e tempestiva degli atti processuali è idonea a sanare il vizio formale della notificazione, avendo comunque consentito il pieno ed effettivo esercizio del diritto di difesa.
In ogni caso, la società opposta ha successivamente provveduto, alla rinotificazione integrale del decreto ingiuntivo e del ricorso in data 23.12.2023, nei termini di legge, sanando ogni eventuale vizio formale.
L'eccezione di nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo è, pertanto, infondata e deve essere rigettata.
Riguardo alla fondatezza del credito ingiunto, la ha dedotto che il credito di €. 7.400,00 CP_1
trova origine da un accordo verbale intercorso tra le parti, le quali avevano convenuto, il corrispettivo complessivo di €.9.800,00 per la fornitura e lavori di posa in opera di cartongesso, commissionati alla società opponente dal Sig. proprietario dell'immobile sito in Torre Annunziata Parte_4
alla via Vittorio Veneto n. 486.
Si rileva che il contratto di appalto ha forma libera e può essere concluso, come nel caso di specie, anche verbalmente. Per tale contratto, infatti, la legge non richiede la forma scritta nè ad substantiam né ad probationem sicchè il contratto di appalto può essere stipulato per facta concludentia, ovvero attraverso comportamenti che, alla luce delle circostanze cui si accompagnano, lasciano inequivocabilmente intendere l'esistenza di un'implicita volontà negoziale. Tale principio è stato affermato in diverse occasioni dalla giurisprudenza di legittimità che, in una recente pronuncia, ha statuito: “la stipulazione del contratto d'appalto tra privati non richiede la forma scritta ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso essere concluso anche per facta concludentia. Ne consegue che la prova del contratto può essere data per testimoni e per presunzioni ma le stesse devono necessariamente rivestire, a norma dell'articolo 2729 del Codice civile, i caratteri della gravità e precisione nonché, qualora siano più d'una, della concordanza” (Cassazione civile sez. II,
26/01/2023, n. 2386).
Spetta, quindi, alla società opposta che agisce in giudizio per ottenere il pagamento dei lavori eseguiti nell'immobile sito in Torre Annunziata dimostrare l'effettivo conferimento dell'incarico, la realizzazione dell'opera e la congruità del corrispettivo richiesto rispetto all'entità del lavoro svolto sicchè per darne dimostrazione in giudizio possono assume rilevanza le prove testimoniali,
4 documentali o le presunzioni che, ai fini della decisione, devono essere attentamente valutati dal
Giudice secondo il suo libero e prudente apprezzamento.
Nel presente giudizio la società ha depositato agli atti di causa le fatture n. 27/2021 di € CP_1
3.000,00; n. 2/2022 di € 6.000,00; n. 62/2022 di € 800,00, regolarmente emesse e trasmesse tramite il Sistema di Interscambio, come dimostrato dalle ricevute di consegna prodotte. Tali fatture, dell'importo complessivo di €. 9.800, pur essendo documenti unilaterali, assumono pieno valore probatorio nel procedimento monitorio quando, come nel caso di specie, risultano tacitamente accettate dalla la quale non le ha mai contestate fino al presente giudizio e le ha Parte_1 regolarmente contabilizzate, come è desumibile dalla loro ricezione nel "cassetto fiscale”.
Agli atti di causa risultano , poi, depositati gli assegni bancari emessi dalla opponente a favore della che dimostrano l'esistenza del rapporto negoziale tra le parti e l'accettazione CP_1
dell'obbligazione.
Le discordanze formali riscontrate nella descrizione degli importi nel ricorso (refuso della fattura n.
62/2022) non inficiano la sostanza della pretesa creditoria, essendo gli importi esatti chiaramente indicati nei documenti fiscali allegati e costituendo oggetto del decreto ingiuntivo la somma corretta di € 7.400,00. Si ritiene ,poi, che la ricostruzione contabile effettuata dalla parte opposta (accordi per
€ 9.800,00, pagamenti per € 2.400,00, residuo di € 7.400,00) sia corretta e supportata dai documenti.
Le deposizioni dei testi escussi confermano, inoltre, in modo univoco l'esecuzione materiale delle opere, il luogo della prestazione e l'assenza di contestazioni in corso d'opera, rafforzando ulteriormente il quadro probatorio a favore della società creditrice.
All'udienza del 19.06.2025, i testi, e , entrambi dipendenti Testimone_1 Testimone_2
della società hanno, infatti, dichiarato che i lavori in cartongesso a Torre Annunziata furono CP_1
commissionati alla società opposta da eseguiti completamente e senza Parte_1
contestazioni, e che non fu corrisposto il pagamento del saldo.
Tali dichiarazioni sono dotate di attendibilità e valenza probatoria, in quanto caratterizzate da precisione espositiva e assenza di elementi contraddittori, anche in relazione ai documenti prodotti in atti, rispetto ai quali risultano pienamente conformi.
Di contro le eccezioni sollevate dalla società opponente risultano infondate.
Il contratto di appalto prodotto dalla società opponente, stipulato tra ed il Sig. Parte_1
, proprietario dell'immobile sito in Torre Annunziata, è irrilevante nel rapporto tra le Parte_4
parti presenti in causa. Le condizioni economiche pattuite dalla con il proprio Parte_1
committente non sono opponibili alla creditrice con la quale è stato instaurato un autonomo CP_1
e distinto rapporto contrattuale. L'affermazione della circa il presunto pagamento Parte_1 integrale dei lavori per la somma di € 2.400,00 è contraddetta dalla documentazione prodotta, che
5 evidenzia fatture per un importo complessivo di € 9.800,00 . La condotta della opponente, che ha ricevuto e contabilizzato le fatture senza mai sollevare contestazioni fino alla notifica del decreto ingiuntivo, che ha beneficiato delle opere eseguite ed emesso acconti di pagamento, rende del tutto inverosimile la sua tesi secondo cui il pagamento di € 2.400,00 avrebbe saldato lavori eseguiti dalla di entità modesta. CP_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, s'impone il rigetto della proposta opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con conseguente declaratoria di esecutorietà .
Le spese di lite, il cui ammontare è stato calcolato sulla base dei parametri introdotti dal D.M.
n.55/2014, così come riformato con il D.M. n. 147/2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022, seguono la soccombenza della società opponente e vengono liquidate nella misura indicata in parte dispositiva, tenuto conto dell'effettiva attività processuale espletata e del valore minimo della controversia , con attribuzione all'Avv. Luigi La Bella, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XII civile, in persona del GOP, Dott.ssa Lucia Vietri, definitivamente pronunziando in funzione di giudice monocratico in primo grado, così decide:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 8229/22 ( 25183/2022 R.G.) emesso dal Tribunale di Napoli in data 16.11.2022 con conseguente declaratoria di esecutorietà;
2) condanna la in persona del liquidatore e legale Parte_1
rappresentante p.t., al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore di
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in complessivi € Controparte_1
2.540,00 per compenso avvocato, oltre spese forfettarie pari al 15% , IVA e Cap , come per legge, con attribuzione all'Avv. Luigi La Bella , dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 16.12.2025 Il GOP
Dott.ssa Lucia Vietri
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