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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 19/12/2025, n. 2558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2558 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE CIVILE nella composizione monocratica del dott. Davide Rizzuti applicato ai sensi dell'art. 3, comma 9 del D.L. n. 117/2025, ai sensi degli articoli
281 quater, 281 quinquies primo comma del codice di procedura civile vigente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 916/2024 del R.G.A.C., posta in decisione nell'udienza del 19 dicembre 2025 pubblicata come da certificazione in calce e vertente:
TRA
, sito in Nettuno (RM), alla Via della Seccia n. Parte_1
163, codice fiscale , in persona dell'amm.re pro tempore, elett.te P.IVA_1 dom.to in Anzio (RM), alla Via Mimma Pollastrini n. 16, presso l'avv. Luigi Maria
Gizzi, c.f. , che lo rappresenta e difende giusta procura in C.F._1 calce all'atto di citazione, giusta delibera del 22.07.2021 (fax 06.98.47.734 e p.e.c. per le comunicazioni ex art. 170 c.p.c.). Email_1
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1 in Nettuno, Via Tagliacozzo n. 25 (P.IVA , rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avv. Maria Grazia Magnante, con studio in Nettuno, Via Santa Maria n. 48,
CF , giusta procura alle liti in atti (fax n. 069882884 e p.e.c. C.F._2 per le comunicazioni ex art. 170 c.p.c.). Email_2
CONVENUTO
Oggetto: Opposizione a precetto ex artt. 615 e 617 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione promosso ex art. 617 co. 1 c.p.c. il Parte_1
ha promosso opposizione avverso l'atto di precetto del 5 febbraio 2024
[...] con il quale la società ha intimato il pagamento della somma di Controparte_2 euro 33.975,29, di cui euro 13.286,25 di interessi ex L. 231/02, oltre alle spese successive maturande.
Con comparsa di costituzione e risposta del 14 giugno 2024 si è costituita in giudizio la convenuta opposta, resistendo alle avverse domande e chiedendone il rigetto.
Istruita la causa in via meramente documentale, con provvedimento presidenziale del 20 ottobre 2025, il processo veniva assegnato al sottoscritto giudicante ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 9 del D.L. n. 117/2025.
Veniva quindi fissata l'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 19 dicembre 2025. All'esito, preso atto del deposito delle note scritte, il processo è stato incamerato per la decisione.
***
Con il primo motivo di opposizione l'attore ha eccepito la nullità del titolo esecutivo
– costituito dal decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale n. 2385 del 2019 – in ragione dell'errata notificazione, avvenuta presso il “presso il Condominio di Via della Seccia n. 165, e non invece al n. 163, quale civico della destinazione del titolo”.
Il motivo di opposizione è infondato.
Occorre in proposito rilevare che il titolo esecutivo posto a base dell'atto di precetto
è da individuarsi nel decreto ingiuntivo n. 2385 del 2019 emesso da questo
Tribunale e dichiarato esecutivo in ragione della mancata opposizione nei termini di legge.
In tema, è principio consolidato quello per cui non possono essere sollevate in sede di opposizione all'esecuzione, questioni attinenti al contenuto delle decisioni giudiziali, ovvero, afferenti al rapporto sostanziale sottostante intercorso tra le parti (quale, ad esempio, l'avvenuta prescrizione dei crediti vantati dalla ricorrente o l'avvenuto adempimento non dedotto nel corso del procedimento giudiziale di formazione del titolo). In sede di opposizione esecutiva possono infatti essere eccepiti soltanto fatti estintivi o adempimenti successivi alla emanazione del titolo esecutivo. Parte opponente, contrariamente a tali principi, ha promosso opposizione esecutiva al solo fine di far valere il vizio di notifica, circostanza che avrebbe potuto, al più, costituire oggetto di un eventuale giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (nelle forme dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., norma che individua il precipuo rimedio per tali evenienze).
Di conseguenza, in aderenza a quanto più volte specificato dalla granitica giurisprudenza di legittimità, deve ribadirsi il principio per cui i vizi del procedimento di formazione del titolo giudiziale e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituisce il contenuto, se ancora deducibili, costituiscono oggetto del processo in cui il provvedimento è stato emesso e debbono essere fatti valere attraverso l'impugnazione o l'opposizione del titolo esecutivo, non potendosi confondere e sovrapporre ambiti necessariamente distinti quali quelli della cognizione e della futura esecuzione.
In altri termini e, in definitiva, il titolo esecutivo giudiziale (nel caso di specie, decreto ingiuntivo non opposto) copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione (cfr., tra le tante, Cass. 18.2.2015, n. 3277; Cass. 14.2.2013, n.3667; Cass.18.4.2006,
n.8928).
Con il secondo motivo di opposizione il ha eccepito la nullità della Parte_1 notifica dell'atto di precetto, evidenziando come lo stesso sia stato notificato genericamente all'indirizzo dell'edificio condominiale e non già presso lo studio dell'amministratore di condominio che a quella data era e non Controparte_3 più (indicato in precetto quale amministratore). Controparte_4
L'eccezione è infondata.
È principio noto quello per cui è l'amministratore di condominio ad avere, ai sensi dell'art. 1131 c.c., la rappresentanza sostanziale e processuale dell'ente condominiale;
ne consegue che gli atti giudiziari notificati presso lo stabile condominiale e non già all'amministratore siano da ritenersi affetti da nullità.
Nullo è dunque l'iter notificatorio che ha interessato il precetto oggetto di opposizione.
Ciononostante, occorre distinguere, muovendo dai principi generali, tra l'omessa notificazione e la presenza di vizi del procedimento di notificazione.
Nel primo caso la giurisprudenza ritiene non sanabile il viziot per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 ult. co. c.p.c., trattandosi di inesistenza giuridica dell'atto (omessa notifica); se, invece, l'atto (in questo caso precetto) sia stato notificato ma questa notificazione sia nulla ex art. 160 c.p.c. o comunque per inosservanza delle norme sulle notificazioni degli atti, il vizio è sanato per raggiungimento dello scopo, qualora il destinatario della notificazione abbia proposto opposizione per far valere tale vizio, proponendo anche motivi di opposizione all'esecuzione (nel caso di specie: errato computo degli interessi); a fondamento dell'iter motivazionale seguito dalla Corte di legittimità (cfr., tra le tante, Cass. n. 23894/2012) è posta la nota distinzione tra atti processuali inesistenti, non sanabili, e atti processuali nulli, sanabili per raggiungimento dello scopo, specie ove la parte, come nel caso di specie, nel rilevare il vizio procedimentale proceda altresì a muovere le contestazioni sostanziali (espresse mediante opposizione all'esecuzione) che la corretta notifica avrebbe precluso, non potendosi accedere ad interpretazioni del dato normativo puramente formalistiche in assenza di una qualsivoglia allegazione in merito alla specifica lesione di diritti sostanziali che la nullità della notificazione avrebbe provocato.
Ciò posto, deve quindi essere vagliato nel merito il terzo motivo di opposizione che concerne l'applicazione degli interessi previsti dal d.lgs. n. 231/2022 in materia di ritardi nelle transazioni commerciali.
La domanda è infondata.
Parte opponente ha dedotto che la normativa di cui al d.lgs. cit. è riservata alla contrattazione tra imprese e, dunque, non trasferibile alle obbligazioni assunte dall'amministratore condominiale per conto dell'ente condominio, applicandosi a quest'ultimo (in linea con la giurisprudenza maggioritaria) le tutele previste dalla disciplina consumeristica.
Sebbene tale ricostruzione giuridica sia da ritenersi corretta, nel caso di specie, le modalità di concreta formulazione della doglianza non consentono di superare il principio, già evidenziato in merito al primo motivo di opposizione, per il quale il giudice dell'esecuzione non può effettuare un controllo intrinseco sul titolo esecutivo di natura giudiziale (gli interessi ex d.lgs. n. 232/2002 sono stati computati nel decreto ingiuntivo), se non per fatti estintivi e/o modificativi, sopravvenuti alla sua emissione.
L'unica limitazione a tale principio è prevista proprio in materia consumeristica, sulla scia delle pronunce della Corte di Giustizia Europea e, in ambito nazionale, delle decisioni assunte dalla Corte di Cassazione (v., tra tutte, Cass. Civ., Sez. Un. del 6 aprile 2023 n. 9479). La ratio di tali decisioni, orientata alla salvaguardia dei diritti del consumatore, specie nei casi di giudicati fondati su valutazioni di natura sommaria (tale è il caso del decreto ingiuntivo non opposto) è tuttavia precisamente limitata all'analisi delle questioni che attengono alla eventuale abusività delle clausole del contratto. Nel caso in esame, la vicenda dedotta non attiene ad alcuna clausola contrattuale, trattandosi di mera questione giuridica relativa all'applicazione degli interessi e, dunque, non consente di scalfire l'intangibilità del titolo per fatti antecedenti alla sua formazione (dovendosi interpretare in termini evidentemente stringenti le aperture giurisprudenziali in tema di vaglio di merito sulle clausole contrattuali, non potendosi eccedere dalla cornice della materia così delineata).
Peraltro, anche a volere ipotizzare una possibilità in tal senso, parte opponente neppure ha versato in atti il contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria condominiale, titolo negoziale che ha fondato la pretesa creditoria dell'impresa opposta. Non è dunque consentita in concreto alcuna verifica sull'eventuale abusività delle clausole pattuite dalle parti in materia di applicazione degli interessi moratori, dovendosi precisare che sebbene il saggio degli interessi previsto dal d.lgs. n. 231/02 sia da ritenersi inapplicabile al di fuori dei rapporti di natura strettamente commerciale (ambito soggettivo di applicazione della normativa), ciononostante, alle parti non è preclusa l'applicazione ex art. 1284 c.c. di interessi in misura anche superiore al saggio indicato per le trattazioni commerciali, purché ciò avvenga in forma scritta;
inoltre, dal momento della domanda giudiziale (nel caso in esame, richiesta monitoria) si applicherebbero in ogni caso gli interessi moratori al saggio previsto dalla normativa di cui al d.lgs.
231/02, in linea con il dettato normativo di cui all'art. 1284 co. 4 c.c..
Per i motivi esposti, l'opposizione deve essere essere integralmente rigettata.
La peculiarità delle questioni affrontate e il parziale accoglimento (soltanto formale) delle questioni in punto di nullità delle notifiche, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, sez. civile, in persona del Giudice monocratico, dott. Davide
Rizzuti, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1.Rigetta l'opposizione;
2.Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
3.Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Velletri, 19 dicembre 2025
Il Giudice dott. Davide Rizzuti