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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 04/02/2026, n. 1808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1808 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1808/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CC SE, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19545/2025 depositato il 15/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200034903379501 REGISTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1952/2026 depositato il
04/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato AT AE ha proposto alla Corte di Giustizia Tributaria di
1° grado di Napoli impugnazione avverso la cartella di pagamento notificata il 30.07.2025 dalla ADER per il mancato pagamento dell'imposta di registro 2014, per un importo complessivo di € 200,00, oltre interessi e sanzioni.
Deduce di aver ricevuto l'atto in qualità di erede di Nominativo_1, deceduta il 30.1.2022, ed eccepisce l'inapplicabilità delle sanzioni e degli accessori all'erede, sostenendo peraltro di essere mero legatario per testamento;
eccepisce poi l'omessa notifica degli atti prodromici, sostenendo la necessità del deposito degli originali dell'accertamento e delle cartelle, nonché la decadenza e la prescrizione.
Si è costituita l'A.E. DP2 Napoli, che ha chiesto il rigetto: l'avviso di liquidazione è stato notificato a
Nominativo_1, e il ruolo è stato formato il 10.1.2020, prima del decesso della contribuente. Con successiva memoria il ricorrente ha contestato le deduzioni, sostenendo che non risulta depositata la dichiarazione di successione
All'odierna udienza la Corte provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
L'ente impositore, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente nella memoria, ha prodotto la dichiarazione di successione presentata in seguito al decesso di Nominativo_1; la qualità di erede è, del resto, rivendicata anche con il ricorso in oggetto.
Tuttavia, in assenza di costituzione dell'ADER, non risulta provata la notifica dell'avviso di liquidazione, che pure risulta oggetto di contestazione.
2. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese
Così deciso in Napoli il 3 febbraio 2026.
Il Giudice
PP RI
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CC SE, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19545/2025 depositato il 15/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200034903379501 REGISTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1952/2026 depositato il
04/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato AT AE ha proposto alla Corte di Giustizia Tributaria di
1° grado di Napoli impugnazione avverso la cartella di pagamento notificata il 30.07.2025 dalla ADER per il mancato pagamento dell'imposta di registro 2014, per un importo complessivo di € 200,00, oltre interessi e sanzioni.
Deduce di aver ricevuto l'atto in qualità di erede di Nominativo_1, deceduta il 30.1.2022, ed eccepisce l'inapplicabilità delle sanzioni e degli accessori all'erede, sostenendo peraltro di essere mero legatario per testamento;
eccepisce poi l'omessa notifica degli atti prodromici, sostenendo la necessità del deposito degli originali dell'accertamento e delle cartelle, nonché la decadenza e la prescrizione.
Si è costituita l'A.E. DP2 Napoli, che ha chiesto il rigetto: l'avviso di liquidazione è stato notificato a
Nominativo_1, e il ruolo è stato formato il 10.1.2020, prima del decesso della contribuente. Con successiva memoria il ricorrente ha contestato le deduzioni, sostenendo che non risulta depositata la dichiarazione di successione
All'odierna udienza la Corte provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
L'ente impositore, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente nella memoria, ha prodotto la dichiarazione di successione presentata in seguito al decesso di Nominativo_1; la qualità di erede è, del resto, rivendicata anche con il ricorso in oggetto.
Tuttavia, in assenza di costituzione dell'ADER, non risulta provata la notifica dell'avviso di liquidazione, che pure risulta oggetto di contestazione.
2. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese
Così deciso in Napoli il 3 febbraio 2026.
Il Giudice
PP RI