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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 30/09/2025, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3486/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mariotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3486/2024 promossa da:
(C.F. ) e per essa nella sua qualità di mandataria Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NICOLINI Parte_2 P.IVA_1
GERMANO, elettivamente domiciliata a Porto San Giorgio, via Andrea Costa n. 2, presso il difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
CONTUMACE
e nei confronti di
(C.F. ) per il tramite dalla procuratrice speciale Controparte_3 P.IVA_2 [...]
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ROBERTO CALABRESI e avv. Controparte_4 P.IVA_3
ELISA GABOARDI, elettivamente domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata dei difensori
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 18/09/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 27/06/2024 la società ricorrente conveniva in giudizio le sig.re e per sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1 Controparte_2
pagina 1 di 4 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, provvedere come appresso:
- accertare e dichiarare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 476 cod. civ., le sig.re CP_1
(cod. fisc.: , nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
Igino Brutti n. 15 e ( ) nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2 residente a [...], hanno accettato puramente, semplicemente e tacitamente l'eredità e che dunque hanno acquisito la qualità di eredi del loro compianto, rispettivamente, marito e padre sig. (cod. fisc.: Persona_1
, nato a [...] il [...], già ivi residente in [...]
Brutti n. 15, deceduto in data 6 ottobre 2018
- e che, per l'effetto, esse sono divenute titolari ciascuno della quota di 1/4 del diritto di proprietà sui seguenti immobile siti in Comune di Belvedere Ostrense di cui, come documentalmente dimostrato, la sig.ra risultava già titolare della quota di 1/2 del diritto di proprietà in regime di CP_1 comunione dei beni con lo scomparso marito sig. : Persona_1
“a) porzioni del fabbricato sito in Belvedere Ostrense, via Vannini Edgardo n. 1-3, costituite da:
- cinque vani ad uso laboratorio e negozio al piano terra;
- un vano adibito a magazzino e bagno al piano terra;
- un appartamento al primo piano composto di tre vani, ripostiglio, cucina e scala interna, con annessi locali ad uso magazzino al piano seminterrato, distinto al Catasto Fabbricati come segue: foglio 9, mappale 123, subalterno 1, - piano terra - categoria C/3 - classe 2 - mq. 109 foglio 9, mappale 123, subalterno 19 - piano terra - categoria C/2 - classe 7 - mq. 31 foglio 9, mappale 123, subalterno 40 - piano S1-1-2 - categoria A/2 - classe 2 - vani 7
b) porzione del fabbricato urbano sito in Belvedere Ostrense, via Brutti Igino n. 15, costituita da un appartamento al secondo piano composto di ingresso, corridoio, cucina, bagno, gabinetto, quattro vani, con una terrazza a livello, e da un garage e cantina al piano seminterrato distinto al Catasto
Fabbricati come segue: foglio 9 mappale 82, subalterno 6 - piano 2 - categoria A/2 - classe 4 - vani 6,5 foglio 9, mappale 82, subalterno 14 - piano s1 - categoria C/6 - classe 2 - mq. 20.
Con ordine al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione della emananda sentenza ex art. 281 terdecies cpc.
Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Parte ricorrente deduceva: - di essere creditrice del sig. in virtù di contratti di mutuo CP_5 fondiario concessi dall'allora Banca delle Marche Spa per atto a rogito del Notaio Persona_2
pagina 2 di 4 di Ostra del 23 marzo 2006, Rep. n. 28.837 - Racc. n. 6.540, e del 19 gennaio 2012, Rep. n. 34.348 -
Racc. n. 9.618; - che a garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni ivi contratte si costituivano terzi datori di ipoteca e fideiussori i sig.ri e - che, sempre Persona_1 CP_1 in occasione della stipula di ciascuno dei mutui fondiari di cui sopra, a miglior garanzia delle obbligazioni restitutorie assunte dal sig. , si costituiva altresì fideiussore la sig.ra CP_5 [...]
; - che con comunicazione datata 10 maggio 2023 la stante il riscontrato CP_2 Parte_1 mancato pagamento di numerose rate, comunicava al mutuatario nonché ai fideiussori e datori di ipoteca di ritenere risolti i due mutui fondiari di cui sopra, contestualmente invitando i coobbligati solidali a voler provvedere al ripianamento dell'esposizione debitoria, che, alla data del 13 giugno 2024 ammontava alla complessiva somma di € 173.118,99; - che la maturava la decisione di Pt_1 procedere esecutivamente per il recupero coatto del relativo credito riscontrando che gli immobili già gravati dalle ipoteche concesse dai coniugi e avevano nel frattempo CP_1 Persona_1 mutato i relativi soggetti intestatari, a seguito dalla trascrizione della denuncia di successione di
[...]
(deceduto in data 6 ottobre 2018); - che le sig.re e non Per_1 CP_1 Controparte_2 provvedevano però alla trascrizione dell'accettazione tacita delle quote di proprietà immobiliare acquisite per effetto della successione legittima al loro compianto marito e padre.
Regolarmente instaurato il contraddittorio le convenute restavano contumaci.
In data 25/06/2025 interveniva ex art. 111 c.p.c. la cessionaria per il tramite dalla Controparte_3 procuratrice speciale riportandosi agli atti e alle attività compiute dai Controparte_4 propri danti causa, ribadendo ogni domanda, eccezione ed istanza svolta.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e all'udienza del 18/09/2025 è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Oggetto della domanda è l'accertamento e la dichiarazione dell'avvenuta accettazione tacita dell'eredità al fine di regolarizzare la continuità delle trascrizioni e consentire il regolare realizzo della procedura immobiliare.
Ai sensi dell'art. 476 c.c. “l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
Costituisce orientamento consolidato che l'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei pagina 3 di 4 relativi passaggi. Soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sè stesso (Cass. civ. n.
11478/2021).
Tale principio, però, può essere applicato al solo chiamato che abbia effettivamente eseguito la voltura.
La Corte di Cassazione, infatti, precisa “L'accettazione tacita di eredità - pur potendo avvenire attraverso negotiorum gestio, cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria - può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicché non ricorre ove solo l'altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius (Cass. civ. 33516/2021; Cass. civ. 8980/2021).
Ne consegue che le volture catastali dimostrano la volontà chiamato di accettare l'eredità solo se venga provato che sia stato proprio il soggetto chiamato all'eredità a chiedere la voltura. Qualora invece non è noto chi abbia chiesto la voltura il dato della mera intestazione catastale dei beni è privo di rilievo circa la volontà dell'intestatario di appropriarsi del bene. Perché abbia valore giuridico agli effetti dell'art. 476 c.c., esso deve accompagnarsi a una condotta che consente di collegare l'intestazione catastale del bene alla volontà dell'intestatario di appropriarsi dello stesso.
Cò posto, nel caso di specie, parte ricorrente non ha assolto agli oneri probatori su di essa incombenti limitandosi a fornire, quale corredo documentale dell'avanzata pretesa, la trascrizione della denuncia di successione e le visure catastali, e non anche la domanda di voltura.
Ne consegue il rigetto della domanda.
Nulla per le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda di parte ricorrente;
2) nulla per le spese processuali.
Ancona, 30/09/2025
Il Giudice on.
dott. Roberta Mariotti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mariotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3486/2024 promossa da:
(C.F. ) e per essa nella sua qualità di mandataria Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NICOLINI Parte_2 P.IVA_1
GERMANO, elettivamente domiciliata a Porto San Giorgio, via Andrea Costa n. 2, presso il difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
CONTUMACE
e nei confronti di
(C.F. ) per il tramite dalla procuratrice speciale Controparte_3 P.IVA_2 [...]
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ROBERTO CALABRESI e avv. Controparte_4 P.IVA_3
ELISA GABOARDI, elettivamente domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata dei difensori
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 18/09/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 27/06/2024 la società ricorrente conveniva in giudizio le sig.re e per sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1 Controparte_2
pagina 1 di 4 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, provvedere come appresso:
- accertare e dichiarare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 476 cod. civ., le sig.re CP_1
(cod. fisc.: , nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
Igino Brutti n. 15 e ( ) nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2 residente a [...], hanno accettato puramente, semplicemente e tacitamente l'eredità e che dunque hanno acquisito la qualità di eredi del loro compianto, rispettivamente, marito e padre sig. (cod. fisc.: Persona_1
, nato a [...] il [...], già ivi residente in [...]
Brutti n. 15, deceduto in data 6 ottobre 2018
- e che, per l'effetto, esse sono divenute titolari ciascuno della quota di 1/4 del diritto di proprietà sui seguenti immobile siti in Comune di Belvedere Ostrense di cui, come documentalmente dimostrato, la sig.ra risultava già titolare della quota di 1/2 del diritto di proprietà in regime di CP_1 comunione dei beni con lo scomparso marito sig. : Persona_1
“a) porzioni del fabbricato sito in Belvedere Ostrense, via Vannini Edgardo n. 1-3, costituite da:
- cinque vani ad uso laboratorio e negozio al piano terra;
- un vano adibito a magazzino e bagno al piano terra;
- un appartamento al primo piano composto di tre vani, ripostiglio, cucina e scala interna, con annessi locali ad uso magazzino al piano seminterrato, distinto al Catasto Fabbricati come segue: foglio 9, mappale 123, subalterno 1, - piano terra - categoria C/3 - classe 2 - mq. 109 foglio 9, mappale 123, subalterno 19 - piano terra - categoria C/2 - classe 7 - mq. 31 foglio 9, mappale 123, subalterno 40 - piano S1-1-2 - categoria A/2 - classe 2 - vani 7
b) porzione del fabbricato urbano sito in Belvedere Ostrense, via Brutti Igino n. 15, costituita da un appartamento al secondo piano composto di ingresso, corridoio, cucina, bagno, gabinetto, quattro vani, con una terrazza a livello, e da un garage e cantina al piano seminterrato distinto al Catasto
Fabbricati come segue: foglio 9 mappale 82, subalterno 6 - piano 2 - categoria A/2 - classe 4 - vani 6,5 foglio 9, mappale 82, subalterno 14 - piano s1 - categoria C/6 - classe 2 - mq. 20.
Con ordine al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione della emananda sentenza ex art. 281 terdecies cpc.
Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Parte ricorrente deduceva: - di essere creditrice del sig. in virtù di contratti di mutuo CP_5 fondiario concessi dall'allora Banca delle Marche Spa per atto a rogito del Notaio Persona_2
pagina 2 di 4 di Ostra del 23 marzo 2006, Rep. n. 28.837 - Racc. n. 6.540, e del 19 gennaio 2012, Rep. n. 34.348 -
Racc. n. 9.618; - che a garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni ivi contratte si costituivano terzi datori di ipoteca e fideiussori i sig.ri e - che, sempre Persona_1 CP_1 in occasione della stipula di ciascuno dei mutui fondiari di cui sopra, a miglior garanzia delle obbligazioni restitutorie assunte dal sig. , si costituiva altresì fideiussore la sig.ra CP_5 [...]
; - che con comunicazione datata 10 maggio 2023 la stante il riscontrato CP_2 Parte_1 mancato pagamento di numerose rate, comunicava al mutuatario nonché ai fideiussori e datori di ipoteca di ritenere risolti i due mutui fondiari di cui sopra, contestualmente invitando i coobbligati solidali a voler provvedere al ripianamento dell'esposizione debitoria, che, alla data del 13 giugno 2024 ammontava alla complessiva somma di € 173.118,99; - che la maturava la decisione di Pt_1 procedere esecutivamente per il recupero coatto del relativo credito riscontrando che gli immobili già gravati dalle ipoteche concesse dai coniugi e avevano nel frattempo CP_1 Persona_1 mutato i relativi soggetti intestatari, a seguito dalla trascrizione della denuncia di successione di
[...]
(deceduto in data 6 ottobre 2018); - che le sig.re e non Per_1 CP_1 Controparte_2 provvedevano però alla trascrizione dell'accettazione tacita delle quote di proprietà immobiliare acquisite per effetto della successione legittima al loro compianto marito e padre.
Regolarmente instaurato il contraddittorio le convenute restavano contumaci.
In data 25/06/2025 interveniva ex art. 111 c.p.c. la cessionaria per il tramite dalla Controparte_3 procuratrice speciale riportandosi agli atti e alle attività compiute dai Controparte_4 propri danti causa, ribadendo ogni domanda, eccezione ed istanza svolta.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e all'udienza del 18/09/2025 è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Oggetto della domanda è l'accertamento e la dichiarazione dell'avvenuta accettazione tacita dell'eredità al fine di regolarizzare la continuità delle trascrizioni e consentire il regolare realizzo della procedura immobiliare.
Ai sensi dell'art. 476 c.c. “l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
Costituisce orientamento consolidato che l'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei pagina 3 di 4 relativi passaggi. Soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sè stesso (Cass. civ. n.
11478/2021).
Tale principio, però, può essere applicato al solo chiamato che abbia effettivamente eseguito la voltura.
La Corte di Cassazione, infatti, precisa “L'accettazione tacita di eredità - pur potendo avvenire attraverso negotiorum gestio, cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria - può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicché non ricorre ove solo l'altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius (Cass. civ. 33516/2021; Cass. civ. 8980/2021).
Ne consegue che le volture catastali dimostrano la volontà chiamato di accettare l'eredità solo se venga provato che sia stato proprio il soggetto chiamato all'eredità a chiedere la voltura. Qualora invece non è noto chi abbia chiesto la voltura il dato della mera intestazione catastale dei beni è privo di rilievo circa la volontà dell'intestatario di appropriarsi del bene. Perché abbia valore giuridico agli effetti dell'art. 476 c.c., esso deve accompagnarsi a una condotta che consente di collegare l'intestazione catastale del bene alla volontà dell'intestatario di appropriarsi dello stesso.
Cò posto, nel caso di specie, parte ricorrente non ha assolto agli oneri probatori su di essa incombenti limitandosi a fornire, quale corredo documentale dell'avanzata pretesa, la trascrizione della denuncia di successione e le visure catastali, e non anche la domanda di voltura.
Ne consegue il rigetto della domanda.
Nulla per le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda di parte ricorrente;
2) nulla per le spese processuali.
Ancona, 30/09/2025
Il Giudice on.
dott. Roberta Mariotti
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