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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/12/2025, n. 2859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2859 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7562/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Genova, nella persona della Dott.ssa Francesca Lippi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7562/2022 promossa da :
(C.F. , in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore sig. rappresentata e difesa dall'avv. GLENDI CESARE FEDERICO Parte_2
ATTRICE
CONTRO
(P.IVA ), in persona del Direttore Generale Dott. , COroparte_1 P.IVA_2 COroparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. CORRADO ANDREA
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, ritenuto quanto esposto negli atti di parte attrice, dichiarare tenuta e condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore all'immediato COroparte_3 pagamento in favore della società attrice della somma di € 984.223,12 ovvero di quella maggiore o minore meglio vista dal Tribunale adito, alla stregua delle risultanze di causa, con rivalutazione ed interessi come di legge. Vinte spese e compensi di lite, con tutti i relativi accessori, comprese le spese di CTU e di CTP.
Previo in via istruttoria, revocate in parte qua le ordinanze in date 13/5/2024 e 11/3/2025, pur senza inversione dell'onere probatorio a carico della controparte, accoglimento delle istanze istruttorie tutte già formulate da parte attrice e allo stato non accolte (in specie, ammissione delle prove per interrogatorio formale della convenuta e per testi su tutti i capitoli già dedotti nella seconda memoria attorea ex art. 183, 6° comma, c.p.c., da intendersi come qui ancora richiamati e ritrascritti, con i testi indicati).
Rigettate le istanze istruttorie della convenuta allo stato non accolte, se riproposte, perché inammissibili e/o comunque irrilevanti, ribadendo in subordine, per la denegata ipotesi che i capitoli avversari potessero essere ammessi, la richiesta di ammissione della controprova, con i testi già indicati”
pagina 1 di 16
Per parte convenuta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, respingere la domanda avversaria con vittoria di spese e competenze legali (con l'aumento previsto dall'art. 4 c. 1 bis del DM 55/2014 e ss. mm.), oltre accessori di legge, e tecniche per il Consulente di parte e di Ufficio”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha convenuto in giudizio l Parte_1 CP_1 per sentirla condannare al pagamento della somma di € 984.223,12, ovvero di quella somma maggiore
[...]
o minore meglio vista, alla stregua delle risultanze di causa, con rivalutazione ed interessi come di legge, a titolo di corrispettivo per prestazioni sanitarie specialistiche rese nel periodo gennaio-giugno 2022, in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale.
L'attrice ha allegato e dedotto di aver erogato tali prestazioni sulla base di apposite convenzioni (nella fattispecie l'accordo sottoscritto il 21/11/2018 con e con prorogato di scadenza in scadenza sino al CP_4 CP_1
30/6/2022) e della successiva Delibera della Giunta Regionale Ligure n. 1091/2021.
Ha lamentato, dunque, che la convenuta dopo aver richiesto illegittimamente la sottoscrizione di un atto CP_1 di appendice inviato via mail il 19 maggio 2022, si è resa inadempiente al pagamento.
Parte attrice ha sostenuto che il citato atto appendice è un tentativo unilaterale e tardivo di modificare le condizioni e i termini contrattuali, non trovando alcun fondamento negli accordi già vigenti, né nella D.G.R.
1091/2021. Ha evidenziato di aver dato riscontro alla richiesta della con pec del 30 maggio 2022, con la CP_1 quale ha respinto la richiesta di sottoscrizione, ribadendo di aver maturato il diritto al pagamento delle prestazioni già rese.
Parte attrice ha sostenuto di aver agito in conformità con la Delibera della Giunta Regionale n. 1091/2021
("Programma Restart Sanità"), resa con l'obiettivo di recuperare le lunghe liste d'attesa createsi a causa della pandemia, incentivando gli operatori accreditati ad aumentare il volume delle prestazioni. Parte attrice ha sottolineato di aver erogato, nel periodo da gennaio a giugno 2022, servizi sanitari di alto livello, calcolando i corrispettivi secondo il tariffario ufficiale e trasmettendo all la documentazione afferente alle prestazioni CP_1 specialistiche ambulatoriali eseguite nel periodo interessato.
Nel costituirsi in giudizio l , ha contestato integralmente la domanda, chiedendone il rigetto ed COroparte_1 eccependo l'inadempimento di per violazione degli obblighi informativi, non avendo quest'ultima Parte_1 rendicontato le prestazioni ordinarie separatamente da quelle straordinarie previste dalla D.G.R. 1091/2021.
La difesa dell'azienda sanitaria, sul punto, ha richiamato l'art. 12 dell'accordo contrattuale del 2018, che impone CO al fornitore un preciso "obbligo informativo". Ciò posto l ha sostenuto che la DGR 1091/2021 ha introdotto pagina 2 di 16 una distinzione fondamentale tra prestazioni "ordinarie", già previste dal budget annuale, e prestazioni
"straordinarie" elencate nell'allegato A) della richiamata Delibera di Giunta Regionale. CO Per poter gestire correttamente i due diversi flussi di spesa, l con la comunicazione del 10 maggio 2022, ha chiesto a tutti gli operatori di separare nettamente le due tipologie di prestazioni nei loro rapporti contabili.
Secondo la ricostruzione della difesa della convenuta si è rifiutata di adempiere a questa richiesta, Parte_1 presentando un conteggio unificato e non corretto, che ha reso impossibile la liquidazione delle prestazioni sanitarie eseguite da parte attrice.
Oltre a ciò, la difesa della ha eccepito la violazione da parte di di un ulteriore profilo formale, CP_1 Parte_1 non avendo la stessa emesso le fatture per le prestazioni rese nei mesi di maggio e giugno 2022.
La ha messo in evidenza a tal proposito che senza fattura elettronica nessun pagamento può essere CP_1 legalmente disposto da un ente pubblico.
Ha altresì eccepito l'erroneità del calcolo e la duplicazione delle prestazioni nonché la duplicazione del budget. CO L ha contestato il metodo di calcolo seguito da sostenendo che la società attrice ha Parte_1 interpretato la DGR 1091/2021 in modo da gonfiare i propri ricavi a danno dell'erario.
In base alla ricostruzione della l'aumento del 95% delle prestazioni non può essere sommato al budget CP_1 ordinario, in quanto il criterio corretto, individuato in accordo con l'ente regionale ha previsto una CP_4 ripartizione percentuale: una parte delle prestazioni ex DGR 1091/2021 (il 45%) avrebbe costituito un extra- budget, mentre la restante parte (il 50%) sarebbe dovuta rientrare nel budget ordinario già stanziato.
L'interpretazione di che ha sommato i due budget comporterebbe una "duplicazione" del budget con Parte_1 la conseguenza che le stesse tipologie di prestazioni sarebbero state finanziate due volte. Con Oltre a ciò la ha contestato che nei mesi di Febbraio e Maggio 2022 il sistema di registrazione delle prestazioni ha evidenziato l'erronea duplicazione di due prestazioni già rese nelle mensilità rispettivamente di
Gennaio 2022 e Settembre 2021 ai medesimi soggetti, come risulta dalle schede di rigetto dell'importazione delle impegnative duplicate (doc. 10 convenuta).
***
All'udienza del 3/10/2023 il giudice ha concesso i termini per le memorie ex art.183, comma 6, c.p.c.. A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza 13/5/2024, il Tribunale, considerato che l'oggetto del contendere riguarda il criterio di applicazione della DGR n. 1091/2021 alle prestazioni rese da parte attrice nel primo semestre del 2022, mentre non è in contestazione la loro esecuzione, ha ritenuto i capitoli dedotti per interrogatorio formale inidonei a provocare la confessione e ritenuta ammissibile e rilevante la sola prova testimoniale sulle circostanze dedotte in alcuni capitoli, ha fissato udienza per l'audizione di tre testimoni per parte, in prova diretta e in prova contraria, delegando per l'incombente il Gop designato.
All'udienza dell'11/6/2024 è stata assunta la prova testimoniale.
pagina 3 di 16 Con successiva ordinanza 27/6/2024 il Tribunale, ritenuta non necessaria l'audizione di ulteriori testimoni come richiesto da parte attrice, ha fissato udienza per la discussione del quesito da sottoporre a nominando CTU.
Formulato il quesito e nominato CTU il dott. , il Tribunale ha fissato l'udienza del 10/9/2024 Persona_1 per il conferimento dell'incarico.
Depositata da parte del Ctu la relazione peritale, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
* * *
Tutto ciò premesso il Tribunale ritiene che la domanda sia fondata e meritevole di accoglimento, sebbene per un importo inferiore a quello originariamente richiesto, per le ragioni di seguito illustrate.
§ 1. Sulla reiterazione delle istanze istruttorie
Con foglio di precisazioni delle conclusioni del 17 giugno 2025 parte attrice ha riproposto le istanze istruttorie non ammesse. Nel dettaglio parte attrice ha chiesto “Previo in via istruttoria, revocate in parte qua le ordinanze in date 13/5/2024 e 11/3/2025, pur senza inversione dell'onere probatorio a carico della controparte, accoglimento delle istanze istruttorie tutte già formulate da parte attrice e allo stato non accolte (in specie, ammissione delle prove per interrogatorio formale della convenuta e per testi su tutti i capitoli già dedotti nella seconda memoria attorea ex art. 183, 6° comma, c.p.c., da intendersi come qui ancora richiamati e ritrascritti, con i testi indicati)”.
Al riguardo nel confermare quanto già rilevato con ordinanza del 13 maggio 2024, si ribadisce che i capitoli sui quali risulta deferito l'interrogatorio formale non sono idonei a provocare la confessione, mentre riguardo alla prova testimoniale, si osserva che le circostanze dedotte nei capi di prova di parte attrice non ammessi (da a, b, i della memoria 183 co. VI n.2 cpc di parte attrice) sono afferenti a circostanze non contestate o emergenti documentalmente.
Peraltro, le richiamate istanze istruttorie non ammesse appaiono superflue alla luce del complessivo quadro probatorio, che è esaustivo.
§ 2. Sull'oggetto della controversia e sulle risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio
Come già rilevato nell'ordinanza del Tribunale 13/5/2024, l'oggetto del presente giudizio non verte sull'effettiva esecuzione delle prestazioni sanitarie da parte di bensì sul criterio da applicare, in virtù della DGR Parte_1
1091/21, alle prestazioni rese da parte attrice nel primo semestre dell'anno 2022.
Il CTU ha quantificato le prestazioni rese da nel primo semestre del 2022 nel complessivo importo Parte_1 lordo di € 1.175.041,99 (1.175.962,38 – 920,39), di cui Euro 551.869,41 relativi a prestazioni ordinarie ed Euro
623.172,58 relativi a prestazioni di cui alla delibera (pag. 73 CTU). pagina 4 di 16 Il Consulente ha precisato che l'ammontare del ticket a carico dei pazienti è pari a € 191.594,66 e l'importo CO netto a carico della è pari a € 983.447,33 (pagg. 24 e 73 CTU). Tale importo si discosta di € 775,79, al netto del ticket, da quello indicato da parte attrice con la propria domanda, in ragione degli errori di duplicazione eccepiti da parte convenuta ed effettivamente rilevati rispetto ai mesi di febbraio, aprile e maggio 2022 (cfr, pag. 29 della relazione peritale).
Il CTU ha altresì verificato l'acquisizione dei flussi relativi alle prestazioni del primo semestre 2022, di cui CO trattasi, da parte della procedendo ad estrarli presso gli uffici della stessa così come dei flussi per CP_1
l'intero anno 2021, con l'ausilio di esperto informatico e alla presenza dei CTP informatici di entrambe le parti
(cfr. pag. 8 CTU, nonché verbale delle operazioni peritali del 10/10/2024).
Il CTU ha accertato che gli importi delle prestazioni eseguite, corrispondono alle tariffe previste dal Catalogo
Unico Regionale (CUR). Nel dettaglio, in risposta alla prima parte del quesito n. 4, ha rilevato che “l'esito della verifica è stato positivo: lo scrivente, infatti, ha verificato che ha applicato le tariffe previste dal Parte_1
Catalogo Unico Regionale, pertanto non è stato necessario apportare rettifiche ai dati utilizzati nella presente perizia” (cfr. pagg. 51 e 82 della relazione peritale).
Successivamente, il CTU ha calcolato l'importo che sarebbe spettato a secondo tre diversi metodi: Parte_1
a) Metodo Biomedical: che consiste nel parametrare l'ammontare delle prestazioni di cui alla DGR
1091/2021, rese da nel primo semestre 2022, nella percentuale del 95% del budget assegnato a Parte_1 nell'anno 2021; e nel parametrare l'ammontare delle prestazioni ordinarie, rese da nel Parte_1 Parte_1 primo semestre 2022, nella percentuale del 50% del budget assegnato a nell'anno 2021. Parte_1
L'applicazione di tale criterio ha portato a quantificare un credito da riconoscersi a di € 983.447,33 Parte_1
(importo al netto dei ticket).
Nel dettaglio il Ctu ha osservato quanto segue:
“ 1) il budget dell'anno 2021 è pari a Euro 1.155.588,00;
2) l'importo netto delle prestazioni di cui alla DGR 1091/2021 rese da nel primo semestre 2022 è Parte_1 stato calcolato. nell'importo netto di Euro 459.349,45 (cfr. paragrafo 7.1 e tabella 21);
3) l'importo netto delle prestazioni ordinarie rese da nel primo semestre 2022 è stato calcolato. Parte_1 nell'importo netto di Euro 524.097,88 (cfr. paragrafo 7.1 e, in particolare, tabella 21);
4) il totale delle prestazioni sanitare (di cui alla DGR 1091/2021 + ordinarie) rese da nel primo Parte_1 semestre 2022 è pari a complessivi Euro 983.447,33 (459.349,45 + 524.097,88).
Ciò premesso, lo scrivente osserva che:
1) l'ammontare delle prestazioni di cui alla DGR 1091/2021, rese da nel primo semestre 2022, a Parte_1 carico di (importo netto), non poteva eccedere la percentuale del 95% di Euro 1.155.588,00, e CP_1 precisamente l'importo netto di Euro 1.097.808,60. A fronte di tale importo, lo scrivente ha verificato che
l'ammontare delle prestazioni sanitarie di cui alla DGR 1091/2021 rese da nel primo semestre 2022 Parte_1
è stato pari all'importo netto di Euro 459.349,45;
pagina 5 di 16 2) l'ammontare delle prestazioni ordinarie, rese da nel primo semestre 2022, a carico di Parte_1 CP_1
(importo netto), non poteva eccedere la percentuale del 50% di Euro 1.155.588,00, e precisamente l'importo netto di Euro 577.794,00. A fronte di tale importo, lo scrivente ha verificato che l'ammontare delle prestazioni sanitarie ordinarie rese da nel primo semestre 2022 è stato pari all'importo netto di Euro Parte_1
524.097,88.
In conclusione, secondo tale modalità di calcolo prospettata da Parte Attrice, lo scrivente osserva che:
1) l'importo netto a carico di per le prestazioni di cui alla DGR 1091/2021 rese nel primo semestre 2022, CP_1 pari a Euro 459.349,45 (cfr. paragrafo 7.1 e tabella 21), non eccede il limite di Euro 1.097.808,60;
2) l'importo netto a carico di per le prestazioni ordinarie rese nel primo semestre 2022, pari a Euro CP_1
524.097,88 (cfr. paragrafo 7.1 e tabella 21), non eccede il limite di Euro 577.794,00;
3) pertanto l'importo netto complessivo a carico di per le prestazioni sanitare rese da nel CP_1 Parte_1 primo semestre 2022 è pari a complessivi Euro 983.447,33 (459.349,45 + 524.097,88), come di seguito riepilogato:
”
b) Metodo A.S.L. 3: basato sulla ripartizione delle prestazioni ex DGR 1091/2021 rese nel 2022: ovvero il
45% delle prestazioni di cui alla DGR 1091/2021 rese da nel primo semestre 2022 ed il 50% delle Parte_1 prestazioni di cui alla DGR 1091/2021 rese da nel primo semestre 2022, da sommarsi alla totalità Parte_1 delle prestazioni ordinarie rese da nel primo semestre 2022 e da confrontarsi con il 50% del budget Parte_1
2021.
L'applicazione di tale criterio ha portato ad un credito riconosciuto a di € 577.794,00, al netto dei Parte_1 ticket (avendo il CTU individuato, in applicazione a tale criterio di calcolo, un disavanzo di € 175.978,61 che non può essere riconosciuto a parte attrice).
Nel dettaglio il Ctu ha osservato quanto segue:
“ Nella prima parte della lettera b) (del quesito n. 4), è richiesto di parametrare le prestazioni di cui alla DGR
1091/2021 relative al primo semestre 2022 per il 45% all'intero budget dell'anno precedente 2021.
A parere del sottoscritto, il dettato letterale di questa prima parte della lettera b) prevede che la percentuale del
45% debba essere applicata alle prestazioni di cui alla DGR 1091/2021 rese da nel primo semestre Parte_1
2022, pari a Euro 459.349,45.
Parte Convenuta, pertanto, intende utilizzare come base di calcolo il dato consuntivo delle prestazioni di cui alla DGR 1091/2021 rese da nel primo semestre2022. Parte_1 pagina 6 di 16 L'operazione conduce al risultato di Euro 206.707,25 (45% di 459.349,45): tale importo deve essere posto a confronto con l'intero budget dell'anno precedente 2021, pari a Euro 1.155.588,00, come richiesto dal quesito.
L'importo netto di Euro 206.707,25 è inferiore all'intero budget per l'anno 2021 di Euro 1.155.588,00, come di seguito riepilogato.
Nella seconda parte della lettera b), è richiesto di parametrare le prestazioni di cui alla DGR n. 1091/2021 relative al primo semestre 2022 per il restante 50% includendole nel 50% del budget “ordinario” assegnato a per l'anno precedente 2021. Parte_1
A parere del sottoscritto, il dettato letterale di questa seconda parte della lettera b) prevede che la percentuale del 50% debba essere applicata alle prestazioni di cui alla DGR 1091/2021 rese da nel primo Parte_1 semestre 2022, pari a Euro 459.349,45. Parte Convenuta, pertanto, intende utilizzare come base di calcolo il dato consuntivo delle prestazioni di cui alla DGR 1091/2021 rese da nel primo semestre 2022. Parte_1
L'operazione conduce al risultato di Euro 229.674,73 (50% di 459.349,45).
Lo scrivente ritiene che, secondo il dettato del quesito, tale importo netto di Euro 229.674,73 unitamente alle prestazioni ordinarie rese da nel primo semestre 2022, pari a Euro 524.097,88, e così per Parte_1 complessivi Euro 753.772,61 (229.674,73 + 524.097,88), non possa eccedere il 50% del budget ordinario dell'anno 2021, pari a Euro 577.794,00 (50% di 1.155.588).
Risulta, pertanto, un importo eccedente di Euro 175.978,61 (753.772,61 – 577.794,00), come di seguito riepilogato:
pagina 7 di 16
In conclusione, secondo tale modalità di calcolo prospettata da Parte Convenuta, lo scrivente osserva che:
1) il 45% delle prestazioni sanitarie di cui alla DGR 1091/2021, rese da nel primo semestre 2022, Parte_1 pari a Euro 206.707,25, non eccede l'intero budget dell'anno 2021, pari a Euro 1.155.588,00. L'importo, pertanto, può essere riconosciuto a Parte_1
2) il 50% delle prestazioni sanitarie di cui alla DGR 1091/2021, rese da nel primo semestre 2022, Parte_1 pari a Euro 229.674,73 unitamente alla totalità delle prestazioni ordinarie rese da nel primo Parte_1 semestre 2022, pari a Euro 524.097,88, e così per complessivi Euro 753.772,61 (229.674,73 + 524.097,88), risulta superiore al limite del 50% del budget dell'anno 2021, pari a Euro 577.794,00 (50% di 1.155.588), per
l'importo di Euro 175.978,61 (753.772,61 – 577.794,00). Conseguentemente l'importo di Euro 175.978,61 non può essere riconosciuto a potendo invece essere riconosciuto l'importo limite di Euro 577.794,00; Parte_1
3) pertanto, l'importo netto complessivo a carico di per le prestazioni sanitare rese nel primo semestre CP_1
2022 è pari a Euro 784.501,25 (206.707,25 + 577.794,00)”
c) Metodo basato sull'applicazione delle percentuali (95% e 50%) non sulle prestazioni rese nel CP_4
2022, ma sui volumi di produzione di consuntivati nel 2021, distinti per le diverse prestazioni Parte_1
(straordinarie ex DGR 1091/2021 e ordinarie), che ha portato a un credito riconosciuto di € 910.580,62 (importo al netto dei ticket).
Nel dettaglio il Ctu ha osservato quanto segue:
“ Il quesito richiede, altresì, che il sottoscritto verifichi la rispondenza della modalità di calcolo proposta da
(discussa nel precedente paragrafo) al criterio esemplificato da nella propria comunicazione CP_1 CP_4
3/2/2022 (prod. n. 14 ASL3), emendato questo dall'errore materiale di applicazione, contenuto nel calcolo
pagina 8 di 16 esemplificativo, della quota del 100% anziché di quella del 95% di “apertura delle agende” prevista dalla DGR
1091/2021 al punto 1) b. della parte deliberativa.
Preliminarmente lo scrivente espone il criterio di calcolo esemplificato da CP_4
A mero titolo esemplificativo un privato accreditato che aveva una produzione dal 1.1.2021 al 31.12.2021 pari a
70.000 euro relativamente alle prestazioni di diagnostica strumentale di cui all'allegato a) della DGR
n.1091/2021 e 30.000 euro di altre prestazioni, avrà un budget per il primo semestre pari a 85.000 euro
(70.000+30.000/2).
Come rilevato nel quesito, il sopra citato esempio contiene un errore materiale di calcolo, posto che ha CP_4 applicato la percentuale del 100%, in luogo di quella del 95%, all'importo di Euro 70.000,00. L'applicazione della percentuale corretta del 95% avrebbe condotto al risultato di Euro 81.500,00 (66.500+30.000/2), anziché
Euro 85.000,00.
Lo scrivente osserva che utilizza come baso di calcolo, a cui applicare le percentuali del 95% (per le CP_4 prestazioni di cui alla DGR 1091/2021) e del 50% (per le prestazioni ordinarie) il dato consuntivo delle prestazioni rese nell'anno 2021. Trattasi, pertanto, di una differenza rispetto a quanto indicato nel criterio di calcolo di Parte Convenuta, la quale, diversamente, ha proposto di utilizzare quale base dicalcolo per
l'applicazione delle rispettive percentuali il dato consuntivo delle prestazioni rese da nel primo Parte_1 semestre 2022.
Per tale motivo lo scrivente ritiene che non sia verificata la rispondenza tra il criterio proposto da e CP_1 quello indicato da CP_4
In ogni caso il sottoscritto ha provveduto a effettuare il calcolo dell'importo netto da riconoscere a Parte_1 secondo la modalità di calcolo esemplificata da CP_4
Lo scrivente, per pronto riferimento, riepiloga i dati necessari per poter effettuare il predetto calcolo secondo il criterio di CP_4
l'importo netto delle prestazioni di cui alla DGR 1091/2021 rese da nell'anno 2021 è stato Parte_1 calcolato dal C.t.u. nell'importo netto di Euro 513.443,92 (cfr. paragrafo 6.5.2 e tabella 15);
l'importo netto delle prestazioni ordinarie rese da nell'anno 2021 è stato calcolato dal C.t.u. Parte_1 nell'importo netto di Euro 845.617,80 (cfr. paragrafo 6.5.2 e tabella 16).
In conclusione, secondo la modalità di calcolo prospettata da l'importo netto a carico di per le CP_4 CP_1 prestazioni sanitarie rese nel primo semestre 2022 da è pari a complessivi Euro 910.580,62 (95% di Parte_1
Euro 513.443,92 + 50% di Euro 845.617,80), di cui Euro 487.771,72 per le prestazioni di cui alla DGR
1091/2021 ed Euro 422.808,90 per le prestazioni ordinarie, come di seguito riepilogato:
pagina 9 di 16 ”
I risultati della consulenza tecnica sono condivisi e fatti propri da questo Giudice in ragione del rigore metodologico adottato.
CO Pa
§ 3. Sulla violazione del c.d. “debito informativo” e sull'omessa fatturazione, eccezioni sollevate da
[... ha messo in evidenza l'obbligo imposto al soggetto gestore (cd. “debito informativo”) dall'art. 12 CP_1 dell'accordo contrattuale (prod. 1 convenuta), denunciandone la violazione da parte della Parte_1 responsabile di non aver comunicato le prestazioni rese per ciascun paziente (i cd. “flussi”) secondo le CO indicazioni impartite dalla
L'inadempimento di tale obbligo informativo ha comportato - secondo la ricostruzione della difesa di parte convenuta - l'impossibilità di procedere alla remunerazione delle prestazioni.
In buona sostanza parte convenuta, sostenendo il mancato assolvimento del debito informativo da parte di ha giustificato il proprio inadempimento e, implicitamente, ha sollevato l'eccezione di Parte_1 inadempimento ex art. 1460 c.c., secondo cui un contraente può rifiutarsi di adempiere la propria obbligazione se l'altro non adempie la propria.
Tuttavia, va rilevato che tale eccezione non può essere opposta quando il rifiuto di adempiere è contrario a buona fede, secondo quanto previsto dal 2° comma della norma in esame.
L'esecuzione dei contratti - anche quelli stipulati con la P.A. - deve essere improntata ai principi di correttezza e buona fede ex art. 1375 c.c.. La recente evoluzione normativa ed ermeneutica ha, infatti, operato un ribaltamento della tesi classica che identificava il potere amministrativo nell'atto imperativo e autoritativo e si è affermato un modello caratterizzato dal dialogo e dal confronto, orientato a realizzare le garanzie partecipative ed ispirato ai principi di collaborazione e buona fede.
Nella fattispecie, l'omesso invio dei c.d. flussi da parte di secondo le indicazioni impartite dalla Parte_1 CO
non può essere considerata un inadempimento contrattuale, ma va ricondotta alla controversia insorta tra le parti, afferente all'applicazione della DGR 1091/21 ed all'incertezza che si è venuta a creare sull'ammontare del credito per cui è causa. CO A ben vedere tale contrasto interpretativo è stato determinato dalla la quale, durante l'esecuzione del contratto, con atto prot. N. 79323 del 19 maggio 2022 e l'invio degli atti di appendice con allegata scheda di pagina 10 di 16 formalizzazione del budget ex DGR 1091/2021 (cfr. prodd. 01.1, 01.2 e 16 di parte attrice), ha assegnato a dei budget per le prestazioni rese in base al proprio criterio interpretativo della citata delibera, non Parte_1 corrispondente alle linee interpretative della , istituita al fine COroparte_5 di coordinare, programmare e monitorare le attività sanitarie in ). CP_5 CO I budget assegnati dalla e il criterio interpretativo alla DGR 1091/2021 da questa comunicato nel corso della esecuzione contrattuale sono stati contestati dal soggetto gestore, come emerge sia dalla documentazione prodotta in atti, sia dalle risultanze dell'espletata prova testimoniale.
Significativa sul punto la contestazione di circa l'erroneità dei dati risultanti dalle schede di Parte_1 formalizzazione del budget ex DGR 1091/2021, la quantità delle prestazioni lavorate, gli importi ed i relativi criteri di calcolo (cfr. pec del 30/5/2022, prod. 2) nonché la mail 10/5/2025, con la quale parte attrice ha comunicato di aver già inviato due tracciati diversi, “uno per le prestazioni ordinarie e uno per le prestazioni indicate in delibera 1091”, specificando che nel secondo flusso non potevano che essere inserite tutte le effettuate nel 2021” (prod. 17 di parte attrice).
Al riguardo si deve dare conto dell'esito della prova orale.
La teste impiegata di in risposta al capitolo i) di parte attrice ha dichiarato: “è vero Tes_1 Parte_1 noi abbiamo ricevuto la prima appendice di contratto soltanto il 6 maggio dopo aver lavorato 4 mesi abbondanti. Ci siamo accorti che il numero di prestazioni inserite nel contratto non era rispondente al 95% CP_ indicato nella DGR stesso. In data 9 maggio abbiamo mandato una pec sia ad che ad direttore Generale CP_ di contestando il contenuto del contratto.”.
In controprova sul capitolo 5 di parte convenuta la medesima teste ha riferito: “e' vero;
io avevo già mandato i flussi secondo quanto richiesto dalla e-mail generica del 10/5, suddividendo tra prestazioni ordinarie e prestazioni delibera 1091. Ho telefonato, perché l'e-mail indicava di suddividere i flussi, ma io li avevo già suddivisi nelle varie comunicazioni. A voce mi venne spiegato che alla Delibera era stato attribuito solo il 45% del 95% delle prestazioni del 2021 e che il restante 50% doveva essere imputato alle prestazioni ordinarie. Io ho risposto che noi non avremmo modificato i flussi perché la delibera faceva riferimento al 95% dei flussi delle prestazioni del 2021. Il 19 maggio abbiamo ricevuto un'ulteriore appendice contrattuale modificata e l'abbiamo contestata nei numeri e nell'importo. Queste prestazioni sono state valorizzate ad un costo medio per noi non congruo”.
La teste Responsabile di Direzione di in prova diretta e in controprova sui Testimone_2 Parte_1 medesimi capitoli ha dichiarato: “è vero, fino al 6 maggio noi non sapevamo nulla di questa ripartizione. Noi avevamo diviso le 2 cose: da una parte le prestazioni ordinarie e dall'altra quelle DGR 1091. Abbiamo contestato la ripartizione perché non la ritenevamo corretta”.
In controprova sul capitolo 5 di parte convenuta la medesima teste ha riferito: “è vero, abbiamo fatto una telefonata per chiedere spiegazioni alla dott. e abbiamo comunicato che noi non eravamo in grado di Pt_4
pagina 11 di 16 effettuare la spaccatura dei dati da loro richiesta. Noi abbiamo lasciato i conti come erano. So che successivamente è stata mandata una pec dall'avv. Glendi”.
Le circostanze sub i) sono state confermate anche dalla teste di parte convenuta funzionario Parte_5 amministrativo : “E' vero. Noi abbiamo dovuto capire se vi era necessità di un appendice al contratto. CP_1
L'ufficio legale ha dato parere positivo. C'è voluto tempo per elaborare l'allegato che ha richiesto l'intervento CP_ sia di che di , per cui una prima versione è stata comunicata soltanto a maggio 2022 a tutti gli CP_1 istituti convenzionati”.
Il complessivo quadro istruttorio porta a ritenere che il metodo di calcolo indicato dall non solo è stato CP_1 comunicato tardivamente, ma non è nemmeno rispondente al criterio esemplificativo fornito dall'organo tecnico regionale come ha rilevato anche il CTU (cfr. pagg. 61-62 CTU). CP_4
Il criterio interpretativo della DGR 1091/2021 è stato, infatti, illustrato da agli istituti convenzionati CP_4 tramite conference call del 30/11/2021 (verbale del 11.06.2024 di assunzione della prova testimoniale di cui si dirà nel successivo paragrafo § 4.).
Da tale illustrazione è derivata l'aspettativa della rispetto all'interpretazione e all'esecuzione del Parte_1 contratto secondo le indicazioni fornite proprio dall'organo coordinatore delle attività sanitarie. CO Risulta pertanto provata la violazione dei canoni di buona fede da parte della la quale nell'applicare, a posteriori, il proprio criterio interpretativo non ha tutelato l'affidamento che ha riposto Parte_1 sull'esecuzione del contratto secondo le indicazioni che erano state fornite da CP_4 CO Infine, non va dimenticato che i c.d. “flussi”, seppur non rimodulati secondo i dettami della sono stati CO trasmessi da come emerge dai report inviati dalla alla società attrice (cfr. prod. 4 di parte Parte_1 attrice).
Ciò posto, va richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui: “Il giudice ove venga proposta dalla parte
l'eccezione "inadimplenti non est adimplendum" deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui, qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta
l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art.
1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia di buona fede
e quindi non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, comma 2, c.c.. (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 22626 del 8 novembre 2016).
Ne consegue che appare irrilevante la violazione del c.d. “debito informativo” imputata a in quanto Parte_1 non ha inciso sull'equilibrio sinallagmatico. Il rifiuto di parte attrice di rimodulare i dati relativi alle prestazioni CO eseguite secondo i criteri indicati dalla e di reinviarle alla medesima azienda sanitaria, è giustificato dall'affidamento riposto nelle indicazioni fornite dal soggetto gestore CP_4
pagina 12 di 16 Venendo alla mancata emissione di fatture per i mesi di maggio e giugno 2022 che, secondo le argomentazioni difensive della parte convenuta avrebbe impedito a quest'ultima di procedere al pagamento delle CP_1 prestazioni sanitarie eseguite da valgono tutte le argomentazioni afferenti alla violazione della Parte_1 buona fede ex artt. 1366 c.c. e 1375 c.c. ed alla tutela dell'affidamento sin qui esposte.
Inoltre, va rilevato che la fatturazione è un adempimento di natura fiscale che segue, e non precede,
l'accertamento del diritto sostanziale al pagamento. L'emissione di una fattura presuppone l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile. Nella fattispecie essendo insorta una contestazione sull'ammontare del credito e/o sui criteri per la sua determinazione, sono venuti a mancare i presupposti per poter procedere alla fatturazione.
§ 4. Sulla fondatezza della pretesa e la scelta del criterio di calcolo
Come già evidenziato, il criterio di rendicontazione e calcolo indicato dalla - mai comunicato prima CP_1 dell'inizio delle prestazioni - viola i principi di buona fede e correttezza sull'interpretazione del contratto ex art. 1366 c.c. e sulla sua esecuzione ex art. 1375 c.c., nonché il principio del legittimo affidamento del privato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Inoltre, il metodo di calcolo indicato dall non solo è stato comunicato tardivamente ma risulta anche "non CP_1 rispondente" al criterio esemplificativo fornito dall'organo tecnico regionale CP_4
L'utilizzo da parte dell del dato consuntivo del 2022 come base per l'applicazione di percentuali di budget CP_1 non è corretto, in quanto tale soluzione si pone in contrasto con canoni di ermeneutica contrattuale dettati dagli artt. 1362 c.c. e 1363 c.c., applicabili anche al caso di specie.
In particolare, l'art. 1362 c.c. allorché nel primo comma prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto, anzi intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 17159 del
25 maggio 2022).
Nella fattispecie, dalla lettura della delibera della Giunta Regionale Ligure n. 1091 emerge una chiara indicazione della volontà dell'organo che l'ha emanata. La delibera in esame ha impartito alle aziende del servizio sanitario regionale, con riferimento alle prestazioni di diagnostica strumentale riportate nell'allegato quale parte integrante e sostanziale della delibera stessa, di “aprire le agende relative alle prestazioni di diagnostica strumentale al 95% dall'1.1.2022 fino al 30 giugno 2022, utilizzando per tale attività risorse pari al budget complessivo per l'anno 2021, con riferimento ai contratti stipulati con i soggetti privati accreditati”
(prod. 4 alla relazione di CTU).
La delibera si riferisce esplicitamente al “budget complessivo per l'anno 2021”, da utilizzare come base di calcolo a cui applicare le percentuali del 95% per le prestazioni di cui alla DGR 1091/2021 e del 50% per le prestazioni ordinarie. Di talché il criterio proposto dalla si pone in contrastato proprio con il CP_1
pagina 13 di 16 senso letterale della DGR 1091/2021, in quanto l'interpretazione fornita dalla citata azienda sanitaria si riferisce, invece, al dato consuntivo delle prestazioni rese da nel primo semestre dell'anno 2022. Parte_1
L'interpretazione da adottare per determinare il budget da assegnarsi ad ogni soggetto gestore è stato illustrato da
, istituita al fine di coordinare, programmare e monitorare le COroparte_5 attività sanitarie in ), agli istituti convenzionati tramite conference call del 30/11/2021. Tale criterio ha CP_5 trovato puntuale riscontro nell'espletata prova testimoniale.
La teste , direttore amministrativo di in risposta ai capitoli a) e b) di parte attrice ha Testimone_3 CP_4 riferito: “e' vero che si è tenuta una video conferenza, in data 30/11/2021, indetta con la mail che mi mostra doc
12). Non ricordo esattamente i soggetti che erano presenti, oltre me. Ricordo che era presente il dottor Per_2 ma i rappresentanti dei soggetti accreditati erano tantissimi . Non ricordo se erano presenti per le Parte_1 Tes_ signore e . Non ricordo neppure di averle conosciute in altre situazione”. Tes_2
In risposta al cap. b ha riferito: “E' vero , ricordo di aver avuto la delibera 1091 davanti durante la riunione. La conoscevo bene perché l'avevo vista più volte. Avevo ripetuto quello che si enuncia nel dispositivo della 1091, dove si legge che occorreva aprire le agente alle prestazioni di diagnostica strumentale al 95% dall' 1/1/2022 fino al 30/6/2022 utilizzando risorse pari al budget complessivo per l'anno 2021 .
Il concetto è questo: se nel 2021 era stato dato un budget per lea diagnostica per 100 , in media nei 6 mesi del
2022 io avrei dovuto avere come budget quello che io avevo avuto per tutto il 2021. Il raddoppio del budget per i
6 mesi era relativo alle prestazioni dell'allegato . Con Mi sembra di ricordare di aver incontrato per video conferenza le varie come collegi di direzione , non ricordo se prima o dopo l'incontro”.
La teste , sui medesimi capitoli ha così dichiarato: “è vero, ho partecipato alla riunione del Tes_1
30/11/2021 in video conferenza per conto di Ricordo che la dottoressa e il dottor Parte_1 Tes_3 Per_2 hanno ribadito il concetto che le liste di attesa dovevano essere ridotte per il 2022 e pertanto che per il primo semestre 2022 avremo avuto la possibilità di lavorare l'intero budget 2021. Ciò in relazione alle prestazioni che erano indicate nell'allegato alla delibera. Hanno aperto le griglie già da dicembre 2021, eliminando il tetto di budget e invitandoci a lavorare anche oltre gli orari soliti. Fu fatto un esempio dal dott. se avete per Per_2 queste prestazioni lavorato per 100.000 euro nel 2021, per il primo semestre 2022 potete lavorare tutto il
100.000 che avete lavorato nell'intero 2021. Adr: in quel momento noi non avevamo ancora letto la delibera. Di ufficiale non avevamo nulla , preciso che la delibera era del giorno prima”. CP_ E ancora, la teste : “e' vero , ho partecipato alla riunione indetta da con la mia collega il Testimone_2 CP_ 30/11 in video conferenza. Per c'erano solo e . Nessuno , visibile in video conferenza per Per_2 Tes_3 CP_
Ricordo che ci hanno illustrato il DGR 1091 anticipandoci che nel primo semestre del 2022 avremmo dovuto raddoppiare il lavoratore del 2021, soprattutto per prestazioni specifiche di loro interesse, ad es RNM neurologiche, prestazioni. Ricordo che avevano comunicato un senso di urgenza, e richiesto anche noi di lavorare anche a Natale per abbattere le liste d'attesa. Non hanno fatto cenno al budget e alle modalità di pagamento . Noi lavoriamo con un budget pertanto ci sarebbe stato il pagamento delle prestazioni”. pagina 14 di 16 Con nota in data 22/12/2021 ha successivamente comunicato agli istituti accreditati, tra cui CP_4 Parte_1
e ai direttori delle che “Fermo restando le disposizioni riguardanti le prestazioni di diagnostica Parte_6 strumentale contenute nella DGR 1091/2021”, “il riferimento dei volumi delle prestazioni da inserire nelle agende, fatto salvo quelle inserite nella DGR sopracitata, dovrà essere pari al 50% del budget assegnato nel
2021” (doc. 13 di parte attrice).
Ciò detto, il criterio esemplificato indicato da è il più ragionevole e conforme alla ratio della delibera CP_4 regionale ed è aderente al contesto normativo.
Tale criterio, infatti, contempera l'esigenza di potenziare i servizi, riconoscendo un incremento di spesa, con l'esigenza di garantire la sostenibilità finanziaria, ancorando il calcolo a un dato storico: ovvero la produzione dell'anno precedente (2021). Questo metodo offre un giusto equilibrio tra il diritto del prestatore alla remunerazione e il dovere dell'amministrazione di gestire le risorse pubbliche.
Sulla base del criterio interpretativo della DGR 1091/2021 indicato da si ritiene che l'importo netto da CP_4 riconoscere a per le prestazioni sanitarie rese nel primo semestre 2022 sia dunque pari a € Parte_1
910.580,62, così come quantificato dal CTU (pagg. da 61 a 63 CTU).
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla data della messa in mora del 30 maggio 2022 (prod. 02.3 parte attrice) fino al saldo effettivo.
§ 5. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come segue sulla base dei parametri medi e minimi:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 520.001 a € 1.000.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.607,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.039,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 6.767,00
Fase decisionale, valore minimo: € 4.007,00
Compenso tabellare € 18.420,00
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, resasi necessaria per dirimere la complessa questione contabile e per accertare l'infondatezza del criterio di calcolo proposto dalla convenuta devono essere poste CP_1 definitivamente a carico di quest'ultima, così come le spese di ctp sostenute dalla parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 15 di 16 - accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna l in persona del suo Direttore COroparte_1
Generale pro tempore, al pagamento in favore di della somma di € 910.580,62 Parte_1
(novecentodiecimilacinquecentottanta/62), oltre interessi legali dalla data della messa in mora del 30 maggio
2022 al saldo effettivo;
- condanna in persona del suo Direttore Generale pro tempore, alla refusione delle spese di COroparte_1 lite in favore di che si liquidano in € 18.420,00 per compensi oltre accessori di legge ed Parte_1 esborsi, con distrazione in favore dei legali antistatari;
- pone definitivamente a carico della parte convenuta in persona del suo Direttore Generale COroparte_1 pro tempore, gli oneri di ctu già liquidati in corso di causa e le spese di ctp sostenute da parte attrice.
Genova, 28 dicembre 2025
Il Giudice Francesca Lippi
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Genova, nella persona della Dott.ssa Francesca Lippi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7562/2022 promossa da :
(C.F. , in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore sig. rappresentata e difesa dall'avv. GLENDI CESARE FEDERICO Parte_2
ATTRICE
CONTRO
(P.IVA ), in persona del Direttore Generale Dott. , COroparte_1 P.IVA_2 COroparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. CORRADO ANDREA
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, ritenuto quanto esposto negli atti di parte attrice, dichiarare tenuta e condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore all'immediato COroparte_3 pagamento in favore della società attrice della somma di € 984.223,12 ovvero di quella maggiore o minore meglio vista dal Tribunale adito, alla stregua delle risultanze di causa, con rivalutazione ed interessi come di legge. Vinte spese e compensi di lite, con tutti i relativi accessori, comprese le spese di CTU e di CTP.
Previo in via istruttoria, revocate in parte qua le ordinanze in date 13/5/2024 e 11/3/2025, pur senza inversione dell'onere probatorio a carico della controparte, accoglimento delle istanze istruttorie tutte già formulate da parte attrice e allo stato non accolte (in specie, ammissione delle prove per interrogatorio formale della convenuta e per testi su tutti i capitoli già dedotti nella seconda memoria attorea ex art. 183, 6° comma, c.p.c., da intendersi come qui ancora richiamati e ritrascritti, con i testi indicati).
Rigettate le istanze istruttorie della convenuta allo stato non accolte, se riproposte, perché inammissibili e/o comunque irrilevanti, ribadendo in subordine, per la denegata ipotesi che i capitoli avversari potessero essere ammessi, la richiesta di ammissione della controprova, con i testi già indicati”
pagina 1 di 16
Per parte convenuta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, respingere la domanda avversaria con vittoria di spese e competenze legali (con l'aumento previsto dall'art. 4 c. 1 bis del DM 55/2014 e ss. mm.), oltre accessori di legge, e tecniche per il Consulente di parte e di Ufficio”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha convenuto in giudizio l Parte_1 CP_1 per sentirla condannare al pagamento della somma di € 984.223,12, ovvero di quella somma maggiore
[...]
o minore meglio vista, alla stregua delle risultanze di causa, con rivalutazione ed interessi come di legge, a titolo di corrispettivo per prestazioni sanitarie specialistiche rese nel periodo gennaio-giugno 2022, in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale.
L'attrice ha allegato e dedotto di aver erogato tali prestazioni sulla base di apposite convenzioni (nella fattispecie l'accordo sottoscritto il 21/11/2018 con e con prorogato di scadenza in scadenza sino al CP_4 CP_1
30/6/2022) e della successiva Delibera della Giunta Regionale Ligure n. 1091/2021.
Ha lamentato, dunque, che la convenuta dopo aver richiesto illegittimamente la sottoscrizione di un atto CP_1 di appendice inviato via mail il 19 maggio 2022, si è resa inadempiente al pagamento.
Parte attrice ha sostenuto che il citato atto appendice è un tentativo unilaterale e tardivo di modificare le condizioni e i termini contrattuali, non trovando alcun fondamento negli accordi già vigenti, né nella D.G.R.
1091/2021. Ha evidenziato di aver dato riscontro alla richiesta della con pec del 30 maggio 2022, con la CP_1 quale ha respinto la richiesta di sottoscrizione, ribadendo di aver maturato il diritto al pagamento delle prestazioni già rese.
Parte attrice ha sostenuto di aver agito in conformità con la Delibera della Giunta Regionale n. 1091/2021
("Programma Restart Sanità"), resa con l'obiettivo di recuperare le lunghe liste d'attesa createsi a causa della pandemia, incentivando gli operatori accreditati ad aumentare il volume delle prestazioni. Parte attrice ha sottolineato di aver erogato, nel periodo da gennaio a giugno 2022, servizi sanitari di alto livello, calcolando i corrispettivi secondo il tariffario ufficiale e trasmettendo all la documentazione afferente alle prestazioni CP_1 specialistiche ambulatoriali eseguite nel periodo interessato.
Nel costituirsi in giudizio l , ha contestato integralmente la domanda, chiedendone il rigetto ed COroparte_1 eccependo l'inadempimento di per violazione degli obblighi informativi, non avendo quest'ultima Parte_1 rendicontato le prestazioni ordinarie separatamente da quelle straordinarie previste dalla D.G.R. 1091/2021.
La difesa dell'azienda sanitaria, sul punto, ha richiamato l'art. 12 dell'accordo contrattuale del 2018, che impone CO al fornitore un preciso "obbligo informativo". Ciò posto l ha sostenuto che la DGR 1091/2021 ha introdotto pagina 2 di 16 una distinzione fondamentale tra prestazioni "ordinarie", già previste dal budget annuale, e prestazioni
"straordinarie" elencate nell'allegato A) della richiamata Delibera di Giunta Regionale. CO Per poter gestire correttamente i due diversi flussi di spesa, l con la comunicazione del 10 maggio 2022, ha chiesto a tutti gli operatori di separare nettamente le due tipologie di prestazioni nei loro rapporti contabili.
Secondo la ricostruzione della difesa della convenuta si è rifiutata di adempiere a questa richiesta, Parte_1 presentando un conteggio unificato e non corretto, che ha reso impossibile la liquidazione delle prestazioni sanitarie eseguite da parte attrice.
Oltre a ciò, la difesa della ha eccepito la violazione da parte di di un ulteriore profilo formale, CP_1 Parte_1 non avendo la stessa emesso le fatture per le prestazioni rese nei mesi di maggio e giugno 2022.
La ha messo in evidenza a tal proposito che senza fattura elettronica nessun pagamento può essere CP_1 legalmente disposto da un ente pubblico.
Ha altresì eccepito l'erroneità del calcolo e la duplicazione delle prestazioni nonché la duplicazione del budget. CO L ha contestato il metodo di calcolo seguito da sostenendo che la società attrice ha Parte_1 interpretato la DGR 1091/2021 in modo da gonfiare i propri ricavi a danno dell'erario.
In base alla ricostruzione della l'aumento del 95% delle prestazioni non può essere sommato al budget CP_1 ordinario, in quanto il criterio corretto, individuato in accordo con l'ente regionale ha previsto una CP_4 ripartizione percentuale: una parte delle prestazioni ex DGR 1091/2021 (il 45%) avrebbe costituito un extra- budget, mentre la restante parte (il 50%) sarebbe dovuta rientrare nel budget ordinario già stanziato.
L'interpretazione di che ha sommato i due budget comporterebbe una "duplicazione" del budget con Parte_1 la conseguenza che le stesse tipologie di prestazioni sarebbero state finanziate due volte. Con Oltre a ciò la ha contestato che nei mesi di Febbraio e Maggio 2022 il sistema di registrazione delle prestazioni ha evidenziato l'erronea duplicazione di due prestazioni già rese nelle mensilità rispettivamente di
Gennaio 2022 e Settembre 2021 ai medesimi soggetti, come risulta dalle schede di rigetto dell'importazione delle impegnative duplicate (doc. 10 convenuta).
***
All'udienza del 3/10/2023 il giudice ha concesso i termini per le memorie ex art.183, comma 6, c.p.c.. A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza 13/5/2024, il Tribunale, considerato che l'oggetto del contendere riguarda il criterio di applicazione della DGR n. 1091/2021 alle prestazioni rese da parte attrice nel primo semestre del 2022, mentre non è in contestazione la loro esecuzione, ha ritenuto i capitoli dedotti per interrogatorio formale inidonei a provocare la confessione e ritenuta ammissibile e rilevante la sola prova testimoniale sulle circostanze dedotte in alcuni capitoli, ha fissato udienza per l'audizione di tre testimoni per parte, in prova diretta e in prova contraria, delegando per l'incombente il Gop designato.
All'udienza dell'11/6/2024 è stata assunta la prova testimoniale.
pagina 3 di 16 Con successiva ordinanza 27/6/2024 il Tribunale, ritenuta non necessaria l'audizione di ulteriori testimoni come richiesto da parte attrice, ha fissato udienza per la discussione del quesito da sottoporre a nominando CTU.
Formulato il quesito e nominato CTU il dott. , il Tribunale ha fissato l'udienza del 10/9/2024 Persona_1 per il conferimento dell'incarico.
Depositata da parte del Ctu la relazione peritale, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
* * *
Tutto ciò premesso il Tribunale ritiene che la domanda sia fondata e meritevole di accoglimento, sebbene per un importo inferiore a quello originariamente richiesto, per le ragioni di seguito illustrate.
§ 1. Sulla reiterazione delle istanze istruttorie
Con foglio di precisazioni delle conclusioni del 17 giugno 2025 parte attrice ha riproposto le istanze istruttorie non ammesse. Nel dettaglio parte attrice ha chiesto “Previo in via istruttoria, revocate in parte qua le ordinanze in date 13/5/2024 e 11/3/2025, pur senza inversione dell'onere probatorio a carico della controparte, accoglimento delle istanze istruttorie tutte già formulate da parte attrice e allo stato non accolte (in specie, ammissione delle prove per interrogatorio formale della convenuta e per testi su tutti i capitoli già dedotti nella seconda memoria attorea ex art. 183, 6° comma, c.p.c., da intendersi come qui ancora richiamati e ritrascritti, con i testi indicati)”.
Al riguardo nel confermare quanto già rilevato con ordinanza del 13 maggio 2024, si ribadisce che i capitoli sui quali risulta deferito l'interrogatorio formale non sono idonei a provocare la confessione, mentre riguardo alla prova testimoniale, si osserva che le circostanze dedotte nei capi di prova di parte attrice non ammessi (da a, b, i della memoria 183 co. VI n.2 cpc di parte attrice) sono afferenti a circostanze non contestate o emergenti documentalmente.
Peraltro, le richiamate istanze istruttorie non ammesse appaiono superflue alla luce del complessivo quadro probatorio, che è esaustivo.
§ 2. Sull'oggetto della controversia e sulle risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio
Come già rilevato nell'ordinanza del Tribunale 13/5/2024, l'oggetto del presente giudizio non verte sull'effettiva esecuzione delle prestazioni sanitarie da parte di bensì sul criterio da applicare, in virtù della DGR Parte_1
1091/21, alle prestazioni rese da parte attrice nel primo semestre dell'anno 2022.
Il CTU ha quantificato le prestazioni rese da nel primo semestre del 2022 nel complessivo importo Parte_1 lordo di € 1.175.041,99 (1.175.962,38 – 920,39), di cui Euro 551.869,41 relativi a prestazioni ordinarie ed Euro
623.172,58 relativi a prestazioni di cui alla delibera (pag. 73 CTU). pagina 4 di 16 Il Consulente ha precisato che l'ammontare del ticket a carico dei pazienti è pari a € 191.594,66 e l'importo CO netto a carico della è pari a € 983.447,33 (pagg. 24 e 73 CTU). Tale importo si discosta di € 775,79, al netto del ticket, da quello indicato da parte attrice con la propria domanda, in ragione degli errori di duplicazione eccepiti da parte convenuta ed effettivamente rilevati rispetto ai mesi di febbraio, aprile e maggio 2022 (cfr, pag. 29 della relazione peritale).
Il CTU ha altresì verificato l'acquisizione dei flussi relativi alle prestazioni del primo semestre 2022, di cui CO trattasi, da parte della procedendo ad estrarli presso gli uffici della stessa così come dei flussi per CP_1
l'intero anno 2021, con l'ausilio di esperto informatico e alla presenza dei CTP informatici di entrambe le parti
(cfr. pag. 8 CTU, nonché verbale delle operazioni peritali del 10/10/2024).
Il CTU ha accertato che gli importi delle prestazioni eseguite, corrispondono alle tariffe previste dal Catalogo
Unico Regionale (CUR). Nel dettaglio, in risposta alla prima parte del quesito n. 4, ha rilevato che “l'esito della verifica è stato positivo: lo scrivente, infatti, ha verificato che ha applicato le tariffe previste dal Parte_1
Catalogo Unico Regionale, pertanto non è stato necessario apportare rettifiche ai dati utilizzati nella presente perizia” (cfr. pagg. 51 e 82 della relazione peritale).
Successivamente, il CTU ha calcolato l'importo che sarebbe spettato a secondo tre diversi metodi: Parte_1
a) Metodo Biomedical: che consiste nel parametrare l'ammontare delle prestazioni di cui alla DGR
1091/2021, rese da nel primo semestre 2022, nella percentuale del 95% del budget assegnato a Parte_1 nell'anno 2021; e nel parametrare l'ammontare delle prestazioni ordinarie, rese da nel Parte_1 Parte_1 primo semestre 2022, nella percentuale del 50% del budget assegnato a nell'anno 2021. Parte_1
L'applicazione di tale criterio ha portato a quantificare un credito da riconoscersi a di € 983.447,33 Parte_1
(importo al netto dei ticket).
Nel dettaglio il Ctu ha osservato quanto segue:
“ 1) il budget dell'anno 2021 è pari a Euro 1.155.588,00;
2) l'importo netto delle prestazioni di cui alla DGR 1091/2021 rese da nel primo semestre 2022 è Parte_1 stato calcolato. nell'importo netto di Euro 459.349,45 (cfr. paragrafo 7.1 e tabella 21);
3) l'importo netto delle prestazioni ordinarie rese da nel primo semestre 2022 è stato calcolato. Parte_1 nell'importo netto di Euro 524.097,88 (cfr. paragrafo 7.1 e, in particolare, tabella 21);
4) il totale delle prestazioni sanitare (di cui alla DGR 1091/2021 + ordinarie) rese da nel primo Parte_1 semestre 2022 è pari a complessivi Euro 983.447,33 (459.349,45 + 524.097,88).
Ciò premesso, lo scrivente osserva che:
1) l'ammontare delle prestazioni di cui alla DGR 1091/2021, rese da nel primo semestre 2022, a Parte_1 carico di (importo netto), non poteva eccedere la percentuale del 95% di Euro 1.155.588,00, e CP_1 precisamente l'importo netto di Euro 1.097.808,60. A fronte di tale importo, lo scrivente ha verificato che
l'ammontare delle prestazioni sanitarie di cui alla DGR 1091/2021 rese da nel primo semestre 2022 Parte_1
è stato pari all'importo netto di Euro 459.349,45;
pagina 5 di 16 2) l'ammontare delle prestazioni ordinarie, rese da nel primo semestre 2022, a carico di Parte_1 CP_1
(importo netto), non poteva eccedere la percentuale del 50% di Euro 1.155.588,00, e precisamente l'importo netto di Euro 577.794,00. A fronte di tale importo, lo scrivente ha verificato che l'ammontare delle prestazioni sanitarie ordinarie rese da nel primo semestre 2022 è stato pari all'importo netto di Euro Parte_1
524.097,88.
In conclusione, secondo tale modalità di calcolo prospettata da Parte Attrice, lo scrivente osserva che:
1) l'importo netto a carico di per le prestazioni di cui alla DGR 1091/2021 rese nel primo semestre 2022, CP_1 pari a Euro 459.349,45 (cfr. paragrafo 7.1 e tabella 21), non eccede il limite di Euro 1.097.808,60;
2) l'importo netto a carico di per le prestazioni ordinarie rese nel primo semestre 2022, pari a Euro CP_1
524.097,88 (cfr. paragrafo 7.1 e tabella 21), non eccede il limite di Euro 577.794,00;
3) pertanto l'importo netto complessivo a carico di per le prestazioni sanitare rese da nel CP_1 Parte_1 primo semestre 2022 è pari a complessivi Euro 983.447,33 (459.349,45 + 524.097,88), come di seguito riepilogato:
”
b) Metodo A.S.L. 3: basato sulla ripartizione delle prestazioni ex DGR 1091/2021 rese nel 2022: ovvero il
45% delle prestazioni di cui alla DGR 1091/2021 rese da nel primo semestre 2022 ed il 50% delle Parte_1 prestazioni di cui alla DGR 1091/2021 rese da nel primo semestre 2022, da sommarsi alla totalità Parte_1 delle prestazioni ordinarie rese da nel primo semestre 2022 e da confrontarsi con il 50% del budget Parte_1
2021.
L'applicazione di tale criterio ha portato ad un credito riconosciuto a di € 577.794,00, al netto dei Parte_1 ticket (avendo il CTU individuato, in applicazione a tale criterio di calcolo, un disavanzo di € 175.978,61 che non può essere riconosciuto a parte attrice).
Nel dettaglio il Ctu ha osservato quanto segue:
“ Nella prima parte della lettera b) (del quesito n. 4), è richiesto di parametrare le prestazioni di cui alla DGR
1091/2021 relative al primo semestre 2022 per il 45% all'intero budget dell'anno precedente 2021.
A parere del sottoscritto, il dettato letterale di questa prima parte della lettera b) prevede che la percentuale del
45% debba essere applicata alle prestazioni di cui alla DGR 1091/2021 rese da nel primo semestre Parte_1
2022, pari a Euro 459.349,45.
Parte Convenuta, pertanto, intende utilizzare come base di calcolo il dato consuntivo delle prestazioni di cui alla DGR 1091/2021 rese da nel primo semestre2022. Parte_1 pagina 6 di 16 L'operazione conduce al risultato di Euro 206.707,25 (45% di 459.349,45): tale importo deve essere posto a confronto con l'intero budget dell'anno precedente 2021, pari a Euro 1.155.588,00, come richiesto dal quesito.
L'importo netto di Euro 206.707,25 è inferiore all'intero budget per l'anno 2021 di Euro 1.155.588,00, come di seguito riepilogato.
Nella seconda parte della lettera b), è richiesto di parametrare le prestazioni di cui alla DGR n. 1091/2021 relative al primo semestre 2022 per il restante 50% includendole nel 50% del budget “ordinario” assegnato a per l'anno precedente 2021. Parte_1
A parere del sottoscritto, il dettato letterale di questa seconda parte della lettera b) prevede che la percentuale del 50% debba essere applicata alle prestazioni di cui alla DGR 1091/2021 rese da nel primo Parte_1 semestre 2022, pari a Euro 459.349,45. Parte Convenuta, pertanto, intende utilizzare come base di calcolo il dato consuntivo delle prestazioni di cui alla DGR 1091/2021 rese da nel primo semestre 2022. Parte_1
L'operazione conduce al risultato di Euro 229.674,73 (50% di 459.349,45).
Lo scrivente ritiene che, secondo il dettato del quesito, tale importo netto di Euro 229.674,73 unitamente alle prestazioni ordinarie rese da nel primo semestre 2022, pari a Euro 524.097,88, e così per Parte_1 complessivi Euro 753.772,61 (229.674,73 + 524.097,88), non possa eccedere il 50% del budget ordinario dell'anno 2021, pari a Euro 577.794,00 (50% di 1.155.588).
Risulta, pertanto, un importo eccedente di Euro 175.978,61 (753.772,61 – 577.794,00), come di seguito riepilogato:
pagina 7 di 16
In conclusione, secondo tale modalità di calcolo prospettata da Parte Convenuta, lo scrivente osserva che:
1) il 45% delle prestazioni sanitarie di cui alla DGR 1091/2021, rese da nel primo semestre 2022, Parte_1 pari a Euro 206.707,25, non eccede l'intero budget dell'anno 2021, pari a Euro 1.155.588,00. L'importo, pertanto, può essere riconosciuto a Parte_1
2) il 50% delle prestazioni sanitarie di cui alla DGR 1091/2021, rese da nel primo semestre 2022, Parte_1 pari a Euro 229.674,73 unitamente alla totalità delle prestazioni ordinarie rese da nel primo Parte_1 semestre 2022, pari a Euro 524.097,88, e così per complessivi Euro 753.772,61 (229.674,73 + 524.097,88), risulta superiore al limite del 50% del budget dell'anno 2021, pari a Euro 577.794,00 (50% di 1.155.588), per
l'importo di Euro 175.978,61 (753.772,61 – 577.794,00). Conseguentemente l'importo di Euro 175.978,61 non può essere riconosciuto a potendo invece essere riconosciuto l'importo limite di Euro 577.794,00; Parte_1
3) pertanto, l'importo netto complessivo a carico di per le prestazioni sanitare rese nel primo semestre CP_1
2022 è pari a Euro 784.501,25 (206.707,25 + 577.794,00)”
c) Metodo basato sull'applicazione delle percentuali (95% e 50%) non sulle prestazioni rese nel CP_4
2022, ma sui volumi di produzione di consuntivati nel 2021, distinti per le diverse prestazioni Parte_1
(straordinarie ex DGR 1091/2021 e ordinarie), che ha portato a un credito riconosciuto di € 910.580,62 (importo al netto dei ticket).
Nel dettaglio il Ctu ha osservato quanto segue:
“ Il quesito richiede, altresì, che il sottoscritto verifichi la rispondenza della modalità di calcolo proposta da
(discussa nel precedente paragrafo) al criterio esemplificato da nella propria comunicazione CP_1 CP_4
3/2/2022 (prod. n. 14 ASL3), emendato questo dall'errore materiale di applicazione, contenuto nel calcolo
pagina 8 di 16 esemplificativo, della quota del 100% anziché di quella del 95% di “apertura delle agende” prevista dalla DGR
1091/2021 al punto 1) b. della parte deliberativa.
Preliminarmente lo scrivente espone il criterio di calcolo esemplificato da CP_4
A mero titolo esemplificativo un privato accreditato che aveva una produzione dal 1.1.2021 al 31.12.2021 pari a
70.000 euro relativamente alle prestazioni di diagnostica strumentale di cui all'allegato a) della DGR
n.1091/2021 e 30.000 euro di altre prestazioni, avrà un budget per il primo semestre pari a 85.000 euro
(70.000+30.000/2).
Come rilevato nel quesito, il sopra citato esempio contiene un errore materiale di calcolo, posto che ha CP_4 applicato la percentuale del 100%, in luogo di quella del 95%, all'importo di Euro 70.000,00. L'applicazione della percentuale corretta del 95% avrebbe condotto al risultato di Euro 81.500,00 (66.500+30.000/2), anziché
Euro 85.000,00.
Lo scrivente osserva che utilizza come baso di calcolo, a cui applicare le percentuali del 95% (per le CP_4 prestazioni di cui alla DGR 1091/2021) e del 50% (per le prestazioni ordinarie) il dato consuntivo delle prestazioni rese nell'anno 2021. Trattasi, pertanto, di una differenza rispetto a quanto indicato nel criterio di calcolo di Parte Convenuta, la quale, diversamente, ha proposto di utilizzare quale base dicalcolo per
l'applicazione delle rispettive percentuali il dato consuntivo delle prestazioni rese da nel primo Parte_1 semestre 2022.
Per tale motivo lo scrivente ritiene che non sia verificata la rispondenza tra il criterio proposto da e CP_1 quello indicato da CP_4
In ogni caso il sottoscritto ha provveduto a effettuare il calcolo dell'importo netto da riconoscere a Parte_1 secondo la modalità di calcolo esemplificata da CP_4
Lo scrivente, per pronto riferimento, riepiloga i dati necessari per poter effettuare il predetto calcolo secondo il criterio di CP_4
l'importo netto delle prestazioni di cui alla DGR 1091/2021 rese da nell'anno 2021 è stato Parte_1 calcolato dal C.t.u. nell'importo netto di Euro 513.443,92 (cfr. paragrafo 6.5.2 e tabella 15);
l'importo netto delle prestazioni ordinarie rese da nell'anno 2021 è stato calcolato dal C.t.u. Parte_1 nell'importo netto di Euro 845.617,80 (cfr. paragrafo 6.5.2 e tabella 16).
In conclusione, secondo la modalità di calcolo prospettata da l'importo netto a carico di per le CP_4 CP_1 prestazioni sanitarie rese nel primo semestre 2022 da è pari a complessivi Euro 910.580,62 (95% di Parte_1
Euro 513.443,92 + 50% di Euro 845.617,80), di cui Euro 487.771,72 per le prestazioni di cui alla DGR
1091/2021 ed Euro 422.808,90 per le prestazioni ordinarie, come di seguito riepilogato:
pagina 9 di 16 ”
I risultati della consulenza tecnica sono condivisi e fatti propri da questo Giudice in ragione del rigore metodologico adottato.
CO Pa
§ 3. Sulla violazione del c.d. “debito informativo” e sull'omessa fatturazione, eccezioni sollevate da
[... ha messo in evidenza l'obbligo imposto al soggetto gestore (cd. “debito informativo”) dall'art. 12 CP_1 dell'accordo contrattuale (prod. 1 convenuta), denunciandone la violazione da parte della Parte_1 responsabile di non aver comunicato le prestazioni rese per ciascun paziente (i cd. “flussi”) secondo le CO indicazioni impartite dalla
L'inadempimento di tale obbligo informativo ha comportato - secondo la ricostruzione della difesa di parte convenuta - l'impossibilità di procedere alla remunerazione delle prestazioni.
In buona sostanza parte convenuta, sostenendo il mancato assolvimento del debito informativo da parte di ha giustificato il proprio inadempimento e, implicitamente, ha sollevato l'eccezione di Parte_1 inadempimento ex art. 1460 c.c., secondo cui un contraente può rifiutarsi di adempiere la propria obbligazione se l'altro non adempie la propria.
Tuttavia, va rilevato che tale eccezione non può essere opposta quando il rifiuto di adempiere è contrario a buona fede, secondo quanto previsto dal 2° comma della norma in esame.
L'esecuzione dei contratti - anche quelli stipulati con la P.A. - deve essere improntata ai principi di correttezza e buona fede ex art. 1375 c.c.. La recente evoluzione normativa ed ermeneutica ha, infatti, operato un ribaltamento della tesi classica che identificava il potere amministrativo nell'atto imperativo e autoritativo e si è affermato un modello caratterizzato dal dialogo e dal confronto, orientato a realizzare le garanzie partecipative ed ispirato ai principi di collaborazione e buona fede.
Nella fattispecie, l'omesso invio dei c.d. flussi da parte di secondo le indicazioni impartite dalla Parte_1 CO
non può essere considerata un inadempimento contrattuale, ma va ricondotta alla controversia insorta tra le parti, afferente all'applicazione della DGR 1091/21 ed all'incertezza che si è venuta a creare sull'ammontare del credito per cui è causa. CO A ben vedere tale contrasto interpretativo è stato determinato dalla la quale, durante l'esecuzione del contratto, con atto prot. N. 79323 del 19 maggio 2022 e l'invio degli atti di appendice con allegata scheda di pagina 10 di 16 formalizzazione del budget ex DGR 1091/2021 (cfr. prodd. 01.1, 01.2 e 16 di parte attrice), ha assegnato a dei budget per le prestazioni rese in base al proprio criterio interpretativo della citata delibera, non Parte_1 corrispondente alle linee interpretative della , istituita al fine COroparte_5 di coordinare, programmare e monitorare le attività sanitarie in ). CP_5 CO I budget assegnati dalla e il criterio interpretativo alla DGR 1091/2021 da questa comunicato nel corso della esecuzione contrattuale sono stati contestati dal soggetto gestore, come emerge sia dalla documentazione prodotta in atti, sia dalle risultanze dell'espletata prova testimoniale.
Significativa sul punto la contestazione di circa l'erroneità dei dati risultanti dalle schede di Parte_1 formalizzazione del budget ex DGR 1091/2021, la quantità delle prestazioni lavorate, gli importi ed i relativi criteri di calcolo (cfr. pec del 30/5/2022, prod. 2) nonché la mail 10/5/2025, con la quale parte attrice ha comunicato di aver già inviato due tracciati diversi, “uno per le prestazioni ordinarie e uno per le prestazioni indicate in delibera 1091”, specificando che nel secondo flusso non potevano che essere inserite tutte le effettuate nel 2021” (prod. 17 di parte attrice).
Al riguardo si deve dare conto dell'esito della prova orale.
La teste impiegata di in risposta al capitolo i) di parte attrice ha dichiarato: “è vero Tes_1 Parte_1 noi abbiamo ricevuto la prima appendice di contratto soltanto il 6 maggio dopo aver lavorato 4 mesi abbondanti. Ci siamo accorti che il numero di prestazioni inserite nel contratto non era rispondente al 95% CP_ indicato nella DGR stesso. In data 9 maggio abbiamo mandato una pec sia ad che ad direttore Generale CP_ di contestando il contenuto del contratto.”.
In controprova sul capitolo 5 di parte convenuta la medesima teste ha riferito: “e' vero;
io avevo già mandato i flussi secondo quanto richiesto dalla e-mail generica del 10/5, suddividendo tra prestazioni ordinarie e prestazioni delibera 1091. Ho telefonato, perché l'e-mail indicava di suddividere i flussi, ma io li avevo già suddivisi nelle varie comunicazioni. A voce mi venne spiegato che alla Delibera era stato attribuito solo il 45% del 95% delle prestazioni del 2021 e che il restante 50% doveva essere imputato alle prestazioni ordinarie. Io ho risposto che noi non avremmo modificato i flussi perché la delibera faceva riferimento al 95% dei flussi delle prestazioni del 2021. Il 19 maggio abbiamo ricevuto un'ulteriore appendice contrattuale modificata e l'abbiamo contestata nei numeri e nell'importo. Queste prestazioni sono state valorizzate ad un costo medio per noi non congruo”.
La teste Responsabile di Direzione di in prova diretta e in controprova sui Testimone_2 Parte_1 medesimi capitoli ha dichiarato: “è vero, fino al 6 maggio noi non sapevamo nulla di questa ripartizione. Noi avevamo diviso le 2 cose: da una parte le prestazioni ordinarie e dall'altra quelle DGR 1091. Abbiamo contestato la ripartizione perché non la ritenevamo corretta”.
In controprova sul capitolo 5 di parte convenuta la medesima teste ha riferito: “è vero, abbiamo fatto una telefonata per chiedere spiegazioni alla dott. e abbiamo comunicato che noi non eravamo in grado di Pt_4
pagina 11 di 16 effettuare la spaccatura dei dati da loro richiesta. Noi abbiamo lasciato i conti come erano. So che successivamente è stata mandata una pec dall'avv. Glendi”.
Le circostanze sub i) sono state confermate anche dalla teste di parte convenuta funzionario Parte_5 amministrativo : “E' vero. Noi abbiamo dovuto capire se vi era necessità di un appendice al contratto. CP_1
L'ufficio legale ha dato parere positivo. C'è voluto tempo per elaborare l'allegato che ha richiesto l'intervento CP_ sia di che di , per cui una prima versione è stata comunicata soltanto a maggio 2022 a tutti gli CP_1 istituti convenzionati”.
Il complessivo quadro istruttorio porta a ritenere che il metodo di calcolo indicato dall non solo è stato CP_1 comunicato tardivamente, ma non è nemmeno rispondente al criterio esemplificativo fornito dall'organo tecnico regionale come ha rilevato anche il CTU (cfr. pagg. 61-62 CTU). CP_4
Il criterio interpretativo della DGR 1091/2021 è stato, infatti, illustrato da agli istituti convenzionati CP_4 tramite conference call del 30/11/2021 (verbale del 11.06.2024 di assunzione della prova testimoniale di cui si dirà nel successivo paragrafo § 4.).
Da tale illustrazione è derivata l'aspettativa della rispetto all'interpretazione e all'esecuzione del Parte_1 contratto secondo le indicazioni fornite proprio dall'organo coordinatore delle attività sanitarie. CO Risulta pertanto provata la violazione dei canoni di buona fede da parte della la quale nell'applicare, a posteriori, il proprio criterio interpretativo non ha tutelato l'affidamento che ha riposto Parte_1 sull'esecuzione del contratto secondo le indicazioni che erano state fornite da CP_4 CO Infine, non va dimenticato che i c.d. “flussi”, seppur non rimodulati secondo i dettami della sono stati CO trasmessi da come emerge dai report inviati dalla alla società attrice (cfr. prod. 4 di parte Parte_1 attrice).
Ciò posto, va richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui: “Il giudice ove venga proposta dalla parte
l'eccezione "inadimplenti non est adimplendum" deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui, qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta
l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art.
1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia di buona fede
e quindi non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, comma 2, c.c.. (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 22626 del 8 novembre 2016).
Ne consegue che appare irrilevante la violazione del c.d. “debito informativo” imputata a in quanto Parte_1 non ha inciso sull'equilibrio sinallagmatico. Il rifiuto di parte attrice di rimodulare i dati relativi alle prestazioni CO eseguite secondo i criteri indicati dalla e di reinviarle alla medesima azienda sanitaria, è giustificato dall'affidamento riposto nelle indicazioni fornite dal soggetto gestore CP_4
pagina 12 di 16 Venendo alla mancata emissione di fatture per i mesi di maggio e giugno 2022 che, secondo le argomentazioni difensive della parte convenuta avrebbe impedito a quest'ultima di procedere al pagamento delle CP_1 prestazioni sanitarie eseguite da valgono tutte le argomentazioni afferenti alla violazione della Parte_1 buona fede ex artt. 1366 c.c. e 1375 c.c. ed alla tutela dell'affidamento sin qui esposte.
Inoltre, va rilevato che la fatturazione è un adempimento di natura fiscale che segue, e non precede,
l'accertamento del diritto sostanziale al pagamento. L'emissione di una fattura presuppone l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile. Nella fattispecie essendo insorta una contestazione sull'ammontare del credito e/o sui criteri per la sua determinazione, sono venuti a mancare i presupposti per poter procedere alla fatturazione.
§ 4. Sulla fondatezza della pretesa e la scelta del criterio di calcolo
Come già evidenziato, il criterio di rendicontazione e calcolo indicato dalla - mai comunicato prima CP_1 dell'inizio delle prestazioni - viola i principi di buona fede e correttezza sull'interpretazione del contratto ex art. 1366 c.c. e sulla sua esecuzione ex art. 1375 c.c., nonché il principio del legittimo affidamento del privato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Inoltre, il metodo di calcolo indicato dall non solo è stato comunicato tardivamente ma risulta anche "non CP_1 rispondente" al criterio esemplificativo fornito dall'organo tecnico regionale CP_4
L'utilizzo da parte dell del dato consuntivo del 2022 come base per l'applicazione di percentuali di budget CP_1 non è corretto, in quanto tale soluzione si pone in contrasto con canoni di ermeneutica contrattuale dettati dagli artt. 1362 c.c. e 1363 c.c., applicabili anche al caso di specie.
In particolare, l'art. 1362 c.c. allorché nel primo comma prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto, anzi intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 17159 del
25 maggio 2022).
Nella fattispecie, dalla lettura della delibera della Giunta Regionale Ligure n. 1091 emerge una chiara indicazione della volontà dell'organo che l'ha emanata. La delibera in esame ha impartito alle aziende del servizio sanitario regionale, con riferimento alle prestazioni di diagnostica strumentale riportate nell'allegato quale parte integrante e sostanziale della delibera stessa, di “aprire le agende relative alle prestazioni di diagnostica strumentale al 95% dall'1.1.2022 fino al 30 giugno 2022, utilizzando per tale attività risorse pari al budget complessivo per l'anno 2021, con riferimento ai contratti stipulati con i soggetti privati accreditati”
(prod. 4 alla relazione di CTU).
La delibera si riferisce esplicitamente al “budget complessivo per l'anno 2021”, da utilizzare come base di calcolo a cui applicare le percentuali del 95% per le prestazioni di cui alla DGR 1091/2021 e del 50% per le prestazioni ordinarie. Di talché il criterio proposto dalla si pone in contrastato proprio con il CP_1
pagina 13 di 16 senso letterale della DGR 1091/2021, in quanto l'interpretazione fornita dalla citata azienda sanitaria si riferisce, invece, al dato consuntivo delle prestazioni rese da nel primo semestre dell'anno 2022. Parte_1
L'interpretazione da adottare per determinare il budget da assegnarsi ad ogni soggetto gestore è stato illustrato da
, istituita al fine di coordinare, programmare e monitorare le COroparte_5 attività sanitarie in ), agli istituti convenzionati tramite conference call del 30/11/2021. Tale criterio ha CP_5 trovato puntuale riscontro nell'espletata prova testimoniale.
La teste , direttore amministrativo di in risposta ai capitoli a) e b) di parte attrice ha Testimone_3 CP_4 riferito: “e' vero che si è tenuta una video conferenza, in data 30/11/2021, indetta con la mail che mi mostra doc
12). Non ricordo esattamente i soggetti che erano presenti, oltre me. Ricordo che era presente il dottor Per_2 ma i rappresentanti dei soggetti accreditati erano tantissimi . Non ricordo se erano presenti per le Parte_1 Tes_ signore e . Non ricordo neppure di averle conosciute in altre situazione”. Tes_2
In risposta al cap. b ha riferito: “E' vero , ricordo di aver avuto la delibera 1091 davanti durante la riunione. La conoscevo bene perché l'avevo vista più volte. Avevo ripetuto quello che si enuncia nel dispositivo della 1091, dove si legge che occorreva aprire le agente alle prestazioni di diagnostica strumentale al 95% dall' 1/1/2022 fino al 30/6/2022 utilizzando risorse pari al budget complessivo per l'anno 2021 .
Il concetto è questo: se nel 2021 era stato dato un budget per lea diagnostica per 100 , in media nei 6 mesi del
2022 io avrei dovuto avere come budget quello che io avevo avuto per tutto il 2021. Il raddoppio del budget per i
6 mesi era relativo alle prestazioni dell'allegato . Con Mi sembra di ricordare di aver incontrato per video conferenza le varie come collegi di direzione , non ricordo se prima o dopo l'incontro”.
La teste , sui medesimi capitoli ha così dichiarato: “è vero, ho partecipato alla riunione del Tes_1
30/11/2021 in video conferenza per conto di Ricordo che la dottoressa e il dottor Parte_1 Tes_3 Per_2 hanno ribadito il concetto che le liste di attesa dovevano essere ridotte per il 2022 e pertanto che per il primo semestre 2022 avremo avuto la possibilità di lavorare l'intero budget 2021. Ciò in relazione alle prestazioni che erano indicate nell'allegato alla delibera. Hanno aperto le griglie già da dicembre 2021, eliminando il tetto di budget e invitandoci a lavorare anche oltre gli orari soliti. Fu fatto un esempio dal dott. se avete per Per_2 queste prestazioni lavorato per 100.000 euro nel 2021, per il primo semestre 2022 potete lavorare tutto il
100.000 che avete lavorato nell'intero 2021. Adr: in quel momento noi non avevamo ancora letto la delibera. Di ufficiale non avevamo nulla , preciso che la delibera era del giorno prima”. CP_ E ancora, la teste : “e' vero , ho partecipato alla riunione indetta da con la mia collega il Testimone_2 CP_ 30/11 in video conferenza. Per c'erano solo e . Nessuno , visibile in video conferenza per Per_2 Tes_3 CP_
Ricordo che ci hanno illustrato il DGR 1091 anticipandoci che nel primo semestre del 2022 avremmo dovuto raddoppiare il lavoratore del 2021, soprattutto per prestazioni specifiche di loro interesse, ad es RNM neurologiche, prestazioni. Ricordo che avevano comunicato un senso di urgenza, e richiesto anche noi di lavorare anche a Natale per abbattere le liste d'attesa. Non hanno fatto cenno al budget e alle modalità di pagamento . Noi lavoriamo con un budget pertanto ci sarebbe stato il pagamento delle prestazioni”. pagina 14 di 16 Con nota in data 22/12/2021 ha successivamente comunicato agli istituti accreditati, tra cui CP_4 Parte_1
e ai direttori delle che “Fermo restando le disposizioni riguardanti le prestazioni di diagnostica Parte_6 strumentale contenute nella DGR 1091/2021”, “il riferimento dei volumi delle prestazioni da inserire nelle agende, fatto salvo quelle inserite nella DGR sopracitata, dovrà essere pari al 50% del budget assegnato nel
2021” (doc. 13 di parte attrice).
Ciò detto, il criterio esemplificato indicato da è il più ragionevole e conforme alla ratio della delibera CP_4 regionale ed è aderente al contesto normativo.
Tale criterio, infatti, contempera l'esigenza di potenziare i servizi, riconoscendo un incremento di spesa, con l'esigenza di garantire la sostenibilità finanziaria, ancorando il calcolo a un dato storico: ovvero la produzione dell'anno precedente (2021). Questo metodo offre un giusto equilibrio tra il diritto del prestatore alla remunerazione e il dovere dell'amministrazione di gestire le risorse pubbliche.
Sulla base del criterio interpretativo della DGR 1091/2021 indicato da si ritiene che l'importo netto da CP_4 riconoscere a per le prestazioni sanitarie rese nel primo semestre 2022 sia dunque pari a € Parte_1
910.580,62, così come quantificato dal CTU (pagg. da 61 a 63 CTU).
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla data della messa in mora del 30 maggio 2022 (prod. 02.3 parte attrice) fino al saldo effettivo.
§ 5. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come segue sulla base dei parametri medi e minimi:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 520.001 a € 1.000.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.607,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.039,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 6.767,00
Fase decisionale, valore minimo: € 4.007,00
Compenso tabellare € 18.420,00
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, resasi necessaria per dirimere la complessa questione contabile e per accertare l'infondatezza del criterio di calcolo proposto dalla convenuta devono essere poste CP_1 definitivamente a carico di quest'ultima, così come le spese di ctp sostenute dalla parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 15 di 16 - accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna l in persona del suo Direttore COroparte_1
Generale pro tempore, al pagamento in favore di della somma di € 910.580,62 Parte_1
(novecentodiecimilacinquecentottanta/62), oltre interessi legali dalla data della messa in mora del 30 maggio
2022 al saldo effettivo;
- condanna in persona del suo Direttore Generale pro tempore, alla refusione delle spese di COroparte_1 lite in favore di che si liquidano in € 18.420,00 per compensi oltre accessori di legge ed Parte_1 esborsi, con distrazione in favore dei legali antistatari;
- pone definitivamente a carico della parte convenuta in persona del suo Direttore Generale COroparte_1 pro tempore, gli oneri di ctu già liquidati in corso di causa e le spese di ctp sostenute da parte attrice.
Genova, 28 dicembre 2025
Il Giudice Francesca Lippi
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