CASS
Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/09/2025, n. 30532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30532 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO NI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/03/2025 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
lette/sentite le conclusioni del PG CINZIA PARASPORO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per rinuncia. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato, previa esclusione dell’aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., l’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di NT EL, siccome gravemente indiziato dei delitti di cui ai capi 17 (art. 416 cod. pen.) e 22 ( art. 512-bis cod. pen.). Penale Sent. Sez. 5 Num. 30532 Anno 2025 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 11/07/2025 2 2. Il ricorso per cassazione per il tramite del difensore di fiducia, avvocato NT AR, è affidato a quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Vizi della motivazione in ordine all’eccezione di nullità per violazione dell’art. 292 co.
3 -bis cod. proc. pen. 2.2. Erronea applicazione dell’art. 416 cod. pen. e correlati vizi della motivazione quanto al coinvolgimento del ricorrente nell’associazione di cui al capo 17. 2.3. Vizi della motivazione in relazione alla condotta concorsuale nel delitto di cui al capo 22. 2.4. Violazione di legge processuale e correlati vizi della motivazione in relazione alle esigenze cautelari. 3. Successivamente, il difensore ha trasmesso dichiarazione di rinuncia all’impugnazione per carenza di interesse, essendo venuta meno la misura custodiale applicata all’indagato. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. E’ in effetti sopravvenuta la carenza di interesse a ricorrere, constando, per quanto rappresentato dal difensore di fiducia del ricorrente, che, in data 9 giugno 2025, è cessata la misura cautelare applicata al ricorrente. In ragione dell’intervenuta carenza di interesse al ricorso, sussiste una causa d’inammissibilità sopravvenuta ai sensi dell’art. 591, comma 1 lett. D) cod.proc.pen.. 5. Non deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende poiché la sopravvenuta carenza di interesse a coltivarlo deriva da una causa a lui non imputabile (Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018, Horvat, Rv. 273325 – 01), dato che l’ordinanza del G.i.p. è stata emessa dopo la proposizione del ricorso (in data 09 giugno 2025).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, 11 luglio 2025
lette/sentite le conclusioni del PG CINZIA PARASPORO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per rinuncia. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato, previa esclusione dell’aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., l’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di NT EL, siccome gravemente indiziato dei delitti di cui ai capi 17 (art. 416 cod. pen.) e 22 ( art. 512-bis cod. pen.). Penale Sent. Sez. 5 Num. 30532 Anno 2025 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 11/07/2025 2 2. Il ricorso per cassazione per il tramite del difensore di fiducia, avvocato NT AR, è affidato a quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Vizi della motivazione in ordine all’eccezione di nullità per violazione dell’art. 292 co.
3 -bis cod. proc. pen. 2.2. Erronea applicazione dell’art. 416 cod. pen. e correlati vizi della motivazione quanto al coinvolgimento del ricorrente nell’associazione di cui al capo 17. 2.3. Vizi della motivazione in relazione alla condotta concorsuale nel delitto di cui al capo 22. 2.4. Violazione di legge processuale e correlati vizi della motivazione in relazione alle esigenze cautelari. 3. Successivamente, il difensore ha trasmesso dichiarazione di rinuncia all’impugnazione per carenza di interesse, essendo venuta meno la misura custodiale applicata all’indagato. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. E’ in effetti sopravvenuta la carenza di interesse a ricorrere, constando, per quanto rappresentato dal difensore di fiducia del ricorrente, che, in data 9 giugno 2025, è cessata la misura cautelare applicata al ricorrente. In ragione dell’intervenuta carenza di interesse al ricorso, sussiste una causa d’inammissibilità sopravvenuta ai sensi dell’art. 591, comma 1 lett. D) cod.proc.pen.. 5. Non deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende poiché la sopravvenuta carenza di interesse a coltivarlo deriva da una causa a lui non imputabile (Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018, Horvat, Rv. 273325 – 01), dato che l’ordinanza del G.i.p. è stata emessa dopo la proposizione del ricorso (in data 09 giugno 2025).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, 11 luglio 2025