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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 543/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
OL VI, Presidente ABBATTISCIANNI GIOVANNI, Relatore MORGESE NICOLA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2827/2022 depositato il 20/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari - Via Demetrio Marin, 3 70125 Bari BA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 858/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 6 e pubblicata il 04/05/2022
1 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420060009526323 IRPEF-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420060009526323 IVA-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420060009526323 IRAP 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420060053040013 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420060053040013 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420060053040013 IRAP 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420070001862803 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420070001862803 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420070001862803 IRAP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420070082930802 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420090007810216 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420090007810216 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420090007810216 IRAP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420100113102973 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420110015984470 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420130002094983 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420130002094983 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420130006944331 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420130032174120 TASSA AUTOMOB 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420170021565976 TASSA AUTOMOB 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420180030451305 TASSA AUTOMOB 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190018884714 TASSA AUTOMOB 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420140035126546 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190033788162 TASSA AUTOMOB 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420140039509472 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420140039509472 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420140039509472 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420150023097480 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420150023097480 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420150023097480 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420150030059443 IRAP 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420160011842443 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420160011842443 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420160011842443 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420160027817318 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420170005895981 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420170005895981 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420170005895981 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420170027134959 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420180001152257 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420180001152257 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420180001152257 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420180037954377 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190005619270 RIT.FONT.RED. 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190014125437 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190044927037 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190044927037 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza 2 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti. Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_11. Con ricorso notificato e depositato nei termini, il sig. , come rappresentato e Difensore_1difeso dall'avv. , giusta procura in atti, proponeva appello, ex art. 52 D.Lgs. n.546/1992, dinanzi alla Corte di Giustizia di 2^ grado della Puglia per la riforma della sentenza n.858/6/2022, depositata il 04/05/2022, con cui la Commissione provinciale di Bari, Sez.6, aveva dichiarato inammissibile il ricorso, con r.g. n.3696/19, riguardante tre atti di pignoramento presso terzi e l'impugnazione dell'estratto di ruolo contenente n.27 cartelle di pagamento per diversi tributi, delle quali il ricorrente eccepiva la mancata notifica nonché la prescrizione delle cartelle, e rigettato il ricorso, con r.g. n.2439/20, riguardante n.7 cartelle di pagamento, delle quali il ricorrente aveva chiesto la caducazione e cancellazione del ruolo per la mancata attivazione della procedura da parte dell'Agenzia Entrate-Riscossione di Bari a seguito di presentazione dell'istanza di sospensione legale, ex art. 1, commi 537 e 544, della L. n.228/2012; ricorsi riuniti per connessione oggettiva e soggettiva, con condanna alle spese di giudizio, proposti dal sig. Ric_1 nei confronti dell'Agenzia Entrate-Riscossione di Bari, avverso le predette cartelle di pagamento, come meglio descritte in epigrafe, emesse dalla detta Agenzia e recanti l'intimazione di pagamento dell'importo di circa €. 131.000,00, oltre sanzioni e interessi, a titolo di omesso pagamento per diversi tributi e diverse annualità.
2. Nel giudizio di prime cure l'Agenzia si costituiva con controdeduzioni chiedendo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per avere il ricorrente impugnato l'estratto di ruolo e per avere l'Ente regolarmente notificato le cartelle di pagamento e gli ulteriori atti impositivi (intimazioni di pagamento), e, in subordine, il rigetto del ricorso per infondatezza, confermando la legittimità del proprio operato.
3. In particolare, la Commissione provinciale, aveva dichiarato inammissibile il ricorso (r.g. n.3696/19) in quanto le eccezioni del ricorrente, che attenevano alla mancata notifica delle cartelle di pagamento, erano destituite di fondamento poiché da una attento esame della copiosa documentazione prodotta dall'Agenzia, agli atti di causa, risultava provata la regolare notifica, anche con pec, di tutte le predette cartelle di pagamento e degli ulteriori atti di intimazione di pagamento e nessuna decadenza e prescrizione dei crediti erariali, pertanto, si era verificata, e risultava infondato e pretestuoso anche il ricorso (r.g.n.2439/20), sulla presunta caducazione e cancellazione del ruolo di alcune cartelle di pagamento per la mancata attivazione della procedura ex L.n.228/12 su istanza della parte presentata in data 19/11/2019, in quanto l'Agenzia aveva prodotto agli atti una pec con la quale comunicava al 3 difensore istante, in pari data, di non poter procedere all'inoltro dell'istanza per mancanza dei requisiti di sottoscrizione della stessa, oltre a non sussistere alcuna prescrizione del credito vantato avendo dimostrato l'Agenzia la regolare notifica degli atti prodromici, di cui si voleva l'annullamento.
4. L'appellante, ritenendo la sentenza impugnata del tutto erronea ed illegittima e riproponendo per lo più gli stessi motivi del giudizio di prime cure, lamentava: a) la mancata produzione nel giudizio di prime cure degli originali delle cartelle di pagamento con le relate di notifica in calce alle stesse, documentazione in copia disconosciuta dal ricorrente, a suo dire, in forma specifica e, pertanto, non utilizzabile, oltre alla contestazione dell'irrituale notifica di alcune cartelle con il rito dell'irreperibilità relativa, ex art.140 c.p.c., non avendo l'agente postale compiuto tutte le formalità previste, in particolare la raccomandata a.r. informativa del deposito;
b) la validità della notifica degli atti impositivi prodromici alla pec del medesimo ricorrente in quanto i files risultavano allegati in formato pdf, mancando la firma digitale;
c) la prescrizione sia delle sanzioni tributarie che degli importi dei tributi iscritti a ruolo;
d) la correttezza dell'istanza presentata, nei termini dei 60 giorni dalla cartella, e sottoscritta dal difensore in favore del ricorrente, ex lege n.228/2012, in quanto difensore che ha agito in virtù della procura alle liti. L'appellante depositava in data 02/03/2023 memoria illustrativa con la quale insisteva sull'inerzia dell'Agenzia sulla legittima richiesta, ex lege n.228/2012, rimasta senza riscontro e in data 13/01/2026 depositava ulteriore memoria illustrativa, con la quale, in via pregiudiziale, eccepiva l'invalida costituzione dell'Agenzia Entrate-Riscossione, avvenuta per il tramite di avvocato del libero foro anziché dell'avvocatura dello Stato, l'invalida pec dell'Agenzia mittente non proveniente dai registri pubblici e le invalide ricevute pec non depositate nei formati originali .eml o .msg, e riproponendo, inoltre, le medesime argomentazioni dell'appello.
L'appellante concludeva per la riforma totale della sentenza impugnata e, quindi, per l'illegittimità della pretesa tributaria vantata, con condanna alle spese di giudizio del doppio grado da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
5. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Bari, appellata, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2, come da procura in atti, si costituiva in giudizio con controdeduzioni del 17/03/2023, instava per il rigetto dell'appello, insistendo sia per l'inammissibilità del ricorso di primo grado stante sia l'evidente tardività dell'opposizione del contribuente rispetto agli atti prodromici regolarmente notificati e comprovati ed anche per aver impugnato l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire, ex L. n.215/2021, che per l'infondatezza del gravame, riportandosi alla sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite ed onorari da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
6. L'udienza odierna si è svolta in pubblica udienza, presenti i sostituti dei difensori delle parti, e decisa in camera di consiglio.
4
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile, infondato ed è rigettato per i seguenti motivi.
1. La Corte esamina, in via preliminare, le eccezioni di inammissibilità sollevate dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, appellata, sia nel giudizio di prime cure che in appello e rileva che il sig. Ricorrente_1, appellante, di fatto ha impugnato l'estratto di ruolo e indicando le relative cartelle di pagamento ivi riportate, per le quali assume l'omessa notifica e alcuni motivi di merito. Ciò si desume sia dall'aver il contribuente indicato nel ricorso introduttivo (ex Rgr n.3696/19) come primo motivo “In via preliminare: validità dell'estratto di ruolo come documento impugnabile innanzi alla commissione tributaria” e poi proseguendo i seguenti motivi nel merito: con l'eccezione di prescrizione delle cartelle di pagamento, con la decadenza del potere di riscossione delle cartelle di pagamento, della mancata notifica delle cartelle di pagamento. L'atto si chiude con la richesta al giudice di accogliere il ricorso nel merito per intervenuta prescrizione, per la decadenza, per la mancata notifica delle cartelle di pagamento e aggiungendo “altresì si impugna gli atti di pignoramento dei crediti verso i terzi” indicandone gli estremi e chiedendone l'annullamento per i motivi sopra elencati. Inoltre, il ricorrente allega al ricorso solamente “l'estratto di ruolo
impugnato” e nessun atto di pignoramento.
La Corte è dell'avviso che il contribuente, per i sopra evidenziati motivi, ha di fatto impugnato l'estratto di ruolo e le relative cartelle di pagamento ivi indicate e non anche gli atti di pignoramento dei crediti verso i terzi per i quali non ha sollevato alcuna eccezione o motivo di impugnazione e né li ha allegati al ricorso.
Pertanto, il ricorso introduttivo è inammissibile per carenza di interesse ad agire, ai sensi dell'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021, conv. nella legge n. 215/2021, che ha introdotto il comma 4-bis, all'art.12 del Dpr n. 602/1973, prevedendo specifici e limitati casi di un pregiudizio concreto che il debitore deve dimostrare per poter impugnare l'estratto di ruolo, e ciò non è avvenuto nella fattispecie in esame (Cfr.: Cass. n.29002/2025; CGT 2^ gr. Lazio, Sent. n.5133/2025). Inoltre, la recente pronuncia, n. 26283/2022, della Cassazione a Sezioni Unite ha ritenuto applicabile la predetta novella normativa anche con effetto retroattivo ai processi in corso (cfr., ex plurimis: Cass. n. 13264/2024; n.10984/2024 e n. 33563/2022).
2. La Corte, condividendo le argomentazioni e la decisione del giudice di prime cure, accerta, dopo avere esaminato la numerosa documentazione agli atti (cfr. fascicolo 1 grado) che si è verificata anche l'altra inammissibilità sollevata dall'Agenzia per l'evidente tardività dell'opposizione del contribuente rispetto agli atti, cartelle di pagamento e successive intimazioni di pagamento, di interruzione della prescrizione, regolarmente notificati in precedenza e comprovati validamente, ai sensi dell'art. 60 del Dpr n.600/1973 e dell'art. 140 c.p.c. nonché con Pec, non impugnati nei termini di legge e divenuti definitivi ed eventuali vizi, decadenze e prescrizione non possono essere successivamente eccepiti dal contribuente, come invece egli ha fatto nel presente giudizio. Pertanto, nessuna decadenza dell'azione di riscossione e alcuna prescrizione dei tributi dovuti si è verificata perché le cartelle e gli atti interruttivi sono
5 stati ritualmente e nei termini notificati, comprovati da valida e regolare documentazione, divenuti definitivi e non più impugnabili, cristallizzando il debito tributario (cfr., tra le altre: Cass. n. 6436/2025; n.22706/2025; n.13264/2024; n. 10736/2024; n. 34902/2023; n. 31172/2022).
3. La Corte ritiene infondato l'appello, condividendo sempre le argomentazioni e la decisione del giudice di prime cure, per quanto riguarda l'istanza di sospensione legale, ex art. 1, commi 537-544, della legge n. 228/2012, presentata e sottoscritta dal solo difensore del contribuente (ex r.g.n.2439/20). Poiché la predetta istanza è considerata un'attività di amministrativa e stragiudiziale, finalizzata all'autotutela, la procedura non poteva essere attivata, con l'inoltro da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per la mancanza dei requisiti di valida sottoscrizione della stessa e quindi inefficace (difensore non specificamente delegato alla predetta istanza ma in possesso della sola procura alle liti, limitata agli atti del processo e non anche amministrativi), comunicata tempestivamente al difensore, nonché per la mancata sussistenza di alcuna decadenza/prescrizione della pretesa creditoria, assunta come motivo per chiedere l'annullamento/sgravio di alcune cartelle di pagamento.
4. La corte evidenzia che la memoria illustrativa depositata dall'appellante in data 13/01/2026 è inammissibile, e comunque non può essere esaminata, perché oltre il termine perentorio dei 10 giorni liberi prima della data di udienza, scadenti il 12/01/2026, previsto dagli artt. 32 e 58 del D.lgs. n.546/1992 (cfr.: Cass. n.12783/2015; n.20523/2013; n.11929/2011; n.1771/2004; CGT 2^ gr. Lazio, Sent. n.5134/2025). 5. Comunque, tutti motivi addotti dal contribuente sono infondati in base a ormai consolidati principi della Suprema Corte. In primis, riguardo alla eccepita invalida costituzione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, avvenuta per il tramite di avvocato del libero foro, La Corte di Cassazione, con Ord. n. 35091/2024, ha stabilito che la predetta difesa in giudizio è valida nei giudizi di appello tributario, chiarendo che le convenzioni esistenti consentono tale scelta senza la necessità di una delibera specifica (cfr., tra le altre conformi: Cass. n.10661/2025; Cass. S.U. n. 30008/2019).
Con riferimento alla copia degli avvisi di ricevimento, anche dell'informativa, e delle cartelle prodotte dall'agente della Riscossione, si osserva che secondo la Cassazione, nell'ipotesi in cui il destinatario della cartella esattoriale ne contesti la notifica, l'agente della riscossione può dimostrarla producendo copia dei documenti, senza che abbia l'onere di depositarne né l'originale (e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all'art. 215, secondo comma, c.p.c. e potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della sua notifica (Cass. 25292/18). A ciò si aggiunga che, come affermato da Cass. n. 25162/2025 che richiama Cass. n. 37186/2022, è consolidato il principio secondo cui, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione 6 della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (tra molte: Cass. n. 28096/2009; tra le recenti: Cass. n. 9533/2022); invero il disconoscimento delle copie fotostatiche, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (ex plurimis: Cass. n. 16557/2019; Cass. n. 14279/2021 e n. 24449/2024). In particolare, il disconoscimento deve contenere l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto;
oppure, in alternativa, le parti aggiunte;
a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale (in termini: Cass. n. 16836/2021 con la giurisprudenza ivi citata). In carenza di specifiche e plausibili deduzioni al riguardo, l'assunto non può che essere respinto.
Parimenti, nessun valore probatorio assume l'asserito disconoscimento delle firme apposte sulle relate, fatto dal ricorrente, atteso che tale eccezione poteva essere ritualmente sollevata solo con specifica querela di falso, avendo le relate di notifica valore di atto pubblico, assistite da fede privilegiata ex art. 2700 c.c. perché provenienti da soggetti muniti di pubblici poteri di certificazione e di attestazione. Peraltro, come di recente ribadito da Cass. n.18436/2024, in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982, potendosi far valere solo a mezzo querela di falso le questioni circa la riferibilità della firma al destinatario della notifica" (Cass. n. 29022/2017 e Cass. S.U. n. 9962/2010).
Infine, infondata è l'eccezione relativa alla invalidità della notificazione dell'atto impositivo effettuata via Pec, sia perché la notifica della cartella di pagamento a mezzo Pec in formato .pdf è valida, non essendo necessario adottare il formato.p7m, atteso che è certa la riferibilità dell'atto all'organo da cui promana (Cass. n.30922/2024), sia l'estraneità dell'indirizzo del mittente dai registri pubblici non inficia “ex se” la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, occorrendo invece che il contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali abbia subito al diritto di difesa (Cass. n.18684/2023).
In tale situazione, le eccezioni sollevate dal contribuente risultano, pertanto, anche totalmente infondate, pretestuose e strumentali è l'appello proposto non può che essere respinto, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese di gravame sono poste a carico dell'appellante in applicazione del principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
7
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, Sez.3, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio a favore del difensore, dichiaratosi antistatario, dell'Agenzia Entrate-Riscossione che liquida in complessivi €. 8.000,00, oltre oneri accessori, se dovuti come per legge.
Così deciso in Bari, in camera di consiglio, in data 23/01/2026.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giovanni Abbattiscianni dott. Vincenzo Miccolis
8
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
OL VI, Presidente ABBATTISCIANNI GIOVANNI, Relatore MORGESE NICOLA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2827/2022 depositato il 20/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari - Via Demetrio Marin, 3 70125 Bari BA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 858/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 6 e pubblicata il 04/05/2022
1 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420060009526323 IRPEF-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420060009526323 IVA-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420060009526323 IRAP 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420060053040013 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420060053040013 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420060053040013 IRAP 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420070001862803 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420070001862803 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420070001862803 IRAP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420070082930802 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420090007810216 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420090007810216 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420090007810216 IRAP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420100113102973 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420110015984470 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420130002094983 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420130002094983 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420130006944331 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420130032174120 TASSA AUTOMOB 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420170021565976 TASSA AUTOMOB 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420180030451305 TASSA AUTOMOB 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190018884714 TASSA AUTOMOB 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420140035126546 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190033788162 TASSA AUTOMOB 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420140039509472 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420140039509472 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420140039509472 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420150023097480 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420150023097480 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420150023097480 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420150030059443 IRAP 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420160011842443 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420160011842443 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420160011842443 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420160027817318 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420170005895981 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420170005895981 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420170005895981 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420170027134959 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420180001152257 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420180001152257 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420180001152257 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420180037954377 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190005619270 RIT.FONT.RED. 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190014125437 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190044927037 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190044927037 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza 2 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti. Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_11. Con ricorso notificato e depositato nei termini, il sig. , come rappresentato e Difensore_1difeso dall'avv. , giusta procura in atti, proponeva appello, ex art. 52 D.Lgs. n.546/1992, dinanzi alla Corte di Giustizia di 2^ grado della Puglia per la riforma della sentenza n.858/6/2022, depositata il 04/05/2022, con cui la Commissione provinciale di Bari, Sez.6, aveva dichiarato inammissibile il ricorso, con r.g. n.3696/19, riguardante tre atti di pignoramento presso terzi e l'impugnazione dell'estratto di ruolo contenente n.27 cartelle di pagamento per diversi tributi, delle quali il ricorrente eccepiva la mancata notifica nonché la prescrizione delle cartelle, e rigettato il ricorso, con r.g. n.2439/20, riguardante n.7 cartelle di pagamento, delle quali il ricorrente aveva chiesto la caducazione e cancellazione del ruolo per la mancata attivazione della procedura da parte dell'Agenzia Entrate-Riscossione di Bari a seguito di presentazione dell'istanza di sospensione legale, ex art. 1, commi 537 e 544, della L. n.228/2012; ricorsi riuniti per connessione oggettiva e soggettiva, con condanna alle spese di giudizio, proposti dal sig. Ric_1 nei confronti dell'Agenzia Entrate-Riscossione di Bari, avverso le predette cartelle di pagamento, come meglio descritte in epigrafe, emesse dalla detta Agenzia e recanti l'intimazione di pagamento dell'importo di circa €. 131.000,00, oltre sanzioni e interessi, a titolo di omesso pagamento per diversi tributi e diverse annualità.
2. Nel giudizio di prime cure l'Agenzia si costituiva con controdeduzioni chiedendo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per avere il ricorrente impugnato l'estratto di ruolo e per avere l'Ente regolarmente notificato le cartelle di pagamento e gli ulteriori atti impositivi (intimazioni di pagamento), e, in subordine, il rigetto del ricorso per infondatezza, confermando la legittimità del proprio operato.
3. In particolare, la Commissione provinciale, aveva dichiarato inammissibile il ricorso (r.g. n.3696/19) in quanto le eccezioni del ricorrente, che attenevano alla mancata notifica delle cartelle di pagamento, erano destituite di fondamento poiché da una attento esame della copiosa documentazione prodotta dall'Agenzia, agli atti di causa, risultava provata la regolare notifica, anche con pec, di tutte le predette cartelle di pagamento e degli ulteriori atti di intimazione di pagamento e nessuna decadenza e prescrizione dei crediti erariali, pertanto, si era verificata, e risultava infondato e pretestuoso anche il ricorso (r.g.n.2439/20), sulla presunta caducazione e cancellazione del ruolo di alcune cartelle di pagamento per la mancata attivazione della procedura ex L.n.228/12 su istanza della parte presentata in data 19/11/2019, in quanto l'Agenzia aveva prodotto agli atti una pec con la quale comunicava al 3 difensore istante, in pari data, di non poter procedere all'inoltro dell'istanza per mancanza dei requisiti di sottoscrizione della stessa, oltre a non sussistere alcuna prescrizione del credito vantato avendo dimostrato l'Agenzia la regolare notifica degli atti prodromici, di cui si voleva l'annullamento.
4. L'appellante, ritenendo la sentenza impugnata del tutto erronea ed illegittima e riproponendo per lo più gli stessi motivi del giudizio di prime cure, lamentava: a) la mancata produzione nel giudizio di prime cure degli originali delle cartelle di pagamento con le relate di notifica in calce alle stesse, documentazione in copia disconosciuta dal ricorrente, a suo dire, in forma specifica e, pertanto, non utilizzabile, oltre alla contestazione dell'irrituale notifica di alcune cartelle con il rito dell'irreperibilità relativa, ex art.140 c.p.c., non avendo l'agente postale compiuto tutte le formalità previste, in particolare la raccomandata a.r. informativa del deposito;
b) la validità della notifica degli atti impositivi prodromici alla pec del medesimo ricorrente in quanto i files risultavano allegati in formato pdf, mancando la firma digitale;
c) la prescrizione sia delle sanzioni tributarie che degli importi dei tributi iscritti a ruolo;
d) la correttezza dell'istanza presentata, nei termini dei 60 giorni dalla cartella, e sottoscritta dal difensore in favore del ricorrente, ex lege n.228/2012, in quanto difensore che ha agito in virtù della procura alle liti. L'appellante depositava in data 02/03/2023 memoria illustrativa con la quale insisteva sull'inerzia dell'Agenzia sulla legittima richiesta, ex lege n.228/2012, rimasta senza riscontro e in data 13/01/2026 depositava ulteriore memoria illustrativa, con la quale, in via pregiudiziale, eccepiva l'invalida costituzione dell'Agenzia Entrate-Riscossione, avvenuta per il tramite di avvocato del libero foro anziché dell'avvocatura dello Stato, l'invalida pec dell'Agenzia mittente non proveniente dai registri pubblici e le invalide ricevute pec non depositate nei formati originali .eml o .msg, e riproponendo, inoltre, le medesime argomentazioni dell'appello.
L'appellante concludeva per la riforma totale della sentenza impugnata e, quindi, per l'illegittimità della pretesa tributaria vantata, con condanna alle spese di giudizio del doppio grado da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
5. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Bari, appellata, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2, come da procura in atti, si costituiva in giudizio con controdeduzioni del 17/03/2023, instava per il rigetto dell'appello, insistendo sia per l'inammissibilità del ricorso di primo grado stante sia l'evidente tardività dell'opposizione del contribuente rispetto agli atti prodromici regolarmente notificati e comprovati ed anche per aver impugnato l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire, ex L. n.215/2021, che per l'infondatezza del gravame, riportandosi alla sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite ed onorari da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
6. L'udienza odierna si è svolta in pubblica udienza, presenti i sostituti dei difensori delle parti, e decisa in camera di consiglio.
4
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile, infondato ed è rigettato per i seguenti motivi.
1. La Corte esamina, in via preliminare, le eccezioni di inammissibilità sollevate dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, appellata, sia nel giudizio di prime cure che in appello e rileva che il sig. Ricorrente_1, appellante, di fatto ha impugnato l'estratto di ruolo e indicando le relative cartelle di pagamento ivi riportate, per le quali assume l'omessa notifica e alcuni motivi di merito. Ciò si desume sia dall'aver il contribuente indicato nel ricorso introduttivo (ex Rgr n.3696/19) come primo motivo “In via preliminare: validità dell'estratto di ruolo come documento impugnabile innanzi alla commissione tributaria” e poi proseguendo i seguenti motivi nel merito: con l'eccezione di prescrizione delle cartelle di pagamento, con la decadenza del potere di riscossione delle cartelle di pagamento, della mancata notifica delle cartelle di pagamento. L'atto si chiude con la richesta al giudice di accogliere il ricorso nel merito per intervenuta prescrizione, per la decadenza, per la mancata notifica delle cartelle di pagamento e aggiungendo “altresì si impugna gli atti di pignoramento dei crediti verso i terzi” indicandone gli estremi e chiedendone l'annullamento per i motivi sopra elencati. Inoltre, il ricorrente allega al ricorso solamente “l'estratto di ruolo
impugnato” e nessun atto di pignoramento.
La Corte è dell'avviso che il contribuente, per i sopra evidenziati motivi, ha di fatto impugnato l'estratto di ruolo e le relative cartelle di pagamento ivi indicate e non anche gli atti di pignoramento dei crediti verso i terzi per i quali non ha sollevato alcuna eccezione o motivo di impugnazione e né li ha allegati al ricorso.
Pertanto, il ricorso introduttivo è inammissibile per carenza di interesse ad agire, ai sensi dell'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021, conv. nella legge n. 215/2021, che ha introdotto il comma 4-bis, all'art.12 del Dpr n. 602/1973, prevedendo specifici e limitati casi di un pregiudizio concreto che il debitore deve dimostrare per poter impugnare l'estratto di ruolo, e ciò non è avvenuto nella fattispecie in esame (Cfr.: Cass. n.29002/2025; CGT 2^ gr. Lazio, Sent. n.5133/2025). Inoltre, la recente pronuncia, n. 26283/2022, della Cassazione a Sezioni Unite ha ritenuto applicabile la predetta novella normativa anche con effetto retroattivo ai processi in corso (cfr., ex plurimis: Cass. n. 13264/2024; n.10984/2024 e n. 33563/2022).
2. La Corte, condividendo le argomentazioni e la decisione del giudice di prime cure, accerta, dopo avere esaminato la numerosa documentazione agli atti (cfr. fascicolo 1 grado) che si è verificata anche l'altra inammissibilità sollevata dall'Agenzia per l'evidente tardività dell'opposizione del contribuente rispetto agli atti, cartelle di pagamento e successive intimazioni di pagamento, di interruzione della prescrizione, regolarmente notificati in precedenza e comprovati validamente, ai sensi dell'art. 60 del Dpr n.600/1973 e dell'art. 140 c.p.c. nonché con Pec, non impugnati nei termini di legge e divenuti definitivi ed eventuali vizi, decadenze e prescrizione non possono essere successivamente eccepiti dal contribuente, come invece egli ha fatto nel presente giudizio. Pertanto, nessuna decadenza dell'azione di riscossione e alcuna prescrizione dei tributi dovuti si è verificata perché le cartelle e gli atti interruttivi sono
5 stati ritualmente e nei termini notificati, comprovati da valida e regolare documentazione, divenuti definitivi e non più impugnabili, cristallizzando il debito tributario (cfr., tra le altre: Cass. n. 6436/2025; n.22706/2025; n.13264/2024; n. 10736/2024; n. 34902/2023; n. 31172/2022).
3. La Corte ritiene infondato l'appello, condividendo sempre le argomentazioni e la decisione del giudice di prime cure, per quanto riguarda l'istanza di sospensione legale, ex art. 1, commi 537-544, della legge n. 228/2012, presentata e sottoscritta dal solo difensore del contribuente (ex r.g.n.2439/20). Poiché la predetta istanza è considerata un'attività di amministrativa e stragiudiziale, finalizzata all'autotutela, la procedura non poteva essere attivata, con l'inoltro da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per la mancanza dei requisiti di valida sottoscrizione della stessa e quindi inefficace (difensore non specificamente delegato alla predetta istanza ma in possesso della sola procura alle liti, limitata agli atti del processo e non anche amministrativi), comunicata tempestivamente al difensore, nonché per la mancata sussistenza di alcuna decadenza/prescrizione della pretesa creditoria, assunta come motivo per chiedere l'annullamento/sgravio di alcune cartelle di pagamento.
4. La corte evidenzia che la memoria illustrativa depositata dall'appellante in data 13/01/2026 è inammissibile, e comunque non può essere esaminata, perché oltre il termine perentorio dei 10 giorni liberi prima della data di udienza, scadenti il 12/01/2026, previsto dagli artt. 32 e 58 del D.lgs. n.546/1992 (cfr.: Cass. n.12783/2015; n.20523/2013; n.11929/2011; n.1771/2004; CGT 2^ gr. Lazio, Sent. n.5134/2025). 5. Comunque, tutti motivi addotti dal contribuente sono infondati in base a ormai consolidati principi della Suprema Corte. In primis, riguardo alla eccepita invalida costituzione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, avvenuta per il tramite di avvocato del libero foro, La Corte di Cassazione, con Ord. n. 35091/2024, ha stabilito che la predetta difesa in giudizio è valida nei giudizi di appello tributario, chiarendo che le convenzioni esistenti consentono tale scelta senza la necessità di una delibera specifica (cfr., tra le altre conformi: Cass. n.10661/2025; Cass. S.U. n. 30008/2019).
Con riferimento alla copia degli avvisi di ricevimento, anche dell'informativa, e delle cartelle prodotte dall'agente della Riscossione, si osserva che secondo la Cassazione, nell'ipotesi in cui il destinatario della cartella esattoriale ne contesti la notifica, l'agente della riscossione può dimostrarla producendo copia dei documenti, senza che abbia l'onere di depositarne né l'originale (e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all'art. 215, secondo comma, c.p.c. e potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della sua notifica (Cass. 25292/18). A ciò si aggiunga che, come affermato da Cass. n. 25162/2025 che richiama Cass. n. 37186/2022, è consolidato il principio secondo cui, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione 6 della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (tra molte: Cass. n. 28096/2009; tra le recenti: Cass. n. 9533/2022); invero il disconoscimento delle copie fotostatiche, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (ex plurimis: Cass. n. 16557/2019; Cass. n. 14279/2021 e n. 24449/2024). In particolare, il disconoscimento deve contenere l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto;
oppure, in alternativa, le parti aggiunte;
a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale (in termini: Cass. n. 16836/2021 con la giurisprudenza ivi citata). In carenza di specifiche e plausibili deduzioni al riguardo, l'assunto non può che essere respinto.
Parimenti, nessun valore probatorio assume l'asserito disconoscimento delle firme apposte sulle relate, fatto dal ricorrente, atteso che tale eccezione poteva essere ritualmente sollevata solo con specifica querela di falso, avendo le relate di notifica valore di atto pubblico, assistite da fede privilegiata ex art. 2700 c.c. perché provenienti da soggetti muniti di pubblici poteri di certificazione e di attestazione. Peraltro, come di recente ribadito da Cass. n.18436/2024, in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982, potendosi far valere solo a mezzo querela di falso le questioni circa la riferibilità della firma al destinatario della notifica" (Cass. n. 29022/2017 e Cass. S.U. n. 9962/2010).
Infine, infondata è l'eccezione relativa alla invalidità della notificazione dell'atto impositivo effettuata via Pec, sia perché la notifica della cartella di pagamento a mezzo Pec in formato .pdf è valida, non essendo necessario adottare il formato.p7m, atteso che è certa la riferibilità dell'atto all'organo da cui promana (Cass. n.30922/2024), sia l'estraneità dell'indirizzo del mittente dai registri pubblici non inficia “ex se” la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, occorrendo invece che il contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali abbia subito al diritto di difesa (Cass. n.18684/2023).
In tale situazione, le eccezioni sollevate dal contribuente risultano, pertanto, anche totalmente infondate, pretestuose e strumentali è l'appello proposto non può che essere respinto, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese di gravame sono poste a carico dell'appellante in applicazione del principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
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P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, Sez.3, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio a favore del difensore, dichiaratosi antistatario, dell'Agenzia Entrate-Riscossione che liquida in complessivi €. 8.000,00, oltre oneri accessori, se dovuti come per legge.
Così deciso in Bari, in camera di consiglio, in data 23/01/2026.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giovanni Abbattiscianni dott. Vincenzo Miccolis
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