Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 543
CGT2
Sentenza 17 febbraio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Impugnazione dell'estratto di ruolo

    La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. n. 146/2021, che limita i casi di impugnazione dell'estratto di ruolo.

  • Rigettato
    Tardività dell'opposizione rispetto agli atti prodromici

    La Corte ha condiviso la decisione del giudice di prime cure, accertando la tardività dell'opposizione e la definitività degli atti impositivi, escludendo decadenza e prescrizione.

  • Rigettato
    Istanza di sospensione legale ex L. n. 228/2012

    La Corte ha ritenuto l'istanza inefficace per mancanza dei requisiti di valida sottoscrizione da parte del difensore, non specificamente delegato, e per la mancata sussistenza di decadenza o prescrizione della pretesa creditoria.

  • Inammissibile
    Mancata allegazione e contestazione degli atti di pignoramento

    La Corte ha ritenuto che il contribuente abbia di fatto impugnato l'estratto di ruolo e le cartelle, ma non gli atti di pignoramento, per i quali non ha sollevato alcuna eccezione o motivo di impugnazione e né li ha allegati al ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 543
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 543
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo