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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 08/12/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1240 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 1240 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 e trattenuta in decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 27 novembre 2025, introdotta da:
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Franco Solaro, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio;
PARTE ATTRICE
Contro
(c.f. , contumace;
Controparte_2 C.F._1
PARTE CONVENUTA
E
(c.f. e ), con il patrocinio dell'Avv. Luca Zanasi, ed CP_3 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato presso il suo Studio;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi.
Conclusioni
Per parte attrice: come in atto di citazione, ossia: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Prato, tenuto conto di tutti i motivi indicati in premessa e previo ogni provvedimento preliminare e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia dell'ordinanza di improcedibilità ed estinzione della procedura esecutiva RGE 370/19 Tribunale di Prato del 28-29/2/24 con ogni provvedimento consequenziale anche al fine della ripresa della procedura esecutiva RGE 370/19 Tribunale di Prato”;
Per parte convenuta: come in comparsa di risposta, ossia: “affinchè il Tribunale di Prato voglia in tesi dichiarare inammissibile l'opposizione proposta per carenza di interesse ad agire e per la eccepita violazione del generale principio
1 di correttezza e buona fede, ovvero, in ipotesi, respingere nel merito tutte le domande, istanze, richieste di di cui CP_1 all'atto di citazione del 11.06.2024 notificato il 13.06.2024, in quanto infondate in fatto ed in diritto”;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha mosso Controparte_1 opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza del 28-29 febbraio 2024, con la quale il Giudice dell'Esecuzione aveva dichiarato improcedibile la procedura esecutiva presso terzi, iscritta con R.G.E.
370/2019, intrapresa nei confronti della debitrice e del terzo pignorato Controparte_2 CP_3
A fondamento delle proprie ragioni ha premesso che: e erano coniugi CP_3 Controparte_2 conviventi e soci della società Parte_1 dalla costituzione sino allo scioglimento, avvenuto nel 2016; deteneva una partecipazione del CP_3
70%, quale socio accomandante e del 30%, quale socio accomandatario;
il 30 settembre Controparte_2
2016 la società immobiliare si era spogliata di tutto il suo patrimonio, acquisito grazie ai versamenti dei soci, cedendolo per l'importo di euro 1.436.006,09 a il quale si era impegnato a corrispondere tale CP_3 somma in rate mensili dal 30 settembre 2016 al 17 luglio 2017; quarantasei giorni dopo, ossia il 14 novembre
2016, e avevano sciolto la società senza procedere ad una liquidazione CP_3 Controparte_2 formale, dichiarando che non esistevano né attività né passività da liquidare, nonostante il credito nei confronti del e i debiti nei confronti dei soci per i versamenti effettuati;
la C.O.A., dal canto proprio, era CP_3 creditrice nei confronti di quale titolare dell'impresa individuale NIKITEX di euro Controparte_2
28.14,47, oltre spese e accessori, in forza dell'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. emessa dal Tribunale di
Firenze il 31 gennaio 2019; il 15 febbraio 2019 era stato dunque notificato atto di precetto ed avviata la procedura esecutiva presso terzi con R.G. 370/2019 innanzi al Tribunale di Prato al fine di pignorare il credito della debitrice nei confronti di derivante dalla quota del 30% del prezzo della compravendita CP_3 del 30 settembre 2016, originariamente di titolarità dell' e in seguito trasmesso ex lege agli Parte_1 ex soci pro quota;
nell'ambito della procedura, il veva formulato dichiarazione negativa ex art. 547 CP_3
c.p.c., ma nel giudizio di accertamento ex art. 549 c.p.c., il Tribunale con ordinanza del 4 novembre 2019 aveva accertato il credito, quantificandolo in euro 430.801,53; il veva promosso opposizione avverso CP_3 il provvedimento, ottenendo la sospensione del procedimento con RGE 370/2019, poi confermata con ordinanza del 20 maggio 2020; la fase di merito introdotta dal i era conclusa con sentenza 491/2022, CP_3 poi impugnata innanzi alla Corte di Appello, la quale aveva rigettato l'opposizione, quantificando il debito del nei confronti della in euro 342.478,83; nel frattempo, la C.O.A., in forza del medesimo CP_3 CP_2 titolo esecutivo, ossia dell'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c., aveva promosso innanzi al Tribunale di Prato una nuova procedura esecutiva presso terzi, diretta a pignorare il credito della nei confronti di CP_2 in tale procedura, la C.O.A. era altresì intervenuta in forza di un diverso titolo Controparte_4 esecutivo, ossia della sentenza n. 3378/2019 del Tribunale di Firenze, emessa nel procedimento con R.G.
7958/2017; rigettata l'istanza di sospensione con provvedimento del 6 ottobre 2021, l'esecuzione si era conclusa con l'assegnazione del credito al creditore procedente ed intervenuto C.O.A. con ordinanza del 1° giugno 2022; la debitrice aveva impugnato il provvedimento e il relativo giudizio iscritto con R.G. 2991/2021
2 si era concluso con la sentenza n. 266/2023, passata in giudicato, con la quale il Tribunale di Prato aveva integralmente rigettato l'opposizione; l'ordinanza del 1° giugno 2021 aveva quantificato il credito del C.O.A., quale creditore procedente e intervenuto, in euro 124.992,04 (di cui euro 5.045,74 quali compensi del giudizio di esecuzione, euro 33.322,84 quale creditore procedente ed euro 86.623,46 quale creditore intervenuto), assegnandole la somma di euro 85.848,73; poiché a norma dell'art. 2777 c.c. tale somma era stata imputata in parte al credito per spese del giudizio esecutivo (per euro 5.045,74), in parte al credito di cui all'ordinanza ex art. 186-quater del Tribunale di Firenze (per euro 33.322,84) e, in parte (euro 47.480,15) al credito derivante dalla sentenza n. 3378/2019 del Tribunale di Firenze, al creditore intervenuto residuava un credito di euro
39.143,31; pertanto, il 29 agosto 2022 la aveva riassunto la procedura intrapresa con il primo CP_5 titolo esecutivo, ossia con l'ordinanza 186-quater c.p.c. e il 20 settembre 2022 vi è intervenuta con il secondo titolo esecutivo, ossia con la sentenza n. 3378/2019 del Tribunale di Firenze;
il con il preverbale del CP_3
22 settembre 2022 aveva innanzitutto eccepito l'inammissibilità della riassunzione e dell'intervento, in quanto il titolo esecutivo costituito dall'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. doveva ritenersi soddisfatto con l'assegnazione delle somme avvenuta con l'ordinanza del 1° giugno 2022, e, in ipotesi, aveva chiesto la sospensione della procedura sino al passaggio in giudicato della sentenza n. 491/2022 del Tribunale di Prato;
con l'ordinanza impugnata del 28-29 febbraio 2024, il Giudice dell'esecuzione aveva dichiarato improcedibile l'esecuzione e aveva estinto la procedura;
avviata l'opposizione agli atti esecutivi, il Giudice dell'esecuzione aveva respinto la richiesta di sospensione, assegnando termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Dunque, ha fatto presente che la procedura sospesa, ossia quella con R.G.E. 370/2019, era sostanzialmente connessa alla procedura esecutiva presso terzi, iscritta con R.G.E. 562/2023, pendente tra le stesse parti, e in stato di riserva in merito all'accertamento ex art. 549 c.p.c. dell'obbligo del terzo.
In punto di diritto ha esposto che: nella procedura esecutiva presso terzi 660/2020 l'assegnazione delle somme in favore di OA era soltanto provvisoria, in quanto era pendente il giudizio di opposizione all'esecuzione promosso da concluso con sentenza passata in giudicato soltanto il 25 novembre 2023, Controparte_2 successivamente alla riassunzione della procedura esecutiva n. 370/2019, avvenuta il 29 agosto 2022; la procedura n. 370/2019 era stata estinta senza che al creditore fossero state liquidate le spese vive ed i compensi;
poiché vi era stato intervento sostenuto da un differente titolo esecutivo il procedimento avrebbe dovuto proseguire;
peraltro, all'esito del giudizio di opposizione, non essendo stato impugnato l'atto conclusivo della procedura, il giudizio avrebbe dovuto tornare allo stesso stadio in cui si trovava al momento dell'eccezione di carenza di titolo esecutivo, e dunque regredire al precedente stato di sospensione.
Si è costituito anche eccependo la carenza di interesse dell'opponente e chiedendo nel merito CP_3 il rigetto dell'opposizione.
A fondamento della difesa ha allegato che: nel momento in cui era stato depositato l'atto di intervento con istanza di estensione del pignoramento, il credito per cui era iniziata l'esecuzione era già estinto;
in data 18 giugno 2022, aveva liquidato la somma di euro 85.848,73 in favore di OA, da imputare CP_4 innanzitutto al debito più antico, ossia a quello di cui all'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c.; la soddisfazione del titolo esecutivo in forza del quale l'esecuzione era stata attivata impediva anche l'intervento sulla base di
3 altro titolo esecutivo;
l'impossibilità di procedere alla distribuzione di somme ostacolava anche la liquidazione delle spese;
l'estinzione era pronuncia consequenziale all'inammissibilità della riassunzione, che avrebbe potuto avvenire legittimamente solo al fine di soddisfare l'originario titolo esecutivo;
era stata promossa identica esecuzione mobiliare presso terzi contro il debitore e contro in forza della sentenza n. CP_6
7958/2017 del Tribunale di Firenze.
Dichiarata la contumacia di le parti hanno depositato le memorie ex art. 171 -ter c.p.c. e Controparte_2 all'udienza del 27 novembre 2025 hanno rassegnato le proprie conclusioni come in epigrafe e discusso ex art. 281-sexies c.p.c.; il Giudice ha dunque trattenuto la causa in decisione.
****
1. Sull'eccezione di carenza di interesse.
In via pregiudiziale deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda per carenza di interesse della parte opponente a coltivare la procedura esecutiva, sul presupposto che il titolo rappresentato dall'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. è stato interamente soddisfatto, mentre in forza del titolo rappresentato dalla sentenza n. 3378/2019 è stata intrapresa un'ulteriore esecuzione.
Con riferimento a quest'ultimo, tuttavia, non risulta che il credito portato sia stato onorato, e, del resto, a norma dell'art. 483, c.p.c.: “il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione previsti dalla legge”; a tal proposito, la giurisprudenza ha affermato che nel processo esecutivo non è ravvisabile alcuna norma che configuri la pendenza di un processo di espropriazione iniziato su beni di un certo tipo quale ostacolo di ordine processuale a che vengano sottoposti a pignoramento altri beni della stessa natura, ammettendo così anche il c.d. “cumulo omogeneo” dei mezzi di espropriazione (cfr. Cass. civ., Sez. III,
16/05/2006, n. 11360, rv. 589803: “Il creditore può procedere esecutivamente, in tempi successivi, anche su beni omogenei, oltre che su quelli di natura eterogenea, (ossia mobili, crediti e immobili) con l'unico limite, sottoposto al controllo del giudice, della congruità dei mezzi di esecuzione e della loro idoneità a determinare con immediatezza l'effettiva soddisfazione del credito fatto valere "in executivis"”; v. anche Cass. civ., Sez.
III, Sentenza, 18/09/2008, n. 23847, rv. 604632: “il creditore, in forza del medesimo titolo esecutivo, può procedere a più pignoramenti dello stesso bene in tempi successivi, senza dover attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si concluda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo”).
Nel caso in esame, non essendo stata dedotta l'estinzione dei crediti menzionati in tutti i titoli spesi dal creditore, la mera pendenza di una procedura esecutiva presso terzi non può mettere in dubbio l'interesse del creditore alla riattivazione, per la soddisfazione dello stesso credito, di quella precedentemente intrapresa, salvo il diritto del debitore di domandare al giudice dell'esecuzione di limitare l'espropriazione secondo quanto disposto dall'art. 483 c.p.c.
2. Sulla legittimità dell'ordinanza.
Nel merito, OA ha mosso opposizione avverso il provvedimento con il quale il Giudice dell'esecuzione,
“rilevato come il credito azionato con il titolo posto alla base della procedura risulti essere stato totalmente saldato in esito ad altra e diversa procedura esecutiva con pagamento delle somme avvenuto il 18.06.2022”,
4 e preso atto che la riassunzione era avvenuta in difetto di un valido titolo esecutivo, ha dichiarato l'esecuzione improcedibile, estinguendo la procedura.
Innanzitutto, l'opponente lamenta che il credito portato dal titolo esecutivo non poteva considerarsi estinto, in quanto, al momento della riassunzione dell'agosto 2022, contro l'ordinanza di assegnazione emessa a favore di OA nella procedura 660/2020 era pendente opposizione e che il provvedimento sarebbe divenuto definitivo soltanto il 25 novembre 2023.
La tesi dell'opponente non convince. Dagli atti di causa, e in particolare dall'atto di liquidazione di
, emerge che OA aveva ricevuto il pagamento delle somme assegnate: è proprio il pagamento CP_4 ad aver determinato l'estinzione del credito menzionato dal titolo esecutivo, senza che rilevi il regime di definitività dell'ordinanza di assegnazione in base al quale l'atto solutorio è concretamente avvenuto.
L'adempimento dell'obbligazione per effetto del pagamento del terzo (art. 1180 c.c.) è contemplato dal codice civile proprio quale fattispecie estintiva del rapporto obbligatorio. Dal momento del pagamento, dunque, il credito portato dal titolo esecutivo non può più essere considerato “esigibile” a norma dell'art. 474 c.p.c. nei confronti del debitore. L'eventuale e successivo annullamento dell'ordinanza di assegnazione in forza della quale il pagamento è avvenuto priva quest'ultimo di causa, comportando la nascita di un nuovo credito (di carattere restitutorio) a vantaggio del terzo destinatario del provvedimento annullato ed autore del pagamento.
Solo una volta verificatasi tale eventualità, il titolo esecutivo può essere nuovamente speso, poiché
l'obbligazione restitutoria nei confronti del terzo rende nuovamente esigibile nei confronti del debitore il credito menzionato. In merito, non rileva neanche un preteso effetto retroattivo degli effetti dell'annullamento dell'ordinanza, considerato che, anche l'apposizione di una condizione sospensiva rende un credito inesigibile ex art. 474 c.p.c., nonostante l'avveramento abbia effetti retroattivi (art. 1360 c.c.).
Ne discende che il Giudice dell'esecuzione ha correttamente rilevato la soddisfazione del credito azionato nella procedura esecutiva.
L'opponente aggiunge che, in ogni caso, la procedura 370/2019 avrebbe dovuto proseguire per la liquidazione delle spese. Anche tale assunto non è condivisibile, considerato che in ipotesi di estinzione anticipata del processo esecutivo (che consegue al rilievo della soddisfazione del credito azionato) il regime delle spese è quello descritto dall'art. 310, ult. comma, c.p.c., richiamato dall'art. 632, ult. comma, c.p.c. Poiché, dunque, le spese sostenute restano a carico delle parti che le hanno anticipate, alcuna pronuncia sulle spese è necessaria.
Secondo il punto di vista dell'opponente, poi, l'ordinanza di estinzione, non avrebbe potuto rilevare l'assenza dei presupposti per la prosecuzione del processo esecutivo, considerato che alla riassunzione sulla base del titolo esecutivo originario aveva fatto seguito un atto di intervento sulla base di un titolo esecutivo autonomamente idoneo a sorreggere la procedura.
In ordine a tale aspetto, il giudice dell'esecuzione ha rilevato che l'atto di intervento era stato depositato in una procedura già estinta. A giudizio dell'opponente, tale assunto non sarebbe corretto, considerato che, stante la natura costitutiva dell'ordinanza di estinzione atipica, la stessa non avrebbe potuto rilevare un effetto verificatosi prima dell'atto di intervento, considerato che quest'ultimo avrebbe potuto validamente riattivare il procedimento esecutivo, senza appoggiarsi all'efficacia del titolo esecutivo originario.
5 Anche questa tesi non può essere accolta.
In proposito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che: “Nel processo di esecuzione forzata, cui partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo del creditore procedente, quali sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione ed estinzione, non possono impedire la prosecuzione dell'esecuzione sull'impulso del creditore intervenuto il cui titolo abbia conservato la sua forza esecutiva. È, tuttavia, necessario distinguere se l'azione esecutiva si sia arrestata prima o dopo l'intervento.
Ciò perché, nel primo caso, non esistendo un valido pignoramento cui gli interventi possano ricollegarsi, il processo esecutivo è improseguibile. Altresì occorre verificare se il difetto del titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva del creditore procedente sia originario o sopravvenuto, posto che solo il primo preclude che l'azione esecutiva prosegua anche da parte degli interventori titolati, mentre il secondo consente
l'estensione in loro favore di tutti gli atti compiuti finché il titolo del creditore procedente ha conservato validità” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 07/01/2014, n. 61).
I Giudici di legittimità hanno principiato il proprio ragionamento dall'art. 500 c.p.c., da cui si ricava la regola secondo cui i creditori intervenuti, quando in possesso di un titolo esecutivo, sono titolari dell'azione espropriativa e si collocano in una situazione di assoluta pariteticità con il creditore pignorante e, perciò, nel momento in cui deposita il ricorso ex art. 499 c.p.c., il creditore intervenuto “titolato” partecipa al pignoramento da altri eseguito e ne fa propri gli effetti.
È vero, dunque, che l'attività processuale compiuta all'interno del processo esecutivo ha una rilevanza
“oggettiva”, che prescinde dall'identificazione del soggetto che l'ha posta in essere e, in questa prospettiva, i titoli esecutivi azionati dal creditore pignorante e dai creditori intervenuti risultano del tutto equipollenti e perciò tra loro fungibili.
Sulla base di questi principi è stato riconosciuto che l'espropriazione forzata può evolversi sino alla sua utile conclusione anche quando il titolo esecutivo in virtù del quale il creditore pignorante ha dato avvio al processo esecutivo, purché esistente al momento del pignoramento, sia venuto meno per circostanze sopravvenute al pignoramento stesso.
Tuttavia, la successione dei titoli posti a fondamento dell'azione esecutiva deve avvenire senza soluzione di continuità e a condizione che il processo sia ininterrottamente caratterizzato dalla presenza di un creditore che abbia diritto a proseguirlo in forza di un titolo valido ed efficace.
È perciò corretta la conclusione del Giudice dell'Esecuzione, il quale ha rilevato come l'intervento fosse stato spiegato in una procedura non più sorretta da un valido titolo esecutivo, configurandosi come inammissibile.
In proposito, non ha alcuna rilevanza l'efficacia costitutiva o dichiarativa dell'ordinanza, che attiene allo schema di produzione degli effetti che ne conseguono (rispettivamente norma-fatto-potere-effetto, ovvero norma-fatto-effetto), restando impregiudicato il potere del giudice che la pronuncia di rilevare i fatti che ne sono il presupposto. Nel caso di specie, peraltro, l'improcedibilità si poggia, da un lato, sulla soddisfazione del credito portato dal primo titolo esecutivo e, dall'altro, sull'inammissibilità della riassunzione di una procedura non più sorretta da un valido titolo esecutivo, sul presupposto che il credito da esso menzionato non poteva essere più considerato esigibile nei confronti del debitore, per fatti sopravvenuti.
6 Pertanto, è corretta la decisione assunta infine dal Giudice dell'Esecuzione, che ha dichiarato l'estinzione del processo esecutivo.
Al riguardo, è pacifico in dottrina e in giurisprudenza che l'estinzione anticipata del procedimento esecutivo può avvenire non solo nei casi espressamente previsti dal legislatore negli artt. 629, 630, 631 e 631-bis, c.p.c.
(oltre che nelle ipotesi considerate dalla normativa speciale), ma anche in casi “atipici”, connessi all'improseguibilità della procedura (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 03/05/2011, n. 9676, rv. 617825; Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 12/02/2008, n. 3276, rv. 601765).
In tale ultima categoria rientra anche l'estinzione per mancanza di una condizione dell'azione, a cui appartiene il caso della mancanza sopravvenuta dell'efficacia del titolo esecutivo, il quale, nel caso in esame, è venuto meno per soddisfazione del credito in esso menzionato, perciò mancante dei connotati di cui all'art. 474 c.p.c.
In tale situazione, secondo la giurisprudenza, il giudice dell'esecuzione può d'ufficio porre termine al processo esecutivo, rilevando la mancanza della condizione dell'azione (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent., data ud.
14/06/2011, 28/07/2011, n. 16541 “Nel sistema vigente opera infatti il principio che il titolo esecutivo, quale condizione necessaria dell'azione esecutiva, deve esistere nel momento in cui questa è iniziata, non si può formare successivamente e deve permanere per tutta la durata dell'esecuzione (cfr., tra le tante, Cass. 24 maggio 2002, n. 7631, in motivazione).Questo principio sta a fondamento dei poteri-doveri del giudice dell'esecuzione, il quale è tenuto alla verifica di cui sopra all'inizio e per tutto il corso del processo esecutivo, conseguendo alla mancanza originaria di titolo esecutivo od alla sua sopravvenuta caducazione,
l'improcedibilità dell'azione esecutiva (cfr. Cass. 6 agosto 2002, n. 11769 ed altre)”), mediante un provvedimento con funzione analoga al provvedimento di estinzione tipica, nei cui confronti è possibile muovere opposizione ex art. 617 c.p.c.
Proprio perché la carenza di un titolo munito delle caratteristiche di cui all'art. 474 c.p.c. impedisce la prosecuzione del processo esecutivo, non può essere condiviso il rilievo dell'opponente secondo cui il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto emettere i provvedimenti necessari alla prosecuzione del procedimento, regredito allo stadio di sospensione conseguito all'attivazione dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza ex art. 549 c.p.c. del 4 novembre 2019.
Al contrario, correttamente il Giudice dell'esecuzione, rilevata la carenza di una condizione dell'azione, ha dichiarato l'estinzione atipica del procedimento esecutivo.
3. Conclusioni e regime delle spese.
Risultando infondate le censure rivolte nei confronti dell'ordinanza del 29 febbraio 2024, l'opposizione deve essere respinta.
Accolta l'opposizione, vista la natura meramente rescindente del giudizio, normalmente si rinvia alla competenza funzionale del Giudice dell'Esecuzione ogni ulteriore adempimento, poiché l'opposizione agli atti esecutivi configura “impugnazione di un atto del processo esecutivo e, quindi, a carattere meramente rescindente, istituzionalmente in grado di incidere solo su quest'ultimo, tanto da riservare agli ulteriori sviluppi del processo esecutivo ogni adeguamento di esso che ne debba derivare” (Cass. 23482/2018;
7 analogamente, Cass. 37705/2021; Cass. 15996/2022)” (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent., data ud. 13/07/2022,
27/09/2022, n. 28131).
Nel caso di specie, poiché è stata respinta l'opposizione nei confronti dell'atto conclusivo della procedura, non
è tuttavia necessario rimettere gli atti al giudice dell'esecuzione, non essendo possibile, per le ragioni esposte, la prosecuzione dell'esecuzione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 5.261,00 alla luce dei parametri di cui al paragrafo 2 delle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e ss.mm., per le cause di valore compreso tra euro 26.000,00 ed euro
52.000,00 (tenuto conto del credito residuo di OA al momento del deposito dell'opposizione), con applicazione dei minimi per la fase istruttoria (avendo la causa natura documentale) e per la fase decisoria, svoltasi in forma semplificata ex art. 281-sexies c.p.c. Il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese di lite nella misura del 15% degli onorari.
Esse devono essere distratte in favore del procuratore della parte convenuta dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti sul procedimento di cui in epigrafe, ogni diversa domanda o eccezione respinta, così provvede:
1. RESPINGE l'opposizione;
2. CONDANNA a rifondere in favore del difensore di Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano in euro 5.261,00; il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario CP_3 delle spese di lite nella misura del 15% degli onorari.
Prato, 08/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 1240 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 e trattenuta in decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 27 novembre 2025, introdotta da:
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Franco Solaro, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio;
PARTE ATTRICE
Contro
(c.f. , contumace;
Controparte_2 C.F._1
PARTE CONVENUTA
E
(c.f. e ), con il patrocinio dell'Avv. Luca Zanasi, ed CP_3 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato presso il suo Studio;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi.
Conclusioni
Per parte attrice: come in atto di citazione, ossia: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Prato, tenuto conto di tutti i motivi indicati in premessa e previo ogni provvedimento preliminare e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia dell'ordinanza di improcedibilità ed estinzione della procedura esecutiva RGE 370/19 Tribunale di Prato del 28-29/2/24 con ogni provvedimento consequenziale anche al fine della ripresa della procedura esecutiva RGE 370/19 Tribunale di Prato”;
Per parte convenuta: come in comparsa di risposta, ossia: “affinchè il Tribunale di Prato voglia in tesi dichiarare inammissibile l'opposizione proposta per carenza di interesse ad agire e per la eccepita violazione del generale principio
1 di correttezza e buona fede, ovvero, in ipotesi, respingere nel merito tutte le domande, istanze, richieste di di cui CP_1 all'atto di citazione del 11.06.2024 notificato il 13.06.2024, in quanto infondate in fatto ed in diritto”;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha mosso Controparte_1 opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza del 28-29 febbraio 2024, con la quale il Giudice dell'Esecuzione aveva dichiarato improcedibile la procedura esecutiva presso terzi, iscritta con R.G.E.
370/2019, intrapresa nei confronti della debitrice e del terzo pignorato Controparte_2 CP_3
A fondamento delle proprie ragioni ha premesso che: e erano coniugi CP_3 Controparte_2 conviventi e soci della società Parte_1 dalla costituzione sino allo scioglimento, avvenuto nel 2016; deteneva una partecipazione del CP_3
70%, quale socio accomandante e del 30%, quale socio accomandatario;
il 30 settembre Controparte_2
2016 la società immobiliare si era spogliata di tutto il suo patrimonio, acquisito grazie ai versamenti dei soci, cedendolo per l'importo di euro 1.436.006,09 a il quale si era impegnato a corrispondere tale CP_3 somma in rate mensili dal 30 settembre 2016 al 17 luglio 2017; quarantasei giorni dopo, ossia il 14 novembre
2016, e avevano sciolto la società senza procedere ad una liquidazione CP_3 Controparte_2 formale, dichiarando che non esistevano né attività né passività da liquidare, nonostante il credito nei confronti del e i debiti nei confronti dei soci per i versamenti effettuati;
la C.O.A., dal canto proprio, era CP_3 creditrice nei confronti di quale titolare dell'impresa individuale NIKITEX di euro Controparte_2
28.14,47, oltre spese e accessori, in forza dell'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. emessa dal Tribunale di
Firenze il 31 gennaio 2019; il 15 febbraio 2019 era stato dunque notificato atto di precetto ed avviata la procedura esecutiva presso terzi con R.G. 370/2019 innanzi al Tribunale di Prato al fine di pignorare il credito della debitrice nei confronti di derivante dalla quota del 30% del prezzo della compravendita CP_3 del 30 settembre 2016, originariamente di titolarità dell' e in seguito trasmesso ex lege agli Parte_1 ex soci pro quota;
nell'ambito della procedura, il veva formulato dichiarazione negativa ex art. 547 CP_3
c.p.c., ma nel giudizio di accertamento ex art. 549 c.p.c., il Tribunale con ordinanza del 4 novembre 2019 aveva accertato il credito, quantificandolo in euro 430.801,53; il veva promosso opposizione avverso CP_3 il provvedimento, ottenendo la sospensione del procedimento con RGE 370/2019, poi confermata con ordinanza del 20 maggio 2020; la fase di merito introdotta dal i era conclusa con sentenza 491/2022, CP_3 poi impugnata innanzi alla Corte di Appello, la quale aveva rigettato l'opposizione, quantificando il debito del nei confronti della in euro 342.478,83; nel frattempo, la C.O.A., in forza del medesimo CP_3 CP_2 titolo esecutivo, ossia dell'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c., aveva promosso innanzi al Tribunale di Prato una nuova procedura esecutiva presso terzi, diretta a pignorare il credito della nei confronti di CP_2 in tale procedura, la C.O.A. era altresì intervenuta in forza di un diverso titolo Controparte_4 esecutivo, ossia della sentenza n. 3378/2019 del Tribunale di Firenze, emessa nel procedimento con R.G.
7958/2017; rigettata l'istanza di sospensione con provvedimento del 6 ottobre 2021, l'esecuzione si era conclusa con l'assegnazione del credito al creditore procedente ed intervenuto C.O.A. con ordinanza del 1° giugno 2022; la debitrice aveva impugnato il provvedimento e il relativo giudizio iscritto con R.G. 2991/2021
2 si era concluso con la sentenza n. 266/2023, passata in giudicato, con la quale il Tribunale di Prato aveva integralmente rigettato l'opposizione; l'ordinanza del 1° giugno 2021 aveva quantificato il credito del C.O.A., quale creditore procedente e intervenuto, in euro 124.992,04 (di cui euro 5.045,74 quali compensi del giudizio di esecuzione, euro 33.322,84 quale creditore procedente ed euro 86.623,46 quale creditore intervenuto), assegnandole la somma di euro 85.848,73; poiché a norma dell'art. 2777 c.c. tale somma era stata imputata in parte al credito per spese del giudizio esecutivo (per euro 5.045,74), in parte al credito di cui all'ordinanza ex art. 186-quater del Tribunale di Firenze (per euro 33.322,84) e, in parte (euro 47.480,15) al credito derivante dalla sentenza n. 3378/2019 del Tribunale di Firenze, al creditore intervenuto residuava un credito di euro
39.143,31; pertanto, il 29 agosto 2022 la aveva riassunto la procedura intrapresa con il primo CP_5 titolo esecutivo, ossia con l'ordinanza 186-quater c.p.c. e il 20 settembre 2022 vi è intervenuta con il secondo titolo esecutivo, ossia con la sentenza n. 3378/2019 del Tribunale di Firenze;
il con il preverbale del CP_3
22 settembre 2022 aveva innanzitutto eccepito l'inammissibilità della riassunzione e dell'intervento, in quanto il titolo esecutivo costituito dall'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. doveva ritenersi soddisfatto con l'assegnazione delle somme avvenuta con l'ordinanza del 1° giugno 2022, e, in ipotesi, aveva chiesto la sospensione della procedura sino al passaggio in giudicato della sentenza n. 491/2022 del Tribunale di Prato;
con l'ordinanza impugnata del 28-29 febbraio 2024, il Giudice dell'esecuzione aveva dichiarato improcedibile l'esecuzione e aveva estinto la procedura;
avviata l'opposizione agli atti esecutivi, il Giudice dell'esecuzione aveva respinto la richiesta di sospensione, assegnando termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Dunque, ha fatto presente che la procedura sospesa, ossia quella con R.G.E. 370/2019, era sostanzialmente connessa alla procedura esecutiva presso terzi, iscritta con R.G.E. 562/2023, pendente tra le stesse parti, e in stato di riserva in merito all'accertamento ex art. 549 c.p.c. dell'obbligo del terzo.
In punto di diritto ha esposto che: nella procedura esecutiva presso terzi 660/2020 l'assegnazione delle somme in favore di OA era soltanto provvisoria, in quanto era pendente il giudizio di opposizione all'esecuzione promosso da concluso con sentenza passata in giudicato soltanto il 25 novembre 2023, Controparte_2 successivamente alla riassunzione della procedura esecutiva n. 370/2019, avvenuta il 29 agosto 2022; la procedura n. 370/2019 era stata estinta senza che al creditore fossero state liquidate le spese vive ed i compensi;
poiché vi era stato intervento sostenuto da un differente titolo esecutivo il procedimento avrebbe dovuto proseguire;
peraltro, all'esito del giudizio di opposizione, non essendo stato impugnato l'atto conclusivo della procedura, il giudizio avrebbe dovuto tornare allo stesso stadio in cui si trovava al momento dell'eccezione di carenza di titolo esecutivo, e dunque regredire al precedente stato di sospensione.
Si è costituito anche eccependo la carenza di interesse dell'opponente e chiedendo nel merito CP_3 il rigetto dell'opposizione.
A fondamento della difesa ha allegato che: nel momento in cui era stato depositato l'atto di intervento con istanza di estensione del pignoramento, il credito per cui era iniziata l'esecuzione era già estinto;
in data 18 giugno 2022, aveva liquidato la somma di euro 85.848,73 in favore di OA, da imputare CP_4 innanzitutto al debito più antico, ossia a quello di cui all'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c.; la soddisfazione del titolo esecutivo in forza del quale l'esecuzione era stata attivata impediva anche l'intervento sulla base di
3 altro titolo esecutivo;
l'impossibilità di procedere alla distribuzione di somme ostacolava anche la liquidazione delle spese;
l'estinzione era pronuncia consequenziale all'inammissibilità della riassunzione, che avrebbe potuto avvenire legittimamente solo al fine di soddisfare l'originario titolo esecutivo;
era stata promossa identica esecuzione mobiliare presso terzi contro il debitore e contro in forza della sentenza n. CP_6
7958/2017 del Tribunale di Firenze.
Dichiarata la contumacia di le parti hanno depositato le memorie ex art. 171 -ter c.p.c. e Controparte_2 all'udienza del 27 novembre 2025 hanno rassegnato le proprie conclusioni come in epigrafe e discusso ex art. 281-sexies c.p.c.; il Giudice ha dunque trattenuto la causa in decisione.
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1. Sull'eccezione di carenza di interesse.
In via pregiudiziale deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda per carenza di interesse della parte opponente a coltivare la procedura esecutiva, sul presupposto che il titolo rappresentato dall'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. è stato interamente soddisfatto, mentre in forza del titolo rappresentato dalla sentenza n. 3378/2019 è stata intrapresa un'ulteriore esecuzione.
Con riferimento a quest'ultimo, tuttavia, non risulta che il credito portato sia stato onorato, e, del resto, a norma dell'art. 483, c.p.c.: “il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione previsti dalla legge”; a tal proposito, la giurisprudenza ha affermato che nel processo esecutivo non è ravvisabile alcuna norma che configuri la pendenza di un processo di espropriazione iniziato su beni di un certo tipo quale ostacolo di ordine processuale a che vengano sottoposti a pignoramento altri beni della stessa natura, ammettendo così anche il c.d. “cumulo omogeneo” dei mezzi di espropriazione (cfr. Cass. civ., Sez. III,
16/05/2006, n. 11360, rv. 589803: “Il creditore può procedere esecutivamente, in tempi successivi, anche su beni omogenei, oltre che su quelli di natura eterogenea, (ossia mobili, crediti e immobili) con l'unico limite, sottoposto al controllo del giudice, della congruità dei mezzi di esecuzione e della loro idoneità a determinare con immediatezza l'effettiva soddisfazione del credito fatto valere "in executivis"”; v. anche Cass. civ., Sez.
III, Sentenza, 18/09/2008, n. 23847, rv. 604632: “il creditore, in forza del medesimo titolo esecutivo, può procedere a più pignoramenti dello stesso bene in tempi successivi, senza dover attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si concluda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo”).
Nel caso in esame, non essendo stata dedotta l'estinzione dei crediti menzionati in tutti i titoli spesi dal creditore, la mera pendenza di una procedura esecutiva presso terzi non può mettere in dubbio l'interesse del creditore alla riattivazione, per la soddisfazione dello stesso credito, di quella precedentemente intrapresa, salvo il diritto del debitore di domandare al giudice dell'esecuzione di limitare l'espropriazione secondo quanto disposto dall'art. 483 c.p.c.
2. Sulla legittimità dell'ordinanza.
Nel merito, OA ha mosso opposizione avverso il provvedimento con il quale il Giudice dell'esecuzione,
“rilevato come il credito azionato con il titolo posto alla base della procedura risulti essere stato totalmente saldato in esito ad altra e diversa procedura esecutiva con pagamento delle somme avvenuto il 18.06.2022”,
4 e preso atto che la riassunzione era avvenuta in difetto di un valido titolo esecutivo, ha dichiarato l'esecuzione improcedibile, estinguendo la procedura.
Innanzitutto, l'opponente lamenta che il credito portato dal titolo esecutivo non poteva considerarsi estinto, in quanto, al momento della riassunzione dell'agosto 2022, contro l'ordinanza di assegnazione emessa a favore di OA nella procedura 660/2020 era pendente opposizione e che il provvedimento sarebbe divenuto definitivo soltanto il 25 novembre 2023.
La tesi dell'opponente non convince. Dagli atti di causa, e in particolare dall'atto di liquidazione di
, emerge che OA aveva ricevuto il pagamento delle somme assegnate: è proprio il pagamento CP_4 ad aver determinato l'estinzione del credito menzionato dal titolo esecutivo, senza che rilevi il regime di definitività dell'ordinanza di assegnazione in base al quale l'atto solutorio è concretamente avvenuto.
L'adempimento dell'obbligazione per effetto del pagamento del terzo (art. 1180 c.c.) è contemplato dal codice civile proprio quale fattispecie estintiva del rapporto obbligatorio. Dal momento del pagamento, dunque, il credito portato dal titolo esecutivo non può più essere considerato “esigibile” a norma dell'art. 474 c.p.c. nei confronti del debitore. L'eventuale e successivo annullamento dell'ordinanza di assegnazione in forza della quale il pagamento è avvenuto priva quest'ultimo di causa, comportando la nascita di un nuovo credito (di carattere restitutorio) a vantaggio del terzo destinatario del provvedimento annullato ed autore del pagamento.
Solo una volta verificatasi tale eventualità, il titolo esecutivo può essere nuovamente speso, poiché
l'obbligazione restitutoria nei confronti del terzo rende nuovamente esigibile nei confronti del debitore il credito menzionato. In merito, non rileva neanche un preteso effetto retroattivo degli effetti dell'annullamento dell'ordinanza, considerato che, anche l'apposizione di una condizione sospensiva rende un credito inesigibile ex art. 474 c.p.c., nonostante l'avveramento abbia effetti retroattivi (art. 1360 c.c.).
Ne discende che il Giudice dell'esecuzione ha correttamente rilevato la soddisfazione del credito azionato nella procedura esecutiva.
L'opponente aggiunge che, in ogni caso, la procedura 370/2019 avrebbe dovuto proseguire per la liquidazione delle spese. Anche tale assunto non è condivisibile, considerato che in ipotesi di estinzione anticipata del processo esecutivo (che consegue al rilievo della soddisfazione del credito azionato) il regime delle spese è quello descritto dall'art. 310, ult. comma, c.p.c., richiamato dall'art. 632, ult. comma, c.p.c. Poiché, dunque, le spese sostenute restano a carico delle parti che le hanno anticipate, alcuna pronuncia sulle spese è necessaria.
Secondo il punto di vista dell'opponente, poi, l'ordinanza di estinzione, non avrebbe potuto rilevare l'assenza dei presupposti per la prosecuzione del processo esecutivo, considerato che alla riassunzione sulla base del titolo esecutivo originario aveva fatto seguito un atto di intervento sulla base di un titolo esecutivo autonomamente idoneo a sorreggere la procedura.
In ordine a tale aspetto, il giudice dell'esecuzione ha rilevato che l'atto di intervento era stato depositato in una procedura già estinta. A giudizio dell'opponente, tale assunto non sarebbe corretto, considerato che, stante la natura costitutiva dell'ordinanza di estinzione atipica, la stessa non avrebbe potuto rilevare un effetto verificatosi prima dell'atto di intervento, considerato che quest'ultimo avrebbe potuto validamente riattivare il procedimento esecutivo, senza appoggiarsi all'efficacia del titolo esecutivo originario.
5 Anche questa tesi non può essere accolta.
In proposito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che: “Nel processo di esecuzione forzata, cui partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo del creditore procedente, quali sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione ed estinzione, non possono impedire la prosecuzione dell'esecuzione sull'impulso del creditore intervenuto il cui titolo abbia conservato la sua forza esecutiva. È, tuttavia, necessario distinguere se l'azione esecutiva si sia arrestata prima o dopo l'intervento.
Ciò perché, nel primo caso, non esistendo un valido pignoramento cui gli interventi possano ricollegarsi, il processo esecutivo è improseguibile. Altresì occorre verificare se il difetto del titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva del creditore procedente sia originario o sopravvenuto, posto che solo il primo preclude che l'azione esecutiva prosegua anche da parte degli interventori titolati, mentre il secondo consente
l'estensione in loro favore di tutti gli atti compiuti finché il titolo del creditore procedente ha conservato validità” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 07/01/2014, n. 61).
I Giudici di legittimità hanno principiato il proprio ragionamento dall'art. 500 c.p.c., da cui si ricava la regola secondo cui i creditori intervenuti, quando in possesso di un titolo esecutivo, sono titolari dell'azione espropriativa e si collocano in una situazione di assoluta pariteticità con il creditore pignorante e, perciò, nel momento in cui deposita il ricorso ex art. 499 c.p.c., il creditore intervenuto “titolato” partecipa al pignoramento da altri eseguito e ne fa propri gli effetti.
È vero, dunque, che l'attività processuale compiuta all'interno del processo esecutivo ha una rilevanza
“oggettiva”, che prescinde dall'identificazione del soggetto che l'ha posta in essere e, in questa prospettiva, i titoli esecutivi azionati dal creditore pignorante e dai creditori intervenuti risultano del tutto equipollenti e perciò tra loro fungibili.
Sulla base di questi principi è stato riconosciuto che l'espropriazione forzata può evolversi sino alla sua utile conclusione anche quando il titolo esecutivo in virtù del quale il creditore pignorante ha dato avvio al processo esecutivo, purché esistente al momento del pignoramento, sia venuto meno per circostanze sopravvenute al pignoramento stesso.
Tuttavia, la successione dei titoli posti a fondamento dell'azione esecutiva deve avvenire senza soluzione di continuità e a condizione che il processo sia ininterrottamente caratterizzato dalla presenza di un creditore che abbia diritto a proseguirlo in forza di un titolo valido ed efficace.
È perciò corretta la conclusione del Giudice dell'Esecuzione, il quale ha rilevato come l'intervento fosse stato spiegato in una procedura non più sorretta da un valido titolo esecutivo, configurandosi come inammissibile.
In proposito, non ha alcuna rilevanza l'efficacia costitutiva o dichiarativa dell'ordinanza, che attiene allo schema di produzione degli effetti che ne conseguono (rispettivamente norma-fatto-potere-effetto, ovvero norma-fatto-effetto), restando impregiudicato il potere del giudice che la pronuncia di rilevare i fatti che ne sono il presupposto. Nel caso di specie, peraltro, l'improcedibilità si poggia, da un lato, sulla soddisfazione del credito portato dal primo titolo esecutivo e, dall'altro, sull'inammissibilità della riassunzione di una procedura non più sorretta da un valido titolo esecutivo, sul presupposto che il credito da esso menzionato non poteva essere più considerato esigibile nei confronti del debitore, per fatti sopravvenuti.
6 Pertanto, è corretta la decisione assunta infine dal Giudice dell'Esecuzione, che ha dichiarato l'estinzione del processo esecutivo.
Al riguardo, è pacifico in dottrina e in giurisprudenza che l'estinzione anticipata del procedimento esecutivo può avvenire non solo nei casi espressamente previsti dal legislatore negli artt. 629, 630, 631 e 631-bis, c.p.c.
(oltre che nelle ipotesi considerate dalla normativa speciale), ma anche in casi “atipici”, connessi all'improseguibilità della procedura (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 03/05/2011, n. 9676, rv. 617825; Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 12/02/2008, n. 3276, rv. 601765).
In tale ultima categoria rientra anche l'estinzione per mancanza di una condizione dell'azione, a cui appartiene il caso della mancanza sopravvenuta dell'efficacia del titolo esecutivo, il quale, nel caso in esame, è venuto meno per soddisfazione del credito in esso menzionato, perciò mancante dei connotati di cui all'art. 474 c.p.c.
In tale situazione, secondo la giurisprudenza, il giudice dell'esecuzione può d'ufficio porre termine al processo esecutivo, rilevando la mancanza della condizione dell'azione (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent., data ud.
14/06/2011, 28/07/2011, n. 16541 “Nel sistema vigente opera infatti il principio che il titolo esecutivo, quale condizione necessaria dell'azione esecutiva, deve esistere nel momento in cui questa è iniziata, non si può formare successivamente e deve permanere per tutta la durata dell'esecuzione (cfr., tra le tante, Cass. 24 maggio 2002, n. 7631, in motivazione).Questo principio sta a fondamento dei poteri-doveri del giudice dell'esecuzione, il quale è tenuto alla verifica di cui sopra all'inizio e per tutto il corso del processo esecutivo, conseguendo alla mancanza originaria di titolo esecutivo od alla sua sopravvenuta caducazione,
l'improcedibilità dell'azione esecutiva (cfr. Cass. 6 agosto 2002, n. 11769 ed altre)”), mediante un provvedimento con funzione analoga al provvedimento di estinzione tipica, nei cui confronti è possibile muovere opposizione ex art. 617 c.p.c.
Proprio perché la carenza di un titolo munito delle caratteristiche di cui all'art. 474 c.p.c. impedisce la prosecuzione del processo esecutivo, non può essere condiviso il rilievo dell'opponente secondo cui il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto emettere i provvedimenti necessari alla prosecuzione del procedimento, regredito allo stadio di sospensione conseguito all'attivazione dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza ex art. 549 c.p.c. del 4 novembre 2019.
Al contrario, correttamente il Giudice dell'esecuzione, rilevata la carenza di una condizione dell'azione, ha dichiarato l'estinzione atipica del procedimento esecutivo.
3. Conclusioni e regime delle spese.
Risultando infondate le censure rivolte nei confronti dell'ordinanza del 29 febbraio 2024, l'opposizione deve essere respinta.
Accolta l'opposizione, vista la natura meramente rescindente del giudizio, normalmente si rinvia alla competenza funzionale del Giudice dell'Esecuzione ogni ulteriore adempimento, poiché l'opposizione agli atti esecutivi configura “impugnazione di un atto del processo esecutivo e, quindi, a carattere meramente rescindente, istituzionalmente in grado di incidere solo su quest'ultimo, tanto da riservare agli ulteriori sviluppi del processo esecutivo ogni adeguamento di esso che ne debba derivare” (Cass. 23482/2018;
7 analogamente, Cass. 37705/2021; Cass. 15996/2022)” (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent., data ud. 13/07/2022,
27/09/2022, n. 28131).
Nel caso di specie, poiché è stata respinta l'opposizione nei confronti dell'atto conclusivo della procedura, non
è tuttavia necessario rimettere gli atti al giudice dell'esecuzione, non essendo possibile, per le ragioni esposte, la prosecuzione dell'esecuzione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 5.261,00 alla luce dei parametri di cui al paragrafo 2 delle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e ss.mm., per le cause di valore compreso tra euro 26.000,00 ed euro
52.000,00 (tenuto conto del credito residuo di OA al momento del deposito dell'opposizione), con applicazione dei minimi per la fase istruttoria (avendo la causa natura documentale) e per la fase decisoria, svoltasi in forma semplificata ex art. 281-sexies c.p.c. Il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese di lite nella misura del 15% degli onorari.
Esse devono essere distratte in favore del procuratore della parte convenuta dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti sul procedimento di cui in epigrafe, ogni diversa domanda o eccezione respinta, così provvede:
1. RESPINGE l'opposizione;
2. CONDANNA a rifondere in favore del difensore di Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano in euro 5.261,00; il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario CP_3 delle spese di lite nella misura del 15% degli onorari.
Prato, 08/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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