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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 27/02/2026, n. 1751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1751 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1751/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LA RO LE OS MA, Presidente
TO RORIA MARIA, Relatore
URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2518/2024 depositato il 24/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170019419292 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna la cartella di pagamento n. 29320170019419292 notificata il 21.11.2023 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e relativa ad IRPEF per l'anno 2012 iscritta a ruolo a seguito di controllo ex art. 36ter del DRP 600/73 della dichiarazione UNICO 2013 per € 5.260,00 oltre interessi e sanzioni e così per complessivi € 8.076,83.
Eccepisce la decadenza dal potere impositivo in quanto la dichiarazione di riferimento (unico 2013) è stata presentata il 19/09/2013 ragion per cui la cartella di pagamento avrebbe dovuto essere notificata entro e non oltre il 31.12.2017 e la prescrizione delle somme ingiunte.
Resiste l'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
L' Agenzia ldelle Entrate ha documentato che la cartella è stata oggetto di una prima notifica eseguita da
Ader a mezzo A/R n. 210018679460 spedita in data 23/10/2017, restituita per compiuta giacenza, e non opposta.
Ciò ha avuto effetto interruttivo del decorso del termine prescrizionale, così preservando il carico iscritto a ruolo e portato dalla opposta cartella di pagamento.
La successiva notifica della cartella ha nuovamente interrotto il termine di prescrzione, che nella specie non si è maturata.
A fronte delle difese dell'Agenzia delle Entrate parte ricorrente nulla ha eccepito.
In considerazione della particolarità della questione trattata sussistono, tuttavia, i presupposti per la compensazione delle spese processuali
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
Spese compensate.
Catania 23.2.2026
Il Giudice relatore Il Presidente
RI M. TO AL La SA
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LA RO LE OS MA, Presidente
TO RORIA MARIA, Relatore
URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2518/2024 depositato il 24/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170019419292 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna la cartella di pagamento n. 29320170019419292 notificata il 21.11.2023 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e relativa ad IRPEF per l'anno 2012 iscritta a ruolo a seguito di controllo ex art. 36ter del DRP 600/73 della dichiarazione UNICO 2013 per € 5.260,00 oltre interessi e sanzioni e così per complessivi € 8.076,83.
Eccepisce la decadenza dal potere impositivo in quanto la dichiarazione di riferimento (unico 2013) è stata presentata il 19/09/2013 ragion per cui la cartella di pagamento avrebbe dovuto essere notificata entro e non oltre il 31.12.2017 e la prescrizione delle somme ingiunte.
Resiste l'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
L' Agenzia ldelle Entrate ha documentato che la cartella è stata oggetto di una prima notifica eseguita da
Ader a mezzo A/R n. 210018679460 spedita in data 23/10/2017, restituita per compiuta giacenza, e non opposta.
Ciò ha avuto effetto interruttivo del decorso del termine prescrizionale, così preservando il carico iscritto a ruolo e portato dalla opposta cartella di pagamento.
La successiva notifica della cartella ha nuovamente interrotto il termine di prescrzione, che nella specie non si è maturata.
A fronte delle difese dell'Agenzia delle Entrate parte ricorrente nulla ha eccepito.
In considerazione della particolarità della questione trattata sussistono, tuttavia, i presupposti per la compensazione delle spese processuali
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
Spese compensate.
Catania 23.2.2026
Il Giudice relatore Il Presidente
RI M. TO AL La SA