Art. 3.
Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 21 giugno 1960, n. 649 , e' sostituito dai seguenti:
"Tale somma sara' utilizzata ai fini di cui al precedente comma, secondo un piano da approvarsi con decreto del Ministro per le partecipazioni statali e potra' essere destinata anche alla copertura degli oneri finanziari degli ammortamenti e degli interessi relativi alle obbligazioni emesse a norma del successivo articolo 9 e ad altri prestiti eventualmente contratti dall'Ente.
Per quanto riguarda le societa' di cui agli articoli 4 e 6, i contributi saranno destinati ad aumento del capitale.
Nelle societa' miste, qualora, gli altri azionisti non sottoscrivessero proporzionalmente, i contributi suddetti saranno destinati ad aumento della percentuale di partecipazione azionaria dell'Ente".
Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 21 giugno 1960, n. 649 , e' sostituito dai seguenti:
"Tale somma sara' utilizzata ai fini di cui al precedente comma, secondo un piano da approvarsi con decreto del Ministro per le partecipazioni statali e potra' essere destinata anche alla copertura degli oneri finanziari degli ammortamenti e degli interessi relativi alle obbligazioni emesse a norma del successivo articolo 9 e ad altri prestiti eventualmente contratti dall'Ente.
Per quanto riguarda le societa' di cui agli articoli 4 e 6, i contributi saranno destinati ad aumento del capitale.
Nelle societa' miste, qualora, gli altri azionisti non sottoscrivessero proporzionalmente, i contributi suddetti saranno destinati ad aumento della percentuale di partecipazione azionaria dell'Ente".