Articolo 2 della Legge 24 giugno 1923, n. 1395
Articolo 1Articolo 3
Versione
20 luglio 1923
Art. 2.


E' istituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti inscritti nell'albo in ogni provincia.

Per ciascun inscritto nell'albo sara' indicato il titolo in base al quale e' fatta l'inscrizione.

Entrata in vigore il 20 luglio 1923
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