Art. 2.
E' istituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti inscritti nell'albo in ogni provincia.
Per ciascun inscritto nell'albo sara' indicato il titolo in base al quale e' fatta l'inscrizione.
E' istituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti inscritti nell'albo in ogni provincia.
Per ciascun inscritto nell'albo sara' indicato il titolo in base al quale e' fatta l'inscrizione.