Versione
20 luglio 1923
20 luglio 1923
Art. 2.
E' istituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti inscritti nell'albo in ogni provincia.
Per ciascun inscritto nell'albo sara' indicato il titolo in base al quale e' fatta l'inscrizione.
E' istituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti inscritti nell'albo in ogni provincia.
Per ciascun inscritto nell'albo sara' indicato il titolo in base al quale e' fatta l'inscrizione.
Giurisprudenza • 2
- 1. Trib. Venezia, sentenza 24/10/2025, n. 5002Provvedimento: N. R.G. 3404/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA Sezione specializzata in materia di impresa Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lina Tosi Presidente dott. Chiara Campagner Giudice dott. Maddalena Bassi Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3404/2022 promossa da: DA Parte_1 (P.IVA: P.IVA_1 ), residente in N.Panagiotou 58, Kilkis, 61100 - Grecia, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Patrizia Massa del foro di Treviso con domicilio eletto presso lo studio della stessa sito in Treviso Via Castelfranco Veneto n. 4, come …Leggi di più...
- art. 2231 cc·
- iscrizione albo professionale·
- diritto d'autore·
- plagio·
- originalità opera·
- tutela opere architettoniche·
- legittimazione passiva·
- compenso professionale·
- onere della prova·
- violazione diritto d'autore