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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 14/11/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
OR TO Presidente
ER MO Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2970/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 03/06/2025
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GIACOMELLI CECILIA
E
) rappresentato e difeso, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GIACOMELLI CECILIA
CON L'INTERVENTO DEL MINISTERO CP_2
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti congiuntamente ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Mantova affinchè Voglia omologare le seguenti condizioni congiunte:
1. I coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza dove meglio riterranno opportuno;
2. La casa coniugale, sita in Via S. Anna, 25 a Borgo Virgilio (MN), Frazione Cappelletta, di proprietà esclusiva di rimarrà Parte_1 nella disponibilità della stessa, che vi abiterà con i figli;
3. Sono poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, sia le spese relative al mantenimento ordinario dei figli, sia quelle straordinarie, così come individuate nel protocollo in essere presso questo Tribunale;
4. I ricorrenti dichiarano di aver già provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza patrimoniale / economica e pertanto dichiarano
che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in Borgo Virgilio in data 15/05/1993 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n.7 ,parte II, serie A, anno 1993) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Borgo Virgilio (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 13.11.2025
La Giudice relatrice
ER MO
2 Il Presidente
OR TO
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
OR TO Presidente
ER MO Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2970/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 03/06/2025
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GIACOMELLI CECILIA
E
) rappresentato e difeso, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GIACOMELLI CECILIA
CON L'INTERVENTO DEL MINISTERO CP_2
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti congiuntamente ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Mantova affinchè Voglia omologare le seguenti condizioni congiunte:
1. I coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza dove meglio riterranno opportuno;
2. La casa coniugale, sita in Via S. Anna, 25 a Borgo Virgilio (MN), Frazione Cappelletta, di proprietà esclusiva di rimarrà Parte_1 nella disponibilità della stessa, che vi abiterà con i figli;
3. Sono poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, sia le spese relative al mantenimento ordinario dei figli, sia quelle straordinarie, così come individuate nel protocollo in essere presso questo Tribunale;
4. I ricorrenti dichiarano di aver già provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza patrimoniale / economica e pertanto dichiarano
che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in Borgo Virgilio in data 15/05/1993 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n.7 ,parte II, serie A, anno 1993) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Borgo Virgilio (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 13.11.2025
La Giudice relatrice
ER MO
2 Il Presidente
OR TO
3