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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 17/02/2026, n. 2483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2483 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2483/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CAMINITI DIANA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6845/2024 depositato il 04/04/2024
proposto da
Consorzio Ricorrente_1 - 01372460293
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rovigo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097202300046819164000 REGISTRO 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1010/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Accoglimento del ricorso
Resistente: Interruzione del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con il presente ricorso CONSORZIO Ricorrente_1 IN LIQUIDAZIONE ha impugnato la cartella di pagamento n.09720230046819164000 per l'importo di euro 294,21 oltre interessi assumendo che la stessa non era mai stata notificata e di avere appreso della sua esistenza solo da una consultazione del sito dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione – “Lista dei documenti cartelle/avvisi che risultano ancora non pagati o pagati parzialmente a partire dall'anno 2000” assumendone pertanto l'illegittimità per mancata notifica nonché per difetto di competenza essendo stata l'iscrizione a ruolo effettuata dall'Agenzia delle
Entrate di Foggia e la cartella emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Roma in tesi incompetente.
2.Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Foggia, eccependo preliminarmente che la società era stata posta in liquidazione giudiziale con sentenza n. 274/2024 del 07.05.2024, con la conseguente necessità di interruzione del presente giudizio.
3.Con ordinanza n. 1439 del 13 maggio 2025 il giudizio è stato sulla base del rilievo che “come documentato dall'Agenzia delle Entrate è stata dichiarata la liquidazione giudiziale della società ricorrente per cui deve farsi applicazione dell'art. 40 d.lgs. n. 546/92 coordinato con l'art. 143, terzo comma, del Codice della Crisi
d'Impresa (d. lgs. n. 14/2019) che dispone che “L'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo”: ciò in quanto il debitore assoggettato a liquidazione giudiziale “perde” la legittimazione processuale, subentrando il curatore in tutte le controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale (articolo 143, primo comma, del Codice della Crisi d'Impresa)” individuando il termine di decorrenza per la riassunzione del giudizio nel giorno di comunicazione dell'ordinanza di interruzione.
4. L'ordinanza di interruzione è stata comunicata alle parti a mezzo pec in data 13 maggio 2025 e non essendo stato il ricorso riassunto, in data 14 novembre 2025, è stato assegnato all'udienza camerale del
26 gennaio 2026, come da comunicazione inviata alle parti.
5. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all'esito dell'udienza camerale del 26 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Alla luce di quanto esposto in fatto non resta a questo giudice che dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto dell'art. 43 comma 2 dell'art. 45 d.lgs. del 546/1992, per mancata riassunzione del giudizio nel termine semestrale (dovendosi a tal fine sostituire il termine trimestrale indicato nell'ordinanza di interruzione con il richiamo all'art. 305 c.p.c.), decorrente dalla data di comunicazione dell'ordinanza di interruzione.
6.1. Infatti, come evidenziato nell'ordinanza medesima nonostante il carattere automatico dall'interruzione il termine per la riassunzione del procedimento ai sensi dell'art. 305 c.p.c. decorre dalla comunicazione della dichiarazione giudiziale dell'interruzione, e non dalla semplice conoscenza dell'evento interruttivo (Corte di cassazione, ordinanza 4 luglio 2024, n. 18285; Cass. S.U. n. 12154/2021 secondo cui l'interruzione del processo è sì automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, L.Fall. ma che, tanto dal lato del curatore del fallimento, quanto da quello delle controparti, il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione ai sensi dell'art. 305 c.p.c. decorre dalla conoscenza della dichiarazione giudiziale dell'interruzione, e quindi dalla sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., o dalla notificazione alle parti e al curatore ad opera di uno degli interessati o d'ufficio).
6.2. In senso analogo depone anche il testo dell'art. 43, comma 2, del d.lgs. 546/1992.
7. Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ex art. 310 c.p.c. e 45 comma
2 d.lgs. 546/1992.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 gennaio 2026. Il giudice monocratico Diana Caminiti
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CAMINITI DIANA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6845/2024 depositato il 04/04/2024
proposto da
Consorzio Ricorrente_1 - 01372460293
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rovigo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097202300046819164000 REGISTRO 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1010/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Accoglimento del ricorso
Resistente: Interruzione del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con il presente ricorso CONSORZIO Ricorrente_1 IN LIQUIDAZIONE ha impugnato la cartella di pagamento n.09720230046819164000 per l'importo di euro 294,21 oltre interessi assumendo che la stessa non era mai stata notificata e di avere appreso della sua esistenza solo da una consultazione del sito dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione – “Lista dei documenti cartelle/avvisi che risultano ancora non pagati o pagati parzialmente a partire dall'anno 2000” assumendone pertanto l'illegittimità per mancata notifica nonché per difetto di competenza essendo stata l'iscrizione a ruolo effettuata dall'Agenzia delle
Entrate di Foggia e la cartella emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Roma in tesi incompetente.
2.Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Foggia, eccependo preliminarmente che la società era stata posta in liquidazione giudiziale con sentenza n. 274/2024 del 07.05.2024, con la conseguente necessità di interruzione del presente giudizio.
3.Con ordinanza n. 1439 del 13 maggio 2025 il giudizio è stato sulla base del rilievo che “come documentato dall'Agenzia delle Entrate è stata dichiarata la liquidazione giudiziale della società ricorrente per cui deve farsi applicazione dell'art. 40 d.lgs. n. 546/92 coordinato con l'art. 143, terzo comma, del Codice della Crisi
d'Impresa (d. lgs. n. 14/2019) che dispone che “L'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo”: ciò in quanto il debitore assoggettato a liquidazione giudiziale “perde” la legittimazione processuale, subentrando il curatore in tutte le controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale (articolo 143, primo comma, del Codice della Crisi d'Impresa)” individuando il termine di decorrenza per la riassunzione del giudizio nel giorno di comunicazione dell'ordinanza di interruzione.
4. L'ordinanza di interruzione è stata comunicata alle parti a mezzo pec in data 13 maggio 2025 e non essendo stato il ricorso riassunto, in data 14 novembre 2025, è stato assegnato all'udienza camerale del
26 gennaio 2026, come da comunicazione inviata alle parti.
5. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all'esito dell'udienza camerale del 26 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Alla luce di quanto esposto in fatto non resta a questo giudice che dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto dell'art. 43 comma 2 dell'art. 45 d.lgs. del 546/1992, per mancata riassunzione del giudizio nel termine semestrale (dovendosi a tal fine sostituire il termine trimestrale indicato nell'ordinanza di interruzione con il richiamo all'art. 305 c.p.c.), decorrente dalla data di comunicazione dell'ordinanza di interruzione.
6.1. Infatti, come evidenziato nell'ordinanza medesima nonostante il carattere automatico dall'interruzione il termine per la riassunzione del procedimento ai sensi dell'art. 305 c.p.c. decorre dalla comunicazione della dichiarazione giudiziale dell'interruzione, e non dalla semplice conoscenza dell'evento interruttivo (Corte di cassazione, ordinanza 4 luglio 2024, n. 18285; Cass. S.U. n. 12154/2021 secondo cui l'interruzione del processo è sì automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, L.Fall. ma che, tanto dal lato del curatore del fallimento, quanto da quello delle controparti, il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione ai sensi dell'art. 305 c.p.c. decorre dalla conoscenza della dichiarazione giudiziale dell'interruzione, e quindi dalla sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., o dalla notificazione alle parti e al curatore ad opera di uno degli interessati o d'ufficio).
6.2. In senso analogo depone anche il testo dell'art. 43, comma 2, del d.lgs. 546/1992.
7. Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ex art. 310 c.p.c. e 45 comma
2 d.lgs. 546/1992.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 gennaio 2026. Il giudice monocratico Diana Caminiti