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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/03/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
III Sezione Civile
R.G. 2788/2021
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, in persona del OP dott. Marco de Scisciolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. TURNATURI STEFANIA attore e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
MARCO PESENTI
Convenuto
Nonché
(CF ) assistita e difesa dall'avv. BRUNO CP_2 P.IVA_2
CIRILLO
CONCLUSIONI:
per parte attrice : accertarsi e dichiararsi 1) che l'attrice non è debitrice di alcuna somma nei confronti delle convenute;
2) la nullità del contratto su cui si basa l'iscrizione alla CRIF;
3) che si ordini la cancellazione del nominativo della sig.ra da tutte le banche dati creditizie;
4) che si condannino le Parte_1
convenute, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice; 5) che si condannino le convenute al pagamento delle spese di giudizio, diritti e onorari, con attribuzione al procuratore antistatario ex art. 93
c.p.c. In subordine, ove non si ritenesse raggiunta la prova sul danno, emettere ordinanza di rimessione sul ruolo per il prosieguo del giudizio con ammissione della prova testimoniale e CTU articolata nelle memorie ex art. 183 6 comma nr.
2 cpc, con ogni ulteriore provvedimento che l'Ill.mo Tribunale riterrà giusto e opportuno.
Per parte convenuta : Nel merito: Accertare e dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità e/o infondatezza delle domande tutte promosse dalla Signora per tutte le ragioni esposte in atti. Con vittoria di spese e Parte_1
compenso professionale
Per parte convenuta : In via preliminare - Dichiarare la carenza CP_2
di legittimazione passiva della e per l'effetto, pronunciare CP_2
l'estromissione dal giudizio.
Nel merito - Dichiarare le domande attoree destituite di ogni fondamento, sia in fatto che in diritto, oltre che indefinite e sprovviste di qualsivoglia supporto probatorio - Rigettare la domanda di risarcimento danno formulata dall'attrice, sig.ra perché infondata in fatto e in diritto e non provata, per le Parte_1
ragioni indicate. - Condannare, per l'effetto, l'attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio la e la Parte_1 CP_2 Controparte_1
già premettendo di avere in 01/09/2019 ricevuto raccomandata dalla
[...] CP_1
Whitestar s.r.l. avente per oggetto la notifica di cessione crediti con la quale si comunicava che il credito originariamente vantato dalla Controparte_1
già era stato trasferito in data 26/06/2019 alla
[...] CP_1 CP_2
pag. 2/12 credito avente l'importo insoluto di €27.458,24. Parte attrice evidenziava di CP_2
avere provveduto tempestivamente a chiedere chiarimenti telefonicamente al numero verde ed avere così appreso dell'esistenza di un finanziamento a suo dire mai sottoscritto e per cui non erano mai state versate le somme sul proprio conto corrente. La evidenziava ancora in citazione di avere in data 18/11/2019 Pt_1
conferito mandato ad un legale onde inoltrare diffida alla alla CP_3
Whitestar s.r.l. ed alla già Controparte_1 Controparte_1
dall'intraprendere qualsiasi azione nei suoi confronti (precisando di non aver mai ricevuto alcun finanziamento o somma di denaro da nessuna delle tre società indicate), senza ottenere alcuna risposta. Parte attrice evidenziava, ancora, di avere in data 07/03/2019 stipulato contratto preliminare di compravendita per l'acquisto di un immobile ma che recatasi presso un istituto bancario per richiedere un prestito per poter onerare il contratto preliminare sottoscritto e far fronte alle spese di ristrutturazione dell'immobile per €.40.000,00, ne aveva ottenuto diniego poiché risultava iscritta alla Crif e segnalata la sofferenza per l'importo di €27.458,24; che ciò avrebbe determinato per l'attrice l'impossibilità di ottenere qualsivoglia prestito o mutuo, nonché gravi pregiudizi per la sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita dell'immobile oggetto del preliminare. La quantificava il danno subito nella somma necessaria a Pt_1
titolo di finanziamento richiesto per la ristrutturazione dell'immobile ovvero nella diversa somma da determinarsi a mezzo CTU tecnica entro il valore di
€.52.000,00 giusta dichiarazione di valore indicata nel presente atto di citazione.
Parte attrice chiedeva dunque la pronuncia del Giudice in ordine all'accertamento negativo del suo debito nei confronti della già Controparte_1
e del finanziamento originario e quindi ceduto alla e CP_1 CP_2
la condanna delle società convenute in via solidale ovvero in via alternativa alla cancellazione della signora dalla Crif. Pt_1
pag. 3/12 La domanda di parte attrice contiene istanza volta alla emissione di ordine di esibizione relativo alla documentazione contrattuale cui avrebbe dovuto corredarsi la richiesta delle somme e richiesta di esibizione della prova del versamento della somma finanziata sul conto corrente della signora
[...]
e del materiale prelievo della della somma predetta, con Pt_1 Pt_1
declaratoria di nullità del contratto in virtù del quale l'iscrizione alla Crif, nonché la richiesta dell'indebito ha avuto luogo iscrizione si legge in citazione, che ha comunque comportato un danno patrimoniale , sia danno emergente che lucro cessante. Parte attrice nel suo atto introduttivo ha concluso affinchè il Tribunale adito accertasse e dichiarasse che la signora non è debitrice di Parte_1 alcuna somma nei confronti delle società convenute e l'inesistenza del finanziamento nonché del relativo contratto. Di conseguenza ordinasse la cancellazione da tutte le banche dati del nominativo della parte attrice con onere a carico delle società convenute di notificare la emananda sentenza. Accogliesse la domanda di risarcimento danni e, per l'effetto, condannasse le società convenute o chi tenutovi per legge al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, patrimoniali e non subiti dall'attrice per i fatti esposti in citazione e quantificati in €.52.000,00 ovvero in quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta a seguito dell'istruttoria, ovvero che sarà determinata previa
CTU medica e tecnica della cui nomina si è fatta espressa richiesta, il tutto sempre entro i limiti della competenza per valore dell'adita Giustizia in
€.52.000,00; con condanna delle convenute o chi tenutovi per legge al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA, CPA e 15,00% spese generali con attribuzione al procuratore antistatario ex art. 93 C.p.c.”.
Si costituiva in giudizio che evidenziava di avere provveduto Controparte_2
ad un acquisto pro-soluto di crediti pecuniari individuabili in blocco il cui avviso
è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 18 Luglio, Parte Seconda per effetto del quale la è subentrata , ai sensi dell'art. 58 del Controparte_2
pag. 4/12 D.Lgs. 10.9.1993 n. 385 (Testo Unico Bancario), in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla , fra i quali è compreso il rapporto CP_1
giuridico oggetto del presente giudizio;
La ha chiesto il rigetto dell'azione intrapresa dall'attrice, Controparte_2
destituita di ogni fondamento sia in fatto che in diritto. Sull'accertamento negativo del debito e dunque sulla circostanza che la non avrebbe Pt_1
Contr ricevuto alcun finanziamento segnalava che in data 18.2.1999 la concedeva all'attrice un prestito personale di L. 35.000.000 (TRENTACINQUEMILIONI), da rimborsarsi in n. 60 rate mensili, cadauna in L 588,921 Contr Dunque la sig.ra era debitrice nei confronti della e, per Parte_1
l'effetto delle cessioni nei confronti delle odierne convenute, della somma di €
27.458,24, per debito delle rate insolute e per quelle non scadute, relative al pagamento del prestito personale, e per scoperto di conto corrente n. 784 sempre intestato a Parte_1
Sulla cancellazione dalle banche dati la convenuta ha evidenziato che nell'ambito della cessione dei crediti, vi è in capo alla cessionaria l'obbligo di segnalare in continuità, senza necessità di un nuovo preavviso e di una nuova valutazione dello stato di quasi insolvenza. In particolare in comparsa si segnalava che la si è resa cessionaria in data 26 giugno 2019 dalla società CP_2 [...]
che aveva già appostato il credito a sofferenza nella Centrale dei CP_1
Rischi, cosicché alla non spettava né procedere a nuova CP_2
istruttoria di insolvenza né inviare il preavviso alla debitrice.
Si evidenziava che le istruzioni per gli intermediari creditizi della Banca d'Italia, di cui alla Circolare n.139/91, prevedono che ogni singolo intermediario titolare di un credito, il quale intenda effettuare una segnalazione a sofferenza è tenuto a svolgere, la prima volta, una valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente e deve informare per iscritto il cliente (e gli eventuali coobbligati) in occasione della “prima” segnalazione a sofferenza.
pag. 5/12 Sulla domanda di risarcimento danni in comparsa si contestava ed impugnava la richiesta di controparte di risarcimento in quanto priva di fondamento
In via istruttoria la convenuta si opponeva alla richiesta formulata dall'opponente quanto a CTU medica e tecnica, essendo evidente il contenuto esplorativo della consulenza richiesta. Concludeva dunque per la declaratoria di carenza di legittimazione passiva della e nel merito per il rigetto della CP_2
domanda attorea destituita di ogni fondamento, sia in fatto che in diritto, oltre che indefinite e sprovviste di qualsivoglia supporto probatorio;
con rigetto altresì della domanda di risarcimento danno con condanna dell'attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio.
Ed ancora, si costituiva in giudizio già Controparte_1 CP_5
p.A.) evidenziando in primis la mancata instaurazione della preventiva
[...]
procedura di mediazione, inoltre la carenza di legittimazione di
[...]
già non essedo detta società l'originator del credito e CP_1 CP_1
non essendo più titolare del credito stesso a far data dal data 26.06.2019, data in cui ha ceduto il credito in parola alla società Controparte_1 Controparte_2
circostanza nota a controparte che in citazione si è detta a conoscenza della citata cessione. Quanto alla presunta indebita segnalazione in crif la convenuta segnalava che l'obbligo di preventiva informazione riguarda la sola prima segnalazione e non anche le successive eseguite in continuità.
Peraltro, il mancato preavviso di segnalazione non determinerebbe di per sé
l'illegittimità della segnalazione, dovendosi infatti verificare se in concreto risulti leso il diritto di difesa dell'interessato. CP
ha segnalato di avere comunque correttamente notiziato controparte della segnalazione in continuità del proprio nominativo presso la Centrale Rischi con raccomandata.
CP Con tale missiva informava la della propria situazione di insolvenza, Pt_1
individuava il rapporto origine del debito, rendendola così edotta della pag. 6/12 conseguente necessità di dare continuità alla pregressa segnalazione in Centrale
Rischi.
Quanto alla richiesta di condanna al risarcimento del danno patito la convenuta segnalava l'inammissibilità della richiesta attorea, essendo stata la stessa formulata in maniera assolutamente generica ed in assenza di qualsivoglia allegazione documentale volta a giustificare la pretesa risarcitoria e/o a comprovare l'effettivo patimento di un danno.
In via istruttoria si contestava in toto quanto dedotto da controparte rilevando l'inammissibilità e/o l'infondatezza delle istanze avversarie rappresentandosi l'infondatezza della domanda ex art. 210 c.p.c. atteso che l'originator del credito Contr era ed è
Verificata la costituzione regolare delle parti ed esperito negativamente il tentativo di conciliazione su indicazione del Giudice , il cui verbale è stato acquisito agli atti del giudizio, venivano su richiesta delle parti concessi i termini ex art. 183 VI comma cpc .
Con ordinanza del 19.07.2023 il Giudice lette le istanze istruttorie articolate dalle parti, ritenuta inconferente ai fini del decidere la prova testimoniale articolata da parte attrice, oltre che vertente su circostanze suscettibili di prova documentale, ritenuta inoltre esplorativa la richiesta CTU, rigettava le istanze istruttorie di parte attrice e considerata la causa matura per la decisione rinviava la stessa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 8.10.2024 ex art. 127 ter c.p.c.
La causa veniva poi assegnata allo scrivente OP ed assegnata in decisione in data 18.11.2024 con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pag. 7/12 Depositate nei termini di legge dalle parti le comparse conclusionali e le memorie di replica la causa veniva trattenuta in decisione.
In via preliminare, si dà atto che lo scrivente OP è subentrato al precedente magistrato titolare del ruolo in data 07.10.2024 giusto decreto del Presidente della Sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di assegnazione alla III sezione civile ratificato dal Presidente del Tribunale.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione.
1) Sulla eccezione di prescrizione sollevata da parte attrice
Va evidenziato come parte attrice abbia sollevato eccezione di prescrizione dei crediti vantati da controparte ma ciò sia avvenuto solo nella seconda memoria ex art 183 VI comma cpc e dunque tardivamente.
Ne consegue che di tale eccezione non può tenersi conto nella decisione, e questo a prescindere dalla sua fondatezza o meno.
2) Sull'accertamento negativo del debito in capo alla parte attrice
Parte attrice ha agito in giudizio chiedendo l'accertamento negativo del suo debito nei confronti delle società convenute.
In particolare la attrice ha sostenuto di non avere sottoscritto alcun contratto di finanziamento con la già e dunque Controparte_1 CP_1
che alcun contratto possa essere stato ceduto alla . CP_2
Viceversa è risultato provato e documentato in atti che la attrice ebbe a Contr sottoscrivere contratto di finanziamento ed apertura di conto corrente con e
Contr che furono i crediti relativi ai contratti con ad essere ceduti dapprima ad poi da questa, frattanto divenuta , CP_1 Controparte_1
ceduti alla , con atto di cessione regolarmente pubblicato in CP_2
Gazzetta Ufficiale in data 18.07.2019 n. 84.
pag. 8/12 Contr Parte attrice non ha disconosciuto i documenti provenienti da prodotti in giudizio dalla ed allegati alla comparsa di costituzione ma CP_2
si è limitata a lamentare la mancanza di prova dell'avvenuto accredito delle somme relative al finanziamento sul suo conto corrente ed il prelievo e/o utilizzo delle somme medesime da parte della stessa , argomentazioni queste non idonee a contrastare la valenza probatoria della documentazione prodotta dalle convenute circa la sussistenza dell'originario rapporto contrattuale di Contr finanziamento e di apertura di conto corrente tra la attrice e la e le successive cessioni di credito.
Sul punto va osservato come alcun pregio abbia la richiesta di esibizione documentale accennata in citazione dalla osto che la documentazione Pt_1
Contr probante la sussistenza del contratto di finanziamento tra attrice e è stata depositata in atti dalla convenuta e nulla aggiungerebbero ai CP_2
fini della prova eventuali estratti conto afferenti il deposito delle somme finanziate sul conto corrente della ed il prelievo da parte della stessa Pt_1
delle somme.
È dunque adeguatamente provata in atti la genesi del rapporto contrattuale poi oggetto di cessione del credito al pari della esposizione debitoria della Pt_1
la cui sussistenza ha giustificato la segnalazione della posizione di sofferenza in
CRIF da parte dell'originario creditore, segnalazione poi rinnovata da quanti si sono succeduti per effetto della cessione del credito.
Nel caso in esame, il debito della attrice risulta dunque ampiamente provato.
La convenuta ha prodotto il contratto di finanziamento CP_2
stipulato dall'attrice con la banca BNL, sono state prodotte le visure camerali e la prova della titolarità della cessione del credito oggetto del processo (ovvero l'operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della L. n. 130 del 30 aprile 1999 CP ed art. 58 del Testo Unico Bancario) . Dalla è stata fornita la prova di aver assolto gli obblighi pubblicitari mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
pag. 9/12 della Repubblica Italiana. La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari” e che “nel caso di cessione in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (L. n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c.” (cfr. Cass. 19.02.2019, n.
4713; Cass. 29.09.2020, n. 20495, Cass. 17.03.2006, n. 5997). In caso di contestazione del credito, spetta, come già anticipato, sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compresi nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco. Nella fattispecie, l'onere risulta adempiuto dalla ricorrente, la quale ha prodotto la
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n, 48 del 18/07/2019 da cui risulta la richiamata cessione in blocco.
3) Sul risarcimento del danno per illegittima segnalazione a sofferenza.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno per illegittima segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi di Banca d'Italia, questo OP ritiene che la stessa non possa essere accolta. Per vero, parte attrice non ha allegato alcuna concreta e specifica conseguenza pregiudizievole derivata alla propria immagine dalla segnalazione a sofferenza (danno conseguenza), tanto più che il danno all'immagine o alla reputazione commerciale non può ritenersi in re ipsa, ma va rigorosamente allegato e provato, anche in via presuntiva, dal danneggiato (cfr., fra le altre, Cass. civ. n. 29206/2019; n. 11269/2018). Analogo discorso deve farsi per la lamentata compromissione del diritto di accesso al merito creditizio conseguente alla segnalazione a sofferenza. Va infatti osservato che parte attrice ha omesso di allegare e provare le concrete conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla mancata concessione di nuovi affidamenti, tanto sotto il profilo pag. 10/12 patrimoniale quanto sotto il profilo non patrimoniale, con la conseguenza che la domanda non è meritevole di accoglimento.
Si consideri, peraltro, che la segnalazione, nel caso di specie, sussistendo il debito, trovava piena giustificazione.
Non sussistono ragioni in fatto o diritto per revocare o modificare l'ordinanza di rigetto delle istanze istruttorie di parte attrice, sia testimoniali che volte ad una
CTU medica e tecnica, per le medesime ragioni già esplicitate nella ordinanza del 19.07.2023 che si dà per richiamata integralmente in questa sede.
4) Sulle spese di lite .
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato in citazione e facendo applicazione dei valori minimi delle tabelle professionali in vigore di cui al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del G.O.P. dott. Marco de
Scisciolo, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n.
2788/2021 avente ad oggetto CESSIONE DEI CREDITI pendente tra
– attore - e in persona del Parte_1 Controparte_1
legale rappresentante p.t.- convenuta- nonché in persona del CP_2
legale rapp.te p.t. , ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Rigetta integralmente tutte le domande di parte attrice.
Per l'effetto condanna parte attrice al pagamento, in Parte_1
favore di in persona del legale rappresentante p.t.- Controparte_1
convenuta- nonché di in persona del legale rapp.te p.t. - CP_2
convenuta- delle spese di lite, che si liquidano per ciascuno dei convenuti, ex
D.M. n. 55/2014 e ss aggiornamenti, e ridotte al 50% le spese per la fase istruttoria per essersi la stessa esaurita con il deposito delle sole memorie 183 VI comma cpc, in complessivi € 3058,50 per compenso professionale (di cui €
pag. 11/12 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 452,50 per la fase istruttoria , € 1.153,00 per la fase decisoria) oltre il 15% rimborso spese professionali, iva e c.p.a. se dovute come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 03.03.2025
Il OP
Dott. Marco de Scisciolo
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
III Sezione Civile
R.G. 2788/2021
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, in persona del OP dott. Marco de Scisciolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. TURNATURI STEFANIA attore e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
MARCO PESENTI
Convenuto
Nonché
(CF ) assistita e difesa dall'avv. BRUNO CP_2 P.IVA_2
CIRILLO
CONCLUSIONI:
per parte attrice : accertarsi e dichiararsi 1) che l'attrice non è debitrice di alcuna somma nei confronti delle convenute;
2) la nullità del contratto su cui si basa l'iscrizione alla CRIF;
3) che si ordini la cancellazione del nominativo della sig.ra da tutte le banche dati creditizie;
4) che si condannino le Parte_1
convenute, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice; 5) che si condannino le convenute al pagamento delle spese di giudizio, diritti e onorari, con attribuzione al procuratore antistatario ex art. 93
c.p.c. In subordine, ove non si ritenesse raggiunta la prova sul danno, emettere ordinanza di rimessione sul ruolo per il prosieguo del giudizio con ammissione della prova testimoniale e CTU articolata nelle memorie ex art. 183 6 comma nr.
2 cpc, con ogni ulteriore provvedimento che l'Ill.mo Tribunale riterrà giusto e opportuno.
Per parte convenuta : Nel merito: Accertare e dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità e/o infondatezza delle domande tutte promosse dalla Signora per tutte le ragioni esposte in atti. Con vittoria di spese e Parte_1
compenso professionale
Per parte convenuta : In via preliminare - Dichiarare la carenza CP_2
di legittimazione passiva della e per l'effetto, pronunciare CP_2
l'estromissione dal giudizio.
Nel merito - Dichiarare le domande attoree destituite di ogni fondamento, sia in fatto che in diritto, oltre che indefinite e sprovviste di qualsivoglia supporto probatorio - Rigettare la domanda di risarcimento danno formulata dall'attrice, sig.ra perché infondata in fatto e in diritto e non provata, per le Parte_1
ragioni indicate. - Condannare, per l'effetto, l'attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio la e la Parte_1 CP_2 Controparte_1
già premettendo di avere in 01/09/2019 ricevuto raccomandata dalla
[...] CP_1
Whitestar s.r.l. avente per oggetto la notifica di cessione crediti con la quale si comunicava che il credito originariamente vantato dalla Controparte_1
già era stato trasferito in data 26/06/2019 alla
[...] CP_1 CP_2
pag. 2/12 credito avente l'importo insoluto di €27.458,24. Parte attrice evidenziava di CP_2
avere provveduto tempestivamente a chiedere chiarimenti telefonicamente al numero verde ed avere così appreso dell'esistenza di un finanziamento a suo dire mai sottoscritto e per cui non erano mai state versate le somme sul proprio conto corrente. La evidenziava ancora in citazione di avere in data 18/11/2019 Pt_1
conferito mandato ad un legale onde inoltrare diffida alla alla CP_3
Whitestar s.r.l. ed alla già Controparte_1 Controparte_1
dall'intraprendere qualsiasi azione nei suoi confronti (precisando di non aver mai ricevuto alcun finanziamento o somma di denaro da nessuna delle tre società indicate), senza ottenere alcuna risposta. Parte attrice evidenziava, ancora, di avere in data 07/03/2019 stipulato contratto preliminare di compravendita per l'acquisto di un immobile ma che recatasi presso un istituto bancario per richiedere un prestito per poter onerare il contratto preliminare sottoscritto e far fronte alle spese di ristrutturazione dell'immobile per €.40.000,00, ne aveva ottenuto diniego poiché risultava iscritta alla Crif e segnalata la sofferenza per l'importo di €27.458,24; che ciò avrebbe determinato per l'attrice l'impossibilità di ottenere qualsivoglia prestito o mutuo, nonché gravi pregiudizi per la sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita dell'immobile oggetto del preliminare. La quantificava il danno subito nella somma necessaria a Pt_1
titolo di finanziamento richiesto per la ristrutturazione dell'immobile ovvero nella diversa somma da determinarsi a mezzo CTU tecnica entro il valore di
€.52.000,00 giusta dichiarazione di valore indicata nel presente atto di citazione.
Parte attrice chiedeva dunque la pronuncia del Giudice in ordine all'accertamento negativo del suo debito nei confronti della già Controparte_1
e del finanziamento originario e quindi ceduto alla e CP_1 CP_2
la condanna delle società convenute in via solidale ovvero in via alternativa alla cancellazione della signora dalla Crif. Pt_1
pag. 3/12 La domanda di parte attrice contiene istanza volta alla emissione di ordine di esibizione relativo alla documentazione contrattuale cui avrebbe dovuto corredarsi la richiesta delle somme e richiesta di esibizione della prova del versamento della somma finanziata sul conto corrente della signora
[...]
e del materiale prelievo della della somma predetta, con Pt_1 Pt_1
declaratoria di nullità del contratto in virtù del quale l'iscrizione alla Crif, nonché la richiesta dell'indebito ha avuto luogo iscrizione si legge in citazione, che ha comunque comportato un danno patrimoniale , sia danno emergente che lucro cessante. Parte attrice nel suo atto introduttivo ha concluso affinchè il Tribunale adito accertasse e dichiarasse che la signora non è debitrice di Parte_1 alcuna somma nei confronti delle società convenute e l'inesistenza del finanziamento nonché del relativo contratto. Di conseguenza ordinasse la cancellazione da tutte le banche dati del nominativo della parte attrice con onere a carico delle società convenute di notificare la emananda sentenza. Accogliesse la domanda di risarcimento danni e, per l'effetto, condannasse le società convenute o chi tenutovi per legge al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, patrimoniali e non subiti dall'attrice per i fatti esposti in citazione e quantificati in €.52.000,00 ovvero in quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta a seguito dell'istruttoria, ovvero che sarà determinata previa
CTU medica e tecnica della cui nomina si è fatta espressa richiesta, il tutto sempre entro i limiti della competenza per valore dell'adita Giustizia in
€.52.000,00; con condanna delle convenute o chi tenutovi per legge al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA, CPA e 15,00% spese generali con attribuzione al procuratore antistatario ex art. 93 C.p.c.”.
Si costituiva in giudizio che evidenziava di avere provveduto Controparte_2
ad un acquisto pro-soluto di crediti pecuniari individuabili in blocco il cui avviso
è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 18 Luglio, Parte Seconda per effetto del quale la è subentrata , ai sensi dell'art. 58 del Controparte_2
pag. 4/12 D.Lgs. 10.9.1993 n. 385 (Testo Unico Bancario), in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla , fra i quali è compreso il rapporto CP_1
giuridico oggetto del presente giudizio;
La ha chiesto il rigetto dell'azione intrapresa dall'attrice, Controparte_2
destituita di ogni fondamento sia in fatto che in diritto. Sull'accertamento negativo del debito e dunque sulla circostanza che la non avrebbe Pt_1
Contr ricevuto alcun finanziamento segnalava che in data 18.2.1999 la concedeva all'attrice un prestito personale di L. 35.000.000 (TRENTACINQUEMILIONI), da rimborsarsi in n. 60 rate mensili, cadauna in L 588,921 Contr Dunque la sig.ra era debitrice nei confronti della e, per Parte_1
l'effetto delle cessioni nei confronti delle odierne convenute, della somma di €
27.458,24, per debito delle rate insolute e per quelle non scadute, relative al pagamento del prestito personale, e per scoperto di conto corrente n. 784 sempre intestato a Parte_1
Sulla cancellazione dalle banche dati la convenuta ha evidenziato che nell'ambito della cessione dei crediti, vi è in capo alla cessionaria l'obbligo di segnalare in continuità, senza necessità di un nuovo preavviso e di una nuova valutazione dello stato di quasi insolvenza. In particolare in comparsa si segnalava che la si è resa cessionaria in data 26 giugno 2019 dalla società CP_2 [...]
che aveva già appostato il credito a sofferenza nella Centrale dei CP_1
Rischi, cosicché alla non spettava né procedere a nuova CP_2
istruttoria di insolvenza né inviare il preavviso alla debitrice.
Si evidenziava che le istruzioni per gli intermediari creditizi della Banca d'Italia, di cui alla Circolare n.139/91, prevedono che ogni singolo intermediario titolare di un credito, il quale intenda effettuare una segnalazione a sofferenza è tenuto a svolgere, la prima volta, una valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente e deve informare per iscritto il cliente (e gli eventuali coobbligati) in occasione della “prima” segnalazione a sofferenza.
pag. 5/12 Sulla domanda di risarcimento danni in comparsa si contestava ed impugnava la richiesta di controparte di risarcimento in quanto priva di fondamento
In via istruttoria la convenuta si opponeva alla richiesta formulata dall'opponente quanto a CTU medica e tecnica, essendo evidente il contenuto esplorativo della consulenza richiesta. Concludeva dunque per la declaratoria di carenza di legittimazione passiva della e nel merito per il rigetto della CP_2
domanda attorea destituita di ogni fondamento, sia in fatto che in diritto, oltre che indefinite e sprovviste di qualsivoglia supporto probatorio;
con rigetto altresì della domanda di risarcimento danno con condanna dell'attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio.
Ed ancora, si costituiva in giudizio già Controparte_1 CP_5
p.A.) evidenziando in primis la mancata instaurazione della preventiva
[...]
procedura di mediazione, inoltre la carenza di legittimazione di
[...]
già non essedo detta società l'originator del credito e CP_1 CP_1
non essendo più titolare del credito stesso a far data dal data 26.06.2019, data in cui ha ceduto il credito in parola alla società Controparte_1 Controparte_2
circostanza nota a controparte che in citazione si è detta a conoscenza della citata cessione. Quanto alla presunta indebita segnalazione in crif la convenuta segnalava che l'obbligo di preventiva informazione riguarda la sola prima segnalazione e non anche le successive eseguite in continuità.
Peraltro, il mancato preavviso di segnalazione non determinerebbe di per sé
l'illegittimità della segnalazione, dovendosi infatti verificare se in concreto risulti leso il diritto di difesa dell'interessato. CP
ha segnalato di avere comunque correttamente notiziato controparte della segnalazione in continuità del proprio nominativo presso la Centrale Rischi con raccomandata.
CP Con tale missiva informava la della propria situazione di insolvenza, Pt_1
individuava il rapporto origine del debito, rendendola così edotta della pag. 6/12 conseguente necessità di dare continuità alla pregressa segnalazione in Centrale
Rischi.
Quanto alla richiesta di condanna al risarcimento del danno patito la convenuta segnalava l'inammissibilità della richiesta attorea, essendo stata la stessa formulata in maniera assolutamente generica ed in assenza di qualsivoglia allegazione documentale volta a giustificare la pretesa risarcitoria e/o a comprovare l'effettivo patimento di un danno.
In via istruttoria si contestava in toto quanto dedotto da controparte rilevando l'inammissibilità e/o l'infondatezza delle istanze avversarie rappresentandosi l'infondatezza della domanda ex art. 210 c.p.c. atteso che l'originator del credito Contr era ed è
Verificata la costituzione regolare delle parti ed esperito negativamente il tentativo di conciliazione su indicazione del Giudice , il cui verbale è stato acquisito agli atti del giudizio, venivano su richiesta delle parti concessi i termini ex art. 183 VI comma cpc .
Con ordinanza del 19.07.2023 il Giudice lette le istanze istruttorie articolate dalle parti, ritenuta inconferente ai fini del decidere la prova testimoniale articolata da parte attrice, oltre che vertente su circostanze suscettibili di prova documentale, ritenuta inoltre esplorativa la richiesta CTU, rigettava le istanze istruttorie di parte attrice e considerata la causa matura per la decisione rinviava la stessa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 8.10.2024 ex art. 127 ter c.p.c.
La causa veniva poi assegnata allo scrivente OP ed assegnata in decisione in data 18.11.2024 con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pag. 7/12 Depositate nei termini di legge dalle parti le comparse conclusionali e le memorie di replica la causa veniva trattenuta in decisione.
In via preliminare, si dà atto che lo scrivente OP è subentrato al precedente magistrato titolare del ruolo in data 07.10.2024 giusto decreto del Presidente della Sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di assegnazione alla III sezione civile ratificato dal Presidente del Tribunale.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione.
1) Sulla eccezione di prescrizione sollevata da parte attrice
Va evidenziato come parte attrice abbia sollevato eccezione di prescrizione dei crediti vantati da controparte ma ciò sia avvenuto solo nella seconda memoria ex art 183 VI comma cpc e dunque tardivamente.
Ne consegue che di tale eccezione non può tenersi conto nella decisione, e questo a prescindere dalla sua fondatezza o meno.
2) Sull'accertamento negativo del debito in capo alla parte attrice
Parte attrice ha agito in giudizio chiedendo l'accertamento negativo del suo debito nei confronti delle società convenute.
In particolare la attrice ha sostenuto di non avere sottoscritto alcun contratto di finanziamento con la già e dunque Controparte_1 CP_1
che alcun contratto possa essere stato ceduto alla . CP_2
Viceversa è risultato provato e documentato in atti che la attrice ebbe a Contr sottoscrivere contratto di finanziamento ed apertura di conto corrente con e
Contr che furono i crediti relativi ai contratti con ad essere ceduti dapprima ad poi da questa, frattanto divenuta , CP_1 Controparte_1
ceduti alla , con atto di cessione regolarmente pubblicato in CP_2
Gazzetta Ufficiale in data 18.07.2019 n. 84.
pag. 8/12 Contr Parte attrice non ha disconosciuto i documenti provenienti da prodotti in giudizio dalla ed allegati alla comparsa di costituzione ma CP_2
si è limitata a lamentare la mancanza di prova dell'avvenuto accredito delle somme relative al finanziamento sul suo conto corrente ed il prelievo e/o utilizzo delle somme medesime da parte della stessa , argomentazioni queste non idonee a contrastare la valenza probatoria della documentazione prodotta dalle convenute circa la sussistenza dell'originario rapporto contrattuale di Contr finanziamento e di apertura di conto corrente tra la attrice e la e le successive cessioni di credito.
Sul punto va osservato come alcun pregio abbia la richiesta di esibizione documentale accennata in citazione dalla osto che la documentazione Pt_1
Contr probante la sussistenza del contratto di finanziamento tra attrice e è stata depositata in atti dalla convenuta e nulla aggiungerebbero ai CP_2
fini della prova eventuali estratti conto afferenti il deposito delle somme finanziate sul conto corrente della ed il prelievo da parte della stessa Pt_1
delle somme.
È dunque adeguatamente provata in atti la genesi del rapporto contrattuale poi oggetto di cessione del credito al pari della esposizione debitoria della Pt_1
la cui sussistenza ha giustificato la segnalazione della posizione di sofferenza in
CRIF da parte dell'originario creditore, segnalazione poi rinnovata da quanti si sono succeduti per effetto della cessione del credito.
Nel caso in esame, il debito della attrice risulta dunque ampiamente provato.
La convenuta ha prodotto il contratto di finanziamento CP_2
stipulato dall'attrice con la banca BNL, sono state prodotte le visure camerali e la prova della titolarità della cessione del credito oggetto del processo (ovvero l'operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della L. n. 130 del 30 aprile 1999 CP ed art. 58 del Testo Unico Bancario) . Dalla è stata fornita la prova di aver assolto gli obblighi pubblicitari mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
pag. 9/12 della Repubblica Italiana. La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari” e che “nel caso di cessione in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (L. n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c.” (cfr. Cass. 19.02.2019, n.
4713; Cass. 29.09.2020, n. 20495, Cass. 17.03.2006, n. 5997). In caso di contestazione del credito, spetta, come già anticipato, sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compresi nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco. Nella fattispecie, l'onere risulta adempiuto dalla ricorrente, la quale ha prodotto la
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n, 48 del 18/07/2019 da cui risulta la richiamata cessione in blocco.
3) Sul risarcimento del danno per illegittima segnalazione a sofferenza.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno per illegittima segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi di Banca d'Italia, questo OP ritiene che la stessa non possa essere accolta. Per vero, parte attrice non ha allegato alcuna concreta e specifica conseguenza pregiudizievole derivata alla propria immagine dalla segnalazione a sofferenza (danno conseguenza), tanto più che il danno all'immagine o alla reputazione commerciale non può ritenersi in re ipsa, ma va rigorosamente allegato e provato, anche in via presuntiva, dal danneggiato (cfr., fra le altre, Cass. civ. n. 29206/2019; n. 11269/2018). Analogo discorso deve farsi per la lamentata compromissione del diritto di accesso al merito creditizio conseguente alla segnalazione a sofferenza. Va infatti osservato che parte attrice ha omesso di allegare e provare le concrete conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla mancata concessione di nuovi affidamenti, tanto sotto il profilo pag. 10/12 patrimoniale quanto sotto il profilo non patrimoniale, con la conseguenza che la domanda non è meritevole di accoglimento.
Si consideri, peraltro, che la segnalazione, nel caso di specie, sussistendo il debito, trovava piena giustificazione.
Non sussistono ragioni in fatto o diritto per revocare o modificare l'ordinanza di rigetto delle istanze istruttorie di parte attrice, sia testimoniali che volte ad una
CTU medica e tecnica, per le medesime ragioni già esplicitate nella ordinanza del 19.07.2023 che si dà per richiamata integralmente in questa sede.
4) Sulle spese di lite .
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato in citazione e facendo applicazione dei valori minimi delle tabelle professionali in vigore di cui al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del G.O.P. dott. Marco de
Scisciolo, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n.
2788/2021 avente ad oggetto CESSIONE DEI CREDITI pendente tra
– attore - e in persona del Parte_1 Controparte_1
legale rappresentante p.t.- convenuta- nonché in persona del CP_2
legale rapp.te p.t. , ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Rigetta integralmente tutte le domande di parte attrice.
Per l'effetto condanna parte attrice al pagamento, in Parte_1
favore di in persona del legale rappresentante p.t.- Controparte_1
convenuta- nonché di in persona del legale rapp.te p.t. - CP_2
convenuta- delle spese di lite, che si liquidano per ciascuno dei convenuti, ex
D.M. n. 55/2014 e ss aggiornamenti, e ridotte al 50% le spese per la fase istruttoria per essersi la stessa esaurita con il deposito delle sole memorie 183 VI comma cpc, in complessivi € 3058,50 per compenso professionale (di cui €
pag. 11/12 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 452,50 per la fase istruttoria , € 1.153,00 per la fase decisoria) oltre il 15% rimborso spese professionali, iva e c.p.a. se dovute come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 03.03.2025
Il OP
Dott. Marco de Scisciolo
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