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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/12/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 317/2013
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr. MAURO MIRENNA Consigliere
Dr. ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 317/2013 RGAC vertente tra:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
IO SE
APPELLANTE
E
( ) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
( ) C.F._3
1 APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi, Sezione Distaccata di
Cinquefrondi, n. 108/2013 pubblicata in data nel giudizio iscritto al n. RG 447/2009
1. Con atto di appello, iscritto a ruolo il 29.05.2013, ha proposto Parte_1 impugnazione avverso la sentenza n. 108/2013, emessa dal Tribunale di Palmi nell'ambito del procedimento n. 447/2009 R.G, chiedendone la riforma.
Parte appellata, benché ritualmente citata, non si è costituita nel presente giudizio.
All'udienza del 24.10.2013, nessuna delle parti è comparsa, sicché il Collegio ha rinviato la causa ex art. 348 c.p.c. all'udienza del 23.01.2014. A tale ultima udienza nessuna delle parti è comparsa sicché la causa è stata cancellata dal ruolo ai sensi degli artt. 309 e 181, comma 1,
c.p.c. (cfr. verbale udienza del 23.01.2014).
Attesa l'assenza, poi, di alcun atto di riassunzione, con decreto presidenziale del 03.11.2025, comunicato in pari data alle parti costituite, è stata fissata l'udienza del 24.11.2025 per assumere i provvedimenti necessari. A tale udienza non sono state depositate note scritte e, pertanto, il Collegio ha assegnato la causa in decisione senza termini.
2. Alla luce di quanto precede, poiché il giudizio di primo grado - iscritto al ruolo n. 447/2009
- è stato instaurato in data successiva al 22.8.2008 – data di entrata in vigore del DL n.
112/2008, convertito con legge n. 133/2008, che ha modificato l'art. 181 cpc, richiamato dal l'art. 309 cpc - alla cancellazione della causa deve seguire la dichiarazione di estinzione che, trattandosi di giudizio di secondo grado, deve essere pronunziata con sentenza.
Pertanto, essendo stata la causa cancellata dal ruolo e non riassunta nel termine legge, la causa deve essere dichiarata estinta.
3. Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4 c.p.c.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) pone le spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
2 Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del giorno 10 dicembre 2025
La consigliera est. Il Presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dott. Natalino Sapone
3
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr. MAURO MIRENNA Consigliere
Dr. ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 317/2013 RGAC vertente tra:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
IO SE
APPELLANTE
E
( ) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
( ) C.F._3
1 APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi, Sezione Distaccata di
Cinquefrondi, n. 108/2013 pubblicata in data nel giudizio iscritto al n. RG 447/2009
1. Con atto di appello, iscritto a ruolo il 29.05.2013, ha proposto Parte_1 impugnazione avverso la sentenza n. 108/2013, emessa dal Tribunale di Palmi nell'ambito del procedimento n. 447/2009 R.G, chiedendone la riforma.
Parte appellata, benché ritualmente citata, non si è costituita nel presente giudizio.
All'udienza del 24.10.2013, nessuna delle parti è comparsa, sicché il Collegio ha rinviato la causa ex art. 348 c.p.c. all'udienza del 23.01.2014. A tale ultima udienza nessuna delle parti è comparsa sicché la causa è stata cancellata dal ruolo ai sensi degli artt. 309 e 181, comma 1,
c.p.c. (cfr. verbale udienza del 23.01.2014).
Attesa l'assenza, poi, di alcun atto di riassunzione, con decreto presidenziale del 03.11.2025, comunicato in pari data alle parti costituite, è stata fissata l'udienza del 24.11.2025 per assumere i provvedimenti necessari. A tale udienza non sono state depositate note scritte e, pertanto, il Collegio ha assegnato la causa in decisione senza termini.
2. Alla luce di quanto precede, poiché il giudizio di primo grado - iscritto al ruolo n. 447/2009
- è stato instaurato in data successiva al 22.8.2008 – data di entrata in vigore del DL n.
112/2008, convertito con legge n. 133/2008, che ha modificato l'art. 181 cpc, richiamato dal l'art. 309 cpc - alla cancellazione della causa deve seguire la dichiarazione di estinzione che, trattandosi di giudizio di secondo grado, deve essere pronunziata con sentenza.
Pertanto, essendo stata la causa cancellata dal ruolo e non riassunta nel termine legge, la causa deve essere dichiarata estinta.
3. Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4 c.p.c.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) pone le spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
2 Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del giorno 10 dicembre 2025
La consigliera est. Il Presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dott. Natalino Sapone
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