Sentenza 22 luglio 2024
Rigetto
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 01/04/2026, n. 2650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2650 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02650/2026REG.PROV.COLL.
N. 02410/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2410 del 2025, proposto da
Sms Società Cooperativa A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Lucianelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico), Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Ispettorato Territoriale della Calabria e della Sicilia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 14864/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dell’Ispettorato Territoriale per la Calabria e la Sicilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 la Cons. DR TI;
Dato atto che nessuna delle parti costituite è comparsa all’udienza.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in appello SMS s.c.r.l. chiede la riforma della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sezione Quarta Ter, n. 14864/2024 che ha respinto il ricorso originario dalla medesima proposta per l’annullamento (i) dell’ordinanza di disattivazione, Prot. 19/2018/DIR del 25 maggio 2018, notificata il 27 luglio 2018, emessa dalla Direzione generale per le attività territoriali – Divisione VIII - Ispettorato Territoriale Calabria, con cui si ordina “ la disattivazione amministrativa dell’impianto r.e. dell’emittente privata “Radio Italia Anni 60” operante sulla frequenza 103.800 MHz, dalla postazione di loc. Scrifoso di Bonifati” ; (ii) dell’atto di diffida Prot. N. 47103 – 14/03/2018, notificato unitamente all’ordinanza, in data 27 luglio 2018, della Direzione generale per le attività territoriali – Divisione VIII - Ispettorato Territoriale.
2. La società appellante in punto di fatto espone le seguenti circostanze:
- di essere titolare di concessione per la radiodiffusione radiofonica in ambito locale;
- l’impianto di radiodiffusione per cui è giudizio è censito ex art. 32, Legge 223/90, sulla frequenza 103.800 MHz ed è regolarmente rilasciato in concessione ai sensi e per gli effetti della legge 422/93;
- l’ispettorato territoriale Calabria del Ministero, a seguito della relativa istanza, con proprio provvedimento datato 14 giugno 2004, autorizzava il trasferimento di detto impianto, da Via Madonna delle Grazie di Paola a località Torrevecchia di Bonifati;
- inopinatamente, a distanza di 14 anni dal rilascio di detta autorizzazione, l’ispettorato territoriale Calabria, con l’ordinanza di disattivazione, richiamando la pregressa diffida e altra corrispondenza ha ordinato “l’immediata disattivazione amministrativa dell’impianto” dell’emittente privata “Radio Italia Anni 60” operante sulla frequenza 103.800 Mhz, dalla postazione di loc. Scrifoso di Bonifati;
- l’ordinanza di disattivazione si fonda (i) sulla pregressa diffida (n. 47103 del 2018) e sulle verifiche tecniche effettuate dall’ispettorato nell’ambito delle quali è stato accertato che l’emittente “ utilizza un sistema direttivo costituito da n. 2 antenne a 3 elementi con azimut 100°, anzichè un sistema radiante diretttivo costituito da n. 1 antenna log-periodoca con azimut 100° regolarmente autorizzato e che le coordinate geografiche rilevate sono: 15°53’48”-39°33’26” ed altezza 500 m s.l.m. mentre quelle censite sono: 39°55’41”-39°33’17” ed altezza 576 m s.l.m .”; (ii) sui problemi di reciproca interferenza denunciati dall’emittente “Radio Kiss Kiss” ma anche dalla stessa “Radio Italia Anni 60” che risultano non rimediabili con sistemi di protezione;
- l’attuale appellante ha, pertanto, impugnato tale ordinanza di disattivazione innanzi al T.A.R. per il Lazio-Roma ma sorprendentemente il T.A.R., senza considerare la granitica giurisprudenza, in casi analoghi, del G.A. , ed in particolare, dello stesso TAR Lazio, con la sentenza impugnata, ha rigettato il ricorso.
3. L’appello è affidato ai seguenti due motivi di impugnazione:
I. Erronea, illogica e contraddittoria motivazione in ordine alla censurata incompetenza, nella fattispecie, dell’Ispettorato Territoriale Calabria ad adottare un’ordinanza di disattivazione sine die . Consequenziale erroneo rigetto del primo motivo del ricorso di primo grado, per violazione e falsa applicazione dall’art. 8, comma 4, del D.M. 16.12.2004;
II. Erronea, illogica e contraddittoria motivazione in ordine al contenuto dell’ordinanza di disattivazione impugnata con il ricorso di primo grado. Consequenziale erroneo rigetto del primo motivo del ricorso principale. Sulla erroneità della sentenza, pagg. 8 e 9.
4. Nel giudizio si è costituito in resistenza il Ministero delle Imprese e del Made in Italy anche per l’ispettorato territoriale Calabria e Sicilia che ha chiesto il rigetto dell’appello.
5. In seguito allo scambio di memorie difensive e di replica da parte dell’appellante, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 26 marzo 2026.
DIRITTO
1. Con il primo motivo di gravame la società ricorrente censura la sentenza del Tar nella parte in cui disattendendo il primo motivo originario ha ritenuto la competenza dell’ispettorato territoriale Calabria ad emanare l’ordinanza di disattivazione impugnata.
A riguardo la parte deduce che sulla base dell’art. 8, comma 4, del D.M. 16.12.2004 agli ispettorati territoriali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, quali organi periferici di detto Ministero, spetta solo l’onere di controllo affinché le emittenti eserciscano effettivamente gli impianti e li eserciscano secondo le modalità e le caratteristiche di tecniche di cui al decreto concessorio. Risulta invece demandata in via esclusiva all’autorità centrale ogni determinazione in ordine alla possibilità di adottare eventuali provvedimenti che impediscano definitivamente l’attività degli impianti di radiodiffusione incidendo quindi sull’autorizzazione.
Lamenta conseguentemente che il Tar avrebbe non soltanto stravolto il contenuto del suddetto articolo 8, comma 4, del D.M. 16.12.2004 ma ha ignorato la consolidata giurisprudenza in materia del Giudice Amministrativo, puntualmente richiamata in prime cure e che riporta nuovamente nell’atto di appello, in particolare richiama le sentenze di questo Consiglio n. 5904/2018 (che in realtà riguarda un’altra questione) e sentenza n. 3579/2008.
Si insiste quindi nella illegittimità dell’ordinanza per aver l’ispettorato territoriale Calabria nella fattispecie ordinato la disattivazione sine die dell’impianto in questione, quindi in modo definitivo laddove invece avrebbe potuto ordinare la disattivazione dell’impianto fino al ripristino delle corrette modalità di esercizio dello stesso, ma non di certo sine die .
Il motivo è infondato.
Il Collegio non ravvisa i dedotti vizi della sentenza impugnata.
Come noto, gli ispettorati territoriali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sono organi competenti all’accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dai titoli II e III del Codice delle Comunicazioni, nonché all’applicazione delle previste sanzioni amministrative.
Essi sono altresì investiti dei poteri di Polizia delle Comunicazioni, che il combinato disposto degli artt. 97 e 211 del D.lgs. 1° agosto 2003 n.259, attribuisce loro, in materia di radiodiffusione sonora e televisiva.
Gli ispettori territoriali svolgono competenze tecnico-amministrative che in base all’art. 8, comma 4, del D.M. 16.12.2004 comprendono “l'attività istruttoria ed i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti in materia di: (…) m) accertamento delle violazioni di leggi, regolamenti, convenzioni, contratti di programma e di servizio nell'ambito delle materie di spettanza del Dipartimento per le comunicazioni e applicazione delle relative sanzioni amministrative per la parte di propria competenza; (…) q) verifica e controllo tecnico sui servizi di comunicazione elettronica”.
La loro funzione ordinaria è quella di esercitare il controllo delle emittenti private nazionali e locali munite di regolare titolo abilitativo, anche a tutela del servizio pubblico svolto dall'ente concessionario delle trasmissioni televisive, per verificare l’assenza di disturbi e interferenze.
Nella specie il potere esercitato dall’ispettorato territoriale della Calabria non è quello assunto dall’appellante, in quanto non ha inciso in modo definitivo sul titolo autorizzatorio (revocandolo), ma come giustamente ritenuto dal TAR, l’ordine di disattivazione è diretto esclusivamente ad inibire l'esercizio di quello specifico impianto in quanto esercito difformemente, sul piano tecnico, dal titolo autorizzatorio.
Nella specie, nell’ambito delle precedenti verifiche eseguite dall’ispettorato territoriali è stato accertato che l’emittente utilizza un sistema direttivo costituito da n. 2 antenne a 3 elementi con azimut 100°, anzichè un sistema radiante direttivo costituito da n. 1 antenna log-periodica con azimut 100° regolarmente autorizzato, quindi con caratteristiche tecniche differenti, e che le coordinate geografiche rilevate sono: 15°53’48”-39°33’26” ed altezza 500 m s.l.m. mentre quelle censite sono: 39°55’41”-39°33’17” ed altezza 576 m s.l.m..
L’ispettorato territoriale si è quindi limitato nell’ambito delle funzioni tecnico-amministrative che gli competono in base alla legge a rilevare che le attuali caratteristiche tecniche (tipo e numero delle antenne) e le coordinate (posizione) dell’impianto non sono quelle autorizzate e pertanto l’impianto – in quella conformazione - deve essere disattivato anche per il fatto che non risulta possibile adottare sistemi di protezione per impedire la produzione delle interferenze, come risulta specificato nelle premesse del provvedimento.
L’ordine contenuto nel provvedimento, se letto unitamente agli atti in esso richiamati e alle motivazioni, non impone la disattivazione definitiva dell’impianto sulla frequenza 103,800 né incide sull’autorizzazione originaria ma ordina la disattivazione dell’impianto nella sua condizione abusiva.
La sentenza di primo grado ha poi correttamente evidenziato che l’accertata illegittimità di esercizio è rimediabile mediante condotte conformi alle prescrizioni ministeriali e che la parte non ha dimostrato di aver sottoposto al Ministero un progetto di impianto conforme a quello censito nell’autorizzazione rilasciata.
Infine, anche i precedenti giurisprudenziali citati non risultano pertinenti al caso in esame per il fatto che sembrano riferirsi ad impianti legittimi che risultavano temporaneamente inutilizzati o che per modifiche tecniche adottate hanno creato interferenze.
2. Con il secondo motivo di appello la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver basato la decisione sullo stato interferenziale con altra emittente, che in realtà non ha costituito il vero motivo dell’intervento dell’ispettorato, per il fatto che nel provvedimento di disattivazione si affermava esplicitamente che i segnali delle due emittenti non erano reciprocamente proteggibili.
Il motivo è inammissibile e infondato.
E’ inammissibile in quanto non si comprende cosa si intende censurare.
Il Tar, infatti, nel giustificare la competenza degli ispettorati territoriali ad emanare le ordinanze di disattivazione si è limitato ad indicare tra i compiti degli ispettorati quello di monitorare e rimediare alle interferenze tra le emittenti. Risulta quindi correttamente motivato il capo decisorio in cui il Tar ha considerato legittimo l’ordine di disattivazione dell’impianto dell’emittente esercito con modalità difformi da quelle autorizzate, in relazione al quale erano stati denunziati fenomeni interferenziali.
3. Per le ragioni tutte esposte l’appello deve essere respinto.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la società appellante a rifondere le spese di giudizio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy che si liquidano complessivamente in Euro 3.000,00 (tremila/00) a cui si aggiungono le spese accessorie, se dovute.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN MO, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
DR TI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR TI | AN MO |
IL SEGRETARIO