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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/12/2025, n. 4990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4990 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 13403/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del G.o.p., dott.ssa Marta Mascellino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13403 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in [...] C.F._1
Olivella n. 15, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Aiello e Rosario Calì con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Aiello sito in Palermo, via Enzo ed Elvira Sellerio n. 19
- opponente-
Contro in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede legale Controparte_1 in Roma al Viale di Tor Marancia n. 4, C. F. e P. I. iscrizione REA RM-1201219, con P.IVA_1 domicilio digitale/pec per comunicazioni e notifiche processuali dirette alla stessa società
Email_1
e
, in persona del Ministro pro-tempore, con sede in Roma alla via Controparte_2
Arenula n. 70, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con sede in
Palermo alla via Valerio Villareale n. 6, con domicilio digitale/pec per comunicazioni e notifiche processuali Email_2
e
, in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_3 tempore, con sede legale in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, C. F. e P. I. , con domicilio P.IVA_2 digitale/pec per comunicazioni e notifiche processuali dirette alla stessa società
t Email_3
- opposti-
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 2.12.2025.
FATTO
Il sig. ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di Parte_1 pagamento n. 29620220061529821000, con la quale era stato richiesto il pagamento della complessiva
1 somma di euro 18.661,03, di cui al ruolo n. 2022/002107, atti giudiziari anno 2019, a titolo di recupero crediti per spese di giustizia in riferimento alla sentenza del G.U.P. del Tribunale di Caltanissetta del
17.1.2019.
La parte attrice, specificando quale primo motivo di opposizione di contestare non il diritto di procedere ad esecuzione forzata bensì la errata quantificazione delle spese processuali richieste a mezzo della cartella di pagamento opposta, deduceva più precisamente: 1) la violazione degli artt. 535 c.p.p.
(come modificato nel 2009), 205 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e art. 2 del D.M. n. 124/2014 - normativa vigente in materia di quantificazione delle spese processuali-; 2) la nullità della cartella di pagamento per erronea attribuzione all'opponente delle spese processuali del procedimento n. 2175/2016
Mod. 21, iscritto a carico di un altro soggetto in alcun modo connesso al procedimento recante il n.
2715/2016.
L'opponente pertanto concludeva chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecuzione della cartella di pagamento opposta di “in via principale, accertare l'erroneità e l'eccessivo ammontare del credito iscritto
a ruolo n. 2022/002107 atti giudiziari anno 2019 e, conseguentemente, annullare la cartella di pagamento n. 296 2022
00615298 21 000 notificata il 28.3.2023. Salvo ogni altro diritto e ragione nella più ampia ed incondizionata forma.
Con vittoria delle spese.”
Con comparsa di costituzione del 8.01.2024 si costituiva in giudizio il Controparte_4 che contestando l'opposizione avversa in quanto giuridicamente infondata così concludeva chiedendo di:
“rigettare le pretese attoree, in quanto infondate per le ragioni argomentate in parte motiva”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 8.01.2024 si costituiva in giudizio anche
[...] la quale, eccepita preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione per la tardività Controparte_1 dell'azione siccome proposta oltre il limite decadenziale di venti giorni dalla notifica della cartella, contestava nel merito le ragioni della citazione e concludeva: “A) in via preliminare, rigettare la istanza di sospensione perché priva dei requisiti di cui agli artt. 615 - 624 c.p.c.; B) sempre in via preliminare, dichiarare la inammissibilità della domanda di annullamento della cartella di pagamento per la presunta esistenza di vizi formali dell'atto perché tardiva ex art. 617 c.p.c.; C) in via principale e nel merito, rigettare perché infondato in fatto ed in diritto il ricorso presentato dal ricorrente, con conferma della piena legittimità della cartella di pagamento impugnata;
D) in ogni caso, con ogni ulteriore conseguenza di legge, anche in punto di spese, diritti ed onorari di lite. E) in via subordinata e per la non creduta ipotesi di accoglimento della domanda, con compensazione integrale delle spese nei confronti di , Controparte_1 in ragione della conformità dell'operato alla normativa speciale”.
benché ritualmente convenuta è rimasta contumace. Controparte_3
Con decreto del 8.01.2024 veniva confermata la data di vocatio in jus per la comparizione delle parti.
All'udienza del 20.03.2024 accolta la richiesta di sospensiva presentata dall'opponente la causa, matura per la decisione, veniva rinviata al giorno 27.11.2025 ex art. 189 c.p.c. con assegnazione alle parti dei termini di rito, nella modalità della trattazione scritta.
Con provvedimento del 20.10.2025 il giudizio veniva assegnato allo scrivente G.o.p. il quale provvedeva, con decreto del 30.10.2025 a differire l'udienza al giorno 2.12.2025 disponendo la trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. .
2 All'udienza cartolare del 2.12.2025 lette le note di trattazione scritta delle parti la causa era trattenuta indecisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente giova osservare che la domanda proposta dall'attore va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. in quanto le contestazioni svolte attengono al merito della pretesa creditoria ed in particolare alla quantificazione delle spese processuali a carico del sig. Parte_1 operata in sede amministrativa, nonché ai criteri di attribuzione delle predette all'opponente.
L'odierno giudicante aderendo ad autorevole orientamento formatosi sul punto ritiene che: “la domanda del condannato che, senza contestazione della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, deduca
-sia quanto al calcolo del concreto ammontare delle voci di spesa, sia quanto alla loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna- l'errata quantificazione, va proposta al giudice civile nelle forme dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.” (Cass.,
19.12.2022, n. 3713; Cass. Pen. Sez. Un., 29.09.2011, n. 491; conf. Cass. Pen., 18.03.2016 n. 11604; Cass.
Pen., 17.12.2019 n. 50974; Cass. Civ., 09.07.2020, n. 14598).
Nel merito l'odierna opposizione deve essere parzialmente accolta per le ragioni che seguono.
Va osservato che le spese processuali relative al procedimento penale sono suddivise, ex art. 5
D.P.R. n. 115/2002, in spese ripetibili e non ripetibili;
le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato senza vincolo di solidarietà, il recupero è operato per intero ovvero in misura fissa, ed in ogni caso (in caso di pluralità di condannati) per quota, senza vincolo di solidarietà (così l'art. 205 del D.P.R. n. 115/2002).
Per effetto della L. 69/2009, nonché della Convenzione stipulata il 23.09.2010- attualmente rinnovata il 28.12.2017- tra il ed alla quantificazione Controparte_4 Controparte_1 dell'importo dovuto provvede la società che, utilizzando il sistema della Controparte_1 riscossione mediante ruolo, ricevuto dall'ufficio giudiziario il titolo giudiziale comminatorio della spesa processuale, procede all'iscrizione al ruolo del credito, entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo.
Così delineati i riferimenti normativi va osservato che l'art. 535 c.p.p. configura il pagamento delle spese processuali quale effetto naturale della sentenza di condanna. Ne consegue che il titolo comminatorio delle spese processuali origina una obbligazione strettamente personale, avente natura di sanzione pecuniaria accessoria che partecipa del principio di personalità del reato e della pena (art. 27
Cost.).
Ne consegue che il principio attualmente vigente è quello secondo cui è consentito porre a carico del condannato le sole spese processuali sostenute per l'accertamento del reato cui si riferisce la condanna e di quelli con lo stesso eventualmente connessi, ex art. 12 c.p.p. .
Orbene applicati i superiori principi di diritto al caso de quo va evidenziato che la cartella di pagamento n. 29620220061529821000 per l'importo complessivo di € 18.661,03, nel dettaglio degli importi dovuti riporta genericamente la descrizione spese processuali in riferimento alla sentenza del
17.01.2019 nonché alla partita di credito n. 000097/2022.
3 A fronte dell'importo iscritto a ruolo da per come comunicato sulla base Controparte_1 dei fogli notizie tenuti nel fascicolo processuale, l'Ufficio Recupero Crediti con nota del 20.07.2023 ha rideterminato in riduzione la somma richiesta a titolo di contributo unificato.
Nessun dubbio dunque sorge – e non vi è stata contestazione sul punto- in ordine alla correttezza della quantificazione della somma di € 6.434,87 dovuta dal debitore a titolo di spese fisse Parte_1 relative ai giudizi di primo grado, appello e cassazione in cui lo stesso è stato l'unico condannato.
La cartella di pagamento opposta viene quindi confermata in relazione a tale credito.
Quanto alla restante, e più rilevante, somma pari ad € 12.226,16 la cartella impugnata deve essere annullata.
Non può revocarsi in dubbio circa il fatto che in tema di recupero delle spese di giustizia penale, nel giudizio di opposizione a cartella ex art. 615 c.p.c., grava sull'ente creditore l'onere di provare che le somme richieste siano effettivamente dovute dal debitore, che siano state autoliquidate correttamente e che le relative voci siano documentate in modo intellegibile, in modo da consentire al giudice di verificare la corretta imputazione delle spese al condannato.
Deve infatti farsi applicazione del seguente principio di diritto: “In tema di recupero di spese di giustizia penali, nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento notificata, nel quale il debitore contesti la concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base della sentenza penale di condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, grava sull'ente creditore l'onere della prova che le somme richieste a titolo di spese di giustizia sono effettivamente dovute dall'intimato, essendo oggetto di autoliquidazione da parte dell'ente creditore stesso, e tale onere va assolto non solo specificando in modo adeguato e comprensibile i presupposti e le modalità della autoliquidazione effettuata in via amministrativa, ma anche documentando l'attività svolta a tal fine dai funzionari competenti, in modo da mettere in condizione il giudice di verificare in concreto se essa sia stata effettuata correttamente, anche con riguardo alla pertinenza delle spese addebitate all'intimato ai reati per i quali egli ha subito condanna” (cfr. Cassazione civile sez. III, 15/11/2023,
n.31774, conf. Tribunale di Reggio Calabria sent. n.1133/2025)
Corollario del superiore principio è che l'opposizione deve essere accolta laddove la carenza o insufficienza della documentazione dell'ente creditore- o dell'agente della riscossione- in relazione alla attività di quantificazione delle spese non consenta al giudice di verificare la pertinenza delle spese al reato per cui in condanna (Cassazione civile sez. III - 22/05/2023, n. 14082).
Nel caso de quo nessuna delle convenute – né il , né Controparte_4 Controparte_1
–ha fornito prova dell'esatta quantificazione del credito né ha dimostrato che le somme di cui alla
[...] cartella di pagamento impugnata afferissero a spese processuali sostenute esclusivamente per il procedimento penale definito con sentenza di condanna n. 06/2019, del , per i capi di Parte_1 imputazione n. 74), 75) e 76) - sentenza emessa il 17.01.2019-.
Pur assolvendo all'onere di allegazione le convenute non hanno provato i fatti allegati nella comparsa e più segnatamente non hanno dimostrato di avere quantificato correttamente le spese autoliquidate in via amministrativa ed attribuite al . Pt_1
Al contrario l'attribuzione, ad opera delle convenute, all'opponente della quota di un tredicesimo delle spese complessivamente sostenute nel giudizio n.r. 2175/2016, a carico di + 18 ha Parte_2 portato alla – abnorme- conclusione di attribuire all'opponente spese processuali per capi di imputazione
4 allo stesso mai contestati o addirittura per i quali è stato assolto, sull'errato presupposto della unitarietà degli atti di indagine compiuti, in ragione dei quali sarebbe impossibile una ripartizione per singoli soggetti e sarebbe, invece, giustificato l'addebito indistinto a ciascuno dei soggetti raggiunti dalla condanna.
E' emerso, inoltre, in corso di istruttoria che le opposte ancorché sollecitate dall'ordinanza riservata del g.i. del 26.3.2024 ad una rideterminazione delle spese processuali, hanno omesso di verificare la esatta quantificazione dell'importo iscritto a ruolo.
Risulta infatti dalle emergenze di causa – vedasi relazione difensiva del 1.12.2023, dell'Ufficio
Recupero Crediti del Tribunale di Caltanissetta inviata con urgenza ed allegata proprio alla comparsa di risposta della convenuta che l'amministrazione, premessa la natura formale Controparte_1 dell'operato del responsabile dell'ufficio, aveva chiesto alla Avvocatura di invocare l'intervento del P.M. titolare del procedimento quale “unico organo legittimato ad un eventuale scorporo delle spese con l'attribuzione o meno ai condannati delle spese riferite ai capi di imputazione” (cfr. doc. n. 2 comparsa di ). Controparte_1
Disatteso tale sollecito, che avrebbe consentito alle convenute di assolvere pienamente all'onere probatorio, carente la prova circa la corretta autoliquidazione in via amministrativa delle spese,
l'opposizione deve essere accolta limitatamente al credito di € 12.226,16.
Quanto alle spese di lite in ragione dell'accoglimento parziale della domanda, visto l'art. 92 c.p.c., ricorrono i presupposti per una compensazione tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale di Palermo, Sez V Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede:
-conferma la cartella di pagamento n. 29620220061529821000 in relazione al credito di € 6.434,87 relativo alle spese fisse addebitate al sig. per la sentenza n. 06/2019 del 17.01.2019; Parte_1
- annulla la cartella di pagamento n. 29620220061529821000 in relazione al credito di € 12.226,16 relativo alle spese addebitate al sig. perla sentenza n. 06/2019 del 17.01.2019; Parte_1
- compensa le spese di lite per le ragioni di cui in motivazione.
Così deciso in Palermo il 9.12.2025.
Il G.O.P dott.ssa Marta Mascellino
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del G.o.p., dott.ssa Marta Mascellino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13403 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in [...] C.F._1
Olivella n. 15, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Aiello e Rosario Calì con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Aiello sito in Palermo, via Enzo ed Elvira Sellerio n. 19
- opponente-
Contro in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede legale Controparte_1 in Roma al Viale di Tor Marancia n. 4, C. F. e P. I. iscrizione REA RM-1201219, con P.IVA_1 domicilio digitale/pec per comunicazioni e notifiche processuali dirette alla stessa società
Email_1
e
, in persona del Ministro pro-tempore, con sede in Roma alla via Controparte_2
Arenula n. 70, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con sede in
Palermo alla via Valerio Villareale n. 6, con domicilio digitale/pec per comunicazioni e notifiche processuali Email_2
e
, in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_3 tempore, con sede legale in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, C. F. e P. I. , con domicilio P.IVA_2 digitale/pec per comunicazioni e notifiche processuali dirette alla stessa società
t Email_3
- opposti-
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 2.12.2025.
FATTO
Il sig. ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di Parte_1 pagamento n. 29620220061529821000, con la quale era stato richiesto il pagamento della complessiva
1 somma di euro 18.661,03, di cui al ruolo n. 2022/002107, atti giudiziari anno 2019, a titolo di recupero crediti per spese di giustizia in riferimento alla sentenza del G.U.P. del Tribunale di Caltanissetta del
17.1.2019.
La parte attrice, specificando quale primo motivo di opposizione di contestare non il diritto di procedere ad esecuzione forzata bensì la errata quantificazione delle spese processuali richieste a mezzo della cartella di pagamento opposta, deduceva più precisamente: 1) la violazione degli artt. 535 c.p.p.
(come modificato nel 2009), 205 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e art. 2 del D.M. n. 124/2014 - normativa vigente in materia di quantificazione delle spese processuali-; 2) la nullità della cartella di pagamento per erronea attribuzione all'opponente delle spese processuali del procedimento n. 2175/2016
Mod. 21, iscritto a carico di un altro soggetto in alcun modo connesso al procedimento recante il n.
2715/2016.
L'opponente pertanto concludeva chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecuzione della cartella di pagamento opposta di “in via principale, accertare l'erroneità e l'eccessivo ammontare del credito iscritto
a ruolo n. 2022/002107 atti giudiziari anno 2019 e, conseguentemente, annullare la cartella di pagamento n. 296 2022
00615298 21 000 notificata il 28.3.2023. Salvo ogni altro diritto e ragione nella più ampia ed incondizionata forma.
Con vittoria delle spese.”
Con comparsa di costituzione del 8.01.2024 si costituiva in giudizio il Controparte_4 che contestando l'opposizione avversa in quanto giuridicamente infondata così concludeva chiedendo di:
“rigettare le pretese attoree, in quanto infondate per le ragioni argomentate in parte motiva”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 8.01.2024 si costituiva in giudizio anche
[...] la quale, eccepita preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione per la tardività Controparte_1 dell'azione siccome proposta oltre il limite decadenziale di venti giorni dalla notifica della cartella, contestava nel merito le ragioni della citazione e concludeva: “A) in via preliminare, rigettare la istanza di sospensione perché priva dei requisiti di cui agli artt. 615 - 624 c.p.c.; B) sempre in via preliminare, dichiarare la inammissibilità della domanda di annullamento della cartella di pagamento per la presunta esistenza di vizi formali dell'atto perché tardiva ex art. 617 c.p.c.; C) in via principale e nel merito, rigettare perché infondato in fatto ed in diritto il ricorso presentato dal ricorrente, con conferma della piena legittimità della cartella di pagamento impugnata;
D) in ogni caso, con ogni ulteriore conseguenza di legge, anche in punto di spese, diritti ed onorari di lite. E) in via subordinata e per la non creduta ipotesi di accoglimento della domanda, con compensazione integrale delle spese nei confronti di , Controparte_1 in ragione della conformità dell'operato alla normativa speciale”.
benché ritualmente convenuta è rimasta contumace. Controparte_3
Con decreto del 8.01.2024 veniva confermata la data di vocatio in jus per la comparizione delle parti.
All'udienza del 20.03.2024 accolta la richiesta di sospensiva presentata dall'opponente la causa, matura per la decisione, veniva rinviata al giorno 27.11.2025 ex art. 189 c.p.c. con assegnazione alle parti dei termini di rito, nella modalità della trattazione scritta.
Con provvedimento del 20.10.2025 il giudizio veniva assegnato allo scrivente G.o.p. il quale provvedeva, con decreto del 30.10.2025 a differire l'udienza al giorno 2.12.2025 disponendo la trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. .
2 All'udienza cartolare del 2.12.2025 lette le note di trattazione scritta delle parti la causa era trattenuta indecisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente giova osservare che la domanda proposta dall'attore va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. in quanto le contestazioni svolte attengono al merito della pretesa creditoria ed in particolare alla quantificazione delle spese processuali a carico del sig. Parte_1 operata in sede amministrativa, nonché ai criteri di attribuzione delle predette all'opponente.
L'odierno giudicante aderendo ad autorevole orientamento formatosi sul punto ritiene che: “la domanda del condannato che, senza contestazione della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, deduca
-sia quanto al calcolo del concreto ammontare delle voci di spesa, sia quanto alla loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna- l'errata quantificazione, va proposta al giudice civile nelle forme dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.” (Cass.,
19.12.2022, n. 3713; Cass. Pen. Sez. Un., 29.09.2011, n. 491; conf. Cass. Pen., 18.03.2016 n. 11604; Cass.
Pen., 17.12.2019 n. 50974; Cass. Civ., 09.07.2020, n. 14598).
Nel merito l'odierna opposizione deve essere parzialmente accolta per le ragioni che seguono.
Va osservato che le spese processuali relative al procedimento penale sono suddivise, ex art. 5
D.P.R. n. 115/2002, in spese ripetibili e non ripetibili;
le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato senza vincolo di solidarietà, il recupero è operato per intero ovvero in misura fissa, ed in ogni caso (in caso di pluralità di condannati) per quota, senza vincolo di solidarietà (così l'art. 205 del D.P.R. n. 115/2002).
Per effetto della L. 69/2009, nonché della Convenzione stipulata il 23.09.2010- attualmente rinnovata il 28.12.2017- tra il ed alla quantificazione Controparte_4 Controparte_1 dell'importo dovuto provvede la società che, utilizzando il sistema della Controparte_1 riscossione mediante ruolo, ricevuto dall'ufficio giudiziario il titolo giudiziale comminatorio della spesa processuale, procede all'iscrizione al ruolo del credito, entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo.
Così delineati i riferimenti normativi va osservato che l'art. 535 c.p.p. configura il pagamento delle spese processuali quale effetto naturale della sentenza di condanna. Ne consegue che il titolo comminatorio delle spese processuali origina una obbligazione strettamente personale, avente natura di sanzione pecuniaria accessoria che partecipa del principio di personalità del reato e della pena (art. 27
Cost.).
Ne consegue che il principio attualmente vigente è quello secondo cui è consentito porre a carico del condannato le sole spese processuali sostenute per l'accertamento del reato cui si riferisce la condanna e di quelli con lo stesso eventualmente connessi, ex art. 12 c.p.p. .
Orbene applicati i superiori principi di diritto al caso de quo va evidenziato che la cartella di pagamento n. 29620220061529821000 per l'importo complessivo di € 18.661,03, nel dettaglio degli importi dovuti riporta genericamente la descrizione spese processuali in riferimento alla sentenza del
17.01.2019 nonché alla partita di credito n. 000097/2022.
3 A fronte dell'importo iscritto a ruolo da per come comunicato sulla base Controparte_1 dei fogli notizie tenuti nel fascicolo processuale, l'Ufficio Recupero Crediti con nota del 20.07.2023 ha rideterminato in riduzione la somma richiesta a titolo di contributo unificato.
Nessun dubbio dunque sorge – e non vi è stata contestazione sul punto- in ordine alla correttezza della quantificazione della somma di € 6.434,87 dovuta dal debitore a titolo di spese fisse Parte_1 relative ai giudizi di primo grado, appello e cassazione in cui lo stesso è stato l'unico condannato.
La cartella di pagamento opposta viene quindi confermata in relazione a tale credito.
Quanto alla restante, e più rilevante, somma pari ad € 12.226,16 la cartella impugnata deve essere annullata.
Non può revocarsi in dubbio circa il fatto che in tema di recupero delle spese di giustizia penale, nel giudizio di opposizione a cartella ex art. 615 c.p.c., grava sull'ente creditore l'onere di provare che le somme richieste siano effettivamente dovute dal debitore, che siano state autoliquidate correttamente e che le relative voci siano documentate in modo intellegibile, in modo da consentire al giudice di verificare la corretta imputazione delle spese al condannato.
Deve infatti farsi applicazione del seguente principio di diritto: “In tema di recupero di spese di giustizia penali, nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento notificata, nel quale il debitore contesti la concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base della sentenza penale di condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, grava sull'ente creditore l'onere della prova che le somme richieste a titolo di spese di giustizia sono effettivamente dovute dall'intimato, essendo oggetto di autoliquidazione da parte dell'ente creditore stesso, e tale onere va assolto non solo specificando in modo adeguato e comprensibile i presupposti e le modalità della autoliquidazione effettuata in via amministrativa, ma anche documentando l'attività svolta a tal fine dai funzionari competenti, in modo da mettere in condizione il giudice di verificare in concreto se essa sia stata effettuata correttamente, anche con riguardo alla pertinenza delle spese addebitate all'intimato ai reati per i quali egli ha subito condanna” (cfr. Cassazione civile sez. III, 15/11/2023,
n.31774, conf. Tribunale di Reggio Calabria sent. n.1133/2025)
Corollario del superiore principio è che l'opposizione deve essere accolta laddove la carenza o insufficienza della documentazione dell'ente creditore- o dell'agente della riscossione- in relazione alla attività di quantificazione delle spese non consenta al giudice di verificare la pertinenza delle spese al reato per cui in condanna (Cassazione civile sez. III - 22/05/2023, n. 14082).
Nel caso de quo nessuna delle convenute – né il , né Controparte_4 Controparte_1
–ha fornito prova dell'esatta quantificazione del credito né ha dimostrato che le somme di cui alla
[...] cartella di pagamento impugnata afferissero a spese processuali sostenute esclusivamente per il procedimento penale definito con sentenza di condanna n. 06/2019, del , per i capi di Parte_1 imputazione n. 74), 75) e 76) - sentenza emessa il 17.01.2019-.
Pur assolvendo all'onere di allegazione le convenute non hanno provato i fatti allegati nella comparsa e più segnatamente non hanno dimostrato di avere quantificato correttamente le spese autoliquidate in via amministrativa ed attribuite al . Pt_1
Al contrario l'attribuzione, ad opera delle convenute, all'opponente della quota di un tredicesimo delle spese complessivamente sostenute nel giudizio n.r. 2175/2016, a carico di + 18 ha Parte_2 portato alla – abnorme- conclusione di attribuire all'opponente spese processuali per capi di imputazione
4 allo stesso mai contestati o addirittura per i quali è stato assolto, sull'errato presupposto della unitarietà degli atti di indagine compiuti, in ragione dei quali sarebbe impossibile una ripartizione per singoli soggetti e sarebbe, invece, giustificato l'addebito indistinto a ciascuno dei soggetti raggiunti dalla condanna.
E' emerso, inoltre, in corso di istruttoria che le opposte ancorché sollecitate dall'ordinanza riservata del g.i. del 26.3.2024 ad una rideterminazione delle spese processuali, hanno omesso di verificare la esatta quantificazione dell'importo iscritto a ruolo.
Risulta infatti dalle emergenze di causa – vedasi relazione difensiva del 1.12.2023, dell'Ufficio
Recupero Crediti del Tribunale di Caltanissetta inviata con urgenza ed allegata proprio alla comparsa di risposta della convenuta che l'amministrazione, premessa la natura formale Controparte_1 dell'operato del responsabile dell'ufficio, aveva chiesto alla Avvocatura di invocare l'intervento del P.M. titolare del procedimento quale “unico organo legittimato ad un eventuale scorporo delle spese con l'attribuzione o meno ai condannati delle spese riferite ai capi di imputazione” (cfr. doc. n. 2 comparsa di ). Controparte_1
Disatteso tale sollecito, che avrebbe consentito alle convenute di assolvere pienamente all'onere probatorio, carente la prova circa la corretta autoliquidazione in via amministrativa delle spese,
l'opposizione deve essere accolta limitatamente al credito di € 12.226,16.
Quanto alle spese di lite in ragione dell'accoglimento parziale della domanda, visto l'art. 92 c.p.c., ricorrono i presupposti per una compensazione tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale di Palermo, Sez V Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede:
-conferma la cartella di pagamento n. 29620220061529821000 in relazione al credito di € 6.434,87 relativo alle spese fisse addebitate al sig. per la sentenza n. 06/2019 del 17.01.2019; Parte_1
- annulla la cartella di pagamento n. 29620220061529821000 in relazione al credito di € 12.226,16 relativo alle spese addebitate al sig. perla sentenza n. 06/2019 del 17.01.2019; Parte_1
- compensa le spese di lite per le ragioni di cui in motivazione.
Così deciso in Palermo il 9.12.2025.
Il G.O.P dott.ssa Marta Mascellino
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