Articolo 6 della Legge 30 luglio 1985, n. 404
Articolo 5Articolo 7
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27 agosto 1985
Art. 6. Contributo per la sostituzione di autoveicoli 1. Le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte nell'albo degli autotrasportatori a norma della legge 6 giugno 1974, n. 298 , siano esse imprese singole, cooperative, consorzi o imprese associate in cooperative o consorzi, possono ottenere il contributo del Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge per l'acquisto degli autoveicoli, di prima immatricolazione, di cui alle lettere d), e) ed f), con esclusivo riferimento ai trasporti specifici per conto di terzi di determinate cose e distinti da una particolare attrezzatura permanente relativa a tale scopo, e di cui alle lettere g) , h) ed i) dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , nonche' dei rimorchi, semirimorchi e delle relative carrozzerie intercambiabili, alla condizione che si sostituisca un veicolo, in disponibilita' della stessa impresa da almeno due anni, che sia circolante, intendendosi per circolante il veicolo per il quale sia stata corrisposta nei termini di legge la tassa prevista dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 , e che dalla sostituzione derivi una riduzione della capacita' di trasporto.
2. Il requisito della iscrizione all'albo per le cooperative, i consorzi, le imprese associate in cooperative o consorzi deve essere soddisfatto dai soggetti stessi o dai singoli operatori associati.
Note all' art. 6, comma 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , concerne l'approvazione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale. Il testo delle lettere d) , e) ed f) dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica numero 393/1959 , e delle lettere g), h) ed i), modificate dall' art. 2 della legge 10 febbraio 1982, n. 38 , e' il seguente:
"Art. 26. (Autoveicoli). - Gli autoveicoli, consistenti in veicoli a motore con almeno quattro ruote, si dividono in:
(Omissis).
d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose;
e) trattori stradali: veicoli destinati al traino e non atti a portare carico utile proprio;
f) autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature. Sono autoveicoli per uso speciale quelli destinati prevalentemente al trasporto proprio e distinti dalla speciale attrezzatura di cui sono muniti; sono autoveicoli per trasporti specifici quelli destinati al trasporto di persone in particolari condizioni o di determinate cose e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale scopo;
g) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unita' distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione del secondo comma dell'articolo 119, costituiscono un'unica unita' di autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate e gli autotreni composti da un autoveicolo e da un rimorchio per trasporto di imbarcazioni o velivoli; costituiscono altresi' un'unica unita', ai fini dell'applicazione del primo comma dell'articolo 48, i treni composti da un autoveicolo e da un caravan o da un rimorchio per il trasporto di attrezzature turistiche e sportive. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'articolo 32, il trasporto e' considerato eccezionale;
h) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio. L'agganciamento delle due unita' e' attuato per classi, nel rispetto di quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 58 e secondo le specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministro dei trasporti;
i) autosnodati: veicoli costituiti da due elementi atti al carico, dei quali uno motore e l'altro permanentemente e non rigidamente collegato, da non considerarsi rimorchio ai sensi degli articoli 32 e 33. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 58 gli autosnodati sono da considerarsi veicolo unico".
- Vedere la nota all'art. 4, comma 1.
Entrata in vigore il 27 agosto 1985