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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/07/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 8136/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 8136/2025 V.G. promosso da
(c.f.: , con l'avv. ALESSIO BRIGUGLIO e l'avv. Parte_1 C.F._1
GIOVANNI AUDITORE
e
(c.f.: , con l'avv. ALESSIO BRIGUGLIO e Controparte_1 C.F._2
l'avv. GIOVANNI AUDITORE;
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“a) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
b) La casa coniugale con i beni e gli arredi ivi contenuti di proprietà di entrambi i coniugi sita in Brescia Via Vittorio
Veneto n. 63 resterà assegnata e in uso ad entrambi i coniugi che vi abiteranno unitamente al figlio non economicamente autosufficiente sino a quando avranno trovato un acquirente per l'immobile, impegnandosi reciprocamente a non ostacolare la fruizione dell'immobile all'altro coniuge e la sua serenità.
c) Il figlio maggiore sig. è economicamente autosufficiente e non vive da tempo con i genitori, Controparte_2 pertanto, nulla è dovuto a titolo di mantenimento.
1 d) Il figlio minore sig. sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica trascorrerà il Persona_1 medesimo tempo con entrambi i genitori che provvederanno ai bisogni ordinari del figlio per quanto di rispettiva competenza. Pertanto, alcun importo a titolo di mantenimento del figlio non economicamente autosufficiente è previsto a carico di un coniuge in favore dell'altro coniuge. I sig.ri e concordano che per quanto Parte_1 CP_1 concerne le c.d. spese straordinarie verrà applicato il Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia che i ricorrenti dichiarano di conoscere ed accettare.
e) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti, come emerge dalle dichiarazioni dei redditi presentate dai ricorrenti nel corso dell'ultimo triennio;
f) L'autovettura OPEL MOKKA targata FM495PX già di proprietà di , rimane di proprietà Parte_1 esclusiva di;
Parte_1
g) L'abitazione sita in Santa Croce Camerina (RG) Loc. Casuzze Via dell'Arancio n. 12, già di proprietà di Parte_1
, rimane di proprietà esclusiva di;
[...] Parte_1
g) L'autovettura HYUNDAI targata ED432GN già di proprietà di rimane di proprietà Controparte_1 esclusiva di Controparte_1
i) L'abitazione sita in Pandenghe del Garda (BS) nella porzione di fabbricato costituente il “Condominio Le
Magnolie” Via Marconi n. 45 già di proprietà di rimane di proprietà esclusiva di Controparte_1
Controparte_1
j) Con gli adempimenti di cui sopra i coniugi dichiarano di avere definito tutti i rapporti di dare/avere derivanti dal rapporto matrimoniale e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altra in ragione dell'intercorso matrimonio, ad eccezione di quanto previsto nel presente ricorso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 20/12/1988, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
RAGUSA, RG (atto n. 149, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2 ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 26/06/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 8136/2025 V.G. promosso da
(c.f.: , con l'avv. ALESSIO BRIGUGLIO e l'avv. Parte_1 C.F._1
GIOVANNI AUDITORE
e
(c.f.: , con l'avv. ALESSIO BRIGUGLIO e Controparte_1 C.F._2
l'avv. GIOVANNI AUDITORE;
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“a) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
b) La casa coniugale con i beni e gli arredi ivi contenuti di proprietà di entrambi i coniugi sita in Brescia Via Vittorio
Veneto n. 63 resterà assegnata e in uso ad entrambi i coniugi che vi abiteranno unitamente al figlio non economicamente autosufficiente sino a quando avranno trovato un acquirente per l'immobile, impegnandosi reciprocamente a non ostacolare la fruizione dell'immobile all'altro coniuge e la sua serenità.
c) Il figlio maggiore sig. è economicamente autosufficiente e non vive da tempo con i genitori, Controparte_2 pertanto, nulla è dovuto a titolo di mantenimento.
1 d) Il figlio minore sig. sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica trascorrerà il Persona_1 medesimo tempo con entrambi i genitori che provvederanno ai bisogni ordinari del figlio per quanto di rispettiva competenza. Pertanto, alcun importo a titolo di mantenimento del figlio non economicamente autosufficiente è previsto a carico di un coniuge in favore dell'altro coniuge. I sig.ri e concordano che per quanto Parte_1 CP_1 concerne le c.d. spese straordinarie verrà applicato il Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia che i ricorrenti dichiarano di conoscere ed accettare.
e) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti, come emerge dalle dichiarazioni dei redditi presentate dai ricorrenti nel corso dell'ultimo triennio;
f) L'autovettura OPEL MOKKA targata FM495PX già di proprietà di , rimane di proprietà Parte_1 esclusiva di;
Parte_1
g) L'abitazione sita in Santa Croce Camerina (RG) Loc. Casuzze Via dell'Arancio n. 12, già di proprietà di Parte_1
, rimane di proprietà esclusiva di;
[...] Parte_1
g) L'autovettura HYUNDAI targata ED432GN già di proprietà di rimane di proprietà Controparte_1 esclusiva di Controparte_1
i) L'abitazione sita in Pandenghe del Garda (BS) nella porzione di fabbricato costituente il “Condominio Le
Magnolie” Via Marconi n. 45 già di proprietà di rimane di proprietà esclusiva di Controparte_1
Controparte_1
j) Con gli adempimenti di cui sopra i coniugi dichiarano di avere definito tutti i rapporti di dare/avere derivanti dal rapporto matrimoniale e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altra in ragione dell'intercorso matrimonio, ad eccezione di quanto previsto nel presente ricorso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 20/12/1988, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
RAGUSA, RG (atto n. 149, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2 ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 26/06/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
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